Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Decisione della Commissione n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia - Ambito di applicazione - Prodotti provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Inclusione
Massima
I dazi antidumping istituiti, ai sensi dell'art. 1 della decisione della Commissione n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia, sull'importazione di taluni prodotti siderurgici «originari della Iugoslavia» si applicano anche ai prodotti della medesima natura fabbricati da un produttore-esportatore il quale, avendo la propria sede nella Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, si è ritrovato, a causa della dichiarazione d'indipendenza, stabilito nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al momento dell'importazione dei prodotti di cui trattasi.
Infatti, dato che le misure antidumping colpiscono, per loro natura, prodotti determinati aventi un'origine essa stessa determinata e che, di conseguenza, è in funzione dell'origine delle merci che esse devono o meno essere applicate, una modifica nella denominazione o nell'organizzazione politica del territorio geografico indicato quale paese di origine o di esportazione, in una decisione che istituisce un dazio antidumping provvisorio o definitivo, non ha nessuna influenza sul fine economico del dazio antidumping istituito e non può pertanto rendere di per sé inapplicabile tale dazio ai prodotti provenienti da detto territorio.
Peraltro, se il fornitore, i cui prodotti sono oggetto di dumping, potesse eludere dazi antidumping sol perché è stabilito sul territorio proclamato indipendente dalle pubbliche autorità, le misure antidumping rischierebbero di non raggiungere il loro scopo, che è quello di evitare che venga arrecato danno ad una produzione comunitaria. Infatti, la circostanza che, nel diritto internazionale pubblico, tale fornitore sia soggetto all'autorità di un nuovo Stato non impedisce che le sue attività di dumping continuino a danneggiare una produzione comunitaria.
Inoltre, i principi di diritto internazionale in materia di successione di Stati non si applicano direttamente a dazi antidumping, dal momento che questi ultimi non costituiscono debiti di Stato, bensì tributi dovuti da privati.
Infine, questa interpretazione della decisione n. 2131/88 è compatibile con il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario ed esige che la normativa che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché esso possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. A tal proposito la decisione n. 2131/88, utilizzando l'espressione «Iugoslavia», mostra con chiarezza di applicarsi a tutto il territorio racchiuso all'interno delle frontiere della Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. Al momento dell'adozione della decisione, l'espressione «Iugoslavia» non poteva infatti rivestire nessun altro significato e, dopo la frantumazione della Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, questa espressione può solo designare il territorio di questa vecchia Repubblica.
Parti
Nel procedimento C-177/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Stato belga
e
Banque Indosuez e altri,
Comunità europea,
domanda vertente sull'interpretazione della decisione della Commissione 18 luglio 1988, n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni (GU L 188, pag. 14),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hubert van Vliet e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 maggio 1996, pervenuta alla Corte il 22 maggio successivo, il Rechtbank van eerste aanleg di Anversa ha formulato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della decisione della Commissione 18 luglio 1988, n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni (GU L 188, pag. 14).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Banque Indosuez (in prosieguo: la «Indosuez»), società di diritto elvetico, la Stahlhandel Schmitz GmbH (in prosieguo: la «Schmitz»), società di diritto tedesco, e la Rijn- en Kanaalvaart Expeditie SA, società di diritto belga (in prosieguo: la «Rijn- en Kanaalvaart Expeditie»), da un lato, e lo Stato belga, dall'altro, in ordine ai dazi antidumping riscossi da quest'ultimo, in forza della decisione n. 2131/88, sull'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in prosieguo: la «FYROM»).
3 La Schmitz ha importato i prodotti controversi nell'Unione economica belgo-lussemburghese nel periodo 1_ maggio 1992 - 31 luglio 1992. Si evince dagli atti che le dette merci provenivano dalla società Rudnici i Zelezarnica Skopje (in prosieguo: la «Rudnici»), con sede in Skopje (FYROM).
4 La decisione n. 2131/88 era inizialmente basata sulla decisione della Commissione 27 luglio 1984, n. 2177/84/CECA (GU L 201, pag. 17), e, poi, sulla decisione della Commissione 29 luglio 1988, n. 2424/88/CECA (GU L 209, pag. 18), entrambe relative alla difesa contro importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni. La decisione n. 2424/88 ha abrogato e sostituito la decisone n. 2177/84.
5 Ai sensi dell'ottavo `considerando' della decisione n. 2177/84 e del secondo `considerando' della decisione n. 2424/88, il regime antidumping che esse introducono è stato istituito in conformità agli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dall'accordo relativo all'applicazione del suddetto articolo VI (codice antidumping del 1979).
6 In base all'art. 11 della decisione n. 2177/84, la Commissione ha adottato la decisione 5 settembre 1986, n. 2767/86/CECA (GU L 254, pag. 18), la quale istituisce un dazio provvisorio di 68 ECU per 1 000 chilogrammi su taluni tipi di lamiera, di ferro o di acciaio, «originari della Iugoslavia». Nel punto 14 della sua motivazione questa decisione indicava espressamente la Rudnici come uno degli esportatori iugoslavi dei detti prodotti.
7 Con decisione 23 dicembre 1986, n. 86/639/CECA, che accetta un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia, e che chiude l'inchiesta (GU L 371, pag. 84), la Commissione ha accettato l'impegno di tre esportatori iugoslavi, fra i quali la Rudnici, di eliminare tutti i danni causati dai prodotti oggetto del dumping. Tuttavia, in seguito a denunce concernenti il mancato rispetto del detto impegno, la Commissione, con decisione 25 gennaio 1988, n. 229/88/CECA, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia (GU L 23, pag. 13), ha abrogato la decisione mediante la quale essa aveva accettato l'impegno assunto da questi esportatori e ha reintrodotto il dazio antidumping provvisorio a loro carico.
8 La decisione n. 2131/88 ha poi istituito (art. 1) un dazio antidumping definitivo, pari a 48 ECU per 1 000 chilogrammi, sulle importazioni dei prodotti in oggetto, «originari della Iugoslavia». Essa è entrata in vigore il 20 luglio 1988 per un periodo di cinque anni a partire da tale data.
9 In seguito a un'istanza depositata nel febbraio 1990 dalla Federazione iugoslava del carbone e dell'acciaio, la Commissione, in base all'art. 14 della decisione n. 2424/88, ha riaperto l'inchiesta concernente le importazioni dei prodotti di cui trattasi.
10 Il 17 settembre 1991, durante questa inchiesta, la FYROM si è dichiarata indipendente.
11 Al termine dell'inchiesta di riesame, la Commissione è giunta alla conclusione che le pratiche di dumping erano persistenti, pur constatando tuttavia che il margine di dumping era diminuito. Di conseguenza, essa ha adottato la decisione 31 luglio 1992, n. 2297/92/CECA, che reca modificazione della decisione n. 2131/88/CECA, che accetta impegni offerti in relazione alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia, e conclude il procedimento antidumping nei confronti della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Bosnia-Erzegovina (GU L 221, pag. 36). Questa decisione ha modificato la decisione n. 2131/88, fissando il dazio antidumping definitivo ad un'aliquota leggermente inferiore, pari a 44 ECU per 1 000 chilogrammi. Secondo il dettato dell'art. 1 della decisione n. 2297/92, la decisione n. 2131/88, modificata, ha ad oggetto i prodotti di cui trattasi se «originari della Repubblica di Slovenia (...) e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia (...), Montenegro (...) e Serbia». La stessa disposizione precisa che il dazio antidumping definitivo non si applica ai prodotti originari di tre esportatori, tra i quali la Rudnici, a causa degli impegni che questi ultimi hanno assunto in occasione dell'inchiesta di riesame.
12 Tuttavia, la decisione n. 2297/92 è entrata in vigore solo il 7 agosto 1992 e non è pertanto applicabile alle importazioni oggetto della controversia principale.
13 La Schmitz nonché il suo garante, la Indosuez, e l'agente di dogana Rijn- en Kanaalvaart Expeditie hanno chiesto al Rechtbank van eerste aanleg di Anversa di condannare lo Stato belga a rimborsare loro i dazi antidumping riscossi.
14 Con sentenza 29 giungo 1994, il detto giudice ha condannato in contumacia lo Stato belga a restituire tali dazi.
15 Quest'ultimo ha impugnato la sentenza e ha inoltre citato in giudizio la Comunità europea, la quale non è però comparsa. Nell'ambito di questo ricorso la Schmitz, la Indosuez e la Rijn- en Kanaalvaart Expeditie sostengono l'inapplicabilità della decisione n. 2131/88 alle importazioni controverse. In primo luogo, poiché la FYROM era stata riconosciuta nel 1991 come Stato indipendente, i prodotti di cui trattasi, ottenuti da un produttore con sede in Skopje nel 1992, non proverrebbero più dalla Iugoslavia, bensì dalla FYROM. In secondo luogo, dalle norme di diritto internazionale applicabili in materia di successione di Stati discenderebbe che la Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), ad eccezione della FYROM, è il successore dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, di modo che solo la Repubblica federativa di Iugoslavia sarebbe subentrata negli impegni di quest'ultima nell'ambito dei prelievi e, di conseguenza, nessun dazio antidumping potrebbe essere imposto per il periodo di cui trattasi a prodotti originari della FYROM.
16 In tali circostanze, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la denominazione "Iugoslavia", figurante nella decisione n. 2131/88/CECA, comprenda anche lo Stato di Macedonia-Skopje dopo che quest'ultimo si è separato dalla (piccola) Iugoslavia.
2) Se i dazi antidumping che, in base alla decisione n. 2131/88/CECA, devono essere riscossi sulle importazioni, nell'Unione economica belgo-lussemburghese, di prodotti siderurgici originari della Iugoslavia si applichino anche su dette importazioni in provenienza dallo Stato di Macedonia-Skopje, avvenute nel periodo 1_ maggio 1992 - 31 luglio 1992».
17 Dall'illustrazione dei fatti nel procedimento a quo si evince che, con tali due questioni, il giudice a quo desidera sostanzialmente sapere se i dazi antidumping istituiti, in forza dell'art. 1 della decisione n. 2131/88, sull'importazione di taluni prodotti siderurgici «originari della Iugoslavia» si applichino anche ai prodotti della medesima natura fabbricati da un produttore-esportatore il quale, avendo la propria sede nella Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, si è ritrovato, a causa della dichiarazione d'indipendenza, stabilito nella FYROM al momento dell'importazione dei prodotti di cui trattasi.
18 Come più volte sottolineato dalla Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti (sentenza 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus, Racc. pag. I-3953, punto 11).
19 A tal proposito, occorre rilevare che le misure antidumping di cui trattasi hanno lo scopo di proteggere le produzioni comunitarie contro i prodotti importati dai paesi terzi nella Comunità a un prezzo inferiore al loro valore normale e in grado pertanto di arrecare danno ai produttori comunitari.
20 Di conseguenza, l'elemento essenziale delle misure antidumping consiste nei prodotti e nella loro origine. Infatti, per evitare che venga arrecato danno ad una produzione comunitaria, esse prevedono l'istituzione di dazi antidumping su talune importazioni provenienti da una determinata zona geografica. Così, l'art. 13, n. 2, della decisione n. 2424/88 prevede che la decisione che istituisce un dazio antidumping provvisorio o definitivo deve indicare, in particolare, il prodotto interessato, il paese di origine o d'esportazione e, ove possibile, il nome del fornitore.
21 Dal momento che l'origine geografica dei prodotti è il criterio rilevante in materia di dazi antidumping, una modifica nella denominazione o nell'organizzazione politica del territorio geografico indicato quale paese di origine o di esportazione, in una decisione che istituisce un dazio antidumping provvisorio o definitivo, non ha nessuna influenza sul fine economico del dazio antidumping istituito e non può pertanto rendere di per sé inapplicabile tale dazio ai prodotti provenienti da detto territorio.
22 Peraltro, come giustamente sottolineato dalla Commissione, se il fornitore, i cui prodotti erano oggetto di dumping, potesse eludere dazi antidumping sol perché è stabilito su un territorio proclamato indipendente dalle pubbliche autorità, le misure antidumping rischierebbero di fallire nello scopo, che è quello di evitare che venga arrecato danno a una produzione comunitaria. Infatti, la circostanza che, nel diritto internazionale pubblico, tale fornitore sia soggetto all'autorità di un nuovo Stato non impedisce che le sue attività di dumping continuino a danneggiare una produzione comunitaria.
23 Nel caso di specie, la decisione n. 2131/88 la quale, secondo il suo disposto, istituiva un dazio antidumping definitivo sull'importazione di taluni prodotti siderurgici «originari della Iugoslavia» era destinata, all'epoca della sua adozione, ad essere applicata all'intero territorio della Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. Se questa Repubblica si è nel frattempo frantumata in più Stati, l'espressione «Iugoslavia» utilizzata dalla decisione n. 2131/88 non può che designare la stessa zona geografica la quale, se confusa un tempo con il territorio di questa Repubblica, corrisponde adesso a tutti i territori di questi Stati, ivi compreso quello della FYROM.
24 Ne deriva che i dazi antidumping previsti dalla decisione n. 2131/88 si applicano ai prodotti siderurgici fabbricati da un produttore-esportatore il quale, avendo la propria sede nella Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, si è ritrovato, a causa della dichiarazione d'indipendenza, stabilito nella FYROM al momento dell'importazione dei prodotti di cui trattasi.
25 Quanto all'argomento dedotto dalla Schmitz, dall'Indosuez e dalla Rijn- en Kanaalvaart Expeditie, secondo il quale la decisione n. 2131/88 sarebbe inapplicabile a merci originarie della FYROM a causa delle norme di diritto internazionale in materia di successione di Stati, basti rilevare che questi principi non si applicano direttamente a dazi antidumping, dal momento che questi ultimi non costituiscono debiti di Stato, bensì tributi dovuti da privati.
26 Infine, occorre esaminare, come rilevato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni al paragrafo 33 e seguenti, se il fatto di includere nell'espressione «Iugoslavia» tutti gli Stati esistenti sul territorio dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia sia compatibile con il principio della certezza del diritto.
27 Si deve ricordare al riguardo che il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige che la normativa che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché esso possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten, Racc. pag. I-431, punto 27).
28 Occorre pertanto verificare se la decisione n. 2131/88 consenta ai soggetti dell'ordinamento di conoscere con chiarezza il loro status giuridico in relazione all'assolvimento dei dazi antidumping sui prodotti importati dalla FYROM durante il periodo di cui trattasi.
29 A tal proposito la decisione n. 2131/88, utilizzando l'espressione «Iugoslavia», mostra con chiarezza di applicarsi a tutto il territorio racchiuso all'interno delle frontiere della Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. Al momento dell'adozione della decisione, l'espressione «Iugoslavia» non poteva infatti rivestire nessun altro significato.
30 Ebbene, come già osservato nel precedente punto 23, dopo la frantumazione della Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, questa espressione, utilizzata dalla suddetta decisione, può solo designare il territorio di questa vecchia Repubblica.
31 Di conseguenza, i soggetti dell'ordinamento sono in grado di conoscere con esattezza la portata della decisione n. 2131/88 e, segnatamente, dell'obbligo loro imposto di versare dazi antidumping sui prodotti importati dalla FYROM.
32 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre risolvere le questioni dichiarando che i dazi antidumping istituiti, ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 2131/88, sull'importazione di taluni prodotti siderurgici «originari della Iugoslavia» si applicano anche ai prodotti della medesima natura fabbricati da un produttore-esportatore il quale, avendo la propria sede nella Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, si è ritrovato, a causa della dichiarazione d'indipendenza, stabilito nella FYROM al momento dell'importazione dei prodotti di cui trattasi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa, con ordinanza 13 maggio 1996, dichiara:
I dazi antidumping istituiti, ai sensi dell'art. 1 della decisione della Commissione 18 luglio 1988, n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni, sull'importazione di taluni prodotti siderurgici «originari della Iugoslavia» si applicano anche ai prodotti della medesima natura fabbricati da un produttore-esportatore il quale, avendo la propria sede nella Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, si è ritrovato, a causa della dichiarazione d'indipendenza, stabilito nella FYROM al momento dell'importazione dei prodotti di cui trattasi.
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