Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Insufficienza della motivazione - Competenza della Corte - Controllo della portata dell'obbligo di motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente - Presa in considerazione dei fatti tenuti presenti dal Tribunale - Inclusione
(Trattato CE, art. 190; Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario - Erronea valutazione, da parte del Tribunale, della motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente - Ricorso fondato
(Trattato CE, art. 190; Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
Massima
3 La questione della portata dell'obbligo di motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. Il controllo di legittimità esercitato in tale contesto dalla Corte deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente.
4 La motivazione di una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata.
E' viziata da errore di diritto la sentenza del Tribunale che accerta l'insufficienza della motivazione di una decisione con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente, mentre la detta decisione indica in maniera sufficientemente precisa i fatti addebitati all'interessato e precisa le ragioni per le quali l'autorità che ha il potere di nomina si è discostata dal parere della commissione di disciplina infliggendo una sanzione più severa di quella suggerita da tale organo.
Parti
Nel procedimento C-188/96 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 28 marzo 1996, nella causa T-40/95, V/Commissione (Racc. PI pag. II-461), procedimento in cui l'altra parte è: V, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Véronique Leclercq e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson, 30, rue de Cessange,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Prima Sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 31 maggio 1996, la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 marzo 1996, nella causa T-40/95, V/Commissione (Racc. PI pag. II-461; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 18 gennaio 1995 (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la quale si infliggeva all'interessato la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione né riduzione del diritto alla pensione di anzianità, prevista dall'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
2 Dalla sentenza impugnata risulta che, nel febbraio 1992, un procedimento disciplinare venne avviato dalla Commissione nei confronti del signor V, dipendente di grado C3 presso la direzione generale Crediti e investimenti (DG XVIII) (punti 1-3).
3 All'interessato venne, in primo luogo, contestato il fatto di aver comunicato con altri due candidati, cioè con la moglie, la signora G.-G., e con un suo collega, il signor K., durante le prove di un concorso in materia di contabilità e di revisione contabile, organizzato in comune dalla Commissione e dalla Corte dei conti, e di aver avuto conoscenza in anticipo delle domande e/o delle risposte standard (punti 3-7).
4 Nel mese di giugno 1993, la commissione di disciplina emise un primo parere, con il quale raccomandava all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di infliggere al signor V la sanzione prevista dall'art. 86, n. 2, lett. b), dello Statuto, cioè la nota di biasimo (punto 8).
5 Nel corso di una successiva audizione, il signor K. dichiarò di essere stato informato dal signor V che quest'ultimo era in possesso delle domande che sarebbero state poste nel corso delle prove e che tali domande gli sarebbero pervenute tramite una rete esistente in seno al servizio di sicurezza a Lussemburgo (punto 9).
6 Alla luce di questi fatti nuovi, l'APN riaprì il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina nei confronti del signor V. L'11 ottobre 1994, la commissione di disciplina pronunciò un secondo parere, con il quale raccomandava di infliggere al signor V la sanzione disciplinare di cui all'art. 86, n. 2, lett. e), dello Statuto, cioè la retrocessione al grado C4, con mantenimento dello scatto (punti 11-15). Dagli atti emerge che la commissione di disciplina aveva, in particolare, tenuto conto, nel suo parere, delle circostanze attenuanti costituite da sei anni di irreprensibile servizio svolto dal signor V e dei rapporti informativi precedenti.
7 Dopo aver proceduto a una nuova audizione del signor V, l'APN, in data 18 gennaio 1995, adottò una decisione con la quale venne inflitta a quest'ultimo la sanzione disciplinare prevista dall'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto, cioè la destituzione, con decorrenza 1_ marzo 1995.
8 Tale decisione è così motivata:
«considerando che gli addebiti mossi nei confronti del signor V sono:
- il fatto di essersi concertato, durante le prove scritte di contabilità e di revisione contabile del concorso generale EUR/B/21 a Lussemburgo con altri due candidati, cioè la moglie signora G.-G. e il signor K., dipendente presso il servizio di sicurezza a Lussemburgo, temporaneamente assegnato all'Ufficio pubblicazioni, per la parte I della prova A1 di contabilità, e con uno di tali due candidati per la maggior parte delle restanti domande, nonché
- il fatto di aver avuto conoscenza in anticipo delle risposte standard alle domande di contabilità e forse di revisione contabile, vuoi del testo di tali domande o di talune di esse, vuoi, nel contempo, delle dette risposte standard e delle dette domande;
considerando che uno degli incaricati della correzione delle prove scritte del concorso generale EUR/B/21, con lettera 10 luglio 1991, indirizzata alla commissione giudicatrice, ha segnalato che due dei candidati avevano, con tutta probabilità, comunicato tra loro durante le prove nelle quali la redazione di talune risposte era rigorosamente identica ovvero presentava forti analogie su altri punti e che risultava che un terzo candidato aveva comunicato, in misura minore, con i primi due;
considerando che dalla lettura dei numeri segreti è emerso che i due primi candidati erano il signor V e il signor K., e che la terza persona era la signora G.-G.;
considerando che tanto dai verbali di audizione del signor V, quanto dai pareri della commissione di disciplina risulta che quest'ultimo ha ammesso di aver consegnato nel corso delle prove scritte delle brutte copie al signor K., a seguito di cenni da parte di quest'ultimo; che effettivamente dalle dichiarazioni del signor V emerge che "nel corso dello svolgimento delle prove [il signor K.] ha potuto riferirgli di non ritenersi in grado di risolvere taluni esercizi di contabilità";
considerando che il comportamento del signor V è aggravato in considerazione delle circostanze di seguito descritte;
considerando che dalle copie del signor K. appare che la sua risposta alla domanda A1, nelle parti relative alla contabilità pura, è molto simile alla risposta del signor V;
considerando che, come risulta dalla tabella riportata a pag. 4 della presente decisione, la riposta del signor K. alla parte 2, punto 2, della domanda A1 - analizzare e commentare il risultato ottenuto al punto 1 - presenta talune similitudini con la risposta del signor V (v. l'allegato 2 per la risposta su questo punto del signor K. e l'allegato 3 per la risposta del signor V); che, per contro, la risposta del signor K. (allegato 2) riproduce pressoché alla lettera la parte della risposta standard alla domanda A1, parte 2, punto 2, che era stata previamente redatta dalla commissione giudicatrice (v. allegato 4);
considerando che dagli atti risulta che gli elementi di risposta non possono essere stati attinti dal manuale di revisione contabile della Corte dei conti, la cui parte pertinente è allegata alla presente decisione (allegato 5);
considerando che nelle sue dichiarazioni il signor V asserisce che il signor K. ha potuto riferirgli, durante lo svolgimento delle prove, di ritenersi non in grado di risolvere alcuni esercizi di contabilità, e che proprio a seguito di tale preghiera lo stesso signor V gli ha passato ciò che egli definisce brutte copie delle sue risposte; che è pertanto chiaro che, prima dell'aiuto ricevuto dal signor V, il signor K. non era a conoscenza degli elementi di risposta da lui utilizzati; che questi ultimi sono analoghi tanto alla risposta del signor V, quanto alla risposta standard sul punto sopra menzionato; che si deve quindi constatare che il signor V era appunto in possesso della risposta standard per il punto di cui trattasi e ciò, per forza di cose, prima di entrare nella sala di concorso; che egli ha pertanto beneficiato di una fuga di notizie;
considerando che il signor V ha così consapevolmente tentato di falsare i risultati del concorso generale in violazione del principio secondo cui i candidati a posti del pubblico impiego europeo debbono trovarsi in una posizione di parità nelle prove dei detti concorsi generali;
considerando che tale comportamento avrebbe così comportato un serio rischio di superamento delle prove di tale concorso generale da parte di candidati non realmente in possesso delle cognizioni professionali richieste, il che avrebbe avuto come conseguenza tanto quella di pregiudicare gli altri candidati, quanto quella di arrecare pregiudizio agli interessi dell'istituzione;
considerando che, rifiutando di fornire qualsiasi indicazione circa l'origine delle risposte standard di cui trattasi, egli è venuto meno al suo dovere di collaborazione nella ricerca della verità, nell'interesse dell'istituzione;
considerando che il signor V, ex ispettore della polizia belga ed ex dipendente del servizio di sicurezza, dapprima a Lussemburgo e successivamente a Ispra, svolgeva compiti di alta responsabilità e di fiducia;
considerando che l'istituzione ha il diritto di attendersi dai propri dipendenti, e in particolare da parte di un ex dipendente del servizio di sicurezza, per la natura stessa delle mansioni espletate, un'onestà specchiata;
considerando l'estrema gravità del comportamento del signor V che ha abusato della fiducia che deve intercorrere tra il dipendente e la sua istituzione;
considerando che per queste ragioni e tenendo altresì conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie si rivela necessario e giustificato infliggere al signor V una sanzione più severa della sanzione disciplinare raccomandata dalla commissione di disciplina».
9 Per una più ampia esposizione dei fatti di causa si rinvia ai punti 1-16 della sentenza impugnata.
10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1995, il signor V ha proposto un ricorso inteso a far annullare la decisione controversa.
11 A sostegno del suo ricorso, il signor V aveva dedotto cinque motivi. Il primo motivo era fondato sulla violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, il secondo su una violazione dei diritti della difesa, il terzo su un abuso di potere da parte dell'APN, il quarto su un errore manifesto di valutazione e il quinto era relativo alla violazione del principio di proporzionalità e all'insufficienza della motivazione della decisione controversa.
La sentenza impugnata
12 Il Tribunale ha considerato che si doveva innanzi tutto esaminare la seconda parte dell'ultimo motivo.
13 Al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato che la motivazione della decisione dell'APN deve indicare in maniera precisa i fatti addebitati al dipendente nonché le considerazioni che hanno condotto l'APN ad adottare la sanzione prescelta. Esso ha rilevato inoltre che qualora, come nel caso di specie, la sanzione irrogata dall'APN sia più severa di quella suggerita dalla commissione di disciplina, la decisione deve precisare in modo circostanziato i motivi che hanno condotto l'APN a discostarsi dal parere emesso dalla commissione di disciplina.
14 Ai punti 37-41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se l'APN avesse indicato in modo preciso i fatti e le circostanze che avevano motivato l'inasprimento della sanzione adottata nella sua decisione rispetto a quella suggerita nel parere della commissione di disciplina. Esso ha constatato che l'APN aveva ravvisato un'aggravante nel comportamento del signor V, rispetto a quanto constatato dalla commissione di disciplina, per quanto riguarda, in particolare, l'asserita circostanza che il signor V avrebbe avuto a disposizione le risposte standard prima delle prove, senza però motivare in maniera circostanziata la sua decisione di discostarsi dal parere della commissione di disciplina.
15 Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto di non ritenere l'analogia delle risposte fornite dal signor K. con le risposte standard idonea a dimostrare in maniera sufficiente che il signor V abbia avuto a disposizione le risposte tipo prima delle prove.
16 Nei punti 43-50 il Tribunale ha quindi cercato di stabilire se le tre circostanze aggravanti considerate dall'APN potessero giustificare l'adozione della sanzione della destituzione anziché di quella della retrocessione di grado raccomandata dalla commissione di disciplina.
17 Al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha censurato l'APN per non aver motivato la sua decisione in maniera circostanziata e per non aver menzionato le ragioni in grado di giustificare il rifiuto dell'APN di prendere in considerazione le circostanze attenuanti che avevano indotto la commissione di disciplina ad esprimersi a favore della sanzione da essa suggerita, cioè i sei anni di irreprensibile servizio compiuti dal signor V e i suoi rapporti informativi.
18 Di conseguenza, al punto 52, il Tribunale ha ritenuto che nessun punto della motivazione della decisione controversa precisava in maniera sufficiente le ragioni per cui l'APN aveva inflitto al signor V una sanzione nettamente più severa di quella auspicata dalla commissione di disciplina, annullando di conseguenza la decisione controversa per insufficienza della motivazione.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
19 Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado, la Commissione considera che il Tribunale ha violato il diritto comunitario annullando la decisione controversa per insufficienza della motivazione. Essa si basa, a questo proposito, su tre motivi: anzitutto, il Tribunale avrebbe valutato in maniera erronea la portata dell'obbligo di motivazione; inoltre, in primo luogo, esso avrebbe dato una qualificazione giuridica erronea dei fatti riconosciuti dall'APN come aggravanti, considerando che questi non consentivano di giustificare l'adozione di una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina e, in secondo luogo, esso avrebbe dichiarato a torto che la decisione controversa, per essere considerata sufficientemente motivata, avrebbe dovuto menzionare le circostanze attenuanti rilevate dalla commissione di disciplina. Il Tribunale avrebbe, infine, valutato in maniera erronea il grado di prova richiesto per l'accertamento di un illecito disciplinare.
Sul primo motivo e sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso
20 Con il primo motivo e con la seconda parte del secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, la Commissione deduce che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario valutando in maniera erronea la portata dell'obbligo di motivazione. Infatti, la decisione controversa, contrariamente agli accertamenti operati dal Tribunale al punto 52 della sentenza impugnata, menzionerebbe espressamente le ragioni per cui l'APN aveva deciso di infliggere al signor V una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina. La decisione controversa avrebbe così fornito all'interessato le indicazioni necessarie per sapere, da un lato, se essa era o no fondata e, dall'altro, se ne era possibile il controllo giurisdizionale.
21 Il Tribunale, nel censurare la carenza di motivazione della decisione controversa, avrebbe esso stesso constatato che occorreva «cercare di stabilire se le tre circostanze aggravanti prese in considerazione dall'APN, possono giustificare l'adozione di una sanzione più severa (...)». Così, in realtà, il Tribunale avrebbe confuso la censura relativa a un difetto o a un'insufficienza della motivazione, con quella che avrebbe eventualmente potuto essere basata sull'infondatezza delle ragioni effettivamente addotte per giustificare la sanzione inflitta. Così facendo, il Tribunale avrebbe sostituito la sua valutazione a quella dell'APN circa la scelta della sanzione disciplinare adeguata.
22 A proposito delle circostanze attenuanti, la Commissione sostiene che l'APN le avrebbe prese in debita considerazione, ma non le avrebbe menzionate in quanto l'estrema gravità dei fatti addebitati al signor V aveva l'effetto di vanificare tali circostanze attenuanti, e ciò tanto più in quanto la loro mancata menzione nella decisione controversa sarebbe giustificata dal carattere ovvio di tali circostanze attenuanti, cioè dal fatto che la Commissione ha il diritto di attendersi da ciascun dipendente un servizio irreprensibile.
23 Il signor V assume che tali motivi sono inammissibili. Con i suoi argomenti la Commissione cercherebbe di ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte, il che sarebbe vietato dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Nel merito, egli ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato la violazione da parte dell'APN dell'obbligo di motivazione.
Sulla ricevibilità
24 A questo proposito si deve ricordare che la questione della portata dell'obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (sentenza 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983). Infatti, come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 12 delle sue conclusioni, il controllo della legittimità di una decisione che è esercitato in tale contesto dalla Corte deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente.
25 Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità sollevata dal signor V deve essere respinta.
Nel merito
26 Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata (v., segnatamente, sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e Commissione/Daffix, già citata, punto 23).
27 Si deve a questo proposito rilevare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, che l'APN si era espressamente basata su sei ragioni che giustificavano l'applicazione di una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina, e cioè:
- il fatto che il signor V, ex ispettore di polizia belga e ex dipendente del servizio di sicurezza, svolgeva compiti di alta responsabilità e fiducia,
- il fatto che l'istituzione aveva il diritto di attendersi dai suoi dipendenti e, in particolare, da parte di un ex dipendente del servizio di sicurezza, un'onestà specchiata,
- il fatto che il signor V aveva deliberatamente tentato di falsare i risultati del concorso generale in violazione del principio secondo cui i candidati debbono trovarsi in una posizione di parità in tali concorsi,
- il fatto che il comportamento del signor V comportava un rischio serio di superamento delle prove di candidati non in possesso delle qualificazioni necessarie, il che avrebbe pregiudicato sia gli altri candidati, sia gli interessi dell'istituzione,
- il fatto che, rifiutando di fornire qualsiasi indicazione circa l'origine delle risposte standard, il signor V era venuto meno al suo dovere di collaborazione,
- il fatto che il signor V aveva abusato del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il dipendente e l'istituzione di appartenenza.
28 Si deve sottolineare che le sei ragioni fatte valere dall'APN, esaminate alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie che l'APN ha dovuto valutare - comprese quelle fatte valere dal consiglio di disciplina, relative ai sei anni di irreprensibile servizio e ai rapporti informativi precedenti - costituivano una motivazione sufficiente per consentire al Tribunale di procedere ad un controllo giurisdizionale della fondatezza sostanziale della decisione.
29 Di conseguenza, si deve considerare che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale nei punti 41 e 52 della sentenza impugnata, la decisione controversa indicava in maniera sufficientemente precisa le ragioni per le quali l'APN aveva deciso di infliggere al signor V una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina. Il Tribunale è pertanto incorso in errore di diritto.
30 Il primo motivo come pure la seconda parte del secondo motivo di ricorso della Commissione sono pertanto fondati.
31 Senza che si renda necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso, si deve pertanto annullare la sentenza impugnata in quanto ha comportato, da un lato, l'annullamento della decisione controversa per insufficienza della motivazione e, dall'altro, la condanna della Commissione alle spese, comprese quelle relative a precedenti procedimenti sommari.
Sul rinvio della causa al Tribunale
32 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».
33 Nella specie, la Corte ritiene di non essere in grado di decidere la controversia poiché non è da escludersi che, per valutare gli altri motivi dedotti in primo grado, si rendano necessari accertamenti di fatto. Si deve pertanto rinviare la causa al Tribunale, affinché esso si pronunci nel merito esaminando gli altri motivi dedotti dal signor V in primo grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 28 marzo 1996, nella causa T-40/95, V/Commissione, è annullata in quanto ha comportato, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 18 gennaio 1995, relativa alla destituzione del signor V, per insufficienza della motivazione e, dall'altro, la condanna della Commissione alle spese, comprese quelle relative a precedenti procedimenti sommari.
2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado affinché statuisca sugli altri motivi dedotti dal signor V in primo grado.
3) Le spese sono riservate.
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