Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario - Giustificazione ricavata dall'esistenza di prassi amministrative volte all'applicazione del Trattato - Inammissibilità
2 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Direttiva che mira ad attribuire diritti ai singoli - Trasposizione senza provvedimenti legislativi - Inammissibilità
Massima
3 L'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato.
4 Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei diritti stessi.
Ciò non si verifica quando, a seguito del mantenimento in vigore, in uno Stato membro, di una disposizione di legge incompatibile con una disposizione di una direttiva, gli interessati si trovano in uno stato d'incertezza riguardo alla loro situazione giuridica e sono esposti ad azioni penali ingiustificate. Infatti, né l'obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia della disposizione della direttiva controversa disapplicando qualsiasi disposizione nazionale contraria, né una risposta del ministro ad un'interrogazione parlamentare in cui si ricorda tale obbligo possono avere l'effetto di modificare una norma legislativa.
Parti
Nella causa C-197/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, conservando, nell'art. L 213-1 del code du travail, il divieto del lavoro notturno delle donne nell'industria mentre tale divieto non si applica agli uomini, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 10 giugno 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, conservando, nell'art. L 213-1 del code du travail, il divieto del lavoro notturno delle donne nell'industria mentre tale divieto non si applica agli uomini, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Ai sensi dell'art. 5 della direttiva, l'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni basate sul sesso (n. 1). A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento siano abolite [n. 2, lett. a)] o riesaminate allorché i motivi di protezione che le hanno originariamente ispirate non sono più giustificati [n. 2, lett. c)]. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2, n. 3, la direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
3 A norma dell'art. 9, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e, per quanto riguarda l'art. 5, n. 2, lett. c), nel termine di quattro anni, vale a dire prima del 14 febbraio 1980.
4 Al riguardo, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 25 luglio 1991, causa C-345/89, Stoeckel (Racc. pag. I-4047), che l'art. 5 della direttiva è sufficientemente preciso per creare a carico degli Stati membri l'obbligo di non stabilire come principio legislativo il divieto del lavoro notturno delle donne, anche se tale obbligo comporta deroghe, mentre non vige alcun divieto di lavoro notturno per gli uomini. Essa ha inoltre affermato in più occasioni che tale disposizione è adeguatamente precisa e incondizionata per essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, onde ottenere la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme al suddetto art. 5, n. 1, che sancisce il principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro (sentenze Stoeckel, citata, punto 12, e 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 55).
5 L'art. L 213-1 del code du travail francese stabilisce che le donne non possono essere addette a lavori notturni, in particolare in fabbriche, manifatture e officine di qualunque tipo. Lo stesso articolo contempla, tuttavia, talune deroghe riguardanti, ad esempio, i posti direttivi o di carattere tecnico, che implicano una responsabilità, e le situazioni nelle quali, per circostanze particolarmente gravi, l'interesse nazionale esiga che il divieto del lavoro notturno per i dipendenti che lavorano in squadre a turno possa essere sospeso, alle condizioni e secondo la procedura prevista dallo stesso codice. Le infrazioni di tali disposizioni sono punibili con ammende.
6 Le dette disposizioni sono state emanate per attuare la convenzione 9 luglio 1948, n. 89, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in prosieguo: l'«OIL»), riguardante il lavoro notturno delle donne nell'industria, ratificata in Francia con legge 7 luglio 1953, n. 53-603. Tale ratifica è stata registrata dal direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro il 21 settembre 1953.
7 In seguito alla citata sentenza Stoeckel, la Repubblica francese ha denunciato, in data 26 febbraio 1992, la Convenzione n. 89 dell'OIL; tale denuncia è divenuta effettiva dal 26 febbraio 1993.
8 Tenuto conto della citata sentenza Stoeckel e della denuncia da parte della Repubblica francese della convenzione n. 89 dell'OIL, la Commissione ha ritenuto che la normativa francese fosse incompatibile con l'art. 5 della direttiva e che incombesse quindi alla Repubblica francese rimuovere tale incompatibilità. Di conseguenza, con lettera 2 marzo 1994, ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni entro due mesi, ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato.
9 Non ritenendo soddisfacente la risposta fornita dal governo francese il 10 maggio 1994, la Commissione ha rivolto al detto governo, l'8 novembre 1994, un parere motivato nel quale lo invitava ad adottare le misure necessarie per rendere la normativa francese compatibile con l'art. 5 della direttiva entro due mesi.
10 Poiché il governo francese non si è conformato a tale parere nel termine impartito, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
11 A sua difesa, il governo francese sostiene che in Francia, attualmente, il lavoro notturno degli uomini e delle donne non è più oggetto di alcuna discriminazione, né di diritto né di fatto. Infatti, dato che la convenzione n. 89 dell'OIL è stata denunciata, l'art. L 213-1 del code du travail non è più applicabile in Francia poiché l'art. 5 della direttiva ha effetto diretto e, di conseguenza, i singoli sono autorizzati ad avvalersene davanti ai giudici degli Stati membri onde ottenere la disapplicazione della disposizione controversa.
12 Al riguardo, esso si riferisce alla risposta ministeriale all'interrogazione parlamentare pubblicata nel Journal officiel de la République française del 13 dicembre 1993 (pagg. 4517 e 4518), che ha precisato chiaramente il senso della giurisprudenza comunitaria riguardo all'art. L 213-1 del code du travail nonché l'obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare tale disposizione in caso di controversia. Inoltre, esso fa presente l'esistenza di accordi che disciplinano il lavoro notturno delle donne nei settori in cui è più diffuso. Tali accordi sono stati conclusi da più categorie professionali che erano state invitate dal governo francese a negoziare esse stesse l'istituzione di garanzie e di contropartite. Peraltro, la prassi seguita in materia confermerebbe che l'art. L 213-1 del code du travail, di fatto, non viene più applicato.
13 E' pacifico che, a seguito della denuncia da parte della Repubblica francese della convenzione n. 89 dell'OIL, la normativa francese è divenuta incompatibile con l'art. 5 della direttiva.
14 Orbene, per giurisprudenza costante, l'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato (v. sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1307, punto 30).
15 Pertanto, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2567, punti 15 e 24).
16 Nella fattispecie, occorre osservare che, a causa del mantenimento in vigore dell'art. L 213-1 del code du travail, gli interessati si trovano in uno stato d'incertezza riguardo alla loro situazione giuridica e sono esposti ad azioni penali ingiustificate. Infatti, né la risposta del ministro all'interrogazione parlamentare, né l'obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia dell'art. 5 della direttiva disapplicando qualsiasi disposizione nazionale contraria possono avere l'effetto di modificare una norma legislativa.
17 Conseguentemente, occorre dichiarare che, conservando, nell'art. L 213-1 del code du travail, il divieto del lavoro notturno delle donne nell'industria mentre tale divieto non si applica agli uomini, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica francese è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Conservando, nell'art. L 213-1 del code du travail, il divieto del lavoro notturno delle donne nell'industria mentre tale divieto non si applica agli uomini, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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