Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza dei termini stabiliti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-205/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Raymonde Foucart, direttore generale presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167, pag. 17), è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 18 giugno 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare, anteriormente al 1_ gennaio 1993, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa. Dovevano informarne immediatamente la Commissione ed applicare tali norme di trasposizione dal 1_ gennaio 1994.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione adottati dal Regno del Belgio, né disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che il Regno del Belgio aveva adempiuto il suo obbligo di mettere in vigore le disposizioni necessarie, con lettera 3 dicembre 1993 la Commissione ha intimato al governo belga di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi, ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato.
4 Con lettera 23 febbraio 1994, le autorità belghe hanno informato la Commissione che i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva erano in elaborazione, ma che il sistema istituzionale belga non aveva consentito di mantenersi entro il termine di trasposizione fissato dalla stessa.
5 Non avendo ricevuto comunicazione dell'adozione dei provvedimenti richiesti, la Commissione, con lettera 28 giugno 1995, ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato, con il quale lo si invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi.
6 Con lettera 11 marzo 1996, le autorità belghe hanno informato la Commissione che i progetti di decreto regio e ministeriale per la trasposizione della direttiva erano stati completati, ma che non avevano ancora potuto essere adottati in ragione di circostanze connesse al sistema istituzionale belga.
7 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione dalle autorità belghe, la Commissione ha proposto il presente ricorso, a sostegno del quale essa afferma che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere.
8 Nel controricorso il Regno del Belgio ribadisce che i testi dei progetti di decreto regio e ministeriale di trasposizione sono pronti, e che i ritardi nella loro messa in vigore si spiegano con la complessità delle norme istituzionali applicabili in materia. Infatti, taluni aspetti della direttiva rientrerebbero nelle competenze delle regioni, mentre altri sarebbero di competenza dello Stato federale.
9 Occorre anzitutto osservare che il governo belga non contesta che i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva in diritto interno non sono ancora entrati in vigore.
10 Giova rilevare, in secondo luogo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza dei termini stabiliti da una direttiva (v., ad esempio, sentenza 7 novembre 1996, causa C-262/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5733, punto 17).
11 Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato.
12 Si deve pertanto dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 9, n. 1, della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, e il Regno del Belgio è rimasto soccombente, esso dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 9, n. 1, della detta direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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