Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per inadempimento - Fase precontenziosa del procedimento - Oggetto - Determinazione dell'oggetto della controversia in base al parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
2 Ambiente - Inquinamento delle acque - Direttiva 76/464 - Obbligo di predisporre programmi specifici al fine di ridurre l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose - Portata
(Direttiva del Consiglio 76/464/CEE, art. 7, n. 1)
Massima
1 Nell'ambito del ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall'altro, di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.
L'oggetto del ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato è di conseguenza determinato dal procedimento precontenzioso previsto dallo stesso articolo. Pertanto, l'atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti diversi da quelli formulati nel parere motivato.
2 La nozione di «inquinamento» delle acque, alla cui riduzione sono finalizzati i programmi menzionati all'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464, include, stando alla definizione di cui all'art. 1, n. 2, lett. e), di questa direttiva, «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque». L'obbligo di predisporre programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, si estende quindi alle acque interessate da tali scarichi.
Parti
Nella causa C-206/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le acque o non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza del 15 maggio 1997, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dai signori Richard Wainwright e Jean-François Pasquier e il Granducato di Lussemburgo dall'avv. Patrick Kinsch, del foro di Lussemburgo,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 giugno 1996 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le acque o non avendole comunicato in forma sintetica i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del detto Trattato.
2 La direttiva mira all'eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente idrico provocato da talune sostanze particolarmente pericolose enumerate nell'elenco I dell'allegato della direttiva medesima, nonché alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico provocato da talune altre sostanze pericolose enumerate nell'elenco II dell'allegato. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri devono, in forza dell'art. 2 della direttiva, prendere i provvedimenti appropriati.
3 L'elenco I comprende sostanze scelte principalmente in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione. Ai sensi degli artt. 3 e 6 della direttiva, gli Stati membri devono assoggettare qualsiasi scarico di queste sostanze nell'ambiente idrico ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti e fissare norme di emissione che non devono superare determinati valori limite, stabiliti dal Consiglio in funzione degli effetti delle sostanze sull'ambiente idrico.
4 Nell'elenco II figurano anzitutto, ai sensi del primo trattino, le sostanze rientranti nell'elenco I per le quali il Consiglio non ha ancora determinato valori limite. Attualmente fanno parte dell'elenco II 99 sostanze figuranti nell'elenco I.
5 L'elenco II comprende inoltre, ai sensi del secondo trattino, sostanze il cui effetto nocivo sull'ambiente idrico può essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Nel corso di una riunione di esperti nazionali, svoltasi il 31 gennaio e il 1_ febbraio 1989, è stato compilato un elenco di tali sostanze considerate prioritarie.
6 Per ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze rientranti nell'elenco II, l'art. 7 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di stabilire programmi per la cui attuazione essi devono in particolare assoggettare qualsiasi scarico contenente una delle sostanze enumerate nell'elenco II ad un'autorizzazione preventiva e stabilire obiettivi di qualità per le acque. Ai sensi dell'art. 7, n. 6, della direttiva, i programmi e i risultati della loro attuazione devono essere comunicati alla Commissione in forma sintetica.
7 La direttiva non contiene alcun termine per la sua trasposizione. Tuttavia, l'art. 12, n. 2, prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio, se possibile entro 27 mesi dalla notifica della direttiva medesima, le prime proposte presentate in base all'esame comparativo dei programmi stabiliti dagli Stati membri. Ritenendo che gli Stati membri non sarebbero stati in grado di fornirle elementi pertinenti entro tale termine, la Commissione ha proposto loro, con lettera 3 novembre 1976, di considerare la data del 15 settembre 1981 per l'elaborazione dei programmi e quella del 15 settembre 1986 per la loro attuazione.
8 In seguito alla riunione di esperti del 31 gennaio e 1_ febbraio 1989 la Commissione ha invitato il governo lussemburghese, con nota 26 settembre 1989, a fornirle informazioni in merito all'adozione dei programmi per le sostanze di cui al secondo trattino dell'elenco II considerate come prioritarie. Il governo interessato non ha dato riscontro a questa richiesta.
9 Con lettera 4 aprile 1990 la Commissione ha invitato il governo lussemburghese a comunicarle, in primo luogo, un elenco aggiornato indicante quali delle 99 sostanze rientranti nell'elenco I e che dovevano essere trattate, ai sensi del primo trattino dell'elenco II, come sostanze di quest'ultimo elenco venivano scaricate nell'ambiente idrico del Lussemburgo; in secondo luogo, gli obiettivi di qualità in vigore al momento in cui le autorizzazioni agli scarichi che potevano contenere una di queste sostanze sono state rilasciate; in ultimo luogo, i motivi per i quali siffatti obiettivi non erano stati fissati, nonché un calendario recante indicazione della data alla quale tali obiettivi sarebbero stati elaborati. Questa lettera è rimasta del pari senza risposta.
10 Con lettera 26 febbraio 1991 la Commissione ha intimato al governo lussemburghese di presentarle le proprie osservazioni entro un termine di due mesi. Il detto governo non ha dato riscontro a questa richiesta.
11 Il 25 maggio 1993 la Commissione ha inviato al governo lussemburghese un parere motivato, nel quale dichiarava che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato, ovvero non avendole comunicato in forma sintetica questi programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva, e avendo omesso di fornirle le informazioni richieste al riguardo, in violazione dell'art. 5 del Trattato CE, era venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza dello stesso Trattato. La ricorrente ha chiesto allo Stato convenuto di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi. Anche questo parere motivato è rimasto privo di risposta.
Sulla ricevibilità del ricorso
12 Ai sensi dell'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico.
13 Secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 20 marzo 1997, causa C-96/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1653, punto 22), il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall'altro, di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. L'oggetto del ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato è di conseguenza determinato dal procedimento precontenzioso previsto dallo stesso articolo. Pertanto, l'atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti diversi da quelli formulati nel parere motivato (v. sentenza Commissione/Germania, citata, punto 23).
14 Nella fattispecie, occorre ricordare che la Commissione, nel parere motivato, ha addebitato al Granducato di Lussemburgo la mancata adozione o comunicazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento «per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato», vale a dire quelle rientranti nell'elenco I che, in mancanza di una determinazione dei loro valori limite, sono provvisoriamente ricomprese nell'elenco II (in conformità del primo trattino di quest'ultimo elenco). Per contro, nel ricorso introduttivo, la Commissione chiede alla Corte di constatare, in maniera più generale, che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato o non avendo comunicato i programmi di riduzione dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 7 della direttiva.
15 L'inadempimento contestato deve quindi intendersi come riguardante tutte le sostanze menzionate nel primo e nel secondo trattino dell'elenco II, e non soltanto le 99 sostanze riconducibili al primo trattino e che sono oggetto del parere motivato. Conseguentemente, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nella parte tendente a far constatare l'inadempimento, da parte del Granducato di Lussemburgo, degli obblighi sanciti dall'art. 7 della direttiva per quanto riguarda le sostanze che, pur ricomprese nell'elenco II, non figurano tra le 99 sostanze prioritarie.
Nel merito
16 La Commissione sostiene che, essendo assodato che il risultato da conseguire per le sostanze di cui all'elenco II è l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nonché l'analisi e la comunicazione dei loro risultati alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo, che non ha mai proceduto all'elaborazione e all'attuazione dei programmi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato.
17 Essa argomenta che, per quanto riguarda in particolare le sostanze di cui al primo trattino dell'elenco II, gli artt. 2 e 7 della direttiva non si applicano unicamente agli scarichi provenienti dalle attività industriali e commerciali. Del resto, l'assenza di un programma potrebbe essere giustificata non già dall'inesistenza di attività siffatte che trattano le sostanze in questione, bensì dall'assenza di inquinamento dell'ambiente idrico. Perfino in siffatta evenienza, lo Stato membro dovrebbe informare la Commissione dell'assenza di inquinamento per giustificare il fatto che non procederà all'elaborazione di programmi.
18 Il governo lussemburghese ribatte di non aver elaborato i programmi di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva, poiché non ve ne era alcuna necessità. Esso asserisce che in Lussemburgo non esiste alcuna attività industriale o commerciale che produca scarichi in cui sia trattata una delle 99 sostanze controverse. Conseguentemente, non vi sarebbero, in provenienza da queste attività, scarichi di acque usate che possano contenere simili sostanze.
19 Tuttavia, ove venisse presentata una domanda per l'esercizio di un'attività aziendale in cui si intendesse trattare una delle sostanze in questione, verrebbero elaborate norme idonee per l'autorizzazione dello scarico richiesto, in particolare in base alla legge 29 luglio 1993 in materia di tutela e di gestione delle acque nonché alla legge 9 maggio 1990 relativa alle attività aziendali pericolose, insalubri o moleste, norme che verrebbero stabilite alla luce delle migliori tecniche disponibili.
20 Occorre ricordare, in primo luogo, che i programmi menzionati all'art. 7, n. 1, della direttiva sono finalizzati alla riduzione dell'inquinamento delle acque. La nozione di «inquinamento» include, stando alla definizione di cui all'art. 1, n. 2, lett. e), di questa direttiva, «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque». L'obbligo di predisporre programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, si estende quindi alle acque interessate da tali scarichi. Il governo lussemburghese e la Commissione concordano su tale punto.
21 In secondo luogo, per quanto riguarda il grado di inquinamento delle acque in Lussemburgo, si deve rilevare che la Commissione ha reiteratamente invitato il governo lussemburghese a comunicarle, anzitutto, un elenco aggiornato indicante quali delle 99 sostanze rientranti nell'elenco I e che dovevano essere trattate, secondo il primo trattino dell'elenco II, come sostanze di quest'ultimo elenco fossero scaricate nell'ambiente idrico in Lussemburgo, inoltre, gli obiettivi di qualità in vigore al momento in cui le autorizzazioni agli scarichi che potevano contenere una di queste sostanze sono state rilasciate e, infine, i motivi per i quali tali obiettivi non erano stati fissati, nonché un calendario recante indicazione della data alla quale questi obiettivi sarebbero stati stabiliti. Queste richieste sono rimaste prive di risposta.
22 Nel corso dell'udienza il rappresentante del governo lussemburghese non ha contraddetto l'affermazione della Commissione secondo la quale industrie come quelle operanti in Lussemburgo provocano scarichi nelle acque di sostanze menzionate nella direttiva. Egli ha finanche riconosciuto che alcune di queste sostanze sono scaricate nell'ambiente idrico in Lussemburgo, senza tuttavia precisare quali, riconoscendo inoltre che la normativa lussemburghese non contiene obiettivi di qualità di cui all'art. 7, n. 3, della direttiva.
23 Ciò posto, occorre constatare che, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda 99 sostanze rientranti nell'elenco I dell'allegato della direttiva e che vanno trattate, ai sensi del primo trattino dell'elenco II, come sostanze di quest'ultimo elenco, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Granducato di Lussemburgo è rimasto sostanzialmente soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
25 Non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda 99 sostanze rientranti nell'elenco I dell'allegato della direttiva 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, e che vanno trattate, ai sensi del primo trattino dell'elenco II, come sostanze di quest'ultimo elenco, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
26 Il ricorso è respinto per il resto.
27 Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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