Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-208/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hubert van Vliet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/119/CE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU 1993, L 62, pag. 69), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 giugno 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/119/CE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU 1993, L 62, pag. 69; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2 L'art. 27 della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quest'ultima entro e non oltre il 1_ ottobre 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo belga alcuna comunicazione sui provvedimenti di trasposizione della direttiva, ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviando a detto governo, il 3 dicembre 1993, una lettera di diffida con la quale lo invitava a presentarle le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Il governo belga non ha risposto a detta lettera, per cui il 26 settembre 1994 la Commissione gli ha inviato un parere motivato al quale doveva conformarsi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Con lettera 9 ottobre 1995 le autorità belghe hanno segnalato alla Commissione che la normativa vigente rispondeva in parte ai requisiti della direttiva e che era pressoché pronto un progetto di regio decreto che ne completava la trasposizione.
6 Da tale data la Commissione non ha ricevuto nessun'altra comunicazione dalle autorità belghe.
7 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 Il Regno del Belgio ammette di non aver emanato finora tutte le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva. Esso osserva che, in quanto le prescrizioni della direttiva non sono interamente ricomprese nella normativa vigente, per completarne la trasposizione devono essere emanati ancora due regi decreti. Esso giustifica il ritardo nell'emanazione delle disposizioni con considerazioni relative alle conseguenze finanziarie che uno dei due decreti comporterebbe.
9 Tuttavia, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 5 giugno 1997, causa C-107/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3193, punto 10).
10 Poiché la direttiva non è stata recepita entro il termine da essa stabilito, il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione deve considerarsi fondato.
11 Di conseguenza, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 27 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese. Essendo rimasto soccombente, quest'ultimo dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 27 della stessa direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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