Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare - Obblighi delle istituzioni - Decisione del Consiglio che autorizza temporaneamente e sotto il controllo della Commissione esenzioni dal dazio di mare applicato nei dipartimenti francesi d'oltremare - Validità - Presupposto
(Trattato CE, artt. 9, 12, 13, 95, 226 e 227, n. 2; decisione del Consiglio 89/688/CEE)
Massima
La decisione 89/688, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare, nella parte in cui consente un sistema di esenzione, accompagnato da una procedura di controllo da parte della Commissione, dal tributo denominato «dazio di mare» a favore dei prodotti dei dipartimenti francesi d'oltremare, a condizione che la concessione di tale esenzione sia assoggettata alle strette condizioni da essa previste, non è incompatibile con gli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, e le deroghe temporanee all'art. 95 in essa previste sono giustificate conformemente al combinato disposto dell'art. 227, n. 2, e dell'art. 226 del Trattato.
Infatti dall'art. 227, n. 2, terzo comma, del Trattato emerge che le istituzioni della Comunità sono tenute a utilizzare pienamente le procedure previste dal Trattato, e in particolare quelle menzionate all'art. 226, affinché sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare. Quest'ultimo articolo precisa che le misure urgenti e di salvaguardia non possono essere adottate unilateralmente dagli Stati membri, ma richiedono l'intervento delle istituzioni comunitarie, le quali possono autorizzare solo quelle deroghe che sono strettamente necessarie e circoscritte nel tempo, accordando la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
A questo proposito, l'assoggettamento alle rigorose condizioni previste dall'art. 2, n. 3, della decisione 89/688, interpretate alla luce dei limiti posti dall'art. 226 del Trattato per derogare alle disposizioni del Trattato stesso, è atto a garantire la compatibilità del regime delle esenzioni esattamente determinate con le disposizioni del Trattato.
Parti
Nel procedimento C-212/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif di Saint-Denis de la Réunion (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Paul Chevassus-Marche
e
Conseil régional de la Réunion,
"domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 13 e 95, secondo comma, del Trattato CE, nonché sull'interpretazione e la validità della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 399, pag. 46),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il Conseil régional de la Réunion, dall'avv. Pierre Soler-Couteaux, del foro di Strasburgo;
- per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor Ramon Torrent, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Conseil régional de la Réunion, rappresentato dall'avv. Katia Merten, del foro di Strasburgo, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora Anne de Bourgoing, del Consiglio, rappresentato dal signor Ramon Torrent, e della Commissione, rappresentata dal signor Michel Nolin, all'udienza del 15 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 giugno 1996, pervenuta in cancelleria il 25 giugno successivo, il Tribunal administratif di Saint-Denis de la Réunion, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 9, 12, 13 e 95, secondo comma, di detto Trattato, nonché sull'interpretazione e la validità della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 399, pag. 46),
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dal signor Chevassus-Marche, agente commerciale con domicilio nel territorio metropolitano, diretto ad ottenere l'annullamento della delibera dell'11 dicembre 1992, con la quale il Conseil régional de la Réunion ha stabilito le nuove aliquote dei dazi di mare applicabili in tale dipartimento per il motivo che le merci prodotte in loco possono essere esonerate da tale tributo.
3 Secondo il ricorrente nella causa principale tale delibera è incompatibile con la decisione 89/688.
4 La decisione 89/688 è stata adottata dal Consiglio sulla base degli artt. 227, n. 2, e 235 del Trattato CEE allo stesso modo in cui è stata emanata la decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/687/CEE, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) (GU L 399, pag. 39; in prosieguo: la «decisione POSEIDOM»), decisioni adottate nello stesso giorno.
5 Si deve rilevare che, in virtù di una legge del 1946, nei dipartimenti francesi d'oltremare (in prosieguo: i «DOM») è stato riscosso un tributo denominato «dazio di mare» (in prosieguo: il «vecchio dazio di mare») che colpisce la totalità delle merci di qualsiasi origine (ivi comprese quelle originarie della Francia metropolitana e, in linea di principio, anche quelle provenienti da altri DOM) per il fatto della loro introduzione nel DOM interessato. Per contro i prodotti di questo DOM erano esonerati dal vecchio dazio di mare o da qualsiasi altro tributo interno equivalente. Il gettito del vecchio dazio di mare era essenzialmente destinato a finanziare, secondo le regole dell'autonomia regionale, il bilancio degli enti locali.
6 Secondo il primo `considerando' della decisione 89/688, i poteri d'azione richiesti per consentire lo sviluppo economico e sociale dei DOM non erano stati previsti all'art. 227, n. 2, del Trattato, di modo che «conviene pertanto fare ricorso all'art. 235 del Trattato».
7 Secondo il quinto `considerando', il regime del vecchio dazio di mare comportava elementi che ne rendevano necessaria la riforma per integrare pienamente i DOM nel processo di realizzazione del mercato interno, pur tenendo conto della fragilità delle loro strutture economiche.
8 Dal sesto `considerando' emerge che era opportuno adeguare il regime del dazio di mare in un regime fiscale interno applicabile a tutti i prodotti commercializzati nei DOM.
9 Dal settimo `considerando' risulta che, per permettere la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di attività in tali dipartimenti, risulta opportuno autorizzare le autorità locali a esentare, per intero o in parte, a seconda delle esigenze economiche, le attività locali dall'applicazione di questo nuovo dazio di mare, per un periodo di tempo che di massima non superi dieci anni.
10 Secondo il nono `considerando', al termine di questo periodo di dieci anni il regime fiscale dovrà essere pienamente conforme ai principi enunciati all'art. 95 del Trattato, restando inteso che sarebbe sempre possibile disporre misure di sostegno aventi gli stessi obiettivi, nel quadro degli aiuti regionali e nel rispetto del disposto degli artt. 92, 93 e 94 del Trattato CE. La Commissione sottoporrà al Consiglio, prima dello scadere dei dieci anni, un rapporto riguardante l'applicazione del regime e la sua incidenza sullo sviluppo dei DOM, eventualmente accompagnato da una proposta per mantenere le possibilità di esenzioni.
11 L'art. 1 della decisione 89/688, dispone:
«Entro il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottano le misure necessarie affinché il regime "dazi di mare" attualmente in vigore nei dipartimenti d'oltremare sia applicabile indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti in queste regioni, secondo i principi e le modalità esposti negli articoli 2 e 3».
12 L'art. 2 di questa stessa decisione dispone:
«1. I proventi di questa imposta sono destinati dalle autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare a favorirvi con la massima efficacia lo sviluppo economico e sociale. La Commissione è informata quanto prima delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per il conseguimento di questo obiettivo.
2. Le autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare fissano un'aliquota d'imposizione di base. Detta aliquota può essere differenziata secondo le categorie di prodotti. Tale differenziazione non sarà comunque tale da mantenere o creare discriminazioni nei confronti dei prodotti di provenienza comunitaria.
3. Tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare e per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 227, paragrafo 2, del trattato, possono essere autorizzate a favore delle produzioni locali, per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione del sistema in questione, alle condizioni previste nell'articolo 3, esenzioni dall'imposta, parziali o totali a seconda delle necessità economiche. Tali esenzioni devono contribuire a promuovere o mantenere un'attività economica nei dipartimenti d'oltremare e inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale di ciascun dipartimento d'oltremare, tenuto conto della sua struttura comunitaria di sostegno, senza tuttavia essere tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
I regimi di esenzione adottati dalle autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare sono notificati alla Commissione che ne informa gli Stati membri e, in base ai criteri sopracitati, prende posizione entro due mesi. Se la Commissione non si pronuncia entro tale termine, il regime si considera approvato.
La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di esenzione al più tardi cinque anni dopo l'introduzione del regime stesso».
13 L'art. 3 della decisione 89/688 così dispone:
«Al massimo un anno prima dello scadere del termine previsto all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 2, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure disposte sull'economia dei dipartimenti d'oltremare e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali. Questa relazione deve riportare in particolare gli effetti del regime in questione sul recupero del ritardo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare - adottando segnatamente, come criteri, il tasso di disoccupazione, la bilancia commerciale, il PIL regionale -, sulla libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità e sulla cooperazione regionale tra i dipartimenti d'oltremare e i paesi vicini.
In base alle conclusioni della relazione di cui al primo comma, la Commissione, prendendo in considerazione l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare indicato nell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, presenta simultaneamente al Consiglio, se del caso, una proposta volta a mantenere la possibilità di esenzioni.
Nel quadro degli aiuti regionali possono essere adottate misure di sostegno volte a conseguire i medesimi obiettivi».
14 Ai sensi dell'art. 4 della decisione 89/688, la Repubblica francese era autorizzata a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992 e nell'attesa dell'attuazione della riforma prevista dall'art. 1, il vecchio dazio di mare.
15 L'art. 5, infine, dispone che la Repubblica francese è destinataria della decisione.
16 La Repubblica francese ha emanato, il 17 luglio 1992, la legge n. 92-676 relativa al dazio di mare e recante attuazione della decisione 89/688 (in prosieguo: il «nuovo dazio di mare»).
17 Il giudice a quo ritiene che la soluzione della controversia per la quale è stato adito implichi una valutazione della conformità della decisione 89/688 al Trattato, in quanto questa decisione, all'art. 2, n. 3, consente di esonerare dal nuovo dazio di mare la produzione locale delle imprese situate nei DOM. Il detto giudice ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) «Se la decisione del Consiglio 89/688/CEE, che autorizza il mantenimento del dazio di mare gravante sui prodotti importati, nonché sulle merci prodotte da imprese aventi sede in un dipartimento d'oltremare, sia conforme al Trattato, e più precisamente agli artt. 9, 12 e 13 di quest'ultimo, in quanto ammette la possibilità di esenzione a favore delle imprese locali, alla sola condizione che queste ultime contribuiscano a sviluppare o a mantenere un'attività economica.
2) In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione, se la decisione 89/688 possa essere considerata, alla luce delle disposizioni dell'art. 95, secondo comma, del Trattato CE, nel senso che autorizza una differenziazione fiscale finalizzata ad obiettivi economici compatibili con gli obblighi del Trattato e del diritto derivato, e giustificata dalle condizioni economiche specifiche dei dipartimenti d'oltremare».
18 Con tali due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a quo interpella la Corte circa la validità della decisione 89/688. Tali questioni vertono infatti sulla conformità dell'art. 2, n. 3, di tale decisione con gli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato in quanto autorizza l'esenzione totale dei prodotti dei DOM rispetto a quelli importati o quanto meno opera una differenziazione tra queste due categorie di prodotti per quanto riguarda l'aliquota del tributo.
19 Si deve sottolineare che non si tratta, nella presente causa, di valutare le modalità di attuazione della decisione 89/688.
20 Si deve in limine ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, una stessa imposta non può appartenere contemporaneamente alla categoria delle tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi degli artt. 9 e 12, e a quella delle imposizioni interne ai sensi dell'art. 95 del Trattato (v. sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta, Racc. pag. 2085, punti 8-11). La caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, che la distingue da un tributo interno, sta quindi nella circostanza che la prima grava esclusivamente sul prodotto importato in quanto tale, mentre la seconda grava sui prodotti importati e al tempo stesso su quelli nazionali, gravando sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri oggettivi applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti (v. sentenza 3 febbraio 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Racc. pag. 283, punti 12-14).
21 Nelle sentenze 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a. (Racc. pag. I-4625), e 9 agosto 1994, cause riunite C-363/93 e da C-407/93 a C-411/93, Lancry e a. (Racc. pag. I-3957), la Corte ha dichiarato che una tassa come il vecchio dazio di mare, che colpiva unicamente le importazioni nei DOM, costituiva una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.
22 Per quanto riguarda pertanto i prodotti provenienti dalla Comunità, ivi compresa la Francia metropolitana, o da paesi legati da un accordo di libero scambio, la Corte ha considerato un tributo come il vecchio dazio di mare incompatibile con le disposizioni del Trattato (v. citata sentenza Lancry e a.) o dell'accordo (v. citata sentenza Legros e a.). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la decisione 89/688 invalida nella parte in cui all'art. 4 autorizzava la Repubblica francese a mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992 il regime del vecchio dazio di mare (v. citata sentenza Lancry e a., punto 2 del dispositivo).
23 Per quanto riguarda i prodotti in provenienza da paesi terzi non vincolati da un accordo del genere, la Corte ha pure considerato un tributo come il vecchio dazio di mare incompatibile con il Trattato a meno che, con riguardo a tutte le sue caratteristiche essenziali, debba essere considerato come una tassa esistente al 1_ luglio 1968, a condizione però che non ne sia stato aumentato il livello (v. sentenza 7 novembre 1996, causa C-126/94, Cadi Surgelés e a., Racc. pag. I-5647).
24 Nella sentenza 7 dicembre 1995, causa C-45/94, Ayuntamiento de Ceuta (Racc. pag. I-4385), la Corte ha esaminato la compatibilità con il Trattato di un regime tributario che, in linea di principio, colpisce sia i prodotti locali sia i prodotti importati, ma che prevede l'esenzione per i prodotti locali. La Corte ha dichiarato che per determinare se un siffatto tributo debba essere qualificato tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, rientrante negli artt. 9 e 12 del Trattato, o imposizione interna rientrante nell'art. 95 del Trattato, deve essere analizzato con riferimento al modo in cui è formulata la normativa che la istituisce o per le modalità con cui viene applicata dall'amministrazione. Un tributo atto a colpire i prodotti importati o talune categorie di questi con esclusione dei prodotti locali della medesima categoria sarebbe, in ogni caso, incompatibile con il Trattato.
25 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte, nella sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike e Weinlig (Racc. pag. 595, punti 28 e 30), ha affermato che, se si trattava di un tributo riscosso in occasione o in ragione dell'importazione e che colpiva specificamente la merce importata ad esclusione della merce nazionale similare, esso aveva sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale ed era pertanto incompatibile con gli artt. 9, 12 e 13 del Trattato. Se, per contro, il prelievo in questione rientrava in un regime generale di tributi interni gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati secondo gli stessi criteri, poteva cionondimeno violare l'art. 95 qualora avesse colpito i prodotti nazionali e i prodotti importati in maniera diversa per quanto riguarda le aliquote, l'imponibile o le modalità di riscossione.
26 Orbene, dalla formulazione stessa dell'art. 2, n. 3, della decisione 89/688, emerge che questa disposizione autorizza un sistema di esenzione totale o parziale del nuovo dazio di mare a favore dei prodotti dei DOM. Un siffatto sistema di esenzione sarebbe, in linea di principio, in contrasto con le sopra citate disposizioni del Trattato. Del resto, il nono `considerando' della decisione 89/688, riconosce l'incompatibilità del sistema di esenzione che essa prevede con l'art. 95 del Trattato.
27 Si deve tuttavia esaminare se il Trattato consente al Consiglio di autorizzare un regime di esenzione della produzione locale quale previsto dalla decisione 89/688 al quale si accompagna una procedura di controllo da parte della Commissione, a titolo temporaneo e transitorio. E' pacifico a questo proposito che soltanto l'art. 227 del Trattato, eventualmente in combinato disposto con l'art. 235, sarebbe atto a configurare il fondamento giuridico di una deroga del genere.
28 L'art. 227, n. 2, primo comma, del Trattato prevede che si applicano ai DOM, sin dall'entrata in vigore del Trattato, le disposizioni particolari e generali del Trattato riguardanti:
- la libera circolazione delle merci, - l'agricoltura, escluso l'art. 40, n. 4, - la liberalizzazione dei servizi, - le regole di concorrenza, - le misure di salvaguardia contemplate agli artt. 109 H, 109 I e 226, - le istituzioni.
29 L'art. 227, n. 2, secondo comma, del Trattato prevede che le condizioni di applicazione delle disposizioni diverse da quelle menzionate nel primo comma saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato mediante decisioni del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
30 L'art. 227, n. 2, terzo comma, del Trattato incarica le istituzioni della Comunità di vigilare, nel quadro delle procedure contemplate dal Trattato e in particolare dell'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei DOM.
31 Ai sensi dell'art. 226 del Trattato:
«1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possono determinare grave perturbazione di una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economica del mercato comune.
2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisando le condizioni e le modalità di applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune».
32 Nella sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen (Racc. pag. 1787, punto 9), la Corte ha ricordato che l'art. 227, n. 2, ha previsto che l'applicazione del Trattato ai DOM sarebbe avvenuta gradualmente, lasciando inoltre le più ampie possibilità di emanare disposizioni particolari, adeguate alle esigenze specifiche di dette parti del territorio francese.
33 Per quanto riguarda le materie contemplate dall'art. 227, n. 2, primo comma, al punto 10 della menzionata sentenza Hansen la Corte ha constatato che tale comma ha indicato in modo preciso taluni capitoli e articoli che sono applicabili fin dall'entrata in vigore del Trattato.
34 Si deve a questo proposito osservare che «le regole di concorrenza» che costituiscono il capo I del previgente titolo I della terza parte del Trattato, intitolato «Norme comuni», che è divenuto il titolo V del Trattato, intitolato «Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni», figurano tra le disposizioni menzionate nell'art. 227, n. 2, primo comma, mentre non vi figurano le «Disposizioni fiscali» che costituiscono il capo 2 del medesimo titolo V.
35 Si deve poi ricordare che la Corte nella citata sentenza Hansen ha affermato, al punto 10, che l'art. 95 del Trattato, che rientra tra tali disposizioni fiscali, non era applicabile ai DOM a partire dall'entrata in vigore del Trattato. Per contro, in mancanza di decisioni adottate dal Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell'art. 227, n. 2, secondo comma, tutte le altre disposizioni del Trattato, ivi compreso l'art. 95, divenivano applicabili ipso iure ai DOM.
36 Nella citata sentenza Lancry e a., punto 37, la Corte ha precisato che l'art. 227, n. 2, autorizzando esplicitamente il Consiglio a determinare le condizioni di applicazione soltanto delle disposizioni del Trattato non elencate nel primo comma, esclude la possibilità di derogare all'applicazione nei DOM delle disposizioni ivi contemplate, incluse quelle relative alla libera circolazione delle merci. Interpretare l'art. 235 del Trattato nel senso che consente al Consiglio di sospendere, foss'anche temporaneamente, l'applicazione nei DOM degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, equivarrebbe a disattendere la distinzione fondamentale operata dall'art. 227, n. 2, e priverebbe il suo secondo comma di ogni pratica efficacia.
37 Ne consegue che il Consiglio non può, comunque, autorizzare un regime di esenzione di ordine generale o sistematico che possa comportare la reintroduzione di una tassa equivalente a un dazio doganale in contrasto con gli artt. 9, 12 e 13 del Trattato.
38 Secondo il governo francese e la Commissione, l'art. 227, n. 2, secondo comma, del Trattato, in combinato disposto con il terzo comma, consente al Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, di adeguare, anche dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del Trattato, l'applicazione ai DOM delle disposizioni del Trattato diverse da quelle contenute nel primo comma, e quindi dell'art. 95 del Trattato. Ricordano a questo proposito che la Corte, nella citata sentenza Hansen, al punto 10, ha riconosciuto la possibilità, dopo l'entrata in vigore per i DOM del complesso delle disposizioni del Trattato, di prevedere successivamente misure specifiche al fine di rispondere ai bisogni di tali territori. Le esenzioni autorizzate dalla decisione 89/688, sarebbero pertanto giustificate dall'art. 227, n. 2, terzo comma, del Trattato, tenuto conto delle gravi difficoltà economiche nelle quali i DOM si dibattono e che sono dovute alla loro insularità, alla loro distanza e alle loro esigenze specifiche di sviluppo.
39 La Commissione fa per analogia riferimento al regime degli aiuti statali. Esenzioni fiscali a favore di produzioni locali e a favore di imprese produttrici locali potrebbero infatti costituire provvedimenti di aiuto allo sviluppo economico e sociale dei DOM in quanto regioni nelle quali il livello di vita è anormalmente basso e nelle quali imperversa una grave sottoccupazione.
40 Infatti, dall'art. 227, n. 2, terzo comma, del Trattato emerge che le istituzioni della Comunità si avvarranno in pieno delle procedure previste dal Trattato e in particolare dall'art. 226 affinché sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei DOM.
41 Se è vero che l'art. 226 del Trattato trovava applicazione, stando al suo tenore letterale, soltanto durante il periodo transitorio, si deve osservare che l'art. 227, n. 2, terzo comma, del Trattato rimanda alle procedure previste in tale articolo. Infatti, questo precisa che le misure urgenti e di salvaguardia non possono essere adottate unilateralmente dagli Stati membri, ma richiedono l'intervento delle istituzioni comunitarie, le quali possono autorizzare solo quelle deroghe che sono strettamente necessarie e circoscritte nel tempo, accordando la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
42 Siffatte condizioni limitative della possibilità di derogare alle norme del Trattato sono ancor più necessarie nel presente contesto dato che, tra le disposizioni del Trattato che si applicano ai DOM sin dalla scadenza del termine di due anni, figurano non solo l'art. 95 del Trattato, che costituisce un'integrazione delle disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente (v. sentenza 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 347, punto 4), ma anche le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori e di altre persone fisiche e giuridiche. Infatti, non può ammettersi che il godimento, da parte dei cittadini comunitari, dei diritti sanciti dalle disposizioni del Trattato contemplate dall'art. 227, n. 2, secondo comma, diritti facenti parte del loro patrimonio giuridico, possa essere alterato nel corso del tempo da decisioni del Consiglio.
43 Si deve pertanto esaminare la decisione 89/688 per accertare se essa rispetti le predette condizioni.
44 Si deve in primo luogo ricordare che la decisione 89/688 è stata adottata dal Consiglio sulla base degli artt. 227, n. 2, e 235 del Trattato a seguito della decisione POSEIDOM. Il programma previsto da quest'ultima decisione rafforza il sostegno della Comunità ai DOM al fine di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, dato che essi subiscono un effettivo, rilevante ritardo strutturale.
45 In secondo luogo, il sistema di esenzioni consentito dall'art. 2, n. 3, della decisione 89/688 costituisce un'eccezione alla regola generale formulata negli artt. 1 e 2 di detta stessa decisione, secondo la quale il regime del nuovo dazio di mare si applica indistintamente ai prodotti introdotti e ai prodotti ottenuti nei DOM.
46 In terzo luogo, al sistema di esenzione, in quanto provvedimento di sostegno alle produzioni locali che subiscono difficoltà dovute alla loro distanza e insularità, si accompagnano condizioni rigorose.
47 In primo luogo, ai sensi dell'art. 2, n. 3, primo comma, della decisione 89/688, le esenzioni devono contribuire a promuovere o a mantenere un'attività economica e sociale nei DOM e inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale di ciascun DOM, tenuto conto della sua struttura comunitaria di sostegno.
48 Questo contesto comunitario di sostegno è riservato agli interventi strutturali comunitari e viene stabilito dalla Commissione sulla scorta di un piano di sviluppo regionale presentato dallo Stato membro e contemplato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 193, pag. 5).
49 La decisione autorizza pertanto unicamente le esenzioni necessarie, proporzionate ed esattamente determinate.
50 Inoltre, ai sensi dell'art. 2, n. 3, secondo comma, della decisione 89/688, il regime di esenzione è notificato alla Commissione, che entro due mesi prende posizione sulla base delle condizioni prescritte per fruire di un'esenzione - condizioni tra le quali figura quella di non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune -, il che consente uno stretto controllo da parte della Commissione delle produzioni locali che fruiscono della detta esenzione.
51 Infine, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della decisione 89/688 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di esenzione allo scopo di verificarne l'incidenza, in particolare, sulla libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità.
52 Si deve rilevare che l'assoggettamento alle rigorose condizioni previste dall'art. 2, n. 3, della decisione 89/688, interpretate alla luce dei limiti posti dall'art. 226 del Trattato per derogare alle disposizioni del Trattato stesso, è atto a garantire la compatibilità del regime delle esenzioni esattamente determinate con le disposizioni del Trattato.
53 Ne consegue che la decisione 89/688, nella parte in cui autorizza un sistema di esenzione dal tributo denominato «dazio di mare» a condizione che la concessione di una siffatta esenzione rispetti le rigorose condizioni da essa prevista, non è incompatibile con gli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, e che le deroghe temporanee all'art. 95 in essa previste sono giustificate conformemente al combinato disposto dell'art. 227, n. 2, e dell'art. 226 del Trattato.
54 Le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno pertanto risolte nel senso che dall'esame della decisione 89/688, nella parte in cui consente un sistema di esenzione dal tributo denominato «dazio di mare» assoggettato alle rigorose condizioni da essa previste, non è emerso alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo francese e dal Consiglio dell'Unione europea come pure dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Saint-Denis de la Réunion con ordinanza 5 giugno 1996, dichiara:
Dall'esame della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare, nella parte in cui consente un sistema di esenzione del tributo denominato «dazio di mare» assoggettato alle strette condizioni da essa previste, non è emerso alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
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