Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 190)
Parti
Nelle cause riunite C-218/96, C-219/96, C-220/96, C-221/96 e C-222/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. J.-J. Evrard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalle signore A.-M. Snyers (cause C-218/96, C-220/96, C-221/96 e C-222/96), consigliere generale presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, e R. Foucart (causa C-219/96), direttore generale presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
aventi ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato o non avendo comunicato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 154, pag. 1),
- direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 383, pag. 113),
- direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548 (GU L 227, pag. 9),
- direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 264, pag. 51), e
- direttiva della Commissione 25 novembre 1993, 93/105/CE, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548 (GU L 294, pag. 21),
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 26 giugno 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, cinque ricorsi diretti a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato o non avendo comunicato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 154, pag. 1),
- direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 383, pag. 113),
- direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548 (GU L 227, pag. 9),
- direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 264, pag. 51), e
- direttiva della Commissione 25 novembre 1993, 93/105/CE, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548 (GU L 294, pag. 21) (in prosieguo: le «direttive di cui trattasi»),
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive.
2 Con ordinanza 17 ottobre 1996 il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cinque cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
3 Ai sensi del penultimo articolo delle direttive di cui trattasi, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive stesse rispettivamente entro il 30 ottobre 1993 (direttiva 92/69), 31 ottobre 1993 (direttive 92/32 e 93/67) e 31 dicembre 1993 (direttive 93/86 e 93/105) e informarne immediatamente la Commissione.
4 Poiché i termini rispettivamente previsti dalle direttive di cui è causa erano venuti a scadenza senza che le fosse pervenuta comunicazione dell'esistenza di misure prese dal Regno del Belgio, la Commissione ha avviato i procedimenti per inadempimento a norma dell'art. 169 del Trattato CE. Con lettere 3 dicembre 1993, relativamente alle cause C-220/96, C-221/96 e C-222/96, e 10 febbraio 1994, per quanto riguarda le cause C-218/96 e C-219/96, essa ha invitato il governo belga a presentare le sue osservazioni in merito alle dette violazioni delle disposizioni del Trattato.
5 Poiché a tali lettere non veniva data risposta e non essendole stata comunicata alcuna misura di recepimento, la Commissione ha inviato al governo belga, il 29 giugno 1995 per quanto riguarda la causa C-219/96, il 10 luglio 1995 per le cause C-218/96, C-220/96 e C-221/96 e il 3 agosto 1995 per la causa C-222/96, pareri motivati nei quali invitava lo stesso governo ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla loro notifica.
6 In relazione alle cause C-218/96, C-220/96 e C-221/96 il governo belga ha risposto, con lettere 5 settembre 1995, che la trasposizione delle direttive nell'ordinamento interno era in fase di preparazione e che si stava approntando un progetto di regio decreto. In merito alla causa C-222/96, lo stesso governo ha risposto al parere il 20 ottobre 1995, comunicando alla Commissione il progetto di regio decreto già menzionato a proposito delle cause C-218/96, C-220/96 e C-221/96. Quanto alla causa C-219/96 il governo belga non ha risposto al parere motivato.
7 Il 21 giugno 1996 la Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione ufficiale e definitiva da parte del governo belga, decideva di proporre i ricorsi in oggetto.
8 Nella replica il Regno del Belgio non contesta che le direttive di cui è causa non sono state attuate entro i termini prescritti. Esso si limita ad osservare che, al fine di recepire nel diritto belga le direttive 92/32, 92/69, 93/67 e 93/105, è necessario modificare il regio decreto 24 maggio 1982, che disciplina la messa in commercio di sostanze che possono risultare nocive per l'uomo e per l'ambiente, e che l'attuazione della direttiva 93/86 richiede l'adozione di un regio decreto. Lo stesso governo aggiunge che taluni progetti in tal senso sono stati oggetto di consultazioni nell'ambito nazionale e sono attualmente sottoposti alla firma ministeriale prima di essere trasmessi al Re.
9 Poiché il recepimento delle direttive di cui trattasi non è stato attuato entro i termini previsti dalle direttive stesse si devono considerare fondati i ricorsi proposti dalla Commissione.
10 Occorre quindi dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive di cui trattasi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 3 della direttiva 92/32, 3 della direttiva 92/69, 8 della direttiva 93/67, 7 della direttiva 93/86 e 2 della direttiva 93/105.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,
- direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548,
- direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548,
- direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e
- direttiva della Commissione 25 novembre 1993, 93/105/CE, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 3 della direttiva 92/32, 3 della direttiva 92/69, 8 della direttiva 93/67, 7 della direttiva 93/86 e 2 della direttiva 93/105.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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