Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Conclusioni dell'avvocato generale - Modalità di presentazione
2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Limitazione nel tempo degli effetti derivante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75 - Mancanza di contrasto con disposizioni nazionali che prevedono il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale
[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 146 CE)]
Massima
1 La presentazione del dispositivo delle conclusioni dell'avvocato generale nel corso di un'udienza dinanzi ad una sezione diversa da quella assegnataria della relativa causa non implica alcuna violazione delle norme che si applicano dinanzi alla Corte né dei diritti riconosciuti alle parti nella causa principale. Infatti, i giudici della sezione assegnataria della causa possono prendere conoscenza delle conclusioni dell'avvocato generale per mezzo del loro deposito nella cancelleria della Corte e la pubblicità di tali conclusioni è garantita, in particolare, dalla lettura del loro dispositivo in udienza nonché dal loro deposito in cancelleria.
(v. punti 26-27)
2 La limitazione nel tempo della possibilità di far valere gli effetti diretti dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), derivante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale sia riconosciuto a tutti i lavoratori a tempo parziale il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale ed al percepimento di una pensione in base al regime medesimo.
A tale riguardo, tale limitazione non mirava affatto ad escludere la possibilità, per i lavoratori interessati, di richiamarsi a disposizioni nazionali che enunciavano il principio di parità di trattamento. Infatti, disposizioni nazionali dirette a garantire l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile contribuiscono all'attuazione dell'art. 119 del Trattato. In tal caso, il principio della certezza del diritto, che può indurre la Corte, in via eccezionale, a limitare la possibilità di invocare una disposizione da essa interpretata, non si applica e non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che garantiscano un risultato conforme al diritto comunitario.
Resta irrilevante rispetto a tale interpretazione il fatto che le pertinenti disposizioni nazionali stabiliscano peraltro il divieto di qualsiasi discriminazione dei lavoratori in base alla circostanza che essi svolgano attività lavorativa ad orario ridotto e non in base al loro sesso.
(v. punti 46-48, 50, 56, dispositivo 1-2)
Parti
Nei procedimenti riuniti C-234/96 e C-235/96,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landesarbeitsgericht di Amburgo (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Deutsche Telekom AG
e
Agnes Vick (causa C-234/96),
Ute Conze (causa C-235/96),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Deutsche Telekom AG, dall'avv. G. Engelbrecht, del foro di Amburgo;
- per la signora A. Vick, dall'avv. K. Neumann-Silkow, del foro di Wedel;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp e dalla signora M. Wolfcarius, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. K. Bertelsmann, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Deutsche Telekom AG e della Commissione, all'udienza del 1_ luglio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze 12 dicembre 1995, pervenute in cancelleria il 9 luglio 1996, il Landesarbeitsgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «protocollo»), allegato al Trattato CE.
2 Tali questioni sono state sottoposte nell'ambito di due controversie che oppongono la Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), già Deutsche Bundespost Telekom, da un lato, alla signora Vick (causa C-234/96) e, dall'altro, alla signora Conze (causa C-235/96), riguardo alle condizioni di iscrizione ad un regime professionale di pensione integrativa e all'attribuzione di una pensione a tale titolo.
L'ambito normativo nazionale
3 L'art. 3, nn. 1-3 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in prosieguo: il «GG») dispone:
«1. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.
2. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato favorisce la piena realizzazione dell'eguaglianza di diritto tra uomini e donne e si adopera per la eliminazione delle disuguaglianze esistenti.
3. Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno deve essere svantaggiato a causa del suo handicap».
4 L'art. 1 del Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (legge del 1980 sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul luogo di lavoro) ha inserito nell'art. 612 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) un nuovo n. 3, così redatto:
«E' vietato in un rapporto di lavoro, per uno stesso lavoro o per un lavoro dello stesso valore, fissare una retribuzione inferiore per il lavoratore di un certo sesso rispetto al lavoratore di sesso opposto. La determinazione di una retribuzione inferiore non può essere giustificata dal fatto che, a causa del sesso del lavoratore, sono applicabili norme speciali di tutela (...)».
5 Nel 1985 è stato emanato il Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung (legge contenente disposizioni di diritto del lavoro diretta a favorire l'occupazione, in prosieguo: il «BeschFG»), i cui artt. 2-6 disciplinano il lavoro a tempo parziale. L'art. 2, n. 1, vieta ad un datore di lavoro di riservare al lavoratore a tempo parziale un trattamento diverso da quello di cui sono oggetto i lavoratori a tempo pieno, a meno che ragioni obiettive non giustifichino una differenza di trattamento. L'art. 6 prevede tuttavia che si può derogare alle disposizioni della sezione in esame, anche a sfavore del lavoratore, tramite contratto collettivo.
6 In forza dell'art. 24 del Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (contratto collettivo per gli operai della Deutsche Bundespost), gli operai devono essere iscritti alla Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (ente pensionistico della Deutsche Bundespost, in prosieguo: la «VAP»), alle condizioni previste nella versione vigente del Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (contratto collettivo sulle pensioni dei dipendenti della Deutsche Bundespost, in prosieguo: il «contratto collettivo»).
7 Fino al 31 dicembre 1987, l'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni prevedeva:
«Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) la durata media settimanale del lavoro indicata nel suo contratto è almeno pari alla metà della durata settimanale ordinaria del lavoro di un altro dipendente occupato a tempo pieno (...)».
8 Tale articolo è stato modificato come segue, con effetto a partire dal 1_ gennaio 1988:
«Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) la durata media del lavoro di cui al suo contratto è di almeno 18 ore settimanali».
9 Con contratto collettivo 22 settembre 1992, l'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni è stato nuovamente modificato, con effetto retroattivo a partire dal 1_ aprile 1991, ed è così redatto:
«Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) è occupato in una attività che non è meramente esigua ai sensi dell'art. 8, n. 1, del libro IV del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale)».
Le cause principali
10 La signora Vick è stata occupata a tempo parziale dalla Deutsche Bundespost Telekom, inizialmente, durante il periodo 1_ luglio 1971 - 30 settembre 1972, per un totale di 24 ore lavorative settimanali, successivamente, durante il periodo 1_ ottobre 1972 - 30 giugno 1991, data di pensionamento, per un totale di 16 ore lavorative settimanali. Dal 1_ luglio 1991 riceve una pensione di vecchiaia in base al regime legale.
11 La signora Vick è stata iscritta alla VAP dal 1_ luglio 1971 fino al 30 settembre 1972. A seguito della riduzione dell'orario lavorativo settimanale a partire dal 1_ ottobre 1972, è venuta meno la propria iscrizione e le è stata rimborsata la quota di contributi versati alla VAP.
12 La signora Conze è stata occupata a tempo parziale dalla Deutsche Bundespost Telekom, inizialmente, durante il periodo compreso tra il 13 settembre 1971 e il 30 aprile 1972, per un totale di 24 ore lavorative settimanali, poi, a partire dal 1_ maggio 1972, per un totale di 16 ore lavorative settimanali. Al momento attuale la signora Conze lavora ancora per la Deutsche Telekom.
13 La signora Conze è stata iscritta alla VAP dal 13 settembre 1971 al 30 aprile 1972. A seguito della riduzione del suo orario lavorativo, in data 1_ maggio 1972, la sua iscrizione è venuta meno. Conseguentemente alla modifica dell'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni, con effetto dal 1_ aprile 1991, essa è stata di nuovo iscritta alla VAP a partire da tale data.
14 La signora Vick ha adito l'Arbeitsgericht di Amburgo per ottenere la condanna della Deutsche Telekom al versamento a suo favore, con effetto a partire dal 1_ luglio 1991, di una pensione di vecchiaia integrativa di importo pari a quello che avrebbe percepito se fosse stata iscritta alla VAP dal 1_ luglio 1971, nonché i relativi interessi. La signora Conze ha anche citato la Deutsche Telekom dinanzi all'Arbeitsgericht di Amburgo per far sì che ad essa fosse riconosciuta una posizione, in termini di diritti a pensione integrativa, identica a quella in cui si sarebbe trovata se fosse stata iscritta alla VAP tra il 1_ gennaio 1983 e il 31 marzo 1991.
15 Entrambe hanno fatto valere che l'esclusione dal diritto ad ottenere una pensione integrativa per i dipendenti la cui durata lavorativa settimanale era inferiore a 18 ore costituiva una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato, dall'art. 3 del GG e dall'art. 2, n. 1, del BeschFG.
16 La Deutsche Telekom ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo in particolare che i diritti invocati dalle signore Vick e Conze, nella migliore delle ipotesi, potevano essere loro riconosciuti solo a partire dal 17 maggio 1990, data di pronuncia della sentenza Barber (causa C-262/88, Racc. pag. I-1889).
17 Con sentenze 7 dicembre 1993 e 21 marzo 1995, l'Arbeitsgericht ha accolto in toto, rispettivamente, le domande della signora Vick e della signora Conze. Nella seconda di tali sentenze esso ha rilevato che il principio generale della parità di trattamento sancito dall'art. 3, n. 1, del GG, di per sé imponeva tale soluzione e che, pertanto, conformemente alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, la limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato era irrilevante.
18 La Deutsche Telekom ha interposto appello contro tali sentenze dinanzi al Landesarbeitsgericht di Amburgo, facendo valere, in particolare, che il protocollo prevale sull'art. 3 del GG e che, di conseguenza, la limitazione degli effetti nel tempo dell'art. 119 del Trattato deve valere in tutti i casi di discriminazione basata sul sesso in materia di regimi professionali di previdenza sociale.
19 Le signore Vick e Conze hanno replicato, in particolare, che i diritti ad una pensione aziendale da esse fatti valere derivano dal principio generale di diritto sociale della parità di trattamento e dall'art. 2, n. 1, del BeschFG. In tali circostanze la limitazione degli effetti nel tempo dell'art. 119 del Trattato riguarderebbe una base legale diversa da quelle su cui le signore Vick e Conze fondano le loro pretese e non si opporrebbe all'invocabilità delle disposizioni nazionali relative alla parità di trattamento.
20 Durante la procedura orale dinanzi al Landesarbeitsgericht, tutte le parti hanno ammesso che l'esclusione dal diritto ad una pensione aziendale per persone assunte a tempo parziale, il cui orario lavorativo era inferiore ad un certo numero di ore, costituiva una discriminazione indiretta basata sul sesso ai sensi dell'art. 119 del Trattato. Infatti, tale esclusione, non giustificata da ragioni obiettive, avrebbe interessato una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini.
Le questioni pregiudiziali
21 Il Landesarbeitsgericht, in linea con la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, considera che l'esclusione di persone occupate a tempo parziale da un regime di pensione aziendale non solamente viola l'art. 119 del Trattato, ma costituisce anche, nei confronti delle disposizioni nazionali, una discriminazione illegittima verso i lavoratori a tempo parziale. Nel diritto interno non esisterebbe nessuna limitazione nel tempo della possibilità di far valere le disposizioni nazionali pertinenti; tuttavia si porrebbe la questione di stabilire se il principio dell'irretroattività istituito dal protocollo si estenda ai diritti basati sulla legge nazionale.
22 A questo proposito, il giudice di rinvio rileva che l'art. 119 del Trattato non ha lo scopo di disciplinare la partecipazione ai regimi di pensione aziendale dei lavoratori a tempo parziale, ma di eliminare le discriminazioni basate sul sesso in materia di retribuzioni. Di conseguenza, anche quando una discriminazione contro i lavoratori a tempo parziale costituisce del pari una violazione dell'art. 119, il protocollo non può sovrapporsi alle disposizioni nazionali aventi lo scopo di proibire discriminazioni diverse da quelle basate sul sesso.
23 Tuttavia, non sembrando manifestamente infondato il motivo relativo alla limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato, il Landesarbeitsgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle due cause, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 119 del Trattato CE, il protocollo Barber n. 2 e la giurisprudenza della Corte intervenuta al riguardo abbiano, in quanto diritto comunitario primario, preminenza sulle norme costituzionali vigenti nella Repubblica federale di Germania (art. 3 del Grundgesetz) e sul diritto ordinario (§ 2, primo comma, del Beschäftigungsförderungsgesetz, legge in materia di promozione del lavoro, principio generale della parità di trattamento nel diritto del lavoro), con la conseguenza che, ricorrendo i presupposti di fatto per una pretesa da far valere in forza dell'art. 119 del Trattato CE in conseguenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, esistente in un regime pensionistico aziendale che sfavorisce le persone occupate a tempo parziale, le prestazioni, pur basate su norme costituzionali o ordinarie nazionali, possano essere fatte valere solo alle stesse condizioni restrittive valevoli per la concomitante pretesa in forza del diritto comunitario ai sensi dell'art. 119 del Trattato CE, così che, diversamente dalla valutazione giuridica altrimenti applicabile in forza del diritto nazionale, anche in base ai presupposti di diritto nazionale, le prestazioni possano essere erogate solo per periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista per i lavoratori che prima di tale data abbiano intentato un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente.
2) Se ciò valga anche nell'ipotesi in cui, in forza del concomitante presupposto giuridico nazionale, il diritto alla parità di trattamento sussista già per il fatto che una discriminazione non obiettivamente giustificata sia conseguenza dell'occupazione a tempo parziale, a prescindere dal fatto che ricorra inoltre una discriminazione indiretta fondata sul sesso, connessa al trattamento più sfavorevole subito, in numero e in proporzione maggiori, dai lavoratori di sesso femminile».
24 Con ordinanza del Presidente della Corte 25 settembre 1996, le due cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale e della sentenza.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
25 Con lettera 10 novembre 1998, la Deutsche Telekom ha chiesto la riapertura della fase orale. Da un lato, ha fatto valere che le conclusioni dell'avvocato generale erano state presentate irregolarmente per il fatto che il loro dispositivo era stato letto durante un udienza della Quinta Sezione e non dinanzi alla Sesta Sezione competente nella presente causa. Dall'altro, ha chiesto di presentare, nell'ambito della domanda di riapertura, osservazioni sul contenuto di tali conclusioni, in particolare alla luce di una ordinanza pronunciata dal Bundesverfassungsgericht il 5 agosto 1998, ossia successivamente all'udienza relativa alla presente causa. Secondo la Deutsche Telekom, il diniego di consentire che, dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, le quali, ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, chiudono la fase orale, questa possa eccezionalmente essere riaperta allo scopo di permettere alle parti di far valere eventuali errori manifesti od omissioni nell'esposizione dei fatti o nella valutazione giuridica, o persino di replicare alle conclusioni dell'avvocato generale, potrebbe costituire una violazione del diritto ad un equo processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
26 A tale proposito occorre constatare, da un lato, che le modalità di presentazione delle conclusioni nella presente causa non hanno dato luogo ad alcuna violazione delle norme vigenti dinanzi alla Corte, né ad alcuna violazione dei diritti riconosciuti alle parti nelle cause principali.
27 Infatti, i giudici della Sesta Sezione che si occupano della presente causa sono venuti a conoscenza delle conclusioni dell'avvocato generale tramite il loro deposito nella cancelleria della Corte, e la pubblicità di tali conclusioni è stata assicurata, in particolare, tramite la lettura del loro dispositivo in udienza nonché il loro deposito in cancelleria.
28 D'altra parte, dall'ordinanza della Corte 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18) emerge che, proprio tenendo conto dell'art. 6 della CEDU e della finalità stessa del diritto di ogni interessato ad un procedimento in contraddittorio e ad un processo equo ai sensi di tale disposizione, la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, riaprire la fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti, o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti.
29 Ora, nella fattispecie, la Corte, sentito l'avvocato generale, rileva che la domanda della Deutsche Telekom non contiene alcun elemento tale da rendere opportuna o necessaria la riapertura della fase orale.
30 Occorre di conseguenza respingere la domanda della Deutsche Telekom.
Sulla prima questione
31 Con la prima parte della prima questione, il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se la limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato osti a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime. In caso di risposta affermativa, il giudice di rinvio domanda, con la seconda parte della stessa questione, se il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito delle sue competenze, le disposizioni del diritto comunitario, abbia l'obbligo di assicurare il pieno effetto di tali norme, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione incompatibile della legislazione nazionale.
Sulla prima parte della prima questione
32 Occorre preliminarmente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un regime pensionistico, come quello di cui trattasi nella causa principale, il quale dipende essenzialmente dal posto ricoperto dall'interessato, si ricollega alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientra nelle previsioni dell'art. 119 del Trattato (v. in particolare, in questo senso, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 22; Barber, già citata, punto 28, e 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, Racc. pag. I-4471, punto 46). Pertanto, l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da siffatto regime pensionistico può risultare in contrasto con l'art. 119 (v., in tal senso, la citata sentenza Bilka, punto 29).
33 Riguardo alla limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato occorre, da un lato, ricordare che, nella sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punto 40), la Corte ha affermato che il principio della parità di retribuzione di cui all'art. 119 del Trattato può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali e che questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli. Tuttavia, ai punti 74 e 75 della stessa sentenza, la Corte ha precisato che considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, comportano che l'efficacia diretta dell'art. 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data di detta sentenza, ossia l'8 aprile 1976, eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente.
34 D'altro lato, riguardo ai regimi pensionistici professionali, la Corte ha affermato, ai punti 44 e 45 della sentenza Barber, che, per considerazioni imprescindibili di certezza del diritto, l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto a partire da una data precedente a quella di detta sentenza, ossia il 17 maggio 1990, ad eccezione dei lavoratori che, prima di questa data, abbiano esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente.
35 Come ha precisato la Corte nella sentenza 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879, punto 20), alla stregua della sentenza Barber, la diretta efficacia dell'art. 119 del Trattato può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni professionali, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.
36 Tale limitazione figura anche nel protocollo, in forza del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 119, prestazioni erogate ai sensi di un regime previdenziale professionale non saranno considerate come retribuzioni qualora possano essere riferite ai periodi lavorativi precedenti al 17 maggio 1990, salva l'eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.
37 Tuttavia dalle sentenze 28 settembre 1994, cause C-57/93, Vroege (Racc. pag. I-4541, punti 20-27), C-128/93, Fisscher (Racc. pag. I-4583, punti 17-24) e 11 dicembre 1997, causa C-246/96, Magorrian e Cunningham (Racc. pag. I-7153, punti 27-35), emerge che la limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato risultante dalla sentenza Barber e dal protocollo riguarda solo i tipi di discriminazioni che i datori di lavoro e i regimi pensionistici hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerati in base alle eccezioni transitorie previste dal diritto comunitario applicabile in materia di pensioni professionali (sentenza 24 ottobre 1996, causa C-435/93, Dietz, Racc. pag. I-5223, punto 19).
38 Orbene, quanto al diritto di iscrizione ai regimi professionali, la Corte ha dichiarato che nessun elemento consentirebbe di ritenere che gli ambienti di lavoro interessati fossero potuti incorrere in errori in merito all'applicabilità dell'art. 119 del Trattato (precitata sentenza Magorrian e Cunningham, punto 28).
39 Infatti, dopo la sentenza Bilka, già citata, è evidente che una discriminazione fondata sul sesso quanto al riconoscimento del suddetto diritto costituisce una violazione dell'art. 119 del Trattato (precitate sentenze Vroege, punto 29; Fisscher, punto 26; Dietz, punto 20, e Magorrian e Cunningham, punto 29).
40 Di conseguenza, poiché la sentenza Bilka non ha previsto alcuna limitazione nel tempo, l'efficacia diretta dell'art. 119 può essere fatta valere allo scopo di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento per quanto concerne il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale, e ciò successivamente all'8 aprile 1976, data della già citata sentenza Defrenne II, la quale ha sancito per la prima volta l'efficacia diretta del suddetto articolo (precitate sentenze Dietz, punto 21, e Magorrian e Cunningham, punto 30).
41 Peraltro va ricordato che, ai punti, 23 della sentenza Dietz e 33 della sentenza Magorrian e Cunningham, la Corte ha già precisato che l'iscrizione ad un regime pensionistico professionale sarebbe priva di interesse per il lavoratore se non gli conferisse un diritto a fruire delle prestazioni offerte dal regime di cui trattasi. Ragion per cui essa ha considerato che il diritto di percepire una pensione di vecchiaia in forza di un regime professionale è inscindibilmente connesso al diritto di iscrizione a siffatto regime. Essa ha tuttavia aggiunto che il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi (sentenze Fisscher, punto 37, e Dietz, punto 34).
42 Da quanto precede risulta che la sola limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato relativamente all'iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello in questione nelle cause principali ed al conseguente versamento di una pensione è quella risultante dalla sentenza Defrenne II.
43 Riguardo al punto di sapere se il diritto comunitario osta a che siano presi in considerazione, in forza di disposizioni nazionali, periodi lavorativi anteriori all'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne II, occorre ricordare, anzitutto, che, conformemente ad una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punti 16 e 17, e cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a., Racc. pag. 1237, punti 9 e 10), l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato, chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Solo in via eccezionale la Corte di giustizia, così come ha ammesso nella sentenza Defrenne II, può, in base ad un principio generale di certezza del diritto insito nell'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, essere indotta a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata al fine di rimettere in discussione tali rapporti giuridici.
44 La Corte ha poi rilevato, al punto 65 della sentenza Defrenne II, che l'applicazione dell'art. 119 del Trattato doveva essere pienamente garantita dagli Stati da più tempo membri della Comunità, tra cui la Repubblica federale di Germania, a partire dal 1_ gennaio 1962, inizio della seconda fase del periodo transitorio. Dal punto 68 della stessa sentenza risulta peraltro che, anche nei settori in cui l'art. 119 non avrebbe effetto diretto, la sua attuazione può risultare, se necessario, da un insieme di disposizioni comunitarie e nazionali.
45 Infine, quando nella sentenza Defrenne II ha deciso di limitare nel tempo la possibilità di invocare l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, la Corte ha considerato che, di fronte al comportamento di vari Stati membri e agli atteggiamenti assunti dalla Commissione e portati ripetutamente a conoscenza degli ambienti interessati, occorreva tener conto, in via eccezionale, del fatto che gli interessati erano stati indotti, per un lungo periodo, a tener ferme prassi in contrasto con l'art. 119, benché non ancora vietate dal rispettivo diritto nazionale (sentenza Defrenne II, punto 72).
46 Da quanto precede risulta che la limitazione della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato non mirava affatto ad escludere la possibilità, per i lavoratori interessati, di fondarsi su disposizioni nazionali che enunciavano un principio di parità di trattamento.
47 Infatti, disposizioni nazionali che comportino l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile contribuiscono all'attuazione dell'art. 119 del Trattato, conformemente agli obblighi che gravano sugli Stati da più tempo membri della Comunità a partire dal 1_ gennaio 1962.
48 In tal caso, il principio della certezza del diritto insito nell'ordinamento giuridico comunitario, che può indurre la Corte, in via eccezionale, a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata, non si applica e non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che garantiscano un risultato conforme al diritto comunitario.
49 E' irrilevante, al riguardo, che le disposizioni nazionali in esame siano state interpretate conformemente all'art. 119 del Trattato solo dopo la data della pronuncia della sentenza Defrenne II quando tale interpretazione può applicarsi, eventualmente, a situazioni sorte e definite prima di tale data. Infatti, non spetta alla Corte pronunciarsi sull'applicazione nel tempo di norme di diritto nazionale.
50 Occorre quindi risolvere la prima parte della prima questione nel senso che la limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.
Sulla seconda parte della prima questione
51 Tenuto conto della soluzione data alla prima parte della prima questione, non si deve risolvere la seconda parte della stessa questione.
Sulla seconda questione
52 Con la seconda questione il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se la circostanza che le pertinenti disposizioni nazionali stabiliscano un divieto di qualsiasi discriminazione dei lavoratori in base al fatto che svolgano la loro attività a tempo parziale, e non in base al loro sesso, incida sulla soluzione da dare alla prima questione.
53 A tal proposito, è sufficiente rilevare, da un lato, che disposizioni che proibiscono altre forme di discriminazione possono, in talune circostanze, contribuire a garantire l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, conformemente agli obblighi imposti agli Stati membri.
54 Ciò avviene in particolare quando disposizioni nazionali vietano discriminazioni in materia di retribuzione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, la quale costituisce una categoria di lavoratori spesso costituita da una percentuale maggiore di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile.
55 D'altro lato, tenuto conto della soluzione della prima questione, la circostanza che le pertinenti disposizioni di diritto nazionale siano fondate sul divieto di altre forme di discriminazione, non può, a fortiori, indurre a limitare la loro applicazione nel tempo unicamente a causa della limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato risultante dalla sentenza Defrenne II.
56 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la circostanza che le pertinenti disposizioni nazionali stabiliscano un divieto di qualsiasi discriminazione dei lavoratori in base al fatto che svolgono la loro attività a tempo parziale, e non in base al loro sesso, non incide sulla soluzione della prima questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesarbeitsgericht di Amburgo con due ordinanze 12 dicembre 1995, dichiara:
1) La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), risultante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto ad essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e a ricevere una pensione in forza di detto regime.
2) Il fatto che le pertinenti disposizioni nazionali stabiliscano un divieto di qualsiasi discriminazione dei lavoratori in base al fatto che svolgono la loro attività a tempo parziale, e non in base al loro sesso, non incide sulla soluzione della prima questione.
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