Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-236/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, D - 53107 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157 (GU L 264, pag. 51),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157 (GU L 264, pag. 51),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.
2 In forza degli artt. 11, n. 1, della direttiva 91/157 e 7, n. 1, della direttiva 93/86, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie per conformarsi a tali direttive prima del 18 settembre 1992, per quanto riguarda la prima direttiva, ed entro e non oltre il 31 dicembre 1993, per quanto riguarda la seconda direttiva, e informarne immediatamente la Commissione.
3 Avendo constatato che tali termini erano scaduti e che essa non era stata informata dell'esistenza di provvedimenti di attuazione emanati dalla Repubblica federale di Germania, la Commissione ha avviato procedimenti per dichiarazione di inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con lettere 21 dicembre 1992 e 10 febbraio 1994 essa ha diffidato il governo tedesco ingiungendogli di comunicarle le sue osservazioni in ordine alla mancata adozione delle disposizioni necessarie per l'attuazione delle direttive 91/157 e 93/86 nell'ordinamento interno.
4 Per quanto riguarda la direttiva 91/157, con lettera 9 marzo 1993 il governo tedesco ha dichiarato che le autorità tedesche stavano elaborando i provvedimenti necessari per la sua attuazione. Esso ha altresì dichiarato che, a suo parere, tale attuazione poteva essere perseguita solo per quanto riguardava le modalità del sistema di marcatura menzionate nell'art. 4, n. 2, della detta direttiva, le quali in quel momento non erano state ancora fissate.
5 Per quanto riguarda la direttiva 93/86, con lettera 28 aprile 1994 il governo tedesco ha espresso il suo rincrescimento per il ritardo verificatosi nella sua attuazione e ha sottolineato che gli sembrava logico attuare le direttive 91/157 e 93/86 contemporaneamente.
6 Poiché nessun provvedimento ufficiale inteso ad attuare le dette direttive le era stato comunicato la Commissione ha fatto pervenire al governo tedesco, rispettivamente il 15 marzo 1994 e il 3 agosto 1995, pareri motivati con cui esso era invitato ad adottare, entro un termine di due mesi a decorrere dalla loro notifica, i provvedimenti necessari per conformarvisi.
7 In risposta a questi pareri motivati, con lettera 21 settembre 1995 il governo tedesco ha esposto una serie di considerazioni in ordine all'importanza dei programmi ai sensi dell'art. 6 della direttiva 91/157. In tale lettera esso illustrava altresì il sistema tedesco di smaltimento delle pile, basato su accordi tra produttori e commercianti. Tuttavia esso ha riconosciuto nuovamente che l'attuazione formale delle direttive non era ancora intervenuta.
8 L'8 luglio 1996 la Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di provvedimenti definitivi adottati dalle autorità tedesche, ha deciso di proporre il presente ricorso.
9 Nel controricorso il governo tedesco non contesta la mancata attuazione delle direttive di cui trattasi entro i termini prescritti. Esso osserva in particolare di aver ripetutamente comunicato alla Commissione le ragioni del ritardo nella loro attuazione.
10 Poiché l'attuazione delle direttive controverse non è stata effettuata entro i termini fissati dalle stesse, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato.
11 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive controverse, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 11, n. 1, della direttiva 91/157 e 7, n. 1, della direttiva 93/86.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 11, n. 1, della direttiva 91/157 e 7, n. 1, della direttiva 93/86.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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