Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Natura comunitaria delle merci - Mezzi di prova - Limitazione ai soli documenti T 2 e T 2 L - Compatibilità con gli artt. 9 e 10 del Trattato
[Trattato CE, artt. 9 e 10; regolamento (CEE) del Consiglio n. 222/77; regolamento (CEE) della Commissione n. 223/77]
2 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Natura comunitaria delle merci - Mezzi di prova - Accertamenti delle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli effettuati nell'ambito del regime del transito comunitario - Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 222/77, art. 37, n. 2)
Massima
3 La norma stabilita dai regolamenti n. 222/77, relativo al transito comunitario, e n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario, secondo la quale la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante i documenti di transito T 2 o T 2 L, è conforme agli artt. 9 e 10 del Trattato.
Infatti, da un lato, gli artt. 9 e 10 del Trattato non contengono alcun accenno ai mezzi di prova o all'onere della prova della natura comunitaria delle merci, ma lasciano al diritto comunitario derivato il compito di disciplinare questi aspetti, e, dall'altro, l'istituzione di semplici e uniformi mezzi di prova, unita alla possibilità di produrre tali prove anche dopo l'attraversamento della frontiera, è giustificata dalla necessità di facilitare la circolazione delle merci all'interno della Comunità, il che costituisce uno dei principi fondamentali del mercato comunitario.
4 L'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77 non consente di comprovare la natura comunitaria di una merce mediante gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli operati nell'ambito del regime del transito comunitario.
Infatti, la detta disposizione non può costituire una deroga alla norma secondo cui la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante i documenti di transito T 2 o T 2 L. L'ammettere come mezzo di prova gli accertamenti previsti dall'art. 37, n. 2, si risolverebbe nel ripristinare la concomitante applicazione delle procedure amministrative nazionali che la normativa sul transito comunitario mira per l'appunto ad evitare.
Parti
Nel procedimento C-237/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour d'appel di Mons (Belgio) nella causa penale dinanzi ad essa pendente a carico di
Eddy Amelynck e a.
e
Transport Amelynck SPRL, responsabile civile,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 20),
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori Rinaldi, Boeki e Laznicka, imputati nella causa principale, dall'avv. Robert Himpler, del foro di Crainhem;
- per i signori Poznantek, Leidensdorf, Flaks, Ak, Bromberg e Suffys, e per le signore Cornet e Szczekacz, imputati nella causa principale, dall'avv. Marc Baltus, del foro di Bruxelles;
- per il signor Scapardini, imputato nella causa principale, dall'avv. Huguette Remy-Libert, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla signora Maria Cristina Giorgi, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del ministro delle Finanze, rappresentato dall'avv. Bernhard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, dei signori Poznantek, Leidensdorf, Flaks, Ak, Bromberg e Suffys, e delle signore Cornet e Szczekacz, rappresentati dall'avv. Marc Baltus, del signor Scapardini, rappresentato dall'avv. Huguette Remy-Libert, del Consiglio, rappresentato dalla signora Maria Cristina Giorgi, e della Commissione, rappresentata dal signor Michel Nolin, all'udienza del 25 giugno 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 giugno 1996, pervenuta in cancelleria il successivo 9 luglio, la Cour d'appel di Mons ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 20).
2 La detta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso nel 1991 dal ministro delle Finanze belga nei confronti del signor Eddy Amelynck, spedizioniere doganale, e di altre ventinove persone, imputati di aver trasportato e detenuto in Belgio, nel periodo ottobre 1984 - marzo 1985, capi d'abbigliamento prêt-à-porter provenienti dalla Francia, ma di origine ignota, senza produrre i documenti necessari al momento dell'entrata delle dette merci in Belgio.
3 Il procedimento nei confronti degli imputati trae origine dalle indagini svolte dall'Amministrazione belga delle dogane e delle accise, di concerto con la Direction nationale des enquêtes douanières francese (in prosieguo: la «DNED»). Nell'ambito di tali indagini la DNED aveva comunicato alle autorità belghe, con telex 13 marzo 1985, gli accertamenti da essa effettuati a seguito di ispezioni presso il domicilio di taluni degli imputati, ossia:
«1. Esportazione di contrabbando di capi d'abbigliamento (origine Francia, destinazione Belgio, segnatamente Bruxelles), valore stimato: 5 000 000 FF in periodo non coperto da prescrizione;
2. Importazione di contrabbando di altri capi d'abbigliamento (origine spagnola, provenienza Belgio) destinati a vari clienti parigini, valore stimato: 2 000 000 FF».
4 A seguito di tali accertamenti il ministero delle Finanze belga, da un lato, ha promosso azione penale contro le suddette persone dinanzi al Tribunal correctionnel di Tournai e, dall'altro, ha chiesto il pagamento dei dazi doganali relativi alle dette importazioni per il motivo che, non avendo prodotto i documenti T 2 o T 2 L, previsti rispettivamente dal regolamento n. 222/77 e dal regolamento n. 223/77, che si applicavano all'epoca dei fatti, gli imputati non erano in grado di provare che le merci introdotte in Belgio fossero di origine comunitaria.
5 Con sentenza 9 febbraio 1993, il Tribunal correctionnel, dopo aver rilevato che erano venuti meno, per prescrizione, i presupposti dell'azione penale, ha considerato che i fatti addebitati erano assodati ed ha quindi condannato ventotto degli imputati al pagamento dei dazi doganali maggiorati degli interessi di mora.
6 Venti dei condannati, sostenendo che i dazi non erano dovuti poiché le merci erano di origine comunitaria, hanno impugnato la detta sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Mons invocando, come prova dell'origine delle merci, il telex 13 marzo 1985 della DNED, in cui si faceva menzione dell'origine francese delle stesse.
7 Il giudice di rinvio, dato il contrasto tra la tesi degli imputati e quella del ministero delle Finanze belga, secondo cui la produzione dei documenti T 2 o T 2 L era l'unico ed esclusivo modo di comprovare la natura comunitaria delle merci, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se i regolamenti comunitari nn. 222/77 e n. 223/77, che stabiliscono la norma secondo cui la prova del carattere comunitario di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante il documento di transito T 2 o T 2 L, siano conformi agli artt. 9 e 10 del Trattato CEE e compatibili con gli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, del regolamento n. 222/77, che attribuiscono alle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri».
8 Dato il suo tenore e il suo contenuto, tale questione dev'essere scissa in due questioni.
Sulla prima questione
9 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede se la norma stabilita dai regolamenti nn. 222/77 e 223/77, secondo la quale la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante i documenti di transito T 2 o T 2 L, sia conforme agli artt. 9 e 10 del Trattato CE.
10 A questo proposito si deve ricordare che il regolamento n. 222/77 prevede due procedure di transito comunitario. La prima, detta «procedura del transito comunitario esterno», si applica essenzialmente, come emerge dall'art. 1, n. 2, del regolamento, alle merci che non soddisfano le condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato, ossia alle merci che provengono da paesi terzi e che non si trovano in libera pratica nella Comunità. La seconda, detta «procedura del transito comunitario interno», si applica essenzialmente, come risulta dall'art. 1, n. 3, dello stesso regolamento, alle merci che soddisfano le condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato, ossia alle merci originarie degli Stati membri o che si trovano in libera pratica nella Comunità, denominate «merci comunitarie».
11 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 222/77, le merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno devono costituire oggetto di una dichiarazione redatta su un modulo T 1.
12 Per quanto riguarda il transito comunitario interno, l'art. 39 del regolamento n. 222/77 contempla i mezzi di prova relativi a tale tipo di transito e dispone, nel n. 1, che per poter circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, la merce deve costituire oggetto di una dichiarazione redatta su un modulo T 2.
13 Poiché il regolamento n. 222/77 prevede casi in cui il regime del transito comunitario non è obbligatorio, le merci che, in tali ipotesi, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 223/77, il quale, nell'art. 1, n. 8, prescrive come mezzo di prova il documento T 2 L, il cui contenuto corrisponde al documento T 2 del transito comunitario interno.
14 Inoltre, l'art. 9 del regolamento n. 222/77 dispone: «Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza». Una norma analoga, l'art. 71 del regolamento di attuazione n. 223/77, dispone del pari che il documento T 2 L può essere rilasciato a posteriori.
15 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 7 marzo 1990, causa C-117/88, Trend-Moden Textilhandel (Racc. pag. I-631, punto 19), gli artt. 9 e 10 del Trattato non contengono alcun accenno ai mezzi di prova o all'onere della prova della natura comunitaria di una merce, ma lasciano al diritto comunitario derivato il compito di disciplinare questi aspetti.
16 A proposito dei suddetti mezzi di prova, i regolamenti nn. 222/77 e 223/77 stabiliscono la norma secondo cui la prova della natura comunitaria di una merce va fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante il documento T 2 o il documento T 2 L (v. sentenza Trend-Moden Textilhandel, citata, punto 14, e sentenza 22 marzo 1990, causa C-83/89, Houben, Racc. pag. I-1161, punto 17).
17 Quanto all'onere della prova, dalle disposizioni del regolamento n. 222/77 risulta che le domande dirette ad ottenere i detti documenti, le dichiarazioni prescritte, le altre formalità da espletare, la presentazione di tali documenti e la regolare esecuzione delle operazioni di transito incombono di regola agli interessati o ai loro rappresentanti (artt. 12, n. 3, e 13). Queste disposizioni, che figurano nel titolo II del regolamento n. 222/77, riguardante il transito comunitario esterno, valgono anche per il transito comunitario interno in forza dell'art. 39, n. 2, dello stesso regolamento, il quale dispone che, fatte salve le disposizioni contrarie degli artt. 40 e 41, le norme del titolo II si applicano, mutatis mutandis, alla procedura del transito comunitario interno. Inoltre, analoghe disposizioni contenute nel regolamento n. 223/77 si applicano al documento T 2 L.
18 Come la Corte ha affermato nella citata sentenza Trend-Moden Textilhandel, punto 20, tale normativa è giustificata dalla necessità di agevolare la circolazione delle merci all'interno della Comunità, il che costituisce uno dei principi fondamentali del mercato comunitario. L'istituzione, a favore dell'operatore sul quale di norma incombe l'onere della prova, di semplici e uniformi mezzi di prova della natura comunitaria delle merci, insieme con la possibilità di produrre tali prove anche dopo l'attraversamento della frontiera, si colloca nell'ambito di tale finalità e non può pertanto essere considerata contraria agli artt. 9 e 10 del Trattato.
19 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la prima questione dev'essere risolta nel senso che la norma stabilita dai regolamenti nn. 222/77 e 223/77, secondo la quale la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante i documenti di transito T 2 o T 2 L, è conforme agli artt. 9 e 10 del Trattato.
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se, a prescindere dalla soluzione data alla prima questione, l'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77 consenta di comprovare la natura comunitaria di una merce, oltre che con i documenti T 2 e T 2 L, anche mediante «le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario».
21 Ai sensi dell'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77, il quale riguarda il regime del transito comunitario esterno, ma, in base all'art. 39, n. 2, dello stesso regolamento, si applica anche al regime del transito comunitario interno, gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli operati nell'ambito del regime del transito comunitario hanno negli altri Stati membri la stessa forza probante degli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.
22 Questa disposizione, pur non escludendo che accertamenti operati dalla competente autorità di uno Stato membro possano vertere sulla natura comunitaria di una merce, non può costituire una deroga alla norma dianzi ricordata, secondo cui la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante il documento T 2 o il documento T 2 L.
23 Infatti, prescindendo dalle eccezioni espressamente previste dal regolamento n. 222/77, come, in particolare, i trasporti per via aerea (art. 45), i trasporti a mezzo di condutture (art. 46) e i trasporti di merci contenute nei bagagli dei viaggiatori (art. 49), gli accertamenti effettuati dalle autorità di uno Stato membro non possono essere utilizzati come prova della natura comunitaria di una merce, poiché ciò si risolverebbe nel ripristinare la concomitante applicazione delle procedure amministrative nazionali che la normativa in esame mira per l'appunto ad evitare, come risulta dal nono `considerando' del regolamento suddetto. Quindi, ritenere che tali accertamenti possano sostituirsi ai documenti T 2 o T 2 L contrasterebbe con lo scopo della normativa di cui trattasi, il quale, come la Corte ha ricordato nella citata sentenza Trend-Moden Textilhandel, punto 16, consiste nell'agevolare il trasporto delle merci all'interno della Comunità tramite lo snellimento e l'unificazione delle formalità da espletare al momento del passaggio delle frontiere interne.
24 Questa interpretazione è peraltro corroborata dagli artt. 9 del regolamento n. 222/77 e 71 del regolamento n. 223/77, i quali prevedono rispettivamente il rilascio a posteriori dei documenti T 2 e T 2 L. Come ha rilevato la Corte nella citata sentenza Trend-Moden Texthilhandel, punto 15, le dette disposizioni esprimono l'intenzione del legislatore comunitario di escludere altri mezzi di prova, agevolando nel contempo il compito dell'interessato.
25 Occorre aggiungere che l'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77 prescrive che gli accertamenti delle competenti autorità degli Stati membri siano effettuati al momento dei controlli delle merci che circolano vincolate al regime del transito comunitario, sia esso esterno o interno. Ne consegue che la forza probante attribuita ai detti accertamenti dipende dal presupposto che le merci interessate, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, si avvalgano della procedura del transito comunitario interno. Ciò, tuttavia, non può valere per merci non scortate da dichiarazioni redatte sui moduli T 2 o T 2 L.
26 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere risolta nel senso che l'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77 non consente di comprovare la natura comunitaria di una merce mediante gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli operati nell'ambito del regime del transito comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dai governi belga e tedesco, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Mons con sentenza 28 giugno 1996, dichiara:
1) La norma stabilita dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario, e dal regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario, secondo la quale la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante i documenti di transito T 2 o T 2 L, è conforme agli artt. 9 e 10 del Trattato CE.
2) L'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77 non consente di comprovare la natura comunitaria di una merce mediante gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli operati nell'ambito del regime del transito comunitario.
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