Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo relativo ad un'asserita violazione da parte del Tribunale dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Rigetto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2, primo comma)
Massima
L'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, al tenore del quale è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, è una disposizione la cui osservanza s'impone alle parti e non al Tribunale.
Non si può pertanto addebitare al Tribunale di aver violato la detta disposizione avendo sollevato un motivo che non era stato dedotto dalle parti.
Parti
Nel procedimento C-252/96 P,
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Manfred Peter e José Luis Rufas Quintana, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 maggio 1996, nella causa T-140/94, Gutiérrez de Quijano y Lloréns/Parlamento (Racc. PI pag. II-689), procedimento in cui l'altra parte è: Enrique Gutiérrez de Quijano y Lloréns, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 53, rue de Beggen, rappresentato dall'avv. Sonia Sequero Marcos, del foro di Malaga, con domicilio eletto presso il signor Enrique Gutiérrez de Quijano,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Prima Sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 22 luglio 1996, il Parlamento europeo, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso contro la sentenza 22 maggio 1996, causa T-140/94, Gutiérrez de Quijano y Lloréns/Parlamento (Racc. PI pag. II-689; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione del Parlamento 10 gennaio 1994, che respinge il reclamo del signor Gutiérrez de Quijano contro il rigetto della sua candidatura al posto vacante di cui all'avviso di trasferimento PE/LA/91 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
I fatti
2 Dalla sentenza impugnata emerge che il signor Gutiérrez de Quijano, entrato in servizio presso il Parlamento europeo il 6 gennaio 1986 come interprete di lingua spagnola, veniva trasferito alla Corte di giustizia il 1_ gennaio 1990.
3 Il 4 luglio 1991 il ricorrente inviava al direttore del servizio di interpretazione del Parlamento una lettera nella quale manifestava il desiderio di essere reintegrato nel posto che egli occupava in seno al Parlamento prima del suo trasferimento alla Corte di giustizia. In mancanza di risposta, il ricorrente, con lettera 5 febbraio 1992 indirizzata al suo ex superiore gerarchico al Parlamento, esprimeva il desiderio di ricevere una risposta scritta alla sua domanda di trasferimento. Con lettera 19 marzo 1992 questi lo informava della trasmissione del suo fascicolo agli uffici competenti dell'amministrazione del Parlamento. Con lettera 24 maggio 1992 inviata al servizio del personale del Parlamento il ricorrente sollecitava nuovamente una risposta scritta alla sua domanda di trasferimento. In mancanza di risposta, egli interpellava personalmente questo servizio, il quale lo informava che la sua domanda non era mai pervenuta.
4 Con lettera 30 luglio 1992 la direzione generale dell'amministrazione del Parlamento informava il ricorrente del fatto che i posti d'interprete in questa istituzione erano assegnati in funzione delle combinazioni linguistiche e che non era prevista l'assunzione di personale in possesso di un «ventaglio linguistico» come il suo.
5 Il 26 novembre 1992 veniva pubblicato il bando di concorso PE/161/LA, per l'assunzione di interpreti di lingua spagnola. Con lettera 11 gennaio 1993 il ricorrente richiamava l'attenzione del capo della divisione del personale del Parlamento sul fatto che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), la procedura di trasferimento è prioritaria rispetto a quella di concorso e reiterava formalmente la propria domanda di reintegrazione in questa istituzione.
6 Il 15 marzo 1993 il Parlamento pubblicava l'avviso di posto vacante n. 7281, relativo al posto VI/LA/2759, da coprire mediante trasferimento interno, per un interprete di lingua spagnola. In pari data il Parlamento pubblicava anche l'avviso di posto vacante PE/LA/91 relativo allo stesso posto VI/LA/2759, da coprire mediante trasferimento da altre istituzioni comunitarie. Questi due avvisi erano identici quanto alla natura delle mansioni ed alle qualifiche e conoscenze richieste dai candidati. Nel novero di queste ultime figuravano la «capacità di assumere la responsabilità di determinati compiti di coordinamento» e la «particolare conoscenza dei problemi attinenti alle competenze della Comunità», requisiti non previsti nel bando di concorso PE/161/LA.
7 Il 22 marzo 1993 il ricorrente presentava la propria candidatura per il posto oggetto dell'avviso di trasferimento PE/LA/91. Con lettera 16 agosto 1993 il Parlamento lo informava dell'impossibilità di accogliere la sua domanda di trasferimento. Il 30 settembre 1993 il ricorrente proponeva un reclamo avverso la decisione di rigetto della sua domanda di trasferimento. Tale reclamo veniva respinto con decisione 10 gennaio 1994.
8 L'8 aprile 1994 il signor Gutiérrez de Quijano ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione impugnata e, dall'altro, al risarcimento del danno morale che assumeva di aver subito a causa di detto diniego di trasferimento.
La sentenza impugnata
9 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento ed ha respinto il ricorso per il resto.
10 Dinanzi al Tribunale il signor Gutiérrez de Quijano sosteneva che il Parlamento aveva violato l'ordine di priorità fissato dall'art. 29 dello Statuto, che impone all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di esaminare anzitutto le domande di trasferimento dei dipendenti di altre istituzioni prima di indire un concorso esterno, nonché i principi di buona amministrazione e di sana gestione, di buona fede e di tutela del legittimo affidamento. La violazione dell'art. 29 dello Statuto e dei summenzionati principi sarebbe risultata dal fatto che il Parlamento aveva anzitutto pubblicato, in data 26 novembre 1992, il bando di concorso generale PE/161/LA per assumere interpreti che possedevano la stessa combinazione linguistica del ricorrente; successivamente esso aveva pubblicato il 15 marzo 1993 l'avviso di posto vacante PE/LA/91 in base al quale aveva respinto la sua candidatura, anche se egli soddisfaceva perfettamente i requisiti previsti ed era l'unico candidato, per infine accogliere le candidature dei vincitori del concorso generale, le cui qualifiche erano però inferiori alle sue.
11 Al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, da un lato, che l'art. 29, n. 1, dello Statuto impone all'APN l'obbligo di esaminare preliminarmente le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione prima di passare ad una delle fasi successive, vale a dire, nell'ordine, l'esame delle possibilità di organizzare un concorso interno, la valutazione delle domande di trasferimento interistituzionale e, se del caso, l'organizzazione di un concorso generale (sentenza del Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento, Racc. pag. II-121, punto 19), mentre, d'altro lato, la simultanea pubblicazione degli avvisi corrispondenti a varie fasi successive previste dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, quali un avviso interno di posto vacante e un avviso di posto vacante per trasferimento interistituzionale, anche quando tali avvisi non facciano espressa menzione dell'ordine di priorità fissato all'art. 29, n. 1, dello Statuto, non osta all'esame prioritario delle candidature interne prima di prendere in considerazione eventuali domande di trasferimento interistituzionale (sentenza Volger/Parlamento, citata, punto 20).
12 Esso ne ha dedotto, al punto 42, che l'anteriorità della pubblicazione, avvenuta il 26 novembre 1992, del bando di concorso generale PE/161/LA rispetto alla pubblicazione, avvenuta il 15 marzo 1993, dell'avviso di trasferimento PE/LA/91 non poteva costituire automaticamente una violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, poiché le candidature presentate nell'ambito del concorso generale sarebbero state prese in considerazione solo dopo aver esaminato le candidature presentate in base all'avviso di trasferimento.
13 Il Tribunale ha inoltre ricordato, al punto 43, che, allorché nell'esercizio del proprio potere discrezionale l'APN decide, come nel caso di specie, di ampliare le proprie possibilità di scelta nell'interesse del servizio e di passare così da un fase della procedura di assunzione ad un'altra successiva secondo l'ordine stabilito dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, essa è tenuta ad esercitare tale potere rispettando le regole che si è autoimposta mediante l'avviso di posto vacante, garantendo la corrispondenza tra i requisiti indicati nel detto avviso e quelli figuranti negli avvisi relativi alle fasi successive, in particolare, come nel caso di specie, nel bando di concorso, posto che, se le istituzioni potessero modificare le condizioni di partecipazione da una fase all'altra del procedimento, in particolare attenuandole, sarebbero libere di effettuare assunzioni all'esterno senza dover esaminare le candidature interne oppure, come nel caso di specie, le candidature presentate nell'ambito della fase di trasferimento interistituzionale (v. sentenze della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e Cullington/Commissione, Racc. pag. 511, punto 52, e del Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/Comitato economico e sociale, Racc. PI pag. II-203, punto 45).
14 Raffrontando fra loro gli avvisi e il bando di cui trattasi, il Tribunale ha constatato, al punto 44 della sentenza impugnata, che l'avviso di trasferimento PE/LA/91 esigeva da parte dei candidati interessati la «capacità di assumere la responsabilità di determinati compiti di coordinamento», mentre tale requisito non era previsto dal bando di concorso PE/161/LA. Alla luce della giurisprudenza che impone una rigorosa corrispondenza fra gli avvisi e il bando in esame, esso ha affermato che il Parlamento non era legittimato a sostenere che tale requisito, previsto dal suo avviso-tipo di posto vacante unicamente per i posti di grado LA5/LA4, non ha avuto in pratica alcuna incidenza e che nessun candidato ad un posto di grado LA7/LA6 è stato prescelto o escluso in base a tale criterio.
15 Esso ha constatato del pari, al punto 45, che l'avviso di trasferimento PE/LA/91 conteneva un requisito relativo alla «particolare conoscenza dei problemi attinenti alle competenze delle Comunità europee», contrariamente al bando di concorso PE/161/LA che, nella descrizione delle prove obbligatorie (punto B), imponeva soltanto un requisito relativo alla «conoscenza dei grandi settori dell'attività comunitaria». Il Tribunale ha affermato che, poiché l'avviso di posto vacante richiedeva una conoscenza «specifica» dei problemi rientranti nella «competenza» delle Comunità europee, esso imponeva, di fatto, un requisito più severo di quello contenuto nel bando di concorso esterno; infatti, una conoscenza «specifica» implica il possesso di conoscenze approfondite e specifiche in una materia, vale a dire le «competenze» delle Comunità europee, che fa riferimento a tutti i settori nei quali le Comunità europee dispongono di un preciso potere, mentre la «conoscenza dei grandi settori dell'attività comunitaria», richiesta dal bando di concorso PE/161/LA, implica soltanto il possesso di conoscenze generali nei grandi settori dell'attività comunitaria, che non riguardano necessariamente tutti i settori della competenza comunitaria.
16 Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 46, che l'avviso di trasferimento PE/LA/91, pubblicato il 15 marzo 1993 al pari dell'avviso di posto vacante interno n. 7281, poneva requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli previsti dal bando di concorso PE/161/LA, pubblicato il 26 novembre 1992 (sentenza Van der Stijl e Cullington/Commissione, citata, punto 50). Stando così le cose, l'APN non poteva più attenersi né alle regole che si era inizialmente imposta pubblicando, malgrado l'ordine previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, il bando di concorso PE/161/LA, prima di pubblicare l'avviso di posto vacante interno n. 7281 e l'avviso di trasferimento PE/LA/91, né alle regole che essa si era successivamente imposta pubblicando questi due ultimi avvisi. Poiché tali avvisi riguardavano il medesimo posto, l'APN ha reso impossibile la fondamentale funzione che essi devono svolgere nell'ambito del procedimento di assunzione, conformemente all'art. 29, n. 1, dello Statuto, vale a dire quella di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l'assegnazione del posto considerato (sentenze del Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer/Commissione, Racc. pag. II-147, punto 67; Kotzonis/Comitato economico e sociale, citata, punto 67, e 19 ottobre 1995, causa T-562/93, Obst/Commissione, Racc. PI pag. II-737, punto 46). Nel caso di specie, ove l'APN avesse scoperto che i requisiti stabiliti dagli avvisi di posto vacante interno e di trasferimento nonché dal bando di concorso generale erano più rigorosi, o meno rigorosi, di quanto era richiesto dall'organizzazione del servizio, essa avrebbe ben potuto iniziare un nuovo procedimento di assunzione, revocando l'avviso di posto vacante originario e sostituendolo con un altro modificato, nell'uno o nell'altro senso (sentenza del Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Mc Avoy/Parlamento, Racc. pag. II-83, punto 48), per poter proseguire regolarmente, in base a questo avviso, le successive fasi di assunzione previste dall'art. 29, n. 1, dello Statuto.
17 Il Tribunale ha tuttavia constatato, al punto 47, che il Parlamento non aveva revocato gli avvisi, ma aveva proseguito il procedimento di assunzione in base a due avvisi di contenuti diversi. Ne ha concluso, al punto 49, che il rigetto della candidatura del signor Gutiérrez de Quijano era avvenuto irregolarmente, in violazione del disposto dell'art. 29, n. 1, dello Statuto.
18 Al punto 50, il Tribunale ha rilevato che, inoltre, avendo definitivamente respinto la candidatura del ricorrente con la motivazione secondo cui l'APN non era tenuta a coprire un posto vacante e che desiderava disporre di una più ampia possibilità di raffronto e di selezione, il Parlamento non aveva di fatto esaminato la candidatura del signor Gutiérrez de Quijano alla luce dei requisiti stabiliti dall'avviso di trasferimento PE/LA/91, né del resto alla luce di quelli previsti dal bando di concorso PE/161/LA, posto che, nell'ambito dello scrutinio delle candidature presentate in base a quest'ultimo bando, la candidatura del ricorrente era già stata respinta. Il Parlamento non ha quindi effettuato uno scrutinio per meriti comparativi del ricorrente e dei candidati prescelti in base all'avviso PE/161/LA, onde garantire nel caso di specie un'assunzione conforme ai criteri stabiliti dall'art. 29 dello Statuto, benché siffatto scrutinio sia stato chiaramente indicato quale motivo della decisione dell'APN di passare alla fase del concorso generale con la pubblicazione dell'avviso PE/161/LA, fase che doveva per l'appunto consentire possibilità di selezione e di raffronto più ampie, e benché tale scrutinio fosse possibile dal momento che il Parlamento era in possesso delle candidature relative al concorso esterno contemporaneamente a quella del signor Gutiérrez de Quijano.
19 Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 51, di annullare la decisione controversa, senza aver esaminato gli altri motivi addotti dal signor Gutiérrez de Quijano.
Il ricorso
20 L'impugnazione del Parlamento mira a che la Corte accolga le sue conclusioni presentate in primo grado e dichiari il ricorso iniziale infondato. Essa si basa su un motivo unico, relativo all'asserita violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, in quanto il Tribunale ha annullato la decisione controversa a causa della mancanza di coincidenza fra il testo dell'avviso di trasferimento e il testo del bando di concorso, mentre tale motivo non era mai stato sollevato dal signor Gutiérrez de Quijano, né nella fase del reclamo né nella fase del procedimento scritto svoltosi dinanzi al Tribunale. E' lo stesso Tribunale che avrebbe sollevato detto motivo motu proprio, quando ha posto vari quesiti al Parlamento, al fine della preparazione della fase orale del procedimento. Orbene, ciò che è vietato per le parti lo è del pari, a fortiori, per lo stesso Tribunale.
21 Il Parlamento considera peraltro che il motivo relativo alla mancanza di coincidenza fra l'avviso di trasferimento e il bando considerato, anche se non fosse irricevibile a causa della sua novità, sarebbe irricevibile per mancanza di atto che arreca pregiudizio e di interesse ad agire. Infatti, poiché il signor Gutiérrez de Quijano non si è presentato al concorso PE/161/LA, non si può considerare che il testo del bando di concorso gli abbia arrecato pregiudizio. Peraltro, il fatto di non essersi presentato al concorso implica del pari la mancanza d'interesse ad agire.
22 Qualora la Corte consideri tuttavia che il motivo d'annullamento proposto dal Tribunale era ricevibile e che non vi sia un problema di ricevibilità a causa di mancanza di atto che arrechi pregiudizio, il Parlamento ripropone, rinviando ad un allegato del ricorso in esame, gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale secondo i quali le differenze di testo fra gli avvisi e il bando di concorso non avrebbero avuto alcuna importanza in occasione dell'esame della candidatura del signor Gutiérrez de Quijano.
23 Nella sua comparsa di risposta il signor Gutiérrez de Quijano nega anzitutto che l'art. 48, n. 2, si applichi al Tribunale. Se si affermasse il contrario verrebbero misconosciuti i poteri d'istruttoria propri del Tribunale o la funzione di un organo giurisdizionale nell'esercizio della sua competenza. In particolare, il principio iura novit curia autorizzerebbe il giudice civile ad applicare le norme giuridiche che ritiene adeguate, senza tuttavia alterare l'oggetto della domanda né modificare la natura del problema sollevato. Inoltre, la soluzione proposta dal Parlamento imporrebbe al giudice di limitare il suo ragionamento a quelli proposti dalle parti, anche se errati.
24 Il signor Gutiérrez de Quijano sostiene, in secondo luogo, che la discordanza fra gli avvisi e il bando non costituisce un motivo in senso stretto, ma che si tratta di un argomento necessariamente incluso nei motivi addotti nel ricorso. Il convenuto ha in particolare addotto la violazione all'art. 29 dello Statuto e l'inosservanza, da parte del Parlamento, dell'ambito giuridico che si era fissato nel corso delle fasi successive del procedimento di selezione, nonché la violazione del principio di buona amministrazione. Esso avrebbe del pari fatto riferimento, all'udienza e nei suoi atti precedenti, alla sentenza Van der Stijl e Cullington/Commissione, citata dal Tribunale. I requisiti più rigorosi dell'avviso di posto vacante rispetto al bando di concorso, rilevati dal Tribunale, costituivano soltanto una prova di più di una sola e medesima irregolarità nel modo di procedere del Parlamento.
25 In terzo luogo, il signor Gutiérrez de Quijano afferma che l'accertamento della discordanza fra l'avviso e il bando costituisce un accertamento di fatto, effettuato nell'ambito dell'esame del motivo relativo alla violazione dell'art. 29 dello Statuto. Dal momento che un ricorso può basarsi soltanto su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, il ricorso proposto dal Parlamento sarebbe irricevibile.
26 Il signor Gutiérrez de Quijano sottolinea inoltre che la sentenza del Tribunale non è motivata unicamente dalla discordanza fra i testi degli avvisi e del bando di concorso, ma anche dalla violazione dell'art. 29 dello Statuto, purché lo si consideri come motivo distinto. Quest'ultimo motivo, espresso ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, sarebbe sufficiente per giustificare la decisione di annullamento del Tribunale (sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I-3755, punto 28).
27 Replicando all'argomento del Parlamento secondo il quale il motivo relativo alla discordanza fra i testi degli avvisi e del bando di concorso sarebbe stato in ogni caso irricevibile per mancanza di atto che arreca pregiudizio e per difetto di interesse ad agire, poiché il signor Gutiérrez de Quijano non si era presentato al concorso, questi ricorda che il procedimento previsto dallo Statuto per un cambiamento di istituzione è il trasferimento interistituzionale e non la partecipazione ad un concorso. Egli non ha quindi commesso un errore non presentandosi al concorso.
28 Nella replica, il Parlamento afferma, in particolare, che le differenze di testi fra gli avvisi e il bando non erano che di natura redazionale, che esse non hanno avuto alcuna incidenza sull'esame della candidatura del signor Gutiérrez de Quijano, e che l'annullamento di una decisione per siffatte differenze costituirebbe un eccessivo formalismo. Sottolinea del pari che, nelle cause che sono sfociate nelle sentenze citate dal Tribunale (Van der Stijl e Cullington/Commissione e Kotzonis/Comitato economico e sociale), i fatti erano diversi, in particolare in quanto i ricorrenti avevano espressamente fatto riferimento alla discordanza fra gli avvisi come motivo di annullamento distinto e specifico.
Giudizio della Corte
29 L'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale dispone: «E' vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».
30 Dalla mera lettura di detta disposizione nell'ambito dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale e, più ampiamente, nell'ambito del titolo II, capo I, dello stesso regolamento, intitolato «Della fase scritta», emerge palesemente che si tratta di una disposizione la cui osservanza s'impone alle parti e non al Tribunale.
31 Ne consegue che, in quanto il motivo in esame addebita al Tribunale di non avere rispettato una norma alla cui osservanza esso non è tenuto, lo stesso motivo è infondato.
32 Se si dovesse intendere tale motivo nel senso che esso addebita al Tribunale di avere statuito ultra petita, esso non sarebbe per questo fondato.
33 Infatti, dal punto 49 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha annullato la decisione controversa per violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, poiché il rigetto della candidatura del signor Gutiérrez de Quijano è avvenuto irregolarmente, dal momento che tale candidatura è stata esaminata in base ad un avviso di trasferimento che stabiliva modalità di assunzione più rigorose del bando di concorso per le candidature allo stesso posto.
34 Ne consegue che la discordanza fra gli avvisi e il bando di concorso non era un motivo distinto, bensì costituiva uno sviluppo del ragionamento del Tribunale che accertava la fondatezza del motivo relativo alla violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto.
35 Per quanto riguarda il motivo proposto in subordine dal Parlamento relativo, da un lato, al fatto che il bando di concorso non costituisce un atto che arreca pregiudizio e, dall'altro, alla mancanza d'interesse ad agire, in quanto il signor Gutiérrez de Quijano non si è presentato al concorso, occorre ricordare come dal combinato disposto dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerga che un ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, punti 11 e 12).
36 Nella specie, il ricorrente non indica precisamente in quale punto della motivazione della sua sentenza il Tribunale abbia dichiarato che l'atto che arreca pregiudizio al signor Gutiérrez de Quijano ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello Statuto e riguardo al quale dev'essere valutato l'interesse ad agire, vale a dire l'atto di cui il signor Gutiérrez de Quijano avrebbe chiesto l'annullamento, sia il bando di concorso.
37 Al contrario, dalla mera lettura della sentenza impugnata risulta che l'unico atto che arreca pregiudizio di cui il signor Gutiérrez de Quijano ha chiesto l'annullamento conformemente all'art. 91, n. 1, dello Statuto era la decisione del Parlamento 10 gennaio 1994, che rigettava il suo reclamo contro il rigetto della sua candidatura al posto vacante di cui all'avviso di trasferimento PE/LA/91.
38 Ne consegue che dev'essere dichiarato irricevibile il motivo proposto in subordine, relativo al difetto di atto che arreca pregiudizio e alla mancanza di interesse ad agire.
39 Quanto al rinvio, da parte del Parlamento, agli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale secondo i quali le differenze di testo fra gli avvisi e il bando di concorso non avrebbero avuto alcuna importanza, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, una domanda diretta in realtà ad ottenere un semplice riesame dei motivi formulati dinanzi al Tribunale esula dalla competenza della Corte (v. sentenza 22 dicembre 1993, causa C-354/92 P, Eppe/Commissione, Racc. pag. I-7027, punto 8, e ordinanza X/Commissione, citata, punto 13).
40 Da quanto precede risulta che il ricorso è in parte infondato e in parte irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché l'altra parte del procedimento ha chiesto la condanna del Parlamento alle spese, e poiché questo è risultato soccombente, si deve condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.
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