Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Diritto comunitario - Effetto diretto - Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Ripetizione - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Termini di decadenza - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di effettività del diritto comunitario - Rispetto del principio dell'equivalenza tra i presupposti dell'azione di ripetizione e quelli di azioni analoghe di natura interna
2 Atti delle istituzioni - Direttive - Effetto diretto - Conseguenze - Possibilità di opporre agli interessati norme nazionali relative ai termini di ricorso anteriormente alla corretta attuazione della direttiva - Ammissibilità - Presupposti
Massima
1 In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Per quanto concerne il principio di effettività, è compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, che tutela nello stesso tempo il contribuente e l'amministrazione interessati. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tale proposito appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato.
Il rispetto del principio di equivalenza presuppone, per parte sua, che la modalità controversa si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina più favorevole in materia di rimborso. Il diritto comunitario non osta pertanto a che la normativa di uno Stato membro contempli, accanto a un termine di prescrizione ordinario applicabile alle azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, modalità particolari di reclamo e di azione giudiziale meno favorevoli per la contestazione delle tasse e degli altri tributi. La soluzione sarebbe diversa solo qualora le dette modalità fossero applicabili unicamente alle azioni di ripetizione di tali tasse o tributi fondate sul diritto comunitario.
Ne discende che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.
2 Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale, dato che siffatto termine non è meno favorevole per i ricorsi fondati sul diritto comunitario di quello applicabile ai ricorsi fondati sul diritto interno e non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario e che, peraltro, non è dimostrato che il comportamento delle autorità nazionali, unitamente all'esistenza del termine controverso, sia giunto al punto di privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali.
Parti
Nel procedimento C-260/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte d'appello di Venezia nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Ministero delle Finanze
e
Spac SpA,
domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Spac SpA, dall'avv. Claudio Toniolo, del foro di Vicenza;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Spac SpA, con l'avv. Claudio Toniolo, del governo italiano, rappresentato dal signor Ivo M. Braguglia, del governo francese, rappresentato dal signor Gautier Mignot, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Nicholas Paines, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Enrico Traversa, all'udienza del 3 febbraio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 aprile 1996, pervenuta alla Corte il 24 luglio successivo, la Corte d'appello di Venezia ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Ministero delle Finanze italiano e la Spac SpA (in prosieguo: la «Spac») in merito alla tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese (in prosieguo: la «tassa di concessione»).
3 La tassa di concessione è stata istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (GURI n. 292, dell'11 novembre 1972, Supplemento n. 3; in prosieguo: il «decreto n. 641/72»). Essa è stata oggetto, in quanto applicata all'iscrizione nel registro dell'atto costitutivo delle società, di modifiche successive in relazione ai suoi importi e alla sua periodicità.
4 Gli importi della tassa di concessione sono stati anzitutto notevolmente aumentati con decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 (GURI n. 347, del 19 dicembre 1984), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (GURI n. 41 bis, del 17 febbraio 1985), il quale ha anche stabilito che il versamento della tassa sarebbe dovuto avvenire, in futuro, non solo al momento dell'iscrizione nel registro dell'atto costitutivo della società, ma anche il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Gli importi della tassa sono stati poi di nuovo modificati nel 1988 e nel 1989. In quest'ultima occasione, essi hanno raggiunto il livello di 12 milioni di LIT per le società per azioni e in accomandita per azioni, di 3,5 milioni di LIT per le società a responsabilità limitata e di 500 000 LIT per le altre società.
5 Nella sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni (Racc. pag. I-1915; in prosieguo: la «sentenza Ponente Carni»), pronunciata in merito alla tassa di concessione, la Corte ha dichiarato che l'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società. La Corte ha parimenti deciso che l'art. 12 della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo di cui al n. 1, lett. e), dello stesso articolo possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come, ad esempio, l'iscrizione delle società di capitali. L'entità di tali diritti, che può variare a seconda della forma giuridica della società, dev'essere calcolata in base al costo dell'operazione, che può essere determinato forfettariamente.
6 In seguito a tale sentenza, il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (GURI n. 203, del 30 agosto 1993), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (GURI n. 255, del 29 ottobre 1993), ha ridotto la tassa di concessione a 500 000 LIT per tutte le società e soppresso la sua riscossione annuale.
7 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il Ministero delle Finanze ha impugnato in appello una sentenza del Tribunale di Venezia che lo condannava a rimborsare alla Spac gli importi versati dalla detta società come tassa di concessione in quanto la detta tassa, nella sua versione vigente fino al 1993, era incompatibile con la direttiva 69/335 quale interpretata dalla Corte nella sentenza Ponente Carni. Nella sua sentenza, il Tribunale di Venezia, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale di diritto comune, ha respinto l'eccezione di irricevibilità fondata sulla decadenza dall'azione di rimborso che il Ministero aveva sollevato sulla base dell'art. 13 del decreto n. 641/72. Ai sensi di questa disposizione, «il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento (...)».
8 Il Ministero delle Finanze contesta in particolare questo punto della sentenza. Esso sostiene, contrariamente alla Spac, che il rimborso della tassa di concessione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del decreto n. 641/72 in quanto quest'ultimo si applica a tutte le tasse indebitamente pagate, indipendentemente dalla causa dell'erroneo pagamento.
9 Nella sua ordinanza di rinvio, la Corte d'appello, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, ritiene che i diritti spettanti in forza del diritto comunitario alle società debitrici della tassa di concessione sarebbero sufficientemente salvaguardati se l'azione per il rimborso della detta tassa dovesse essere qualificata come azione di ripetizione dell'indebito, soggetta al termine di prescrizione decennale di diritto comune. Essa dubita invece che lo stesso possa dirsi in caso di applicazione del termine di decadenza stabilito dall'art. 13 del decreto n. 641/72, dato che tale termine è più breve, che esso decorre dalla data del pagamento contestato e che non è soggetto a interruzioni.
10 Il giudice a quo obietta però che nella sentenza 23 febbraio 1996, n. 3458, la Corte Suprema di cassazione ha affermato che il rimborso della tassa di concessione rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione e ne ha quindi implicitamente ammesso la compatibilità con il diritto comunitario.
11 Di conseguenza, la Corte d'appello di Venezia ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, a fronte di un'azione esercitata avanti all'autorità giudiziaria italiana per la restituzione di tasse pagate in forza di norme di legge contrastanti con l'art. 10 della direttiva del Consiglio della CEE del 17 luglio 1969, 69/335, giusta l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia CEE con la sentenza 20 aprile 93 (in cause riunite C-71/91 e C-178/91), i principi insiti in detta direttiva e nella relativa interpretazione, e i principi generali dell'ordinamento comunitario, quali affermati dalla Corte di giustizia CEE nella sentenza 25 luglio 1991 (in causa C-208/91), siano compatibili con la norma di diritto interno che, sottraendo detta azione di rimborso all'ordinaria disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito, e sottoponendola alla disciplina speciale prevista per il rimborso di tasse erroneamente pagate, ne imponga l'esercizio entro un termine di decadenza a decorrere dal momento del pagamento anziché dal momento in cui la direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale».
Sulla prima parte della questione
12 La Commissione ritiene che la prima parte della questione verta sull'interpretazione del diritto italiano e che essa sia pertanto, come tale, irricevibile. Essa suggerisce pertanto di riformularla. Tale parte della questione equivarrebbe, a suo parere, a chiedersi se il diritto comunitario osti a una normativa nazionale la quale assoggetti le azioni di ripetizione di una tassa riscossa in violazione della direttiva 69/335 a un termine di decadenza che presuppone l'esistenza di un potere impositivo e di un credito fiscale dello Stato, in luogo di un termine di prescrizione che, secondo la medesima normativa, è applicabile in caso di indebito oggettivo derivante dalla mancanza di un potere e di un credito siffatti.
13 Occore rilevare che, con la prima parte della sua questione, il giudice a quo chiede alla Corte se il diritto comunitario vieti a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole. Il giudice a quo invita in tal modo la Corte a precisare la sua giurisprudenza secondo la quale le modalità procedurali nazionali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043).
14 Ne consegue che occorre risolvere la questione.
15 La Spac ritiene che la giurisprudenza della Corte osti a che uno Stato membro sottragga le azioni di rimborso della tassa di concessione al regime di diritto comune della ripetizione dell'indebito per assoggettarle a un regime speciale meno favorevole, come quello previsto dall'art. 13 del decreto n. 641/72. Essa rileva che solo il primo regime è in grado di garantire adeguatamente il diritto delle società di capitali di ottenere il rimborso degli importi della tassa di concessione indebitamente versati.
16 Viceversa, secondo i tre governi che hanno presentato osservazioni, uno Stato membro ha il diritto di prevedere, in materia tributaria, un termine di decadenza diverso dal termine di diritto comune, purché questo termine si applichi allo stesso modo alle domande di rimborso fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno, come avverrebbe nel caso di specie.
17 Come sottolineato dalla Corte in più occasioni, dall'esame comparativo dei sistemi nazionali risulta che il problema della contestazione di tasse illegittimamente pretese, o della restituzione di tasse indebitamente pagate, è risolto in modi diversi nei diversi Stati membri e, persino, all'interno di uno stesso Stato, a seconda dei diversi tipi di imposte e di tasse in questione. In determinati casi, contestazioni o richieste del genere sono assoggettate dalla legge a precise condizioni di forma e di termine per quanto riguarda sia i reclami rivolti all'amministrazione fiscale sia i ricorsi giurisdizionali. In altri casi, i ricorsi diretti ad ottenere il rimborso di tasse non dovute devono essere proposti dinanzi ai giudici ordinari, sotto forma, in particolare, di azioni di ripetizione dell'indebito. Tale diritto d'agire si esercita entro termini più o meno lunghi, in determinati casi entro il termine di prescrizione ordinaria (v. sentenze 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punti 22 e 23; 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punti 23 e 24; 10 luglio 1980, causa 811/79, Ariete, Racc. pag. 2545, punti 10 e 11, e causa 826/79, Mireco, Racc. pag. 2559, punti 11 e 12).
18 Questa diversità dei sistemi nazionali deriva in particolare dalla mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse. In una situazione del genere, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, spetta infatti all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (citate sentenze Rewe, punto 5, e Comet, punti 13 e 16, e, più di recente, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12).
19 Per quanto concerne quest'ultimo principio, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, che tutela nello stesso tempo il contribuente e l'amministrazione interessati (citate sentenze Rewe, punto 5, Comet, punti 17 e 18, e Denkavit italiana, punto 23; v. anche sentenze 10 luglio 1997, C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 28, e 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 48). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tale proposito appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato (v. sentenza in data odierna, causa C-231/96, Edis, Racc. pag. I-4951, punto 35).
20 Il rispetto del principio di equivalenza presuppone, per parte sua, che la modalità controversa si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina più favorevole in materia di rimborso (sentenza Edis, già citata, punto 36).
21 Il diritto comunitario non osta pertanto a che la normativa di uno Stato membro contempli, accanto a un termine di prescrizione ordinario applicabile alle azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, modalità particolari di reclamo e di azione giudiziale meno favorevoli per la contestazione delle tasse e degli altri tributi. La soluzione sarebbe diversa solo qualora le dette modalità fossero applicabili unicamente alle azioni di ripetizione di tali tasse o tributi fondate sul diritto comunitario (sentenza Edis, già citata, punto 37).
22 Nella fattispecie, occore rilevare che il termine di decadenza di cui trattasi si applica non solo alla tassa di concessione controversa ma anche a tutte le tasse di concessione governative. Per di più, secondo precisazioni, non contestate, fornite dal governo italiano, un termine analogo è parimenti applicabile alle azioni di ripetizione di un certo numero di imposte indirette. Inoltre, dal dettato della disposizione controversa non si evince che essa si applichi unicamente ai ricorsi fondati sul diritto comunitario. Del resto, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 26 delle sue conclusioni in collegamento con i paragrafi 62-64 delle sue conclusioni nella causa Edis, dalla giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione risulta che i termini in materia tributaria si applicano anche alle azioni di ripetizione di tasse o tributi riscossi in base a leggi dichiarate in contrasto con la Costituzione italiana (sentenza Edis, punto 38).
23 Occorre pertanto risolvere la prima parte della questione nel senso che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.
Sulla seconda parte della questione
24 Con la seconda parte della sua questione, il giudice a quo chiede alla Corte se il diritto comunitario vieti a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, mentre, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale.
25 I tre governi che hanno presentato osservazioni propongono, contrariamente alla Spac, di risolvere la questione in senso negativo. Essi ritengono infatti che uno Stato membro abbia il diritto di avvalersi di un termine nazionale di decadenza come il termine di cui trattasi, purché quest'ultimo soddisfi i presupposti fissati dalle citate sentenze Rewe e Comet. Secondo tali governi, la citata sentenza Emmott dev'essere ricondotta nell'ambito delle circostanze del tutto particolari di tale causa, come la Corte ha d'altronde confermato nelle sentenze 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neerings (Racc. pag. I-5475), e 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson (Racc. pag. I-5483).
26 In un primo tempo, la Commissione ha sostenuto che le citate sentenze Steenhorst-Neerings e Johnson riguardavano pretese vertenti su prestazioni sociali indebitamente negate ed erano pertanto irrilevanti nella fattispecie. Essa riteneva così che la soluzione della sentenza Emmott dovesse applicarsi alle azioni di ripetizione delle tasse riscosse in violazione del diritto comunitario, a meno di non consentire allo Stato membro inadempiente di trarre profitto dalla violazione da esso commessa. Tuttavia, all'udienza, la Commissione ha rinunciato a difendere questa tesi, riconoscendo che essa era stata inficiata dalla sentenza 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I-6783).
27 Dalla soluzione data alla prima parte della questione sollevata si evince che il diritto comunitario non vieta, in linea di principio, a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale.
28 Vero è che, nella citata sentenza Emmott (punto 23), la Corte ha affermato che, fino al momento della trasposizione corretta di una direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di una direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può decorrere solo da tale momento.
29 Tuttavia, come confermato nella citata sentenza Johnson (punto 26), dalla menzionata sentenza Steenhorst-Neerings deriva che la soluzione sviluppata nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria (v. anche sentenze Haahr Petroleum, citata, punto 52, e 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95, Texaco e Olieselskabet Danmark, Racc. pag. I-4263, punto 48).
30 La Corte ha così dichiarato, nella citata sentenza Fantask e a., che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro che non ha attuato correttamente la direttiva 69/335 di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale quinquennale che decorra dalla data di esigibilità di tali tributi (v. anche la già citata sentenza Edis, punto 47).
31 Inoltre, alla luce degli atti e del dibattimento svoltosi all'udienza, non sembra che il comportamento delle autorità italiane, unitamente all'esistenza del termine controverso, sia giunto, nella fattispecie di cui alla causa principale, al punto di privare totalmente la società ricorrente della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali come nella causa Emmott.
32 Occorre di conseguenza risolvere la seconda parte della questione nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dai governi italiano, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza 18 aprile 1996, dichiara:
1) Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.
2) In circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale.
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