Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità
(Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 3, n. 1)
2 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratore - Nozione ai sensi della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione
(Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 1)
3 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assegni familiari - Concessione subordinata a condizioni relative all'autorizzazione al soggiorno non richieste per i cittadini nazionali - Discriminazione in base alla nazionalità - Inammissibilità
(Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 3, n. 1)
4 Questioni pregiudiziali - Interpretazione - Effetti nel tempo delle sentenze interpretative - Effetto retroattivo - Limiti - Certezza del diritto - Potere discrezionale della Corte
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
Massima
1 Al pari delle disposizioni degli accordi stipulati dalla Comunità con paesi terzi, le disposizioni adottate da un Consiglio di associazione, istituito da un accordo di associazione al fine di garantire l'attuazione delle sue disposizioni, vanno considerate direttamente efficaci qualora, tenuto conto del loro tenore letterale nonché del loro scopo e della loro natura, implichino un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione o i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto successivo.
Se tali presupposti non sussistono con riguardo alle disposizioni della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi e ai loro familiari, che necessitano di misure complementari ai fini della loro attuazione, lo stesso ragionamento non può essere applicato all'art. 3, n. 1, della decisione, il quale sancisce il principio dell'assimilazione ai cittadini nazionali dello Stato membro ospitante dei soggetti rientranti nella sfera di applicazione della decisione e residenti nello Stato membro medesimo, applicazione operata per mezzo del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità degli interessati e risultante dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi. Tale disposizione stabilisce, infatti, nella sfera di applicazione della decisione, un principio preciso, incondizionato e sufficientemente operativo per essere applicato da un giudice nazionale ed è, quindi, idoneo a disciplinare la situazione giuridica dei singoli. L'effetto diretto che deve essere dunque riconosciuto a tale disposizione implica che gli amministrati cui la disposizione medesima si applica possono legittimamente farla valere dinanzi all'autorità giudiziaria degli Stati membri.
2 Possiede lo status di lavoratore ai sensi della definizione di cui all'art. 1, lett. b), della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, una persona che sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale, generale o speciale, menzionato nella detta disposizione, e indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Risponde a tale requisito l'iscrizione dell'interessato ad un regime assicurativo, istituito per legge, ai fini della pensione o ai fini degli infortuni sul lavoro.
3 L'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, il quale sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere da un cittadino turco rientrante nella sfera d'applicazione di tale decisione e da esso autorizzato a risiedere nel suo territorio, ma che è in possesso nel medesimo Stato ospitante solo di un'autorizzazione di soggiorno provvisorio, rilasciata per un fine determinato e per una durata limitata, il possesso, ai fini del godimento degli assegni familiari per il figlio convivente nello Stato membro medesimo, di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno, quando il beneficio di tale prestazione sia subordinato, per i cittadini nazionali dello Stato, unicamente al requisito di essere ivi residenti.
Da un lato, infatti, la normativa dello Stato membro ospitante non può subordinare il riconoscimento di un diritto ai cittadini turchi che si trovino nella situazione contemplata dalla detta decisione a requisiti supplementari o più rigorosi rispetto a quelli che si applicano ai cittadini nazionali. D'altro lato, il requisito, ai fini del beneficio degli assegni familiari, di un'autorizzazione di soggiorno o di un permesso di soggiorno riguarda per sua natura, non potendo essere imposto ai cittadini dello Stato membro ospitante, unicamente gli stranieri e la sua applicazione produce una disparità di trattamento in base alla nazionalità.
4 L'interpretazione che la Corte fornisce di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma.
Solo in via eccezionale la Corte può essere indotta, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta.
Considerato, da un lato, che la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sugli effetti diretti dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, il quale sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, e che, dall'altro, la sua precedente giurisprudenza in materia di effetto diretto della decisione medesima ha ragionevolmente potuto far sorgere una situazione di incertezza in ordine alla possibilità per i singoli di far valere il detto art. 3, n. 1, dinanzi ad un giudice nazionale, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano a che vengano rimessi in questione rapporti giuridici che abbiano definitivamente esaurito i loro effetti anteriormente all'emanazione della sentenza che dichiari l'effetto diretto della disposizione di cui trattasi, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il finanziamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri.
Per tale motivo, la Corte ritiene opportuno stabilire che l'effetto diretto dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a prestazioni attinenti a periodi anteriori alla data di pronuncia della sentenza cui si riferiscono queste massime, ad esclusione di coloro che, prima di tale data, abbiano avviato azione giurisdizionale o proposto domanda equivalente.
Parti
Nel procedimento C-262/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Sozialgericht di Aquisgrana (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Sema Sürül
e
Bundesanstalt für Arbeit,
domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri della Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU L 1983, C 110, pag. 60),$
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Sürül, dall'avv. Rainer M. Hofmann, del foro di Aquisgrana;
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder e Bernd Kloke, rispettivamente Ministerialrat e Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins e Anne de Bourgoing, rispettivamente vicedirettore e «chargé de mission» presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso la Cancelleria, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. Eleanor Sharpston, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Peter Hillenkamp e Pieter van Nuffel, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,$
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Sürül, rappresentata dall'avv. Rainer M. Hofmann, del governo tedesco, rappresentato da signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor Marc Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. Eleanor Sharpston, e della Commissione, rappresentata dal signor Peter Hillenkamp, all'udienza del 25 novembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 1998,
vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 23 settembre 1998,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Sürül, rappresentata dall'avv. Rainer M. Hofmann, del governo tedesco, rappresentato dal signor Claus-Dieter Quassowski, del governo francese, rappresentato dalla signora Anne de Bourgoing, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor Marc Fierstra, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, assistito dall'avv. Mark Hoskins, barrister, nonché della Commissione, rappresentata dal signor Peter Hillenkamp, all'udienza dell'11 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 luglio 1996, pervenuta nella cancelleria il 26 luglio successivo, il Sozialgericht di Aquisgrana, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Sürül, cittadina turca, e il Bundessanstalt für Arbeit, in merito al diniego di quest'ultimo di versarle gli assegni familiari a decorrere dal 1_ gennaio 1994.
L'associazione CEE-Turchia
3 L'accordo istitutivo di un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è stato sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e la Comunità, dall'altro, ed è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità per mezzo della decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«accordo»).
4 A termini dell'art. 2, n. 1, l'accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e commerciali tra le parti contraenti. A tal fine l'accordo prevede una fase preparatoria diretta a consentire alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità (art. 3), una fase transitoria volta alla progressiva attuazione di un'unione doganale e di un ravvicinamento delle politiche economiche (art. 4) ed una fase definitiva basata sull'unione doganale che implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche (art. 5).
5 L'art. 6 dell'accordo così recita:
«Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo».
6 Ai sensi dell'art. 8, collocato nel titolo II intitolato «Attuazione della fase transitoria», dell'accordo,
«per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile».
7 L'art. 9, appartenente al medesimo titolo II, così dispone:
«Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».
8 A termini dell'art. 12 dell'accordo,
«le Parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».
9 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, dell'accordo,
«per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate (...)».
10 Il protocollo addizionale, sottoscritto il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità per mezzo del regolamento (CEE) del Consiglio 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo»), stabilisce, a termini dell'art. 1, le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'art. 4 dell'accordo. A termini dell'art. 62, il protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
11 Tale protocollo contiene un titolo II, intitolato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo I riguarda i «lavoratori».
12 Il detto protocollo fissa, all'art. 36, i termini della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di Turchia, conformemente ai principi enunciati all'art. 12 dell'accordo, e prevede che il Consiglio di associazione decida le modalità all'uopo necessarie.
13 L'art. 39 del protocollo così recita:
«1. Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.
2. Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalità turca, secondo modalità da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunità. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunità di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.
3. Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunità.
(...)».
14 Sulla base del detto art. 39 del protocollo il Consiglio d'associazione, istituito dall'accordo, ha emanato, in data 19 settembre 1980, la decisione n. 3/80.
15 Tale decisione è diretta al coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri al fine di far sì che i lavoratori turchi occupati o che siano stati occupati in uno o più Stati membri della Comunità, nonché i familiari di tali lavoratori e i loro superstiti, possano beneficiare delle prestazioni nei settori tradizionali della previdenza sociale.
16 A tal riguardo, le disposizioni della decisione n. 3/80 rinviano essenzialmente a talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e, in alcuni casi, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
17 Gli artt. 1-4 della decisione n. 3/80 sono contenuti nel titolo I, intitolato «Disposizioni generali».
18 L'art. 1, intitolato «Definizioni», così recita:
«Ai fini dell'applicazione della presente decisione:
a) i termini (...) "familiare", "superstiti", "residenza" (...) "prestazioni familiari", "assegni familiari" (...) hanno il significato loro attribuito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (...);
b) il termine "lavoratore" designa qualsiasi persona:
i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'Allegato V, punto A. Belgio, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71;
ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure,
- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da un'assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati;
(...)».
19 Per quanto attiene alla Germania, l'allegato di cui all'art. 1, lett. b), punto ii), secondo trattino, della decisione n. 3/80, non contiene alcuna precisazione in merito alla definizione della nozione di lavoratore.
20 A termini dell'art. 2 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone»:
«La presente decisione si applica:
- ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini della Turchia,
- ai familiari di tali lavoratori, che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri,
- ai superstiti di tali lavoratori».
21 L'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, intitolato «Parità di trattamento», che ricalca il tenore dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, così dispone:
«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione».
22 L'art. 4 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo d'applicazione ratione materiae», prevede, al n. 1, quanto segue:
«1) La presente decisione si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
c) le prestazioni di vecchiaia;
d) le prestazioni ai superstiti;
e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionali;
f) gli assegni in caso di morte;
g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari».
23 Il titolo III, intitolato «Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni», comprende disposizioni di coordinamento, ispirate al regolamento n. 1408/71, relative alle prestazioni di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia e morte (pensioni), di infortuni sul lavoro e malattie professionali, di assegni in caso di morte, nonché relative alle prestazioni ed assegni familiari.
24 A differenza delle altre due decisioni adottate in pari data dal Consiglio di associazione CEE-Turchia, vale a dire la decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, e la decisione n. 2/80, che stabilisce le condizioni di attuazione dell'aiuto speciale alla Turchia (entrambe non pubblicate), la decisione n. 3/80 non precisa la data della sua entrata in vigore.
25 A termini dell'art. 32 della decisione n. 3/80:
«La Turchia e la Comunità adottano, ciascuna per quanto la riguarda, i provvedimenti che comporta l'esecuzione delle disposizioni della presente decisione».
26 L'8 febbraio 1983 la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento (CEE) diretta ad applicare, nella Comunità economica europea, la decisione n. 3/80 (GU C 110, pag. 1), a termini della quale tale decisione «si applica nella Comunità» (art. 1) e che stabilisce le «modalità di applicazione complementari» della decisione medesima.
27 Sino ad ora il Consiglio non ha fatto propria tale proposta di regolamento.
La normativa nazionale
28 In Germania gli assegni familiari vengono concessi sulla base del Bundeskindergeldgesetz 14 aprile 1964 (legge federale in materia di assegni familiari, BGBl. I, pag. 265; in prosieguo: il «BKGG»).
29 Gli assegni familiari previsti dal BKGG, che si collocano in un complesso di misure in materia di politica familiare, sono diretti ad alleviare gli oneri finanziari connessi con l'educazione dei figli. Pertanto, ai sensi degli artt. 10 e 11 del BKGG, una famiglia con un figlio percepisce un importo mensile di 70 DM, oltre un determinato importo a titolo integrativo per i soggetti a basso reddito.
30 Il BKGG stabilisce, agli artt. 1, primo comma, punto 1, e 2, quinto comma, che possono ottenere gli assegni familiari tutti i soggetti domiciliati o abitualmente residenti sul territorio ricompreso nella sfera di applicazione della detta legge, quando il figlio a carico sia domiciliato o risieda abitualmente sul territorio medesimo.
31 Tuttavia, a seguito di una modifica entrata in vigore il 1_ gennaio 1994 e pubblicata il 31 gennaio 1994 nel BGBl. I, pag. 168, il BKGG dispone, all'art. 1, terzo comma, che i cittadini stranieri che vivono in Germania possono godere degli assegni familiari solamente quando siano in possesso di un'autorizzazione al soggiorno (Aufenthaltsberechtigung) o di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis).
32 Al riguardo, l'art. 42 del BKGG assimila ai cittadini tedeschi solamente i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, i rifugiati e gli apolidi.
33 In base all'Ausländergesetz (legge tedesca in materia di soggiorno degli stranieri), l'autorizzazione al soggiorno (Aufenthaltsberechtigung) ed il permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis) attribuiscono allo straniero un diritto di soggiorno autonomo illimitato o di durata determinata, ma prorogabile. Per contro, il nulla osta al soggiorno (Aufenthaltsbewilligung) costituisce un titolo di soggiorno concesso a fini determinati, limitato nel tempo e che esclude il successivo ottenimento di un permesso permanente.
La causa principale
34 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il signor e la signora Sürül sono cittadini turchi legittimamente residenti in Germania.
35 Nel 1987 il signor Sürül otteneva l'autorizzazione all'ingresso nel detto Stato membro a fini di studi.
36 Nel 1991 anche il coniuge otteneva l'autorizzazione all'ingresso in Germania a titolo di ricongiungimento familiare.
37 I coniugi Sürül sono entrambi titolari in Germania di un nulla osta al soggiorno (Aufenthaltsbewilligung).
38 Inoltre, il signor Sürül ha ivi ottenuto l'autorizzazione a svolgere, accanto agli studi, un'attività ausiliaria presso un datore di lavoro determinato nei limiti di sedici ore settimanali, attività effettivamente svolta con il necessario permesso di lavoro. Per effetto di tale attività lavorativa, il signor Sürül non versa i contributi assicurativi di legge per le malattie e la vecchiaia, mentre il suo datore di lavoro provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
39 La signora Sürül non è stata invece autorizzata allo svolgimento di attività lavorativa subordinata.
40 Il 14 settembre 1992 la signora Sürül dava alla luce sul territorio tedesco un figlio alla cui crescita ed educazione provvede nel domicilio coniugale. A tal riguardo il Sozialgericht di Aquisgrana sostiene che, in base alla normativa tedesca, i contributi assicurativi obbligatori relativi alla pensione di legge debbano essere corrisposti alla persona che provveda all'educazione dei propri figli di età inferiore a tre anni.
41 Il Bundesanstalt für Arbeit procedeva quindi al versamento di assegni familiari alla signora Sürül che beneficiava inoltre, per l'anno 1993, dell'assegno integrativo previsto per i soggetti a basso reddito.
42 Tuttavia, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, il Bundesanstalt für Arbeit negava la corresponsione degli assegni familiari sulla base del rilievo che la signora Sürül non rispondeva più, da tale data in poi, ai necessari requisiti previsti dal BKGG, in quanto non era titolare di un'autorizzazione al soggiorno (Aufenthaltsberechtigung) né di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis). Nel marzo del 1994 il Bundesanstalt für Arbeit negava, per gli stessi motivi, l'ulteriore corresponsione alla signora Sürül dell'assegno familiare integrativo.
43 A seguito del rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso tali decisioni, la signora Sürül adiva il Sozialgericht di Aquisgrana sostenendo il proprio diritto, sulla base delle norme stabilite dall'associazione CEE-Turchia a godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini tedeschi, restando quindi irrilevante la natura del titolo di soggiorno rilasciatole nello Stato membro interessato.
44 A parere del Sozialgericht di Aquisgrana, nessuna disposizione della normativa tedesca consente alla signora Sürül di continuare a godere degli assegni familiari, in quanto il BKGG, nel testo in vigore dal 1_ gennaio 1994, assimila ai cittadini tedeschi i soli cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, i rifugiati e gli apolidi. Il detto giudice si chiede peraltro se la signora Sürül possa far derivare dalle norme stabilite dall'associazione CEE-Turchia il diritto al beneficio degli assegni familiari alle stesse condizioni previste per i cittadini tedeschi.
Le questioni pregiudiziali
45 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse, quindi, l'interpretazione di norme del diritto comunitario, il Sozialgericht di Aquisgrana disponeva la sospensione del giudizio e la sottoposizione alla Corte delle seguenti tre questioni pregiudiziali:
«1) Se una persona avente la cittadinanza turca, che viva in Germania e rientri nella sfera di applicazione ratione personae dell'art. 2 della decisione 19 settembre 1980, n. 3/80, del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e sia in possesso unicamente di un'autorizzazione al soggiorno, abbia il diritto, derivante direttamente dal combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 1, lett. h), della detta decisione n. 3/80, ad ottenere l'assegno per figli a carico, subordinatamente al possesso dei soli requisiti previsti per i cittadini tedeschi, non invece al possesso degli ulteriori requisiti, previsti per gli stranieri, di cui all'art. 1, n. 3, primo comma, del Bundeskindergeldgesetz nel testo pubblicato il 31.1.1994 (BGBl. I, pag. 168).
La stessa questione formulata in termini generali:
Se sia vietato ad uno Stato membro negare ad una persona avente la cittadinanza turca, che rientri nella sfera di applicazione ratione personae dell'art. 2 della decisione n. 3/80, una prestazione familiare prevista dalla propria legge nazionale, in base al rilievo che tale persona non possiede né un'autorizzazione al soggiorno né un permesso di soggiorno.
2) Se una persona avente la cittadinanza turca e residente nel territorio di uno Stato membro, nei periodi in cui la legge nazionale del detto Stato consideri versati a suo favore, per i periodi dedicati all'educazione dei figli, i contributi di legge per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, possieda lo status di lavoratore ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 1, lett. b), della decisione n. 3/80.
3) Se una persona avente la cittadinanza turca, che risieda nel territorio di uno Stato membro e ivi, oltre ai propri studi universitari, in base ad un corrispondente permesso di lavoro svolga un'attività lavorativa subordinata come avventizio nei limiti di sedici ore settimanali, possieda per questo solo motivo lo status di lavoratore subordinato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 1, lett. b), della decisione n. 3/80, ovvero, in ogni caso, per il fatto di essere assicurato in base all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro».
46 Con le tre questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 debba essere interpretato nel senso che esso vieti ad uno Stato membro di esigere da un cittadino turco, rientrante nella sfera d'applicazione della decisione medesima e autorizzato a risiedere sul suo territorio, ma titolare nel detto Stato ospitante di un solo nulla osta di soggiorno provvisorio, rilasciato a fini determinati e per una durata limitata, il possesso di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno ai fini del beneficio degli assegni familiari per il figlio convivente nello stesso Stato membro, quando per i cittadini nazionali l'unica condizione per poter godere di tale beneficio sia quella di risiedere sul territorio nazionale.
47 Al fine di dare risposta utile ai quesiti così riformulati, occorre anzitutto esaminare se l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 sia tale da attribuire direttamente a un singolo il diritto di far valere tale norma dinanzi al giudice di uno Stato membro. In caso di risposta affermativa occorrerà poi accertare se tale soluzione si estenda alla situazione di un cittadino turco del genere di quella della ricorrente nella causa principale che, nello Stato membro in cui sia stato autorizzato a risiedere, richieda il beneficio di un assegno del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale e, infine, se il principio di non discriminazione nel settore della previdenza sociale, sancito dalla menzionata disposizione della decisione n. 3/80, osti a che lo Stato membro ospitante subordini, per i lavoratori migranti turchi, la concessione di tale prestazione a condizioni più restrittive rispetto ai cittadini nazionali.
Sugli effetti diretti dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80
48 I governi tedesco, francese, olandese, austriaco e del Regno Unito ritengono che, se è pur vero che la Corte non ha avuto modo di pronunciarsi in ordine agli effetti diretti dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 nella sentenza 10 settembre 1996, causa C-277/94, Taflan-Met e a. (Racc. pag. I-4085), risulti tuttavia dalla motivazione della sentenza medesima che tale disposizione possiede portata generale.
49 Nella menzionata sentenza la Corte avrebbe affermato, infatti, che la decisione n. 3/80 è, per sua natura, destinata ad essere integrata e attuata nella Comunità mediante un atto successivo del Consiglio (punto 33) e che la decisione medesima, pur constando di alcune disposizioni chiare e precise, non può trovare applicazione fintantoché non siano state adottate dal Consiglio misure integrative di attuazione (punto 37).
50 Conseguentemente, nessuna disposizione della decisione n. 3/80 possiederebbe effetti diretti sul territorio di uno Stato membro, fintantoché le misure integrative indispensabili ai fini dell'attuazione concreta di tale decisione, come quelle comprese nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione, non siano state emanate dal Consiglio.
51 Si deve rammentare al riguardo che, nella menzionata sentenza Taflan-Met e a., la Corte ha affermato, ai punti 21 e 22, che, alla luce del carattere vincolante che l'accordo riconnette alle decisioni del Consiglio di associazione CEE-Turchia, la decisione n. 3/80 è entrata in vigore alla data della sua adozione, vale a dire il 19 settembre 1980, e che, a decorrere da tale data, le parti contraenti sono vincolate da tale decisione.
52 Nella medesima sentenza la Corte ha inoltre affermato che, fintantoché non siano state adottate dal Consiglio le misure integrative necessarie per l'attuazione della decisione n. 3/80, gli artt. 12 e 13 della medesima non esplicano effetti diretti nel territorio degli Stati membri e non sono pertanto idonei a far sorgere, in capo ai singoli, il diritto di farli valere dinanzi ai giudici nazionali.
53 Nella menzionata sentenza Taflan-Met e a. i ricorrenti nella causa principale chiedevano, infatti, la concessione del beneficio della pensione d'invalidità o per i superstiti sulla base delle norme di coordinamento ex artt. 12 e 13 della decisione n. 3/80. Tale causa atteneva, quindi, al diritto dei lavoratori migranti turchi, occupati successivamente in più Stati membri, ovvero al diritto dei superstiti dei lavoratori medesimi, di godere di talune prestazioni previdenziali in base a disposizioni tecniche di coordinamento delle singole pertinenti normative nazionali di cui al capitolo 2, intitolato «Invalidità», e al capitolo 3, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», del titolo III della decisione medesima.
54 In tale contesto la Corte ha rilevato, a punti 29 e 30 della menzionata sentenza Taflan-Met e a., che da un raffronto tra i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, da un lato, e la decisione n. 3/80, dall'altro, emerge tuttavia che, per quanto le disposizioni di quest'ultima facciano rinvio a talune disposizioni dei detti due regolamenti, la decisione medesima non contiene un gran numero di norme precise e dettagliate, che pure sono state considerate indispensabili ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71 all'interno della Comunità. Al punto 32 la Corte ha sottolineato in particolare che, se è pur vero che la decisione n. 3/80 afferma il principio fondamentale della totalizzazione dei periodi per i settori malattia e maternità, invalidità, vecchiaia e morte nonché per le prestazioni familiari, rinviando alle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71, l'applicazione di tale principio presuppone tuttavia la previa adozione di misure integrative di attuazione, come quelle previste dall'art. 15 del regolamento n. 574/72. Orbene, la Corte ha rilevato, ai punti 35 e 36, che misure di tal genere, al pari delle precisazioni relative, in particolare, al divieto di cumulo delle prestazioni e alla determinazione della normativa applicabile, non sono contenute nella proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, presentata l'8 febbraio 1983 da parte della Commissione ai fini dell'applicazione della decisione n. 3/80 nella Comunità, ma non ancora adottata dal Consiglio. La Corte ne ha dedotto che, fintantoché non siano adottate tali misure di attuazione, le norme di coordinamento della decisione n. 3/80, sulle quali i ricorrenti nella causa principale avevano basato la propria domanda, non possono essere fatte valere direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro.
55 Per contro, la causa in esame non verte sulle disposizioni di coordinamento di cui al titolo III della decisione n. 3/80. Infatti, la signora Sürül si richiama unicamente al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, affermato dall'art. 3, n. 1, della decisione medesima, al fine di poter beneficiare, nello Stato membro di residenza ed in base alla sola normativa di tale Stato, di una prestazione previdenziale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro ospitante.
56 Inoltre, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione e diretta all'attuazione della decisione n. 3/80 nella Comunità non contiene alcuna disposizione relativa all'applicazione del detto art. 3, n. 1, testualmente ripreso dal regolamento n. 1408/71, il cui regolamento di applicazione n. 574/72 non contiene peraltro misure di esecuzione di tale disposizione.
57 Ne consegue che, se la motivazione che ha indotto la Corte a negare, allo stato attuale del diritto comunitario, effetti diretti agli artt. 12 e 13 della decisione n. 3/80 deve applicarsi per analogia a tutte le altre disposizioni di tale decisione che necessitano di misure integrative ai fini della loro pratica applicazione, tale motivazione non è peraltro trasponibile al principio della parità di trattamento nel settore della previdenza sociale enunciato all'art. 3, n. 1.
58 Infatti, in una fattispecie del genere di quella oggetto della causa principale, non può sorgere alcun problema di ordine tecnico relativo, in particolare, alla totalizzazione dei periodi maturati in vari Stati membri, al divieto di cumulo delle prestazioni fornite dalle singole istituzioni competenti e all'individuazione della normativa nazionale applicabile, atteso che la ricorrente nella causa principale si limita ad invocare l'applicazione del combinato disposto risultante dalla normativa dello Stato membro ospitante e dal principio di non discriminazione in base alla nazionalità di cui all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80. Tale domanda può essere esaminata senza il ricorso a misure di coordinamento non ancora emanate dal Consiglio.
59 Ciò premesso, la tesi sostenuta dai governi tedesco, francese, olandese, austriaco e del Regno Unito non può essere accolta, ragion per cui occorre accertare se il detto art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 possieda i requisiti per esplicare effetti diretti sul territorio degli Stati membri.
60 Secondo costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14; 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punto 15, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punto 31). Nella sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punti 14 e 15), la Corte ha precisato che gli stessi criteri si applicano allorché si tratti di stabilire se possano avere effetti diretti le disposizioni di una decisione del Consiglio di associazione.
61 Per accertare se l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 risponda a tali criteri, occorre procedere anzitutto all'esame del suo tenore.
62 Si deve rilevare al riguardo che tale disposizione sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di operare discriminazioni, a motivo della nazionalità, a danno delle persone residenti sul territorio di uno degli Stati membri cui si applichino le disposizioni della decisione n. 3/80.
63 Come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale norma di parità di trattamento detta un obbligo di risultato preciso e, per sua stessa natura, può esser fatta valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie di una normativa di uno Stato membro che assoggetti la concessione di un diritto ad una condizione non imposta nei confronti dei cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative (v., in proposito, i precedenti punti 56 e 58).
64 Tale rilievo appare avvalorato dalla circostanza che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 costituisce solamente l'attuazione e la concretizzazione, nel particolare settore della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 9 dell'accordo che fa rinvio all'art. 7 del Trattato CEE, divenuto art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).
65 Tale interpretazione è peraltro confermata da costante giurisprudenza della Corte (v. la menzionata sentenza Kziber, punti 15-23, successivamente confermata dalle sentenze 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi, Racc. pag. I-1353, punti 16-19; 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid, Racc. pag. I-719, punti 21-24; 3 ottobre 1996, causa C-126/95, Hallouzi-Choho, Racc. pag. I-4807, punti 19 e 20, e 15 gennaio 1998, causa C-113/97, Babahenini, Racc. pag. I-183, punti 17 e 18) relativa al principio della parità di trattamento enunciato dall'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, ed approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1), nonché dall'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1).
66 Infatti, ai sensi della detta giurisprudenza, tali disposizioni, che prevedono il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità nel settore della previdenza sociale nei confronti dei cittadini dell'Algeria e del Marocco rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, possiedono effetti diretti nonostante il fatto che il consiglio di cooperazione non abbia provveduto all'adozione di misure di applicazione degli artt. 40, n. 1, dell'accordo CEE-Algeria e 42, n. 1, dell'accordo CEE-Marocco, relativi all'attuazione dei principi enunciati rispettivamente all'art. 39 e all'art. 41.
67 La suesposta interpretazione non è contraddetta dal fatto che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 precisa che il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità ivi dettato esplichi i suoi effetti «fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione».
68 E' sufficiente rilevare al riguardo che, per quanto attiene agli assegni familiari di cui trattasi nella causa principale, la decisione n. 3/80 non prevede alcuna deroga o restrizione al principio di parità di trattamento enunciato dall'art. 3, n. 1. In considerazione del carattere fondamentale di tale principio, la sussistenza di tale riserva, testualmente ripresa dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e che figura peraltro anche nell'art. 9 dell'accordo nonché nell'art. 6 del Trattato, non è, di per sé, atta a compromettere gli effetti diretti delle norme cui essa consente di derogare (v., in tal senso, la menzionata sentenza Sevince, punto 25), facendo venir meno il carattere incondizionato della regola del trattamento nazionale.
69 La constatazione che il principio di non discriminazione di cui all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 può disciplinare direttamente la situazione dei singoli non è peraltro contraddetta dall'esame dell'oggetto e della natura dell'accordo cui la detta disposizione si ricollega.
70 L'accordo mira infatti ad istituire un'associazione diretta alla promozione ed allo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, ivi compreso il settore della manodopera, per mezzo della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, al fine di elevare il livello di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l'adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità (v. il quarto comma del preambolo dell'accordo).
71 Il protocollo che, ai sensi del suo art. 62, costituisce parte integrante dell'accordo, fissa, all'art. 36, i termini relativi alla graduale realizzazione di tale libera circolazione dei lavoratori e dispone, al successivo art. 39, che il Consiglio d'associazione adotta le disposizioni in materia di previdenza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostino all'interno della Comunità nonché delle loro famiglie residenti negli Stati membri. In base a tale norma il Consiglio di associazione ha emanato la decisione n. 3/80 il cui scopo è quello di garantire la corresponsione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori migranti turchi nella Comunità.
72 Inoltre, la circostanza che l'accordo mira essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia ed implica, quindi, uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti del paese terzo de quo non è tale da impedire l'applicabilità diretta di talune sue disposizioni (v., per analogia, le sentenze 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, punto 23; Kziber, citata supra, punto 21, e 12 dicembre 1995, causa C-469/93, Chiquita Italia, Racc. pag. I-4533, punto 34).
73 Infine, come emerge dai precedenti punti 55, 56 e 58, l'applicazione, in una causa del genere di quella principale, del principio dell'assimilazione ai cittadini nazionali dello Stato membro ospitante dei soggetti rientranti nella sfera d'applicazione della decisione n. 3/80 e residenti nello Stato membro medesimo, applicazione operata per mezzo del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità degli interessati e risultante dalla normativa dello Stato membro de quo, ai sensi del detto art. 3, n. 1, non è condizionata dalle altre disposizioni della decisione medesima.
74 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 stabilisce, nella sua sfera d'applicazione, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato da un giudice nazionale ed è, quindi, idoneo a disciplinare la situazione giuridica dei singoli. Gli effetti diretti che devono essere dunque riconosciuti a tale disposizione implicano che gli amministrati cui la disposizione medesima si applica possono legittimamente farla valere dinanzi all'autorità giudiziaria degli Stati membri.
Sulla sfera d'applicazione dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80
75 Se è pacifico che gli assegni familiari di cui trattasi nella causa principale costituiscono prestazioni familiari, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), della decisione n. 3/80, e sono conseguentemente ricompresi nella sfera d'applicazione ratione materiae della decisione medesima, il governo tedesco contesta peraltro che la signora Sürül rientri nella sua sfera d'applicazione ratione personae.
76 La ricorrente nella causa principale non potrebbe quindi essere considerata quale lavoratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lett. b), e 2, primo trattino, della decisione n. 3/80.
77 Il governo tedesco sottolinea al riguardo, nelle proprie osservazioni scritte che l'affiliazione ad un settore della previdenza sociale non è sufficiente ad attribuire lo status di lavoratore con riguardo ad altri settori della previdenza, atteso che le definizioni di cui all'art. 1, lett. b), punti i) e ii), della decisione n. 3/80 non dovrebbero essere interpretate come alternative, bensì, al contrario, come specificamente applicabili a rischi e a regimi determinati e distinti. Pertanto, anche ammesso che la signora Sürül fosse coperta dall'assicurazione prevista per legge ai fini della costituzione della pensione nei tre primi anni successivi alla nascita del figlio (v. il precedente punto 40), questa sola circostanza non sarebbe tale da far sì che essa possa rientrare negli altri settori della previdenza sociale, in particolare ai fini del beneficio degli assegni familiari.
78 Il governo medesimo aggiunge che in Germania il diritto agli assegni familiari non dipende dall'affiliazione obbligatoria o facoltativa ad un'assicurazione sociale, bensì spetta a tutti i residenti, indipendentemente dal loro status professionale. Ancorché l'allegato della decisione n. 3/80, di cui all'art. 1, lett. b), punto ii), secondo trattino, non preveda modalità d'applicazione particolari per quanto attiene la Germania, nella specie, occorrerebbe applicare, per analogia, conformemente all'art. 25, n. 1, della decisione medesima, l'allegato I, punto I, lett. C («Germania»), del regolamento n. 1408/71.
79 Secondo il governo tedesco ne consegue che, nel settore delle prestazioni familiari nelle quali rientrerebbe l'assegno oggetto della causa principale, solamente il soggetto obbligatoriamente assicurato contro il rischio di disoccupazione o che percepisca, nell'ambito di tale regime assicurativo, prestazioni pecuniarie in base all'assicurazione contro le malattie o prestazioni analoghe potrebbe essere qualificato come lavoratore. Orbene, la signora Sürül non risponderebbe ad alcuno di tali requisiti.
80 Il governo tedesco sostiene che la ricorrente nella causa principale non possa essere nemmeno considerata quale familiare di un lavoratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lett. a), e 2, secondo trattino, della decisione n. 3/80.
81 E' pur vero che il coniuge della signora Sürül avrebbe svolto in Germania un'attività lavorativa subordinata a latere dei propri studi, ma, in base alla normativa tedesca, non sarebbe stato obbligato ad assicurarsi contro i rischi di disoccupazione, di malattia e di vecchiaia. Obbligatori sarebbero stati unicamente i contributi al regime assicurativo previsto per legge contro gli infortuni sul lavoro, al cui versamento ha provveduto in toto il datore di lavoro del signor Sürül. In base agli stessi motivi indicati al precedente punto 77, il signor Sürül rientrerebbe, quindi, unicamente nella sfera d'applicazione delle disposizioni della decisione n. 3/80 relative all'assicurazione contro gli infortuni, ma non di quelle poste a disciplina degli altri settori previdenziali e, in particolare, degli assegni familiari. Ciò premesso, il signor Sürül non potrebbe essere considerato, ai fini del beneficio degli assegni familiari, quale lavoratore né il coniuge quale familiare di un lavoratore, ai sensi di tale decisione.
82 Per potersi pronunciare sulla fondatezza di tale argomento, occorre sottolineare, in primo luogo, che la definizione che l'art. 1, lett. b), della decisione n. 3/80 dà, ai fini dell'applicazione della medesima, ai «lavoratori» corrisponde ampiamente a quella della nozione di «lavoratore» di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
83 Ai sensi dell'art. 1, lett. a), della decisione n. 3/80, il termine «familiare» possiede il significato di cui all'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1408/71.
84 La definizione della sfera d'applicazione ratione personae della decisione n. 3/80, contenuta all'art. 2, si ispira alla stessa definizione espressa nell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
85 Si deve rammentare, in secondo luogo, che, secondo costante giurisprudenza, la definizione della nozione di «lavoratore» di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, «ai fini dell'applicazione del presente regolamento», possiede portata generale e comprende, alla luce di tale considerazione, qualsiasi persona che, esercitando o meno un'attività, possieda lo status di assicurato in forza della normativa previdenziale di uno o più Stati membri (v. sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik II, Racc. pag. 1977, punto 4). Tale termine indica ogni soggetto assicurato nell'ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, contro gli eventi e alle condizioni indicati da detta norma (v. sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 9).
86 Ne consegue che, come nuovamente ricordato dalla Corte, con riguardo al regolamento n. 1408/71, nelle sentenze 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I-2691, punto 36), e 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419, punto 21), una persona possiede lo status di lavoratore quando sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale e indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro.
87 Per quanto attiene all'obiezione del governo tedesco relativa all'applicazione analogica dell'allegato I, punto I, lett. C («Germania»), del regolamento n. 1408/71, si deve ricordare che l'art. 25 della decisione n. 3/80 dispone, al n. 1, che «gli allegati I, III e IV del regolamento (CEE) n. 1408/71 valgono per l'applicazione della presente decisione», ragion per cui il detto allegato trova applicazione nell'ambito della decisione n. 3/80.
88 A termini dell'allegato I, punto I - «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [art. 1, punto a) ii) e iii) del regolamento]» -, lett. C («Germania»), del regolamento n. 1408/71:
«Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, si considera:
a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;
(...)».
89 Si deve rilevare al riguardo che, come risulta chiaramente dal tenore di tale disposizione, l'allegato I, punto I, lett. C, ha precisato o limitato la nozione di lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 unicamente ai fini della concessione delle prestazioni familiari di cui al titolo III, capitolo 7, del regolamento medesimo (v. sentenza Martínez Sala, citata supra, punto 43).
90 Orbene, come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle proprie conclusioni del 12 febbraio 1998, la situazione di una persona come quella oggetto della causa principale non è contemplata da alcuna delle disposizioni del titolo III, capitolo 7. Infatti, nella specie della causa principale, tutti gli elementi pertinenti si collocano all'interno dello Stato membro ospitante in cui i coniugi Sürül risiedono con la prole e la ricorrente nella causa principale chiede gli assegni familiari ai sensi della normativa del detto Stato (v. precedenti punti 55 e 58).
91 Ciò premesso, la restrizione di cui all'allegato I, punto I, lett. C, del regolamento n. 1408/71 non può trovare applicazione nei confronti della ricorrente nella causa principale, ragion per cui il suo status di lavoratore ai sensi della decisione n. 3/80 dev'essere accertato unicamente in considerazione dell'art. 1, lett. b), della decisione medesima.
92 Dal fascicolo della causa principale emerge peraltro che le competenti autorità tedesche hanno corrisposto, in un primo momento, gli assegni familiari alla signora Sürül, benché quest'ultima non fosse in possesso dei requisiti previsti dal menzionato allegato del regolamento n. 1408/71, e che la corresponsione degli assegni è cessata solamente a seguito dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1994, della nuova normativa nazionale che subordina il godimento di tali prestazioni, per gli stranieri residenti in Germania, al possesso di un determinato tipo di titolo di soggiorno.
93 Alla luce delle suesposte considerazioni, una cittadina turca quale la ricorrente nella causa principale potrà quindi godere dei diritti derivanti dallo status di lavoratore ai sensi della decisione n. 3/80 qualora risulti accertato che essa sia assicurata, ancorché nei confronti di un solo rischio, in base ad un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso uno dei regimi generali o particolari di previdenza sociale di cui all'art. 1, lett. b), della decisione medesima. Tale ipotesi ricorre nella specie per il periodo in cui l'interessata era coperta dall'assicurazione istituita per legge ai fini della costituzione della pensione, come afferma il giudice nazionale nella seconda questione pregiudiziale.
94 Parimenti, per quanto attiene al periodo in cui non era iscritta ad un regime di previdenza sociale, l'interessata potrà godere dei diritti derivanti dal suo status di familiare di un lavoratore ai sensi della decisione n. 3/80, qualora risulti accertato che il coniuge fosse assicurato, ancorché nei confronti di un solo rischio, in base ad un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso uno dei regimi generali o particolari di previdenza sociale di cui all'art. 1, lett. b), della decisione medesima. Tale requisito è soddisfatto qualora, come rileva il giudice di rinvio nella terza questione pregiudiziale, l'interessato sia coperto dall'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro.
95 Spetta al giudice di rinvio, unico competente a conoscere dei fatti della controversia sottopostagli nonché a interpretare e applicare il diritto nazionale, stabilire se, nel corso del periodo di cui è causa, la signora Sürül potesse anch'essa essere considerata quale lavoratore. Nell'ipotesi in cui ciò non fosse, con riguardo a tutto o parte del periodo de quo, spetterà sempre al detto giudice accertare se, per il periodo interessato, il coniuge della signora Sürül rispondesse al requisito indicato al precedente punto 94 per poter essere considerato quale lavoratore, facendo sì che la signora Sürül, in qualità di coniuge di un lavoratore turco con cui è stata autorizzata a ricongiungersi nello Stato membro ospitante a titolo di ricongiungimento familiare, costituisse un familiare di un lavoratore ai sensi della decisione n. 3/80.
Sulla rilevanza del principio di non discriminazione sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80
96 Nell'ipotesi in cui una persona quale la ricorrente nella causa principale rientri nella sfera dell'applicazione ratione personae della decisione n. 3/80, occorrerà infine accertare se l'art. 3, n. 1, della detta decisione debba essere interpretato nel senso che esso osti all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che esiga da un cittadino turco, autorizzato a risiedere sul suo territorio e che ivi soggiorni legittimamente, il possesso, ai fini del godimento degli assegni familiari, di un determinato tipo di titolo di soggiorno.
97 Si deve anzitutto sottolineare al riguardo che il divieto, sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nella sfera di applicazione della decisione medesima, implica che un cittadino turco, cui si applichi la decisione de qua, deve ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro ospitante, ragion per cui la normativa nazionale di questo Stato membro non può subordinare il riconoscimento di un diritto a un cittadino turco, che si trovi nella situazione ivi contemplata, a requisiti supplementari o più rigorosi rispetto a quelli che si applicano ai propri cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 10, nonché le menzionate sentenze Kziber, punto 28, e Hallouzi-Choho, punti 35 e 36).
98 Ne consegue che un cittadino turco, autorizzato all'ingresso sul territorio di uno Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare con un lavoratore migrante turco e che ivi risieda legittimamente con quest'ultimo, deve poter godere, nello Stato ospitante, delle prestazioni previdenziali previste dalla normativa di tale Stato alle stesse condizioni dei cittadini nazionali dello Stato membro medesimo.
99 Si deve rilevare inoltre che, in base a una normativa quale il BKGG, gli assegni familiari spettano a tutti coloro che siano domiciliati o abitualmente residenti sul territorio ricompreso nella sfera di applicazione di tale normativa quando i figli a carico siano domiciliati o abitualmente residenti sul territorio medesimo.
100 Tuttavia, successivamente al 1_ gennaio 1994, il BKGG dispone che i cittadini stranieri residenti in Germania, che non possono essere assimilati ai tedeschi, hanno diritto agli assegni familiari solamente quando siano in possesso di un determinato tipo di titolo di soggiorno.
101 Conseguentemente, a una cittadina turca quale la ricorrente nella causa principale, autorizzata a risiedere sul territorio dello Stato membro ospitante, ivi effettivamente residente con il figlio e in possesso quindi di tutti i requisiti che la pertinente normativa impone ai cittadini nazionali, viene negato il beneficio degli assegni familiari per il figlio solamente in quanto essa non risponde al requisito del possesso di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno.
102 Orbene, tale requisito, non potendo essere opposto ad un cittadino dello Stato membro interessato, anche nell'ipotesi in cui vi soggiornasse solo temporaneamente, riguarda, per sua stessa natura, unicamente gli stranieri e la sua applicazione produce, quindi, una disparità di trattamento basata sulla nazionalità.
103 Ciò premesso, si deve ritenere che la circostanza che uno Stato membro esiga da un cittadino turco rientrante nella sfera d'applicazione della decisione n. 3/80 il possesso di un determinato tipo di titolo di soggiorno ai fini del godimento di una prestazione quale l'assegno oggetto della causa principale, quando nessun titolo di tale natura sia richiesto ai cittadini nazionali dello Stato medesimo, costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, della decisione medesima.
104 Considerato che dinanzi alla Corte non è stato dedotto alcun argomento atto a giustificare, sotto il profilo oggettivo, tale disparità di trattamento, una siffatta discriminazione è incompatibile con la menzionata disposizione della decisione n. 3/80.
105 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte affermando che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere da un cittadino turco rientrante nella sfera d'applicazione di tale decisione e da esso autorizzato a risiedere nel suo territorio, ma che è in possesso nel medesimo Stato ospitante solo di un'autorizzazione al soggiorno provvisorio, rilasciata per un fine determinato e per una durata limitata, il possesso, ai fini del godimento degli assegni familiari per il figlio convivente nello Stato membro medesimo, di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno, quando il beneficio di tale prestazione sia subordinato, per i cittadini nazionali dello Stato, unicamente al requisito di essere ivi residenti.
Sugli effetti nel tempo della presente sentenza
106 Nelle osservazioni orali i governi tedesco, francese e del Regno Unito hanno chiesto alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza nell'ipotesi in cui venisse affermato che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, dovesse essere interpretato nel senso che esso riconosce a un cittadino turco, quale la ricorrente nella causa principale, il diritto al godimento nello Stato membro ospitante degli assegni familiari alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali di tale Stato. I detti governi sottolineano che una pronuncia in tal senso rimetterebbe in discussione un numero rilevante di rapporti giuridici definiti in base ad una normativa nazionale già da tempo in vigore, con gravi conseguenze finanziarie per i sistemi previdenziali degli Stati membri.
107 Si deve ricordare al riguardo la giurisprudenza della Corte secondo cui l'interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenza 2 febbraio 1988, causa 24/86, Racc. pag. 379, punto 27).
108 Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa, secondo la costante giurisprudenza della Corte, solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (v., in particolare, sentenza 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 49).
109 Nella specie si deve anzitutto rilevare che è la prima volta che viene chiesta alla Corte l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80.
110 Inoltre, la menzionata sentenza Taflan-Met e a. ha ragionevolmente potuto far sorgere una situazione d'incertezza in ordine alla possibilità per i singoli di far valere il detto art. 3, n. 1, dinanzi ad un giudice nazionale.
111 Ciò premesso, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano a che vengano rimessi in questione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il finanziamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri.
112 Tuttavia, dev'essere prevista una deroga a tale limitazione degli effetti della presente sentenza a favore di coloro che, prima della data della sua pronuncia, abbiano avviato azione giurisdizionale ovvero proposto domanda equivalente, poiché, diversamente ragionando, verrebbe indebitamente compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto comunitario.
113 Si deve pertanto affermare che l'effetto diretto dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a prestazioni attinenti a periodi anteriori alla data di pronuncia della presente sentenza, ad esclusione di coloro che, prima di tale data, abbiano avviato azione giurisdizionale o proposto domanda equivalente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
114 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese, olandese, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht di Aquisgrana con ordinanza 24 luglio 1996, dichiara:
1) L'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri della Comunità europea ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere da un cittadino turco rientrante nella sfera d'applicazione di tale decisione e da esso autorizzato a risiedere nel suo territorio, ma che è in possesso nel medesimo Stato ospitante solo di un'autorizzazione al soggiorno provvisorio, rilasciata per un fine determinato e per una durata limitata, il possesso, ai fini del godimento degli assegni familiari per il figlio convivente nello Stato membro medesimo, di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno, quando il beneficio di tale prestazione sia subordinato, per i cittadini nazionali dello Stato, unicamente al requisito di essere ivi residenti.
2) L'effetto diretto dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a prestazioni attinenti a periodi anteriori alla data di pronuncia della presente sentenza, ad esclusione di coloro che, prima di tale data, abbiano avviato azione giurisdizionale o proposto domanda equivalente.
Full & Egal Universal Law Academy