Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Importazioni di zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure che permettono lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare - «Raffineria» beneficiaria dell'aiuto - Nozione - Unità facente parte di un complesso industriale che comprende anche un'unità di estrazione di sughi zuccherini ottenuti da barbabietole - Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 1785/81, art. 9, n. 4, terzo comma, come modificato dal regolamento n. 1482/85)
Massima
Il regime di aiuti istituito dall'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, si prefigge lo scopo di facilitare lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero greggio di canna prodotto nei DOM e, in parallelo e congiuntamente, di garantire l'approvvigionamento regolare delle raffinerie comunitarie, come definite al terzo comma del detto art. 9, n. 4.
Costituisce quindi una raffineria ai sensi della citata disposizione un'unità tecnica, in altre parole un impianto industriale il quale funzioni in maniera autonoma e senza alcun collegamento con un'altra qualsivoglia unità, la cui unica attività consista nella raffinazione dello zucchero greggio e degli sciroppi estratti dalla canna. Non risponde dunque ad una definizione siffatta un'unità di raffinazione facente parte di un complesso industriale il quale comprende del pari a monte un'unità di estrazione dei sughi zuccherini ottenuti da barbabietole.
Inoltre, affinché l'unità in questione possa essere definita una raffineria ai sensi della disposizione citata, la sua attività dev'essere consacrata permanentemente alla raffinazione di zucchero greggio e di sciroppi di canna e non può riguardare anche, in modo intermittente, la raffinazione di sughi zuccherini ottenuti a partire da barbabietole, pur separatamente, a meno di non spezzare l'equilibrio e l'interdipendenza, voluti dalla normativa comunitaria, tra la produzione e gli sbocchi dello zucchero greggio di canna dei DOM e l'approvvigionamento regolare delle raffinerie specializzate.
Parti
Nel procedimento C-269/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal tribunal administratif di Parigi (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Sucreries et Raffineries d'Erstein SA
e
Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS),
" domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1986, n. 2225, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (GU L 194, pag. 7),
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou (relatore), giudici,
avvocato generale: signor N. Fennelly
cancelliere: signor R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per le Sucreries e Raffineries d'Erstein SA, dall'avv. Catherine Buchser-Martin, del foro di Strasburgo;
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, addetto di amministrazione presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, dal signor Luís Fernandes, direttore presso la direzione dei servizi giuridici della direzione generale degli affari comunitari, e dalla signora Alexandra Caldeira, esperto giuridico presso l'ufficio del piano e della politica agroalimentare, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali delle Sucreries et Raffineries d'Erstein SA, con l'avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor Frédéric Pascal, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, e dalla signora Sarah Moore, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Xavier Lewis, all'udienza del 15 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 12 giugno 1996, pervenuta in cancelleria l'8 agosto successivo, il tribunal administratif di Parigi ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1986, n. 2225, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (GU L 194, pag. 7).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra le Sucreries et Raffineries d'Erstein SA (in prosieguo: la «Erstein») ed il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (in prosieguo: il «FIRS»), organismo pubblico che in Francia è incaricato della gestione dei mercati nel settore dello zucchero, per quanto riguarda il versamento degli aiuti alla raffinazione degli zuccheri di canna prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare (in prosieguo: i «DOM»), previsti dalla normativa comunitaria.
I fatti della causa principale
3 Risulta dagli atti di causa che la Erstein è un fabbricante di zucchero stabilito nel dipartimento francese del Bas-Rhin. Il suo sito industriale comprende un impianto che trasforma le barbabietole da zucchero in sciroppi o in zucchero greggio, un impianto di raffinazione che trasforma sciroppi e zucchero greggio in zucchero bianco, nonché unità tecniche di trasformazione e produzione di zucchero liquido. Gli sciroppi e lo zucchero greggio, che costituiscono la materia prima dell'impianto di raffinazione, provengono sia dalla barbabietole, sia dalle canne da zucchero e sono miscelati al fine di ottenere un prodotto finale omogeneo.
4 Nel corso del 1993, la Erstein ha acquistato zucchero greggio di canna a un'impresa di Guadalupa e proceduto alla raffinazione di tale zucchero nella propria raffineria. Nel 1993 e 1994, essa ha chiesto al FIRS di versarle gli aiuti alla raffinazione degli zuccheri di canna prodotti nei DOM, a cui essa riteneva di aver diritto a norma dei regolamenti nn. 1785/81 e 2225/86.
5 Con decisioni 28 marzo, 16 giugno e 14 dicembre 1994 nonché 13 gennaio, 6 febbraio e 7 febbraio 1995, il FIRS ha rigettato le domande della Erstein per il motivo che tale società non aveva dimostrato di aver lavorato separatamente ed in periodi diversi gli zuccheri greggi di canna dei DOM e gli sciroppi di barbabietole e che, pertanto, essa non costituiva una «raffineria» ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
La normativa comunitaria
6 Il diciassettesimo `considerando' del regolamento n.1785/81 indica che il regime di importazioni preferenziali nella Comunità di zucchero di canna prodotto nei paesi ACP e nella Repubblica dell'India, stabilito da accordi conclusi tra la Comunità e tali paesi, è stato esteso alle importazioni di zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare dalla decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 361, pag. 1)
7 Il ventesimo `considerando' del regolamento in parola richiama poi la necessità «di creare i mezzi per assicurare che lo zucchero di canna importato a norma dei sopra citati regimi preferenziali sia raffinato alle più eque condizioni di concorrenza».
8 Di conseguenza l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1785/81 dispone:
«Sono prese misure appropriate onde permettere lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare».
9 Tale disposizione è stata precisata dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1482, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 151, pag. 1). Il secondo considerando di tale regolamento è così formulato:
«considerando che l'ampliamento della Comunità impone l'adozione di misure d'intervento, per garantire un regolare approvvigionamento di tutte le raffinerie comunitarie che trasformano zucchero greggio in zucchero bianco; che, per questo approvvigionamento occorrono, oltre agli zuccheri preferenziali, anche lo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e lo zucchero greggio di barbabietola prodotto nella Comunità; che è necessario mediante tali misure porre questi ultimi zuccheri in condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali».
10 L'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85, prevede:
«Sono prese misure appropriate in materia di spese di trasporto e di magazzinaggio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, onde permettere lo smercio di esso nelle regioni europee della Comunità.
Nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere deciso che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole prodotte nella Comunità benefici delle stesse misure di cui al primo comma.
Ai sensi del presente articolo, s'intende per raffineria un'unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio e di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido».
11 Tale disposizione è attuata dal regolamento n. 2225/86, il cui secondo `considerando' afferma:
«considerando che, in una dichiarazione comune allegata all'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo concernente l'approvvigionamento dell'industria di raffinazione dello zucchero in Portogallo, è stato deciso di adottare una serie di misure appropriate per la parificazione dei prezzi dello zucchero greggio comunitario; che tuttavia attualmente non ci sono disponibilità di zucchero di barbabietola; che occorre dunque che la parificazione si applichi allo zucchero greggio di canna originario dei dipartimenti francesi d'oltremare onde consentire in particolare l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per quanto concerne lo zucchero a condizioni di prezzo analoghe a quelle vigenti per gli zuccheri preferenziali».
12 L'art. 1 dello stesso regolamento prevede:
«Sono concessi, alla condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 e a titolo di misura d'intervento, aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare».
13 L'art. 3 del regolamento n. 2225/86 dispone in seguito:
«1. Fermo restando il paragrafo 2, per gli zuccheri di cui all'articolo 1 raffinati in una raffineria delle regioni europee della Comunità è concesso alle imprese interessate un aiuto che consta di:
(...)
2. Il paragrafo 1 si applica nel limite dei quantitativi da stabilire in funzione delle regioni della Comunità nelle quali la raffinazione potrebbe aver luogo, e separatamente, in base alla provenienza dal o dai dipartimenti francesi d'oltremare in causa.
La determinazione dei quantitativi di cui al primo comma è effettuata (...) in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio per la loro raffinazione nelle regioni europee interessate della Comunità.
3. L'importo complessivo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso a richiesta delle imprese che hanno raffinato lo zucchero in questione (...)».
14 Peraltro, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988, un aiuto complementare alla raffinazione dello zucchero greggio di canna proveniente dai DOM è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2250, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 198, pag. 28). Così, nell'art. 9 del regolamento n. 1785/81 è stato inserito il n. 4 ter che dispone al terzo comma che «un aiuto complementare (...) è concesso alla raffinazione nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare».
Le questioni pregiudiziali
15 Ritenendo che il FIRS avesse interpretato in modo errato le pertinenti disposizioni comunitarie, la Erstein ha chiesto l'annullamento delle decisioni di rigetto del FIRS dinanzi al tribunal administratif di Parigi.
16 Il giudice nazionale adito ha deciso allora di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte
«se in un sito industriale dove si effettua la trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco, nel quale gli impianti situati a monte ricevono le barbabietole, le lavorano e ne estraggono i sughi zuccherini, e gli impianti situati a valle trasformano in zucchero bianco i sughi e gli sciroppi di cui trattasi, i quali possono essere arricchiti mediante l'aggiunta di zucchero greggio di canna dei DOM, detti impianti a valle possano, per la concessione degli aiuti per la raffinazione degli zuccheri dei DOM di cui trattasi, essere considerati permanentemente un'"unità tecnica" e una "raffineria" ai sensi dei predetti regolamenti (CEE) nn. 1785/81 (art. 9) e 2225/86;
se, in caso di soluzione negativa di tale questione, siffatto complesso di impianti possa essere considerato, in modo intermittente e per periodi discontinui, un'"unità tecnica" e una "raffineria" ai sensi degli stessi regolamenti;
infine se, in caso di soluzione affermativa della precedente questione, tali periodi debbano essere limitati a quelli in cui la trasformazione dello zucchero greggio di canna in zucchero bianco sia effettuata non contemporaneamente alla lavorazione degli sciroppi estratti dalla barbabietole negli impianti a monte del medesimo sito industriale».
La soluzione della Corte
17 Con tali questioni il giudice nazionale si chiede in sostanza se, in un complesso industriale che comprende
- impianti che, a monte, lavorano le barbabietole da zucchero e ne estraggono i sughi zuccherini, e
- impianti che, a valle, trasformano in zucchero bianco i sughi e gli sciroppi in questione, i quali sono arricchiti mediante l'aggiunta di zucchero greggio di canna proveniente dai DOM,
questi ultimi impianti possano considerarsi, a causa della lavorazione dello zucchero greggio di canna proveniente dai DOM, in modo permanente o in modo discontinuo, come un'«unità tecnica» o come una «raffineria» ai sensi dell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85.
18 La Erstein sostiene che la definizione del concetto di raffineria che figura in quest'ultima disposizione copre qualsiasi impianto o unità tecnica che dispone delle necessarie attrezzature per raffinare, cioè per trasformare in zucchero bianco zuccheri greggi o sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.
19 In proposito, la Erstein fa valere, da un lato, che la normativa di cui trattasi non contiene alcun indizio della volontà del legislatore comunitario di riservare la fruizione degli aiuti considerati solo agli impianti che raffinano esclusivamente zucchero greggio di canna. Così l'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81 impiegherebbe le espressioni «zucchero greggio» e «sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido» senza stabilire alcuna distinzione tra lo zucchero di canna e lo zucchero di barbabietola. Peraltro, il secondo comma della stessa disposizione si riferirebbe espressamente allo zucchero greggio prodotto a partire dalle barbabietole. Infine, tale interpretazione sarebbe conforme all'obiettivo della normativa considerata, che consisterebbe nell'agevolare lo smercio nella Comunità dello zucchero greggio di canna proveniente dai DOM.
20 Al fine di interpretare la disposizione considerata, va rilevato in primo luogo che l'art. 9, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1), che ha preceduto il regolamento n. 1785/81, come completato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 ottobre 1975, n. 2623 (GU L 268, pag. 1), comportava la stessa definizione di raffineria di quella ora contenuta nell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85. L'art. 9, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 3330/74, come completato dal regolamento n. 2623/75, prevedeva la concessione di un aiuto allo zucchero greggio prodotto nei DOM, «raffinato in una raffineria o in un'altra unità tecnica situate nella Comunità».
21 Va rilevato in secondo luogo che emerge dal tenore dell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85, che la definizione di raffineria risultante da tale disposizione non coincide con la sua comune accezione, secondo cui una raffineria è data da un'unità tecnica la cui attività consiste nella trasformazione di zucchero o di sciroppi in zucchero bianco in generale. Non sarebbe stato altrimenti necessario inserire, preceduta dall'espressione «ai sensi del presente articolo», una definizione corrispondente all'accezione comune ed evidente della nozione in questione.
22 Inoltre, l'art. 36, n. 3, del regolamento n. 1785/81, sostituito nel frattempo dall'art. 1, n. 12, del regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 (GU L 110, pag. 1), definiva la raffineria negli stessi termini dell'art. 9, n. 4, terzo comma, ai fini dell'applicazione di una deroga alla riscossione di un contributo differenziale all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità di zucchero preferenziale greggio «destinato ad essere raffinato in una raffineria». Il n. 2, lett. b), di tale articolo autorizzava la non riscossione di tale contributo per zucchero preferenziale greggio importato da talune regioni della Comunità e «raffinato in un'unità tecnica diversa da una raffineria».
23 Infine l'allegato I, XIV (Agricoltura), lett. c), punto 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), ha completato l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1785/81 aggiungendo il seguente comma:
«Tuttavia, l'impresa produttrice di zucchero stabilita nella regione autonoma delle Azzorre viene considerata una raffineria ai sensi del presente paragrafo per la raffinazione di zucchero greggio di barbabietole entro i limiti di un quantitativo (...)».
24 Va quindi constatato che i termini dell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81 non sono privi di ambiguità. Dunque, per valutare la loro portata e per accertare se il termine «raffineria» ai sensi della disposizione in questione si applichi ad un sito industriale, come quello della Erstein, che trasforma lo zucchero greggio e lo sciroppo proveniente sia da barbabietole in precedenza lavorate sul posto sia da canne da zucchero, occorre tener conto dell'obiettivo della normativa considerata.
25 Va sottolineato al riguardo che la normativa in parola si prefigge lo scopo di facilitare lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero greggio di canna prodotto nei DOM e, in parallelo e congiuntamente, di garantire l'approvvigionamento regolare delle raffinerie comunitarie. Gli aiuti in questione sono pertanto corrisposti sia all'atto della produzione di zucchero greggio sia in occasione della sua raffinazione nelle industrie comunitarie. Proprio al fine di garantire l'approvvigionamento regolare delle raffinerie di zucchero greggio di canna, l'art. 9, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85, prevede la possibilità di concedere aiuti allo zucchero prodotto a partire da barbabietole, nella misura necessaria a tale approvvigionamento, cioè quando quest'ultimo non possa essere garantito dalla produzione di zucchero greggio di canna.
26 Consegue in particolare dal secondo `considerando' e dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2225/86, già citati, che tali due obiettivi vanno considerati in modo congiunto ed indissociabile. Le regioni europee in questione nell'ultima disposizione citata possono essere soltanto quelle in cui sono stabilite le regioni specializzate nella lavorazione dello zucchero greggio di canna.
27 Va menzionato anche l'undicesimo `considerando' del regolamento n. 1101/95, secondo cui «l'industria di raffinazione portuale costituisce quindi per la Comunità un complemento prezioso dell'industria di trasformazione della barbabietola, in particolare in regioni come la Finlandia, il Portogallo continentale, il Regno Unito e la Francia meridionale e occidentale», nonché l'art. 37 del regolamento n. 1785/81, inserito dal regolamento n. 1101/95.
28 Alla luce delle precedenti considerazioni, va considerato che, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, una raffineria è un'unità tecnica che raffina unicamente zucchero greggio di canna, con riserva delle eccezioni ivi previste.
29 Tale interpretazione è corroborata dal fatto che l'art. 37 del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1101/95, prevede la riscossione di un dazio ridotto all'importazione di zucchero greggio di canna, diverso dallo zucchero preferenziale, originario dei paesi ACP e della Repubblica dell'India, al fine di garantire «(...) l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie definite all'art. 9, paragrafo 4, (...)», e fissa il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per campagna di commercializzazione dell'industria di raffinazione stabilita in Francia metropolitana, in Finlandia, nel Portogallo continentale e nel Regno Unito. Orbene, l'attività di raffinazione delle industrie stabilite in questi ultimi tre paesi è quasi esclusivamente consacrata alla lavorazione della canna da zucchero e, in Francia metropolitana, due siti portuari raffinano esclusivamente canna da zucchero.
30 Occorre rilevare che la produzione di zucchero di canna nella Comunità è infima in rapporto alla produzione di zucchero a partire dalle barbabietole, che la struttura dei costi di tali due tipi di produzione è sensibilmente differente, che la lavorazione della canna in vista dell'estrazione degli zuccheri greggi e degli sciroppi è effettuata nei DOM e, da ultimo, che esistono nella Comunità raffinerie tradizionali specializzate esclusivamente nella produzione di zucchero a partire dalla canna il cui fabbisogno di approvvigionamento, quale risulta dall'art. 37 del regolamento n. 1785/82, come modificato dal regolamento n. 1101/95, serve a calcolare il volume e la ripartizione dell'aiuto comunitario. Va dunque considerato che il regime di aiuti in questione si basa sull'interdipendenza e sull'equilibrio tra la produzione di zucchero greggio di canna nei DOM e la sua raffinazione nelle regioni europee della Comunità, nel senso che gli sbocchi per lo zucchero greggio di canna possono essere garantiti a lungo termine nei limiti in cui possa del pari garantirsi l'approvvigionamento delle raffinerie specializzate.
31 Sulla base di tali considerazioni, occorre concludere che costituisce una raffineria ai sensi dell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85, un'unità tecnica, in altre parole un impianto industriale il quale funzioni in maniera autonoma e senza alcun collegamento con un'altra qualsivoglia unità, la cui unica attività consista nella raffinazione dello zucchero greggio e degli sciroppi estratti dalla canna. Non risponde dunque ad una definizione siffatta un'unità di raffinazione facente parte di un complesso industriale il quale comprende del pari a monte un'unità di estrazione dei sughi zuccherini.
32 Inoltre, affinché l'unità in questione possa essere definita una raffineria ai sensi della disposizione citata, la sua attività dev'essere consacrata permanentemente alla raffinazione di zucchero greggio e di sciroppi di canna e non può riguardare anche, in modo intermittente, la raffinazione di sughi zuccherini ottenuti a partire da barbabietole, pur separatamente, a meno di non spezzare l'equilibrio e l'interdipendenza, voluti dalla normativa comunitaria, tra la produzione e gli sbocchi dello zucchero greggio di canna dei DOM e l'approvvigionamento regolare delle raffinerie specializzate.
33 Vanno quindi risolte le questioni sollevate dal giudice nazionale nel senso che, in un complesso industriale che comprende
- impianti che, a monte, lavorano le barbabietole da zucchero e ne estraggono i sughi zuccherini, e
- impianti che, a valle, trasformano in zucchero greggio i sughi e gli sciroppi in questione, i quali sono arricchiti mediante l'aggiunta di zucchero greggio di canna proveniente dai DOM,
questi ultimi impianti non possono considerarsi, a causa della lavorazione dello zucchero greggio di canna proveniente dai DOM, né in modo permanente né in modo discontinuo, come un'«unità tecnica» o come una «raffineria» ai sensi dell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1482/85.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, portoghese e del Regno Unito, nonché alla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal administratif di Parigi, con sentenza 12 giugno 1996, dichiara:
In un complesso industriale che comprende
- impianti che, a monte, lavorano le barbabietole da zucchero e ne estraggono i sughi zuccherini, e
- impianti che, a valle, trasformano in zucchero greggio i sughi e gli sciroppi in questione, i quali sono arricchiti mediante l'aggiunta di zucchero greggio di canna proveniente dai DOM,
questi ultimi impianti non possono considerarsi, a causa della lavorazione dello zucchero greggio di canna proveniente dai DOM, né in modo permanente né in modo discontinuo, come un'«unità tecnica» o come una «raffineria» ai sensi dell'art. 9, n. 4, terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1482.
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