Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Direttive - Effetto diretto - Conseguenze - Possibilità di opporre agli interessati norme nazionali relative ai termini di ricorso anteriormente alla corretta attuazione della direttiva - Ammissibilità - Presupposti
2 Diritto comunitario - Effetto diretto - Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Ripetizione - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Versamento di interessi
Massima
1 Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale, dato che siffatto termine non è meno favorevole per i ricorsi fondati sul diritto comunitario di quello applicabile ai ricorsi fondati sul diritto interno e non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario e che, peraltro, non è dimostrato che il comportamento delle autorità nazionali, unitamente all'esistenza del termine controverso, sia giunto al punto di privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali.
2 In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso.
Ne deriva che in caso di rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, purché le dette modalità si applichino allo stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-279/96, C-280/96 e C-281/96,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Genova nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Ansaldo Energia SpA
e
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
e tra
Amministrazione delle Finanze dello Stato
e
Marine Insurance Consultants Srl,
e tra
GMB Srl e altri
e
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Ansaldo Energia SpA, dagli avv.ti Maria Costanza, del foro di Milano, e Paolo Centore, del foro di Genova;
- per la Marine Insurance Consultants Srl, dagli avv.ti Kristian Kielland e Valentino Bassetto, del foro di Genova;
- per la GMB Srl e altri, dagli avv.ti Giuseppe Conte e Giuseppe Giacomini, del foro di Genova;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistita dal signor Nicholas Paines, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Ansaldo Energia SpA, della Marine Insurance Consultants Srl, della GMB Srl e altri, del governo italiano, del governo francese, del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 3 febbraio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze analoghe del 27 giugno e del 19 luglio 1996, pervenute alla Corte il 21 agosto successivo, il Tribunale di Genova ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra l'Amministrazione delle Finanze italiana e l'Ansaldo Energia SpA (in prosieguo: l'«Ansaldo Energia»), la Marine Insurance Consultants Srl (in prosieguo: la «Marine Insurance Consultants») nonché la GMB Srl e altre undici società per azioni o società a responsabilità limitata (in prosieguo: la «GMB e a.») in merito alla tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese (in prosieguo: la «tassa di concessione»).
3 La tassa di concessione è stata istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (GURI n. 292, dell'11 novembre 1972, Supplemento n. 3; in prosieguo: il «decreto n. 641/72»). Essa è stata oggetto, in quanto applicata all'iscrizione nel registro dell'atto costitutivo delle società, di modifiche successive in relazione ai suoi importi e alla sua periodicità.
4 Gli importi della tassa di concessione sono stati anzitutto notevolmente aumentati con decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 (GURI n. 347, del 19 dicembre 1984), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (GURI n. 41 bis, del 17 febbraio 1985), il quale ha anche stabilito che il versamento della tassa sarebbe dovuto avvenire, in futuro, non solo al momento dell'iscrizione nel registro dell'atto costitutivo della società, ma anche il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Gli importi della tassa sono stati poi di nuovo modificati nel 1988 e nel 1989. In quest'ultima occasione, essi hanno raggiunto il livello di 12 milioni di LIT per le società per azioni e in accomandita per azioni, di 3,5 milioni di LIT per le società a responsabilità limitata e di 500 000 LIT per le altre società.
5 Nella sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni (Racc. pag. I-1915; in prosieguo: la «sentenza Ponente Carni»), pronunciata in merito alla tassa di concessione, la Corte ha dichiarato che l'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società. La Corte ha parimenti deciso che l'art. 12 della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo di cui al n. 1, lett. e), dello stesso articolo possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come, ad esempio, l'iscrizione delle società di capitali. L'entità di tali diritti, che può variare a seconda della forma giuridica della società, dev'essere calcolata in base al costo dell'operazione, che può essere determinato forfettariamente.
6 In seguito a tale sentenza, il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (GURI n. 203, del 30 agosto 1993), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (GURI n. 255, del 29 ottobre 1993), ha ridotto la tassa di concessione a 500 000 LIT per tutte le società e soppresso la sua riscossione annuale.
7 Dalle ordinanze di rinvio si evince che l'Ansaldo Energia e la GMB e a. hanno adito il Tribunale di Genova per ottenere dall'Amministrazione delle Finanze il rimborso degli importi, maggiorati degli interessi legali, da esse corrisposti fino al 1992 a titolo di pagamento annuale della tassa di concessione. Per parte sua, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto al Tribunale di revocare o annullare un'ordinanza del suo presidente che le ingiungeva di accogliere un'analoga domanda della Marine Insurance Consultants.
8 L'Amministrazione delle Finanze ha sostenuto che la tassa di cui trattasi aveva carattere remunerativo ed era pertanto compatibile con la direttiva 69/335. In subordine, essa ha fatto valere l'art. 13 del decreto n. 641/72, ai sensi del quale «il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento (...)». Essa ha inoltre sostenuto che, conformemente all'art. 3 del decreto legge 25 marzo 1994, n. 307 (GURI n. 119, del 24 maggio 1994), convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457 (GURI n. 171, del 23 luglio 1994, in prosieguo: il «decreto n. 307/94»), il tasso di interesse da applicare era del 3% a semestre maturato, come previsto per tutti gli obblighi di rimborso a carico dello Stato. Ai sensi di questa disposizione, «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e di credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate dall'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».
9 Nelle sue tre ordinanze di rinvio il Tribunale di Genova rileva che l'incompatibilità della tassa di concessione con gli artt. 10 e 12 della direttiva 69/335 risulta con chiarezza dalla sentenza Ponente Carni. Esso aggiunge che la Corte Suprema di cassazione, nella sentenza 23 febbraio 1996, n. 3458, ha confermato che la tassa di cui trattasi non aveva carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12 della direttiva. Nella stessa sentenza la Corte Suprema di cassazione ha parimenti dichiarato che il rimborso di questa tassa rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del decreto n. 641/72.
10 Il Tribunale di Genova nutre tuttavia dubbi in merito alla compatibilità di queste modalità di rimborso con la giurisprudenza della Corte in materia di restituzione di tasse riscosse in violazione del diritto comunitario, in particolare con la sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I-4269).
11 Il giudice a quo chiede anche chiarimenti riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che preveda, per tutti gli obblighi di rimborso a carico dello Stato, il versamento di interessi al tasso del 3% a semestre, a decorrere dalla data di presentazione della domanda giudiziale qualora venga accertata la buona fede dell'Amministrazione. Esso rileva infatti che, ai sensi delle norme del codice civile in materia di ripetizione dell'indebito, il tasso di interesse legale è del 10% annuo e gli interessi sono dovuti dal giorno della presentazione della domanda, se chi ha ricevuto il pagamento era in buona fede.
12 Alla luce di tali circostanze il Tribunale di Genova ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario una normativa nazionale che preveda un termine decadenziale per l'esercizio di un'azione a tutela di un diritto di rilevanza comunitaria decorrente da un momento antecedente rispetto alla corretta e compiuta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva che ha riconosciuto tale diritto.
2) Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario la previsione di una modalità reintegrativa delle ragioni del soggetto che sia stato riconosciuto leso nel proprio diritto e al quale venga attribuito il rimborso delle somme richieste, con modalità di quantificazione diverse e meno favorevoli rispetto a quelle previste per le azioni di rimborso fra privati, e sostanzialmente determinate con atto proveniente dallo stesso soggetto statuale che ha determinato con il proprio inadempimento la lesione del diritto medesimo».
Sulla prima questione
13 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se il diritto comunitario vieti a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, mentre, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale.
14 I tre governi che hanno presentato osservazioni propongono, contrariamente alle società ricorrenti, di risolvere la questione in senso negativo. Essi ritengono infatti che uno Stato membro abbia il diritto di avvalersi di un termine nazionale di decadenza come il termine di cui trattasi, purché quest'ultimo si applichi indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043). Secondo tali governi, la citata sentenza Emmott dev'essere ricondotta nell'ambito delle circostanze del tutto particolari di tale causa, come la Corte ha d'altronde confermato nelle sentenze 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neerings (Racc. pag. I-5475), e 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson (Racc. pag. I-5483).
15 In un primo tempo, la Commissione ha sostenuto che le citate sentenze Steenhorst-Neerings e Johnson riguardavano pretese vertenti su prestazioni sociali indebitamente negate ed erano pertanto irrilevanti nella fattispecie. Essa riteneva così che la soluzione della sentenza Emmott dovesse applicarsi alle azioni di ripetizione delle tasse riscosse in violazione del diritto comunitario, a meno di non consentire allo Stato membro inadempiente di trarre profitto dalla violazione da esso commessa. Tuttavia, all'udienza, la Commissione ha rinunciato a difendere questa tesi, riconoscendo che essa era stata inficiata dalla sentenza 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I-6783).
16 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (citate sentenze Rewe, punto 5, Comet, punti 13 e 16, e, più di recente, 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12).
17 La Corte ha così riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, che tutela nello stesso tempo il contribuente e l'amministrazione interessati (citate sentenze Rewe, punto 5, e Comet, punti 17 e 18; v. anche sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 23; 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 28, e 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 48).
18 Come la Corte ha rilevato nella sentenza pronunciata in data odierna, nella causa C-231/96, Edis (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44), e nella causa C-260/96, Spac (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27), il diritto comunitario non vieta, in linea di principio, a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale.
19 Vero è che, nella citata sentenza Emmott (punto 23), la Corte ha affermato che, fino al momento della trasposizione corretta di una direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di una direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può decorrere solo da tale momento.
20 Tuttavia, come confermato nella citata sentenza Johnson (punto 26), dalla menzionata sentenza Steenhorst-Neerings deriva che la soluzione sviluppata nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria (v. anche sentenze Haahr Petroleum, citata, punto 52, e 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95, Texaco e Olieselskabet Danmark, Racc. pag. I-4263, punto 48).
21 La Corte ha così dichiarato, nella citata sentenza Fantask e a., che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro che non ha attuato correttamente la direttiva 69/335 di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale quinquennale che decorra dalla data di esigibilità di tali tributi (v. anche le già citate sentenze Edis, punto 47, e Spac, punto 30).
22 Inoltre, alla luce degli atti e del dibattimento svoltosi all'udienza, non sembra che il comportamento delle autorità italiane, unitamente all'esistenza del termine controverso, sia giunto, nella fattispecie di cui alla causa principale, al punto di privare totalmente le società ricorrenti della possibilità di far valere i loro diritti dinanzi ai giudici nazionali come nella causa Emmott.
23 Occorre di conseguenza risolvere la prima questione nel senso che, in circostanze come quelle delle cause principali, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale.
Sulla seconda questione
24 Con la sua seconda questione, il giudice a quo chiede in sostanza se, in caso di rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo osti al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime comune dell'azione di ripetizione dell'indebito e che, per di più, sarebbero state determinate dall'autorità nazionale all'origine della violazione di cui trattasi.
25 Le società ricorrenti nella causa principale nonché la Commissione fanno valere, fondandosi sulla sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629), che uno Stato membro non è competente ad adottare una disposizione fiscale incompatibile con il diritto comunitario e che una disposizione del genere e l'obbligazione tributaria corrispondente debbono essere considerate inesistenti. Di conseguenza, il diritto comunitario osterebbe nella fattispecie all'applicazione, in luogo del termine di prescrizione decennale di diritto comune, di un termine di decadenza come quello vigente nell'ordinamento italiano, il quale presuppone l'esistenza di un potere impositivo e di un credito fiscale in capo allo Stato. Per le stesse ragioni, gli interessi dovrebbero essere determinati secondo le modalità applicabili all'azione di ripetizione dell'indebito del codice civile.
26 Viceversa, secondo i tre governi che hanno presentato osservazioni, uno Stato membro ha il diritto di prevedere, in materia tributaria, modalità per il calcolo degli interessi diverse da quelle di diritto comune, purché le dette modalità si applichino ugualmente nei casi di rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto comunitario e di tasse riscosse in violazione del diritto interno. I governi francese e del Regno Unito ritengono peraltro irrilevante al riguardo la circostanza che il tasso di interesse applicabile rientri nella competenza dell'autorità nazionale responsabile della violazione del diritto comunitario commessa dallo Stato membro. Il governo italiano, dal canto suo, sostiene che questa parte della questione è irrilevante in quanto il ministro competente non si è avvalso della facoltà di fissare con decreto il tasso di interesse di cui trattasi e che quest'ultimo è tuttora fissato dalla legge.
27 Come ricordato nel punto 16 della presente sentenza, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
28 La Corte ha infatti dichiarato che, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente riscossi in base a regolamenti comunitari dichiarati illegittimi, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie a detta restituzione, come il pagamento di interessi, applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli stessi (sentenza 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods, Racc. pag. 1887, punti 16 e 17; v. anche sentenza 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette/Commissione, Racc. pag. 677, punti 11 e 12).
29 Occorre inoltre ricordare che, in due sentenze pronunciate in data odierna (Edis, punto 36, e Spac, punto 20, citate), la Corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso.
30 Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda in materia di interessi, per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario. Ebbene, nella fattispecie, dal dettato della norma controversa non risulta che essa riguardi soltanto quest'ultima categoria di azioni.
31 Con la sua seconda questione, il giudice a quo chiede anche chiarimenti sull'incidenza che può avere sull'interpretazione testé formulata la circostanza che le modalità di calcolo degli interessi siano state determinate dall'autorità nazionale responsabile della violazione del diritto comunitario in base alla quale sono state proposte le domande di rimborso.
32 Il giudice a quo fa riferimento, a tale proposito, all'art. 3 del decreto legge n. 307/94, il quale autorizza il Ministro del Tesoro a determinare, con decreto ad hoc, i tassi di interesse da applicare ai crediti e debiti fiscali dello Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario.
33 Conformemente a una giurisprudenza costante, la Corte non è competente a fornire una soluzione al giudice a quo qualora le questioni pregiudiziali ad esso sottoposte non vertano su un'interpretazione del diritto comunitario obiettivamente necessaria ai fini della soluzione della controversia nella causa principale (ordinanze 26 gennaio 1990, causa C-286/88, Falciola, Racc. pag. I-191, punti 9 e 10, e 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles, Racc. pag. I-1707, punti 15 e 16).
34 Ebbene, sia dall'ordinanza di rinvio sia dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione risulta che il Ministro del Tesoro non ha ancora fatto uso della facoltà concessagli dall'art. 3 del decreto legge n. 307/94. Come sottolineato dal governo italiano e dalla Commissione, il tasso di interesse applicabile è infatti rimasto quello stabilito dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (GURI n. 305, del 30 dicembre 1993), a sua volta convertito in legge, cui l'art. 3 del decreto legge n. 307/94 fa espresso riferimento.
35 Pertanto, questa parte della seconda questione del giudice a quo verte su un problema di carattere ipotetico e non occorre darvi soluzione.
36 La seconda questione va quindi risolta nel senso che, in caso di rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, purché le dette modalità si applichino allo stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dai governi italiano, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova con ordinanze del 27 giugno e del 19 luglio 1996, dichiara:
1) In circostanze come quelle delle cause principali, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale.
2) In caso di rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, purché le dette modalità si applichino allo stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno.
Full & Egal Universal Law Academy