Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nelle cause riunite C-282/96 e C-283/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. J.-J. Evrard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor R. Nadal, segretario aggiunto agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
convenuta,
aventi ad oggetto domande dirette a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157 (GU L 264, pag. 51),
o non avendo comunicato tali provvedimenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, due ricorsi diretti a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157 (GU L 264, pag. 51),
o non avendo comunicato tali provvedimenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive.
2 Con ordinanza 11 febbraio 1997, il presidente della Corte ha deciso di riunire le due cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
3 In forza degli artt. 11 della direttiva 91/157 e 7 della direttiva 93/86, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi, rispettivamente, prima del 18 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1993; essi dovevano inoltre informarne immediatamente la Commissione.
4 Avendo constatato che tali termini erano scaduti e che essa non era stata informata dell'esistenza di provvedimenti adottati dalla Repubblica francese, la Commissione ha avviato procedimenti di accertamento di inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
5 Con lettere 21 dicembre 1992 nella causa C-282/96 e 10 febbraio 1994 nella causa C-283/96, essa ha diffidato il governo francese ingiungendogli di comunicarle le sue osservazioni, entro il termine di due mesi, sulla mancanza di provvedimenti di attuazione delle direttive controverse nell'ordinamento interno.
6 In ordine alla causa C-282/96, il governo francese, con lettera 11 marzo 1993, ha risposto nel senso che un progetto di decreto diretto ad attuare la direttiva 91/157 era sottoposto all'esame interministeriale e che il relativo testo sarebbe stato trasmesso alla Commissione nel più breve termine. Nella causa C-283/96, la lettera della Commissione è rimasta senza risposta.
7 Poiché nessun provvedimento ufficiale diretto ad attuare le direttive di cui trattasi le era stato comunicato, la Commissione ha fatto pervenire al governo francese, il 25 ottobre 1993 nella causa C-282/96 e il 14 novembre 1994 nella causa C-283/96, pareri motivati con cui esso era invitato ad adottare, entro un termine di due mesi dalla loro notifica, i provvedimenti necessari per conformarvisi.
8 Poiché il governo francese non ha dato seguito a tali pareri, il 18 maggio 1995 gli è stato inviato un telex con cui esso veniva informato che, in mancanza di una comunicazione, entro venti giorni, di un provvedimento approvato o di un progetto definitivo accompagnato da un calendario di adozione, la Commissione si sarebbe vista obbligata a proseguire il procedimento di accertamento di inadempimento.
9 In risposta ai pareri motivati e al telex citati, il governo francese ha trasmesso alla Commissione, con lettera 13 giugno 1995, un progetto di decreto relativo all'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché allo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, diretto ad attuare la direttiva 91/157, e un progetto di decreto diretto ad attuare la direttiva 93/86. In tale lettera si precisava anche che, secondo le previsioni del governo francese, il relativo iter si sarebbe concluso nel corso del 1995.
10 Con lettera 9 aprile 1996, il governo francese ha reso noto alla Commissione che il progetto di decreto diretto ad attuare la direttiva 93/86 era abbandonato e che il suo contenuto sarebbe stato incorporato nel decreto diretto ad attuare la direttiva 91/157. Da tale lettera risultava anche che tale progetto di decreto era alla controfirma.
11 Il 20 agosto 1996, non avendo ricevuto comunicazione di provvedimenti definitivi di sorta delle autorità francesi, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
12 Nel controricorso, il governo francese non contesta la mancata attuazione delle direttive controverse entro i termini prescritti. Esso si limita ad osservare che, per provvedere all'attuazione delle direttive di cui trattasi, esso ha predisposto e comunicato alla Commissione un progetto di decreto relativo all'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché al loro smaltimento. Esso aggiunge che, a seguito delle difficoltà tecniche connesse alla redazione di tale progetto di decreto, è stato elaborato un nuovo progetto, che forma attualmente oggetto di un esame tecnico complementare.
13 Poiché l'attuazione delle direttive controverse non è stata operata entro i termini fissati dalle stesse, i ricorsi proposti dalla Commissione vanno considerati fondati.
14 Si deve pertanto constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive controverse, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 11 della direttiva 91/157 e 7 della direttiva 93/86.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 11 della direttiva 91/157 e 7 della direttiva 93/86.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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