Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ambiente - Inquinamento idrico - Direttiva 76/464 - Obbligo di adottare programmi allo scopo di ridurre l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose e di comunicarli alla Commissione - Portata - Mancata comunicazione delle informazioni di base pertinenti - Violazione dell'art. 5 del Trattato
(Trattato CE, art. 5; direttiva del Consiglio 76/464/CEE, art. 7, nn. 1 e 6)
Massima
La nozione di «inquinamento» delle acque, la cui riduzione costituisce l'oggetto dei programmi menzionati all'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464, comprende, secondo la definizione dell'art. 1, n. 2, lett. e), della direttiva stessa, «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque». L'obbligo di predisporre programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, si estende quindi alle acque interessate da tali scarichi.
Peraltro, l'obbligo imposto dall'art. 7, n. 6, della direttiva di comunicare alla Commissione i programmi nonché i risultati della loro attuazione si riferisce soltanto ai programmi già adottati. Pertanto, viola l'art. 5 del Trattato uno Stato membro che non abbia fornito alla Commissione le informazioni richieste da quest'ultima sul grado di inquinamento delle acque sul suo territorio al fine di permetterle di accertare la portata degli obblighi derivanti per lo Stato medesimo dall'art. 7 della direttiva.
Parti
Nella causa C-285/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Götz zur Hausen, consigliere giuridico, e Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per 99 sostanze pericolose enumerate nell'elenco I dell'allegato o non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), e non avendole fornito le informazioni richieste in merito, in violazione dell'art. 5 del Trattato CE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del medesimo Trattato,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato o non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»), e non avendole fornito le informazioni richieste in merito, in violazione dell'art. 5 del Trattato CE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del medesimo Trattato.
2 La direttiva mira all'eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente idrico provocato da talune sostanze particolarmente pericolose, enumerate nell'elenco I dell'allegato della direttiva medesima, nonché alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico provocato da talune altre sostanze pericolose enumerate nell'elenco II dell'allegato. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri devono, in forza dell'art. 2 della direttiva, prendere i provvedimenti appropriati.
3 L'elenco I comprende sostanze scelte principalmente in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione. Ai sensi degli artt. 3 e 6 della direttiva, gli Stati membri devono assoggettare qualsiasi scarico di queste sostanze nell'ambiente idrico ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti e fissare norme di emissione che non devono superare determinati valori limite, stabiliti dal Consiglio in funzione degli effetti delle sostanze sull'ambiente idrico.
4 Nell'elenco II figurano anzitutto, ai sensi del primo trattino, le sostanze rientranti nell'elenco I per le quali il Consiglio non ha ancora determinato valori limite. Attualmente fanno parte dell'elenco II 99 sostanze figuranti nell'elenco I.
5 L'elenco II comprende inoltre, ai sensi del secondo trattino, sostanze il cui effetto nocivo sull'ambiente idrico può essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Nel corso di una riunione di esperti nazionali, svoltasi il 31 gennaio e il 1_ febbraio 1989, è stato compilato un elenco di tali sostanze considerate prioritarie.
6 Per ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze rientranti nell'elenco II, l'art. 7 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di stabilire programmi per la cui attuazione essi devono in particolare assoggettare qualsiasi scarico contenente una delle sostanze enumerate nell'elenco II ad un'autorizzazione preventiva e stabilire obiettivi di qualità per le acque. Ai sensi dell'art. 7, n. 6, della direttiva, i programmi e i risultati della loro attuazione devono essere comunicati alla Commissione in forma sintetica.
7 La direttiva non contiene alcun termine per la sua trasposizione. Tuttavia, l'art. 12, n. 2, prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio, se possibile entro 27 mesi dalla notifica della direttiva medesima, le prime proposte presentate in base all'esame comparativo dei programmi stabiliti dagli Stati membri. Ritenendo che gli Stati membri non sarebbero stati in grado di fornirle elementi pertinenti entro tale termine, la Commissione ha proposto loro, con lettera 3 novembre 1976, di considerare la data del 15 ottobre 1981 per l'elaborazione dei programmi e quella del 15 settembre 1986 per la loro attuazione.
8 In seguito alla riunione di esperti del 31 gennaio e 1_ febbraio 1989 la Commissione ha invitato il governo italiano, con nota 26 settembre 1989, a fornirle informazioni in merito all'adozione dei programmi per le sostanze di cui al secondo trattino dell'elenco II considerate come prioritarie. Il governo italiano non ha dato riscontro a questa richiesta.
9 Con lettera 4 aprile 1990 la Commissione ha invitato il governo italiano a comunicarle, in primo luogo, un elenco aggiornato indicante quali delle 99 sostanze rientranti nell'elenco I e che dovevano essere trattate, ai sensi del primo trattino dell'elenco II, come sostanze di quest'ultimo elenco venivano scaricate nell'ambiente idrico in Italia; in secondo luogo, gli obiettivi di qualità in vigore al momento in cui le autorizzazioni agli scarichi che potevano contenere una di queste sostanze sono state rilasciate; in ultimo luogo, i motivi per i quali siffatti obiettivi non erano stati fissati, nonché un calendario recante indicazione della data alla quale gli stessi sarebbero stati elaborati. Questa lettera è rimasta del pari senza risposta.
10 Con lettera 10 luglio 1991 la Commissione ha intimato al governo italiano di presentarle le proprie osservazioni entro un termine di due mesi. Quest'ultimo non ha dato riscontro a tale richiesta.
11 Il 25 maggio 1993 la Commissione ha inviato al governo italiano un parere motivato, nel quale dichiarava che la Repubblica italiana, non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato o non avendole comunicato in forma sintetica questi programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva, e avendo omesso di fornirle le informazioni richieste al riguardo, in violazione dell'art. 5 del Trattato, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dello stesso Trattato. La ricorrente ha chiesto allo Stato convenuto di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi. Anche questo parere motivato è rimasto privo di risposta.
12 La Commissione ha quindi proposto il presente ricorso. Il governo italiano, avuta regolare notifica del ricorso, non vi ha risposto nel termine prescrittogli. Conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura, la Commissione ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni.
13 Prima di esaminare le censure fatte valere dalla Commissione, va ricordato che, quando, come nel caso di specie, la Corte statuisce in contumacia, le spetta soltanto, al fine di valutare la fondatezza del ricorso, accertare, conformemente all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, «se le conclusioni del ricorso appaiono fondate».
Sulla prima censura
14 Con la prima censura la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose enumerate in allegato alla direttiva o non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva.
15 Occorre ricordare che i programmi menzionati all'art. 7, n. 1, della direttiva sono finalizzati alla riduzione dell'inquinamento delle acque. La nozione di «inquinamento» include, stando alla definizione di cui all'art. 1, n. 2, lett. e), di questa direttiva, «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque». L'obbligo di predisporre programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, si estende quindi alle acque interessate da tali scarichi (v. sentenza 11 giugno 1998, causa C-206/96, Commissione/Lussemburgo, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).
16 Poiché il governo italiano non ha contestato tale obbligo, va dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per 99 sostanze enumerate nell'elenco I dell'allegato, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva.
Sulla seconda censura
17 Con la seconda censura la Commissione fa valere che la Repubblica italiana, non avendole fornito le informazioni richieste sul grado di inquinamento delle acque in Italia al fine di consentirle di accertare la portata degli obblighi derivanti dall'art. 7 della direttiva, è venuta meno agli obblighi impostile ai sensi dell'art. 5 del Trattato, disposizione che richiede agli Stati membri di collaborare con le istituzioni della Comunità per facilitare loro l'adempimento dei propri compiti.
18 Deve rilevarsi in proposito che la Commissione, allo scopo di accertare il grado di inquinamento delle acque in Italia e, pertanto, la portata degli obblighi derivanti dall'art. 7 della direttiva, ha reiteratamente invitato il governo italiano a comunicarle, anzitutto, un elenco aggiornato indicante quali delle 99 sostanze rientranti nell'elenco I e che dovevano essere trattate, secondo il primo trattino dell'elenco II, come sostanze di quest'ultimo elenco fossero scaricate nell'ambiente idrico in Italia, inoltre, gli obiettivi di qualità in vigore al momento in cui le autorizzazioni agli scarichi che potevano contenere una di queste sostanze sono state rilasciate e, infine, i motivi per i quali tali obiettivi non erano stati fissati, nonché un calendario recante indicazione della data alla quale questi obiettivi sarebbero stati stabiliti.
19 Nella misura in cui l'obbligo di comunicazione imposto dall'art. 7, n. 6, della direttiva si riferisce soltanto ai programmi già adottati, la Repubblica italiana, non avendo fornito alla Commissione le informazioni richieste sul grado di inquinamento delle acque in Italia al fine di permetterle di accertare la portata degli obblighi derivanti dall'art. 7 della direttiva, ha violato l'art. 5 del Trattato.
20 Sulla base di quanto precede occorre concludere che:
1) non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per 99 sostanze pericolose enumerate nell'elenco I dell'allegato della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva, e
2) non avendo fornito alla Commissione le informazioni richieste sul grado di inquinamento delle acque in Italia al fine di permetterle di accertare la portata degli obblighi derivanti dall'art. 7 della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 5 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
22 Non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per 99 sostanze pericolose enumerate nell'elenco I dell'allegato della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
23 Non avendo fornito alla Commissione le informazioni richieste sul grado di inquinamento delle acque in Italia al fine di permetterle di accertare la portata degli obblighi derivanti dall'art. 7 della direttiva 76/464, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 5 del Trattato CE.
24 La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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