Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente non pertinenti e questioni ipotetiche sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile - Questione posta nell'ambito di un procedimento penale che non comporta l'applicazione del diritto comunitario - Incompetenza della Corte
(Trattato CE, artt. 6 e 177)
Massima
La Corte non può statuire su una questione pregiudiziale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria, chiesta da un giudice nazionale, non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte. Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione del divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, sancito dall'art. 6 del Trattato, in un caso in cui il giudice nazionale non ha fornito alla Corte alcun elemento dal quale si potesse desumere che, nell'ambito di un procedimento diretto alla pronuncia di una condanna penale per un'infrazione commessa in relazione ad un incidente stradale, esso potesse trovarsi a dover applicare disposizioni destinate a garantire l'osservanza delle norme di diritto comunitario in generale o la libera circolazione dei lavoratori in particolare.
Parti
Nel procedimento C-291/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Amtsgericht di Reutlingen (Germania) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Martino Grado,
Shahid Bashir,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 del Trattato CE,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici,
vvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Staatsanwaltschaft di Tubinga, dal signor R. Kindsvater, Staatsanwalt;
- per il signor Grado, dall'avv. P. Jäcksch, del foro di Reutlingen;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 agosto 1996, pervenuta in cancelleria il 3 settembre seguente, l'Amtsgericht di Reutlingen ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 6 del medesimo Trattato.
2 La questione è sorta nell'ambito di un procedimento penale promosso contro il signor Grado, cittadino italiano, e il signor Bashir, cittadino extracomunitario.
3 Ai sensi dell'art. 407 della Strafprozeßordnung (codice di procedura penale tedesco) il Pubblico ministero può, quando non ritenga necessario un dibattimento, presentare domanda al giudice penale chiedendogli l'emanazione di un decreto penale di condanna da esso stesso in precedenza redatto. Ai sensi dell'art. 408, il giudice è tenuto in questo caso a datare e sottoscrivere la domanda a meno che non sussistano, a suo parere, argomenti giuridici che si oppongono al suo accoglimento. La domanda sottoscritta diviene un decreto del giudice avente efficacia analoga a quella di una sentenza.
4 Il 9 aprile 1996 la procura di Tubinga, nella persona del magistrato responsabile della sua trentacinquesima sezione, ha chiesto all'Amstgericht di Reutlingen, conformemente alle dette norme, di emanare un decreto penale
«nei confronti di:
1. Martino Grado (...)
2. Shahid Bashir (...)»,
imputati, tra l'altro, di essersi indebitamente allontanati dal luogo di un incidente stradale nel quale erano coinvolti.
5 Il giudice dell'Amtsgericht di Reutlingen, ritenendo che l'omissione del termine «signore» davanti ai nomi delle persone menzionate nella domanda di emanazione del decreto penale di condanna configurasse una violazione del diritto alla dignità e all'uguaglianza dinanzi alla legge, sancito dagli artt. 1 e 3 del Grundgesetz (legge fondamentale dello Stato tedesco), ha chiesto, senza esito, al magistrato dell'ufficio del Pubblico ministero di rettificare la sua domanda.
6 Il giudice dell'Amtsgericht di Reutlingen, ritenendo allora che il codice tedesco di procedura penale, che impone al giudice penale di attenersi alle conclusioni del Pubblico ministero a meno che non vi si opponga un ostacolo di diritto, non lo autorizzasse a modificare o a completare personalmente il decreto penale di condanna, si è rifiutato di sottoscriverlo.
7 Con ordinanza 30 luglio 1996 il Landgericht di Tubinga ha approvato il comportamento del magistrato dell'ufficio del Pubblico ministero, dichiarando che la legge non autorizzava il giudice dell'Amtsgericht a non dar seguito al procedimento.
8 Alla luce di quanto sopra, il giudice dell'Amtsgericht di Reutlingen ha sospeso il procedimento in attesa di una pronuncia della Corte sulla seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con il diritto comunitario europeo o sia in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, il fatto che un magistrato della procura, in una domanda di decreto penale di condanna, da lui predisposto e che dev'essere successivamente sottoscritto dal giudice, rifiuti espressamente di utilizzare il titolo di cortesia "signore" nei confronti di un lavoratore straniero (ai sensi degli artt. 48-51 del Trattato sull'Unione europea), cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, e ciò in contrasto con la prassi altrimenti corrente presso la procura e altrimenti seguita dallo stesso magistrato».
9 Nell'ordinanza di rinvio, il giudice dell'Amtsgericht di Reutlingen sottolinea come il Pubblico ministero si sia rifiutato di adoperare, nei confronti degli imputati, cittadini stranieri, uno dei quali è un cittadino comunitario, il titolo di cortesia «signore» mentre egli si avvarrebbe di questa formula di cortesia nelle altre cause in cui non sono imputati cittadini stranieri.
10 L'ufficio del Pubblico ministero di Tubinga fa invece valere che la formulazione delle domande di decreto penale di condanna varia a seconda che esse riguardino una o più persone: nelle richieste riguardanti un solo imputato, verrebbe utilizzata la formula «signore» o «signora», mentre nelle richieste riguardanti più di un imputato, l'impiego di tale formula sarebbe precluso per ragioni linguistiche. Questa prassi prescinderebbe dalla cittadinanza degli imputati e corrisponderebbe a quella di altre procure tedesche nonché di numerosi organi giudicanti.
11 La Commissione sostiene che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha manifestamente alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale. Inoltre, questioni di diritto penale e di procedura penale come quelle sorte nella causa principale non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
12 A tale riguardo occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria, chiesta da un giudice nazionale, non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61, e 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 12).
13 In secondo luogo, si deve sottolineare che la portata del divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, sancito dall'art. 6 del Trattato, è limitata all'ambito di applicazione del Trattato stesso.
14 Ora, nell'ordinanza di rinvio, l'Amtsgericht di Reutlingen non ha fornito alla Corte alcun elemento dal quale si potesse desumere che, nell'ambito di un procedimento diretto alla pronuncia di una condanna penale per un'infrazione commessa in relazione ad un incidente stradale, esso potesse trovarsi a dover applicare disposizioni destinate a garantire l'osservanza delle norme di diritto comunitario in generale o la libera circolazione dei lavoratori in particolare.
15 Pertanto, anche supponendo che la prassi seguita dalla procura di Tubinga si rivelasse discriminatoria nei confronti di cittadini comunitari, non risulta che essa incida sul procedimento principale.
16 Di conseguenza, si deve ritenere, conformemente ad una giurisprudenza costante (ordinanza 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles, Racc. pag. I-1707, punto 15), che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte non verte su un'interpretazione del diritto comunitario obiettivamente necessaria ai fini della decisione che il giudice deve adottare.
17 Di conseguenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione proposta dall'Amtsgericht di Reutlingen.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Amtsgericht di Reutlingen con ordinanza 19 agosto 1996, dichiara:
La Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione proposta dall'Amtsgericht di Reutlingen.
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