Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Procedure doganali semplificate - Status di «speditore autorizzato» - Attribuzione da parte delle autorità doganali sulla scorta degli artt. 398-405 del regolamento n. 2454/93
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 76, n. 4; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 398-405]
2 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Procedure doganali semplificate - Status di «speditore autorizzato» - Attribuzione da parte delle autorità doganali, indipendentemente dalla possibilità di esonerare dall'obbligo di presentare le merci in dogana
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 398)
Massima
3 Ai sensi dell'art. 76, n. 4, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, le autorità doganali possono attribuire lo status di «speditore autorizzato» soltanto sulla scorta degli artt. 398-405 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92.
4 L'art. 398 del regolamento n. 2454/93 consente alle autorità doganali di attribuire lo status di «speditore autorizzato» anche quando non sia più possibile esonerare quest'ultimo dall'obbligo di presentare le merci all'ufficio di partenza a motivo del fatto che le stesse sono state già presentate in dogana.
Parti
Nel procedimento C-292/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Göritz Intransco International GmbH
e
Hauptzollamt Düsseldorf,
"domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dell'art. 398 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per lo Hauptzollamt Düsseldorf, dalla signora Birgit Wellen, Regierungsrätin presso l'Oberfinanzdirektion di Düsseldorf;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, dei fori di Amburgo e Bruxelles,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 agosto 1996, pervenuta in cancelleria il 4 settembre successivo, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice»), e dell'art. 398 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Göritz Intransco International GmbH (in prosieguo: la «Göritz») e lo Hauptzollamt di Düsseldorf (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo al diniego di quest'ultimo di riconoscere alla Göritz lo status di «speditore autorizzato».
3 Il sesto `considerando' del codice dispone:
«considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali».
4 L'ottavo `considerando' recita:
«considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee».
5 L'art. 76, nn. 1 e 4, del codice prevede:
«1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:
a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato;
c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.
La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata.
(...)
4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato».
6 Dettagliate disposizioni di attuazione del codice sono state stabilite, secondo la procedura del comitato, dal regolamento di attuazione. L'art. 398 di tale regolamento dispone:
«L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 399 e che intenda eseguire operazioni di transito comunitario, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario».
7 L'art. 399 del medesimo regolamento prevede:
«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 398 è concessa unicamente alle persone:
a) che effettuano frequenti spedizioni;
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni;
c) che, ove le disposizioni sul transito comunitario esigano una garanzia, forniscono una garanzia globale,
e
d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo "speditore autorizzato" non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione».
8 La Göritz esercita un'impresa di spedizione sita nel recinto doganale dell'aeroporto di Düsseldorf ove lo Zollamt Flughafen (ufficio doganale di quest'aeroporto) svolge le sue attività.
9 Il 4 aprile 1995 la Göritz richiedeva allo Hauptzollamt l'autorizzazione quale «speditore autorizzato» per la rispedizione in regime di transito comunitario delle spedizioni aeree in arrivo. Un'autorizzazione siffatta avrebbe quindi permesso alla Göritz di utilizzare moduli di dichiarazione di transito comunitario su cui lo Hauptzollamt avrebbe apposto probabilmente la sua stampigliatura quale ufficio di partenza. In tal modo la Göritz sarebbe stata esonerata dal trattamento doganale ordinario delle dichiarazioni, che può effettuarsi soltanto nell'orario di apertura dell'ufficio di partenza.
10 Con provvedimento 23 giugno 1995 lo Hauptzollamt rigettava la domanda, segnatamente a motivo del fatto che la stampigliatura preventiva sollecitata era priva di fondamento giuridico. In effetti, l'art. 398 del regolamento di attuazione esigerebbe che uno «speditore autorizzato» sia esonerato dall'obbligo di presentare all'ufficio di partenza sia le merci sia la dichiarazione di transito comunitario. Orbene, quando le merci sono state già presentate all'ufficio di partenza - come accade nel processo a quo - lo «speditore autorizzato» non può più essere esonerato dal primo obbligo, poiché, ad avviso dello Hauptzollamt, i due obblighi sono cumulativi.
11 L'opposizione della Göritz contro tale provvedimento è stata respinta il 12 dicembre 1995 dall'Oberfinanzdirektion di Düsseldorf.
12 Alla luce di quanto precede, la Göritz ha presentato ricorso dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 76, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, e degli artt. 398 e seguenti del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, configuri il presupposto giuridico dell'autorizzazione quale "speditore autorizzato" o se tale autorizzazione sia esclusivamente disciplinata, a norma dell'art. 76, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, dagli artt. 398 e seguenti.
2) Se l'art. 398 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, escluda l'autorizzazione quale "speditore autorizzato" qualora, a seguito di una presentazione in dogana già eseguita, l'esonero dall'obbligo di presentazione, previsto in tale norma, non sia più possibile».
Sulla prima questione
13 La prima questione riguarda il fondamento giuridico che permette alle autorità doganali di attribuire lo status di «speditore autorizzato».
14 Lo Hauptzollamt e la Commissione ritengono che, a tenore dell'art. 76, n. 4, del codice, la base giuridica che consente di attribuire lo status di «speditore autorizzato» è costituita dall'art. 398 e seguenti del regolamento di attuazione.
15 Va in proposito ricordato che, sebbene l'art. 76, n. 1, del codice preveda talune procedure doganali semplificate, esso dispone al n. 4 che procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato.
16 Pertanto quest'ultimo paragrafo esclude il regime di transito comunitario dal beneficio delle procedure semplificate previste all'art. 76, n. 1, del codice, che si applicano unicamente agli altri regimi doganali.
17 Viceversa le procedure semplificate specifiche del regime di transito comunitario sono previste, per quanto riguarda le procedure che si applicano nell'ufficio di partenza, dagli artt. 398-405 del regolamento di attuazione.
18 La prima questione va quindi risolta nel senso che, ai sensi dell'art. 76, n. 4, del codice, le autorità doganali possono attribuire lo status di «speditore autorizzato» soltanto sulla scorta degli artt. 398-405 del regolamento di attuazione.
Sulla seconda questione
19 Con la seconda questione il giudice a quo domanda se l'art. 398 del regolamento di attuazione consenta alle autorità doganali di attribuire lo status di «speditore autorizzato» anche quando non sia più possibile esonerare quest'ultimo dall'obbligo di presentare le merci all'ufficio di partenza, dato che le stesse sono già state presentate in dogana.
20 Va ricordato che quest'ultima disposizione permette alle autorità doganali di ogni Stato membro di consentire che uno «speditore autorizzato» non presenti all'ufficio di partenza le merci né la relativa dichiarazione di transito comunitario.
21 Benché ad una lettura delle diverse versioni linguistiche dell'art. 398 del regolamento di attuazione non emerga con chiarezza se uno «speditore autorizzato» possa essere esonerato dall'obbligo di presentare all'ufficio di partenza la dichiarazione di transito comunitario, senza essere esonerato da quello di presentare allo stesso le merci, cionondimeno nessuna versione linguistica esclude la possibilità che lo «speditore» venga esonerato da uno solo dei due obblighi suddetti.
22 Risulta peraltro dal sesto e dall'ottavo `considerando' del codice che lo scopo delle procedure doganali semplificate è di snellire «per quanto possibile le formalità e i controlli doganali», pur garantendo che le semplificazioni previste non siano tali da arrecare pregiudizio agli interessi doganali della Comunità.
23 E' pacifico che anche l'esonero dal solo obbligo di presentare all'ufficio di partenza la dichiarazione di transito comunitario è di per sé atto a semplificare le procedure doganali che incombono di norma all'operatore economico. Inoltre, un'agevolazione siffatta serve a liberare, in una certa misura, le autorità doganali dai loro compiti amministrativi.
24 Quanto all'eventuale pregiudizio che subirebbero gli interessi doganali comunitari, va rilevato innanzi tutto che risulta dall'art. 399, n. 1, del regolamento di attuazione che le autorità doganali possono negare l'autorizzazione di cui all'art. 398 del medesimo regolamento quando abbiano fondati motivi per ritenere che il richiedente non osserverà la normativa doganale. Parimenti, ai sensi del n. 2 di tale disposizione, esse possono revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora risulti che lo «speditore autorizzato» viene meno all'osservanza della detta normativa.
25 In secondo luogo, le merci trasportate nell'ambito del regime di transito comunitario continuano ad essere soggette alla normativa doganale sino all'ultimo controllo comunitario presso l'ufficio di destinazione. L'applicazione alle merci delle procedure semplificate nell'ufficio di partenza non è pertanto atta a ledere gli interessi doganali comunitari.
26 In ogni caso, nessun elemento del fascicolo consente di presumere che gli interessi doganali comunitari siano maggiormente minacciati nel caso in cui l'autorizzazione ex art. 398 del regolamento di attuazione esoneri lo «speditore autorizzato» soltanto dall'obbligo di presentare all'ufficio di partenza la dichiarazione di transito comunitario, senza esonerarlo da quello di presentare al medesimo le merci. Infatti, se il legislatore comunitario ha autorizzato l'eventuale esonero dai due obblighi di presentazione, è ovvio che un esonero siffatto può limitarsi ad uno solo di tali due obblighi.
27 La seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 398 del regolamento di attuazione consente alle autorità doganali di attribuire lo status di «speditore autorizzato» anche quando non sia più possibile esonerare quest'ultimo dall'obbligo di presentare le merci all'ufficio di partenza a motivo del fatto che le stesse sono state già presentate in dogana.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Düsseldorf con ordinanza 14 agosto 1996, dichiara:
1) Ai sensi dell'art. 76, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, le autorità doganali possono attribuire lo status di «speditore autorizzato» soltanto sulla scorta degli artt. 398-405 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92.
2) L'art. 398 del regolamento n. 2954/93 consente alle autorità doganali di attribuire lo status di «speditore autorizzato» anche quando non sia più possibile esonerare quest'ultimo dall'obbligo di presentare le merci all'ufficio di partenza a motivo del fatto che le stesse sono state già presentate in dogana.
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