Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri- Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-294/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione (relatore), L. Sevón, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 settembre 1996 la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, volto ad accertare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CE.
2 La direttiva prevede, all'art. 22, che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 1º luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa e ne informino immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto notifica delle disposizioni adottate dal Regno del Belgio per conformarsi alla direttiva, la Commissione, con lettera 20 gennaio 1995, ha intimato al governo belga di presentarle osservazioni entro due mesi.
4 Non avendo ricevuto risposta alla lettera di diffida, il 26 gennaio 1996 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due mesi.
5 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione ha presentato questo ricorso.
6 Il Regno del Belgio non contesta la mancata attuazione della direttiva nel termine prescritto. Esso si limita a rilevare che la bozza di decreto reale predisposta a tal fine è in fase di elaborazione definitiva da parte di un gruppo di lavoro.
7 Non essendo la direttiva stata attuata nel termine prescritto, il ricorso presentato al riguardo dalla Commissione deve considerarsi fondato.
8 Occorre quindi dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 22 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta richiesta. La Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese. Essendo questo rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 22 della direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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