Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Regime di coordinamento previsto dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 - Ambito di applicazione - Prestazione per minorati non contributiva e indipendente dal reddito del beneficiario - Prestazione menzionata nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 - Inclusione
[Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 2 bis, art. 10 bis, e allegato II bis, sezione L, lett. f), e n. 1247/92]
Massima
L'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 1247/92, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione destinata ai minorati, non contributiva e indipendente dal reddito del beneficiario e menzionata nell'allegato II bis, come l'attendance allowance del Regno Unito, rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona la quale, dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
Parti
Nel procedimento C-297/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Social Security Commissioner (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Vera A. Partridge
e
Adjudication Officer,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo del Regno Unito, dalla signora L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor N. Paines, barrister;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori F. Anton e A.P. Feeney, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P. Hillenkamp, consigliere giuridico, e C. Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 settembre 1996, pervenuta in cancelleria l'11 settembre successivo, il Social Security Commissioner ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Partridge, cittadina britannica, e l'Adjudication Officer, in ordine alla concessione dell'«attendance allowance» (sussidio di accompagnamento per minorati, in prosieguo: l'«AA»), previsto dalla normativa britannica.
La normativa nazionale
3 Anteriormente al 1_ aprile 1992, la legge britannica prevedeva due prestazioni in materia d'invalidità: l'AA e il «mobility allowance» (sussidio di mobilità, in prosieguo: il «MA»).
4 Il 1_ aprile 1992 il Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991 (legge del 1991 sul sussidio di sussistenza e sul sussidio di lavoro per minorati) istituiva il «disability living allowance» (sussidio di sussistenza per minorati, in prosieguo: il «DLA»), al centro della controversia risolta con sentenza 4 novembre 1997, causa C-20/96, Snares (Racc. pag. I-6057). Il DLA si suddivide in due elementi: un elemento «autonomia», destinato alle persone non autosufficienti e corrispondente all'ex AA, e un elemento «mobilità», destinato alle persone dalla limitata capacità di spostamento e corrispondente all'ex MA. L'elemento «autonomia» viene versato secondo tre aliquote differenti, in funzione della natura della minorazione della persona e del grado di assistenza richiesto, mentre l'elemento «mobilità» viene versato in base a due aliquote differenti, a seconda della natura e della portata della limitazione della capacità di spostamento. Le due prime aliquote dell'elemento «autonomia» corrispondono a quelle alle quali veniva versato l'AA e la prima aliquota dell'elemento «mobilità» corrisponde a quella alla quale veniva pagato il MA.
5 A decorrere dal 1_ aprile 1992 gli AA, in caso di aventi diritto con meno di 65 anni, e il MA già concessi venivano convertiti nella concessione dell'elemento «autonomia» e dell'elemento «mobilità» del DLA. A partire da tale data non doveva essere concesso alcun nuovo AA o MA, fatta eccezione per l'AA per quanto riguarda le persone con oltre 65 anni. In quest'ultimo caso, l'AA, prima disciplinato dal Social Security Act 1975, è versato in base all'art. 64, n. 1, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza sociale) e ai Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991 [regolamento di previdenza sociale (sussidio di sussistenza per minorati) del 1991].
6 L'AA, come il DLA e, in precedenza, il MA, è una prestazione a carattere non contributivo, la quale non presuppone alcuna incapacità lavorativa e la cui erogazione non è subordinata a nessuna condizione di reddito. Chi la reclama deve peraltro soddisfare alcuni requisiti di residenza e soggiorno in Gran Bretagna.
7 L'art. 2, nn. 1 e 2, dei Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991 dispone:
«1) Con riserva di quanto disposto dal presente articolo, le condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna, prescritte ai fini dell'applicazione dell'art. 64, n. 1, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, implicano per ogni interessato e in ogni momento che
a) alla data di cui al presente regolamento
i) sia ordinariamente residente in Gran Bretagna
e
ii) sia soggiornante in Gran Bretagna, e
iii) abbia soggiornato in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nelle 52 settimane immediatamente precedenti la detta data, e
(...)
2) Ai fini dell'applicazione del n. 1), lett. a), punti ii) e iii), l'interessato sarà considerato soggiornante in Gran Bretagna anche se ne era assente a una certa data, purché a tale data
(...)
d) la sua assenza dalla Gran Bretagna fosse intesa come temporanea (e come tale fosse stata intesa fin dall'inizio) e non sia durata oltre le 26 settimane continuative, o
e) la sua assenza dalla Gran Bretagna fosse temporanea e specificamente motivata dalla cura della sua incapacità o della sua minorazione iniziatasi prima che l'interessato lasciasse la Gran Bretagna, e il Secretary of State abbia certificato conforme alla corretta applicazione della legge il fatto che l'interessato, sempreché sia soddisfatta la previa condizione di cui al presente punto, sia trattato come se avesse soggiornato in Gran Bretagna».
La normativa comunitaria
8 Anteriormente al 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 era così formulato:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
(...)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...)
(...)
4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica (...)».
9 L'art. 5 del regolamento n. 1408/71 disponeva inoltre:
«Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 (...)».
10 Il punto L (Regno Unito) dell'aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste dall'art. 5 del regolamento n. 1408/71 (GU 1986, C 338, pag. 1) menziona la normativa in materia di AA.
11 L'art. 10 del regolamento n. 1408/71, infine, prevedeva:
«1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice (...)».
12 Il regolamento n. 1247/92, adottato in base agli artt. 51 e 235 del Trattato CEE, ha inserito nell'art. 4 del regolamento n. 1408/71 un n. 2 bis, così formulato:
«2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».
13 Parallelamente, l'art. 5 del regolamento n. 1408/71 è stato modificato in modo tale che la dichiarazione fatta dagli Stati ai sensi di tale articolo avesse altresì ad oggetto «le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis». Il Regno Unito non ha fatto alcuna dichiarazione per quanto riguarda tali prestazioni.
14 Il regolamento n. 1247/92 ha inoltre inserito l'art. 10 bis, a termini del quale:
«1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.
3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1, e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro».
15 L'AA figura nell'allegato II bis, sezione L (Regno Unito), lett. d), del regolamento n. 1408/71.
16 Infine, l'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato VI. La sezione L (Regno Unito), punto 11, del detto allegato, nella sua versione applicabile nella fattispecie principale, enuncia quanto segue:
«Per l'applicazione degli articoli 10 (...) del regolamento, il diritto al sussidio (attendance allowance) concesso a un lavoratore subordinato o autonomo in applicazione della legislazione del Regno Unito è considerato come prestazione d'invalidità».
17 In seguito all'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 136, pag. 28), l'allegato VI, sezione L, punto 5, del regolamento n. 1408/71 prevede peraltro che:
«Per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance) (...) viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione».
La controversia nel procedimento a quo
18 La signora Partridge godeva, nel Regno Unito, di una pensione statale nonché di una pensione di pubblico dipendente quando, all'età di 83 anni, l'Adjudication Officer le accordava il godimento dell'AA, calcolata in base all'aliquota più bassa, a partire dal 21 luglio 1992.
19 Il 27 luglio 1993 la signora Partridge lasciava il Regno Unito per stabilirsi con suo figlio in Francia, dove decedeva l'11 novembre 1996.
20 Il 29 luglio 1993 l'Adjudication Officer, ritenendo che, fin dall'inizio, l'assenza dell'interessata dal Regno Unito non avesse carattere temporaneo e che, di conseguenza, non fosse più soddisfatta una delle condizioni ex art. 2, nn. 1 e 2, dei Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991, decideva di revocare alla signora Partridge il godimento dell'AA. Questa decisione veniva confermata il 20 settembre successivo.
21 L'11 luglio 1994 il Blackpool Social Security Appeal Tribunal rigettava l'appello che la signora Partridge aveva interposto avverso questa decisione, giudicando che, dopo il 28 luglio 1993, essa non soddisfaceva più il requisito di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), i), dei Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991. In questa decisione non si faceva assolutamente menzione della normativa comunitaria.
22 La signora Partridge portava allora la controversia dinanzi al Social Security Commissioner, il quale annullava la decisione del Blackpool Social Security Appeal Tribunal in quanto quest'ultimo aveva omesso di pronunciarsi sull'incidenza del diritto comunitario sulla soluzione della controversia.
23 Per quanto concerne il diritto comunitario, il giudice a quo sottolinea anzitutto che è pacifico che la signora Partridge rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, quale definito nel suo art. 2.
24 Il giudice nazionale osserva poi che, se avesse ottenuto l'AA e avesse poi lasciato il Regno Unito anteriormente al 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, la signora Partridge avrebbe potuto, conformemente all'art. 10 del regolamento n. 1408/71, continuare a godere del sussidio controverso; infatti, quest'ultimo era allora riconosciuto come prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, e ciò alla luce della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton, Racc. pag. I-3017), dell'allegato VI, sezione L, punto 11, del regolamento n. 1408/71 e della dichiarazione formulata dal Regno Unito a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, la quale menziona il detto sussidio tra i regimi oggetto dell'art. 4, n. 1, del regolamento.
25 Siccome, nel caso di specie, il diritto della signora Partridge al godimento del sussidio controverso è sorto dopo il 1_ giugno 1992, i diritti che essa trae dal regolamento devono essere esaminati alla luce del regolamento n. 1408/71, quale modificato dal regolamento n. 1247/92, senza che l'interessata possa beneficiare dell'applicazione delle disposizioni transitorie di quest'ultimo, secondo le quali il regolamento n. 1247/92 non pregiudica il mantenimento dei diritti delle persone le quali, anteriormente all'entrata in vigore del detto regolamento, godevano già della prestazione o soddisfacevano le condizioni per beneficiarne.
26 Il giudice a quo ritiene che la situazione della signora Partridge presenti forti analogie con quella del signor Snares, anche se quest'ultima causa riguardava il DLA. Di conseguenza, se la Corte avesse dichiarato, nella sentenza Snares, che il diritto di esportare il DLA ex art. 10, n. 1, va mantenuto nonostante il suo inserimento nella categoria delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, la signora Partridge avrebbe avuto anch'essa il diritto di esportare l'AA. Se, viceversa, la Corte, in considerazione dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato, avesse ritenuto non esportabile il DLA nel caso del signor Snares, l'Adjudication Officer ritiene che la stessa soluzione dovrebbe essere adottata per l'AA nel caso della signora Partridge, e ciò malgrado la dichiarazione del Regno Unito a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 e il punto 11 della sezione L dell'allegato VI.
27 Alla luce di ciò, il Social Security Commissioner ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Su quali punti e in qual senso dovrebbero, se del caso, venir modificate le soluzioni fornite alle questioni di cui alla causa Snares/Adjudication Officer (causa C-20/96) nell'ipotesi di un ricorrente al quale, secondo la normativa del Regno Unito, spetta l'Attendance Allowance come lavoratore dipendente o autonomo, alla luce del tenore della dichiarazione del Regno Unito 31 dicembre 1986, a norma dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 e del punto 11 della sezione O (ex sezione L) dell'allegato VI del detto regolamento».
Sulla questione pregiudiziale
28 Occorre anzitutto rilevare che, nella citata sentenza Snares, la Corte ha dichiarato che l'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che il DLA rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona la quale soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
29 In tale sentenza la Corte ha dichiarato inoltre che l'esame del regolamento n. 1247/92, nella parte in cui esclude, per quanto riguarda il DLA, l'applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71, non aveva posto in luce elementi idonei a inficiarne la validità.
30 Occorre poi ricordare che, ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, le persone alle quali tale regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, conformemente alle norme di coordinamento da esso previste, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tale è il caso dell'AA, che è menzionato al punto d) della sezione L (Regno Unito) del detto allegato.
31 Orbene, il fatto che il legislatore comunitario menzioni una normativa quale quella relativa all'AA nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 dev'essere riconosciuto come dimostrazione che le prestazioni concesse in base a tale normativa costituiscono prestazioni speciali a carattere non contributivo, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10 bis del predetto regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, in particolare, sentenza Snares, citata, punto 30).
32 Dalla formulazione di quest'ultima disposizione emerge inoltre che le prestazioni da essa contemplate rientrano, del resto, nell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92 (sentenza Snares, citata, punto 31).
33 Ciò premesso, una prestazione quale l'AA, in ragione del fatto che figura nell'allegato II bis, deve considerarsi disciplinata dalle norme di coordinamento dell'art. 10 bis e quindi costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis (v., in tal senso, sentenza Snares, citata, punto 32).
34 Questa interpretazione è corroborata dal terzo, quarto, quinto e sesto `considerando' del regolamento n. 1247/92, dai quali emerge che il legislatore intendeva prevedere un sistema specifico di coordinamento che tenesse conto delle caratteristiche peculiari di talune prestazioni che presentano analogie al tempo stesso con l'assistenza sociale e con la previdenza sociale e che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, erano considerate prestazioni di previdenza sociale per quanto riguarda i lavoratori già affiliati al sistema di previdenza sociale dello Stato la cui legislazione viene invocata (v., in particolare, sentenze Newton e Snares, citate). Orbene, come dimostrato dall'avvocato generale nel paragrafo 24 delle sue conclusioni, una prestazione come l'AA rientra senz'altro fra tali prestazioni.
35 Peraltro la circostanza che il Regno Unito non abbia fatto alcuna particolare dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, nella parte in cui dispone che gli Stati membri menzionino le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, non è di ostacolo a che l'AA sia qualificato prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi di quest'ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza Snares, punto 34).
36 Infatti, come la Corte ha ricordato nella citata sentenza Snares, punto 35, la circostanza che una legge non sia stata menzionata nella dichiarazione fatta da uno Stato membro non può, di per sé, provare che detta legge esuli dalla sfera di applicazione della disposizione considerata.
37 Parimenti, una qualifica siffatta non può essere rimessa in discussione per il fatto che, da un lato, l'allegato VI, sezione L, punto 11, del regolamento n. 1408/71 definisce l'AA come prestazione d'invalidità per l'applicazione dell'art. 10 del medesimo regolamento e che, dall'altro, conformemente alla dichiarazione del Regno Unito, formulata a norma dell'art. 5, l'AA deve ritenersi disciplinato dall'art. 4, n. 1.
38 Per quanto concerne, in primo luogo, la definizione contenuta nell'allegato VI, sezione L, punto 11, si evince dal suo disposto che la qualificazione dell'AA quale prestazione d'invalidità è formulata ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71, e ciò di per sé non esclude che l'art. 10 bis di questo regolamento possa eventualmente essere applicato alla medesima prestazione.
39 A tal proposito occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1247/92, quest'ultimo non ha alcuna incidenza sul mantenimento dei diritti di coloro che, prima della sua entrata in vigore, già beneficiavano della prestazione (n. 1) o soddisfacevano le condizioni per beneficiarne (n. 2). Di conseguenza, se l'allegato VI, sezione L, punto 11, del regolamento n. 1408/71 riguarda le persone che godevano dell'AA o soddisfacevano i requisiti per la concessione del medesimo prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, le quali possono continuare ad avvalersi del principio della revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10 del regolamento n. 1408/71, il suddetto allegato non osta tuttavia a che la posizione delle persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'AA a partire dal 1_ giugno 1992 sia disciplinata, come si evince dalla presente motivazione, dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71.
40 Questa interpretazione, secondo la quale l'AA deve ritenersi disciplinato, a seconda del momento dell'insorgenza della menomazione fisica, dal regime istituito mediante l'art. 10 o da quello introdotto con l'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, è corroborata dalla sezione L, punto 5, del medesimo allegato, nella versione modificata mediante regolamento n. 1249/92, la quale, per parte sua, prevede espressamente l'ipotesi dell'applicazione dell'art. 10 bis, n. 2, alle disposizioni disciplinanti il diritto all'AA.
41 Per quanto concerne, in secondo luogo, la citata dichiarazione del Regno Unito, formulata a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, occorre rilevare che la circostanza che essa non sia stata modificata all'atto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92 non autorizza a rimettere in discussione l'interpretazione delle disposizioni di questo regolamento, secondo la quale una persona, come la signora Partridge, la cui menomazione fisica, che è all'origine del versamento dell'AA, è intervenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92 rientra esclusivamente nella sfera di applicazione di quest'ultimo.
42 Sulla base di quanto sopra, la questione posta va risolta dichiarando che l'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che l'AA rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona la quale, come la ricorrente nella causa a qua, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Social Security Commissioner con ordinanza 2 settembre 1996, dichiara:
L'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che l'attendance allowance rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona la quale, come la ricorrente nella causa a qua, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
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