Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione d'invalidità - Prestazioni - Modifica delle modalità di calcolo in forza del regolamento n. 1248/92 - Applicazione delle nuove modalità di calcolo ad una pensione d'invalidità liquidata prima dell'entrata in vigore del regolamento - Presupposti - Domanda dell'interessato - Revisione d'ufficio, a danno dell'interessato, della pensione d'invalidità - Inammissibilità - Provvedimento di liquidazione precedente rettificato dopo l'entrata in vigore del regolamento - Irrilevanza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 95 bis, e n. 1248/92]
Massima
Risulta dall'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, che l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo regolamento di modifica ai diritti a pensione acquisiti anteriormente al 1_ giugno 1992 è subordinata ad una domanda esplicita dell'interessato. Non si può quindi attribuire all'ente competente il potere di sostituirsi all'interessato in particolar modo quando la revisione d'ufficio viene effettuata a suo danno.
Di conseguenza, l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 osta a che l'ente competente di uno Stato membro proceda d'ufficio all'applicazione delle modalità di calcolo figuranti nel regolamento di modifica, in senso sfavorevole all'interessato, qualora questi abbia ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento in data 1_ giugno 1992, la liquidazione di una pensione d'invalidità conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 vigenti prima di tale data e il provvedimento relativo alla detta pensione sia stato oggetto di rettifica in data successiva al 31 maggio 1992.
Parti
Nel procedimento C-307/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal du travail di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Salvatore Baldone
e
Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Baldone, dal signor Daniel Rossini, delegato sindacale della Confédération des syndicats chrétiens;
- per l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dall'avv. Jean-Jacques Masquelin, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 settembre 1996, pervenuta in cancelleria il 29 settembre seguente, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento di modifica»).
2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor Baldone e l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l'«INAMI»), in ordine alla decisione di quest'ultimo di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione di invalidità spettante al signor Baldone, a decorrere dal 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento di modifica.
3 Il 4 maggio 1970 il signor Baldone fu colpito da inabilità al lavoro in Belgio. Poiché era stato assicurato successivamente in Italia (169 settimane), in Germania (30 mesi) e in Belgio (2 366 giorni), i suoi diritti alle prestazioni d'invalidità furono esaminati dagli enti competenti in Italia, Germania e Belgio in forza dell'art. 40 del regolamento n. 1408/71 e liquidati in conformità dell'art. 46 del medesimo regolamento.
4 L'INAMI fissò l'importo della prestazione belga il 13 settembre 1985; tale prestazione, liquidata esclusivamente in base alle disposizioni della normativa belga, era stata adeguata, ai sensi della medesima normativa, in funzione delle modifiche delle prestazioni straniere e dell'evoluzione della parità delle monete.
5 Il 1_ ottobre 1985 il signor Baldone impugnò dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles il provvedimento adottato dall'INAMI il 13 settembre 1985, sostenendo che l'importo della prestazione non era stato correttamente calcolato. Nel corso di tale giudizio, l'interessato si richiamò al principio sancito nella sentenza della Corte 18 febbraio 1993, causa C-193/92, Bogana (Racc. pag. I-755), secondo cui l'adeguamento di una prestazione di invalidità, connesso, in particolare, alle fluttuazioni dei corsi medi di cambio o all'andamento generale della situazione economica e sociale degli Stati interessati deve essere effettuato in ossequio all'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e non in conformità del diritto nazionale.
6 A seguito di tale sentenza, l'INAMI rettificò, in data 4 maggio 1994, l'importo della pensione d'invalidità a favore del signor Baldone, cui veniva notificato il provvedimento di rettifica, con decorrenza 1_ ottobre 1972. Tuttavia l'INAMI riconobbe la prestazione rivalutata soltanto per il periodo precedente il 31 maggio 1992. Per il periodo successivo, l'INAMI ridusse d'ufficio l'importo della prestazione conformandosi alle nuove disposizioni contenute nel regolamento di modifica. Quest'ultimo, che ha modificato il testo dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e, di conseguenza, le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche, era infatti meno favorevole al signor Baldone.
7 Il 30 maggio 1994 il signor Baldone propose dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles un nuovo ricorso avverso il provvedimento di rettifica 4 maggio 1994, facendo valere che l'INAMI, ricalcolando d'ufficio la prestazione pensionistica, aveva trasgredito l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71, inserito dal regolamento di modifica. Secondo l'INAMI, invece, il provvedimento 4 maggio 1994, essendo il primo a fissare correttamente i diritti a pensione del signor Baldone, andava considerato alla stregua di una nuova decisione di riconoscimento della pensione cosicché, in forza dell'art. 95 bis, nn. 1-3, del regolamento n. 1408/71, dovevano essere applicate le nuove modalità di calcolo previste dal regolamento di modifica.
8 L'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, inserito dal regolamento di modifica, così dispone:
«Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92
1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1_ giugno 1992.
2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1_ giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1_ giugno 1992.
4. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1_ giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1_ giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1_ giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro».
9 Dubitando dell'interpretazione da dare a tale disposizione, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i nn. 1-3 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, inserito dal regolamento n. 1248/92, debbano essere interpretati nel senso che, qualora l'ente previdenziale di uno Stato membro proceda dopo il 31 maggio 1992 alla liquidazione dei diritti di un invalido, nel contesto normativo dei regolamenti, esso deve applicare, per il periodo fino al 31 maggio 1992, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 (in particolare l'art. 46) nella versione codificata dal regolamento n. 2001/83, e, dal 1_ giugno 1992, le disposizioni del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92.
2) In caso di soluzione affermativa, se le disposizioni siano applicabili nella stessa maniera:
a) nel caso in cui il provvedimento di cui trattasi rappresenti la prima liquidazione dei diritti dell'assicurato, nel contesto normativo dei regolamenti, da parte di tale ente;
b) nel caso in cui un primo provvedimento, intervenuto anteriormente al 1_ giugno 1992, non avesse correttamente liquidato i diritti in conformità dei regolamenti e fosse stato annullato e sostituito dopo il 1_ giugno 1992, con un provvedimento di rettifica che costituisce pertanto il primo provvedimento che liquida correttamente i diritti nel contesto normativo dei regolamenti;
c) nel caso in cui un primo provvedimento, intervenuto anteriormente al 1_ giugno 1992, ma comunque corretto, debba essere annullato e sostituito dopo il 1_ giugno 1992 perché un altro ente interessato ha adottato un provvedimento di rettifica.
3) In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni, se la nuova liquidazione della prestazione al 1_ giugno 1992 possa comportare una riduzione della prestazione dovuta rispetto all'importo delle spettanze al 31 maggio 1992 calcolate in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, considerato che il regolamento n. 1248/92 non ha modificato né integrato le disposizioni degli artt. 118-119 bis del regolamento n. 574/72, al fine di renderle applicabili al 1_ giugno 1992».
10 Con tali questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, inserito dal regolamento di modifica, osti a che l'ente competente di uno Stato membro proceda d'ufficio all'applicazione delle modalità di calcolo contenute nel medesimo regolamento di modifica, in senso sfavorevole all'interessato, qualora quest'ultimo abbia ottenuto, anteriormente al 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento stesso, la liquidazione di una pensione d'invalidità conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 vigenti prima di tale data e il provvedimento relativo alla nuova pensione abbia formato oggetto di una rettifica in data successiva al 31 maggio 1992.
11 Occorre rilevare, al riguardo, che, nel caso in cui la prestazione d'invalidità sia stata liquidata prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica, non sono applicabili i nn. 1-3 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato.
12 Per contro, tali fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione dei nn. 4-6 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato.
13 Queste ultime disposizioni sono applicabili ad un caso come quello in esame nella causa principale. Infatti, la circostanza che, in seguito ad un calcolo errato della prestazione dovuta, le autorità competenti di uno Stato membro procedano, dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica, ad un nuovo calcolo di una prestazione e alla rettifica dell'importo spettante non può far sorgere un nuovo diritto ma ha l'unico effetto di determinare correttamente l'importo della prestazione per la quale un diritto era stato precedentemente acquisito.
14 L'art. 95 bis, n. 4, stabilisce espressamente che i diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione anteriormente al 1_ giugno 1992 possono essere riveduti su domanda dei medesimi, tenendo conto del regolamento di modifica. I nn. 5 e 6 precisano poi le modalità da applicare a seconda che la detta domanda sia stata presentata entro il termine di due anni dal 1_ giugno 1992 o dopo la scadenza di tale termine.
15 L'obiettivo dell'art. 95 bis, n. 4, è quello di consentire all'interessato di chiedere la revisione delle prestazioni liquidate in applicazione del regolamento non modificato, qualora emerga che le disposizioni del regolamento di modifica gli sono più favorevoli, e di fruire del mantenimento delle prestazioni concesse in conformità delle disposizioni del regolamento non modificato nel caso in cui queste ultime risultino più vantaggiose di quelle figuranti nel regolamento di modifica.
16 Risulta così chiaramente dall'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 95 bis, n. 4, che l'applicazione delle disposizioni del regolamento di modifica ai diritti a pensione acquisiti anteriormente al 1_ giugno 1992 è subordinata ad una domanda esplicita dell'interessato. Non si può quindi attribuire all'ente competente il potere di sostituirsi all'interessato in particolar modo quando la revisione d'ufficio viene effettuata a suo danno (v., in tal senso, sentenza 13 ottobre 1976, causa 32/76, Saieva, Racc. pag. 1523, punti 15-17).
17 Infatti, la revisione d'ufficio da parte dell'ente competente di una prestazione d'invalidità liquidata anteriormente al regolamento di modifica comporterebbe la negazione stessa del diritto d'iniziativa che l'art. 95 bis, n. 4, attribuisce esclusivamente all'interessato.
18 Di conseguenza, le questioni poste dal giudice nazionale devono essere risolte dichiarando che l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, inserito dal regolamento di modifica, osta a che l'ente competente di uno Stato membro proceda d'ufficio all'applicazione delle modalità di calcolo figuranti in tale regolamento di modifica, in senso sfavorevole all'interessato, qualora questi abbia ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento in data 1_ giugno 1992, la liquidazione di una pensione d'invalidità conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 vigenti prima di tale data e il provvedimento relativo alla detta pensione sia stato oggetto di rettifica in data successiva al 31 maggio 1992.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles con ordinanza 5 settembre 1996, dichiara:
L'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, osta a che l'ente competente di uno Stato membro proceda d'ufficio all'applicazione delle modalità di calcolo figuranti nel medesimo regolamento di modifica, in senso sfavorevole all'interessato, qualora questi abbia ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento in data 1_ giugno 1992, la liquidazione di una pensione d'invalidità conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 vigenti prima di tale data e il provvedimento relativo alla detta pensione sia stato oggetto di rettifica in data successiva al 31 maggio 1992.
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