Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-311/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendo immediatamente informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendola immediatamente informata dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45.
2 L'art. 45, n. 1, della direttiva 93/38 prevede che gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti di attuazione della direttiva 93/38 dal governo francese, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviandogli, il 20 gennaio 1995, una lettera di diffida.
4 Poiché la lettera di diffida era rimasta senza seguito, il 16 gennaio 1996 la Commissione ha inviato un parere motivato al governo francese, invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla sua notifica.
5 Con lettera 17 agosto 1995, le autorità francesi avevano informato la Commissione che un progetto di legge era stato depositato presso il Senato.
6 Non avendo ricevuto alcuna notizia del completamento dell'iter legislativo, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 La Repubblica francese non nega l'inadempimento contestato, ma si limita ad annunciare la prossima adozione di un progetto di legge e dei decreti di esecuzione destinati a integrarlo.
8 Poiché l'attuazione della direttiva 93/38 non è avvenuta entro il termine da essa stabilito, il ricorso della Commissione va ritenuto fondato.
9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 93/38, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e occorre quindi condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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