Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-312/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 34,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e, in subordine, non avendola informata immediatamente dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 34.
2 L'art. 34 della direttiva 93/36 prevede che gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 14 giugno 1994 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti di trasposizione della direttiva 93/36 da parte della Repubblica francese, la Commissione ha inviato il 9 agosto 1994 una lettera di diffida al governo francese invitandolo a presentare entro due mesi le proprie osservazioni, a norma dell'art. 169, primo comma, del Trattato.
4 In mancanza di risposta, la Commissione ha inviato al governo francese un parere motivato il 10 maggio 1995, invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla sua notifica.
5 Con lettera 17 agosto 1995, le autorità francesi hanno informato la Commissione che un progetto di legge era stato depositato presso il Senato.
6 Non avendo ricevuto alcuna notizia del completamento dell'iter legislativo, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 La Repubblica francese non nega l'inadempimento contestato, ma si limita ad annunciare la prossima adozione di un progetto di legge e dei decreti di esecuzione destinati a porvi rimedio.
8 Poiché la trasposizione della direttiva 93/36 non è avvenuta entro il termine da essa stabilito, il ricorso della Commissione va accolto.
9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 93/36, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e occorre quindi condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottto nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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