Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nelle cause riunite C-313/96, C-356/96 e C-358/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico (C-313/96), nonché dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico (C-356/96 e C-358/96), in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale del servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata belga, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo adottato, nei termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 228, pag. 67),
- della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 110, pag. 20), tranne le disposizioni di tale direttiva applicabili ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio, e
- della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548 (GU L 277, pag. 33),
e/o non avendo comunicato tali misure, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1996 per la causa C-313/96 e il 30 ottobre 1996 per le cause C-356/96 e C-358/96, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, ricorsi diretti a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari a amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 228, pag. 67),
- della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 110, pag. 20), tranne le disposizioni di tale direttiva applicabili ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio, e
- della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548 (GU L 277, pag. 33),
e/o non avendo comunicato tali misure, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive.
2 Con ordinanza 18 febbraio 1997, il presidente della Corte ha deciso di riunire le tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
3 In forza dell'art. 2 delle direttive 91/410 e 93/90, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarvisi prima del 1_ agosto 1992 ed entro il 31 ottobre 1993, e informarne immediatamente la Commissione. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 93/21, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi, tranne quelle relative ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio, entro il 1_ luglio 1994, e informarne immediatamente la Commissione.
4 Dopo aver constatato che tali termini erano scaduti senza che essa avesse ricevuto notizie dell'esistenza di misure adottate dal Regno del Belgio per trasporre le tre direttive in questione, la Commissione ha avviato i procedimenti per accertare l'inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE. Con lettere di diffida 14 ottobre 1992 nella causa C-356/96, 10 febbraio 1994 nella causa C-358/96 e 20 gennaio 1995 nella causa C-313/96, essa ha invitato il governo belga a farle pervenire entro due mesi le sue osservazioni sulla mancanza di disposizioni necessarie alla trasposizione delle direttive nel diritto interno.
5 Nella causa C-313/96 le autorità belghe hanno fatto sapere alla Commissione, con lettera 22 marzo 1995, che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 93/21 erano in preparazione. Nelle cause C-356/96 e C-358/96 le lettere di diffida sono rimaste senza esito. Il 20 ottobre 1995 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione, in risposta ad un parere motivato relativo alla mancata trasposizione di un'altra direttiva, un progetto di regio decreto diretto a garantire l'attuazione di diverse direttive nel settore della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, fra cui le direttive 91/410 e 93/21.
6 Tuttavia, poiché nessuna misura di trasposizione delle direttive in questione le è stata successivamente comunicata, la Commissione ha fatto pervenire al governo belga i relativi pareri motivati con invito ad adottare le misure necessarie per conformarsi entro due mesi a decorrere dalla loro notifica e cioè, rispettivamente, il 10 luglio 1995 per la causa C-358/96, il 6 febbraio 1996 per la causa C-356/96 e il 4 marzo 1996 per la causa C-313/96.
7 Nelle cause C-313/96 e C-356/96 i pareri motivati sono rimasti senza esito. Nella causa C-358/96 il governo belga ha risposto con lettera 5 settembre 1995, dichiarando che un progetto di regio decreto era in preparazione per attuare, in particolare, la direttiva 93/90 e che le autorità competenti applicavano già le disposizioni in questione.
8 Non avendo ricevuto comunicazione di misure di trasposizione definitiva dal governo belga, la Commissione ha proposto i presenti ricorsi.
9 Nella replica, il governo belga non contesta che le direttive in questione non siano state trasposte nei termini prescritti. Esso si limita ad osservare che le misure di trasposizione delle direttive di cui trattasi saranno adottate nel più breve tempo possibile.
10 Poiché la trasposizione delle direttive in questione non è stata effettuata nei termini fissati da queste ultime, i ricorsi proposti dalla Commissione vanno accolti.
11 Occorre di conseguenza dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/410, 93/21, tranne le disposizioni applicabili ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio, e 93/90, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 2 delle dette direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e quindi dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,
- della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, tranne le disposizioni di tale direttiva applicabili ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio, e
- della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 2 delle dette direttive.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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