Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
2 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative
(Trattato CE, art. 189, terzo comma)
Massima
3 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
4 Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri destinatari di una direttiva ai sensi dell'art. 189 del Trattato.
Parti
Nella causa C-316/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Ziotti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 24 giugno 1993, 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175, pag. 23), 24 giugno 1993, 93/54/CEE, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 175, pag. 34), 14 dicembre 1993, 93/113/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (GU L 334, pag. 17), e 14 dicembre 1993, 93/114/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 334, pag. 24), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive e del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 16 settembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 settembre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio
- 24 giugno 1993, 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175, pag. 23),
- 24 giugno 1993, 93/54/CEE, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 175, pag. 34),
- 14 dicembre 1993, 93/113/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (GU L 334, pag. 17), e
- 14 dicembre 1993, 93/114/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 334, pag. 24),
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive e del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 93/53, dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 93/54 e dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 93/114, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a tali direttive entro il 1_ luglio 1994, quanto alle prime due, ed entro e non oltre il 1_ ottobre 1994, quanto alla terza. Ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/113, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 7 entro e non oltre il 1_ gennaio 1995 e alle altre disposizioni, entro e non oltre il 1_ ottobre 1994.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla trasposizione di tali direttive nell'ordinamento giuridico italiano, la Commissione ha avviato, con lettera di diffida del 20 gennaio 1995, il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato.
4 Con lettera 27 febbraio 1995 il governo italiano ha informato la Commissione che le direttive erano state inserite nel disegno di legge dal titolo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e che, in attesa dell'approvazione di tale disegno di legge, le autorità italiane avevano approntato gli schemi di attuazione delle direttive stesse.
5 In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte delle autorità italiane, il 22 gennaio 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato invitandola ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi, entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica, agli obblighi derivanti dalle dette direttive.
6 Con lettera 15 marzo 1996 il governo italiano ha risposto comunicando che il provvedimento di attuazione della direttiva 93/53 era in procinto di essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il preventivo esame di competenza, che il provvedimento di attuazione della direttiva 93/54 sarebbe stato inviato a breve alla firma del ministro e, infine, che il Ministero della Sanità aveva provveduto ad inviare l'unico provvedimento di attuazione delle direttive 93/113 e 93/114 al dipartimento per le politiche dell'Unione europea della Presidenza del Consiglio dei ministri per il previsto esame.
7 Non avendo ricevuto alcuna informazione in ordine alla trasposizione delle quattro direttive, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Tuttavia, con atto depositato il 14 agosto 1997 la Commissione ha rinunciato agli atti nella parte riguardante la direttiva 93/54.
8 Quanto alle altre tre direttive, la Repubblica italiana afferma, nelle sue difese, che la loro attuazione sarebbe già stata effettuata o si troverebbe in fase avanzata.
9 In primo luogo, la direttiva 93/53 sarebbe stata trasposta per mezzo del DPR 3 luglio 1997, n. 263 (GURI n. 184 dell'8 agosto 1997).
10 In secondo luogo, le autorità italiane avrebbero temporaneamente consentito sul loro territorio, a norma dell'art. 2 della direttiva 93/113, l'utilizzazione e la commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali, di cui all'elenco trasmesso il 20 dicembre 1994 alla Commissione ai sensi dell'art. 3 della direttiva medesima. Inoltre, con nota ministeriale 26 luglio 1995 tale elenco sarebbe stato portato a conoscenza di tutti gli assessorati regionali della Sanità nonché delle associazioni ed organizzazioni di categoria, per la più ampia diffusione agli interessati. Tale elenco sarebbe ormai superato da un elenco redatto dalla Commissione, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 93/113, in attesa dell'inserimento definitivo, da parte di tale istituzione, degli enzimi e dei microorganismi negli elenchi allegati, in applicazione dell'art. 5 della direttiva stessa, alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270, pag. 1).
11 Quanto all'obbligo di etichettatura, imposto dall'art. 7 della direttiva 93/113, il governo italiano sottolinea che il DPR 1_ marzo 1992, n. 228 (GURI n. 66 del 19 marzo 1992, Supplemento ordinario), che attua varie direttive relative agli additivi nell'alimentazione degli animali, impone precisi obblighi di etichettatura per gli additivi. Le indicazioni ulteriori contenute nell'art. 7 della direttiva 93/113 sarebbero state inoltre prescritte con la menzionata nota 26 luglio 1995, diretta agli uffici ed organismi interessati.
12 In terzo luogo, sarebbe stato in corso di definizione il regolamento di attuazione della direttiva 93/114.
13 Per quanto riguarda la direttiva 93/113, la Commissione sostiene che l'emanazione della nota ministeriale 26 luglio 1995 e la sua comunicazione alle autorità interessate non costituiscono una trasposizione corretta dell'art. 2 della direttiva 93/113. Inoltre, né la detta nota né il DPR 1_ marzo 1992, n. 228, opererebbero una trasposizione sufficiente degli obblighi di etichettatura di cui all'art. 7. In particolare, quest'ultimo introdurrebbe nuovi obblighi e nuovi criteri per prodotti non ricompresi nel detto DPR.
14 Quanto alla direttiva 93/53, si deve ricordare che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v. sentenza 3 luglio 1997, causa C-60/96, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).
15 Nella specie, il DPR n. 263, richiamato dal governo italiano, è stato emanato il 3 luglio 1997, mentre il termine stabilito dalla Commissione nel parere motivato scadeva il 22 marzo 1996. Quand'anche costituisse una corretta trasposizione della direttiva 93/53, tale DPR non potrebbe quindi essere preso in considerazione nell'ambito del presente ricorso.
16 Quanto alla trasposizione degli artt. 2 e 7 della direttiva 93/113, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (sentenza 2 maggio 1996, causa C-311/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-2433, punto 7).
17 Non si può quindi ritenere che l'emanazione, da parte della Repubblica italiana, della nota ministeriale 26 luglio 1995 e la sua diffusione alle autorità interessate costituisca adempimento degli obblighi risultanti dalla direttiva 93/113.
18 Si deve peraltro rilevare che il governo italiano non ha contestato che il DPR 1_ marzo 1992, n. 228, riguardi enzimi diversi e imponga obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 7 della direttiva 93/113.
19 Infine, la Repubblica italiana non ha contestato che la direttiva 93/114 non fosse stata trasposta entro il termine prescritto.
20 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 93/53, 93/113 e 93/114, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 93/53, 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/113 e 2, n. 1, primo comma, della direttiva 93/114.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il n. 5, primo comma, dello stesso articolo prevede inoltre che la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
22 Nella specie, la Repubblica italiana è rimasta soccombente riguardo alle direttive 93/53, 93/113 e 93/114; per giunta, il ricorso relativo alla direttiva 93/54 e la successiva rinuncia agli atti sono stati originati dal comportamento del detto Stato, che, solo successivamente al ricorso, ha notificato i provvedimenti adottati per adempiere i propri obblighi.
23 La Repubblica italiana dev'essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 24 giugno 1993, 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, 14 dicembre 1993, 93/113/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali, e 14 dicembre 1993, 93/114/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 93/53, 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/113 e 2, n. 1, primo comma, della direttiva 93/114.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy