Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Direttiva 79/32 - Sigarette - Nozione - Tabacco da fumo - Nozione
(Direttiva del Consiglio 79/32/CEE, artt. 3, n. 1, e 4, punto 1)
2 Diritto comunitario - Violazione da parte di uno Stato membro - Attuazione di una direttiva - Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli - Presupposti
3 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Direttiva 79/32 - Rotoli di tabacco avvolti in un involucro di cellulosa porosa qualificati come sigarette - Qualificazione derivante da un'erronea interpretazione della direttiva - Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli - Violazione grave e manifesta - Assenza
(Direttiva del Consiglio 79/32, artt. 3, n. 1, e 4, punto 1)
Massima
1 Gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva del Consiglio 79/32, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, nella sua versione vigente nel maggio 1990, devono essere interpretati nel senso che rotoli di tabacco avvolti in un involucro di cellulosa porosa che, per essere fumati, devono essere inseriti in tubetti per sigarette devono essere considerati come tabacco da fumo ai sensi dell'art. 4, punto 1, di tale direttiva. Tali rotoli di tabacco, poiché non possono essere fumati tali e quali, non rispondono alla definizione di sigaretta ai sensi di tale direttiva.
2 Un diritto al risarcimento a favore dei singoli lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, cioè che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di una violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi. Anche se la mancanza di qualsiasi provvedimento di attuazione di una direttiva per raggiungere il risultato prescritto da quest'ultima entro il termine a tal fine stabilito costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, occorre accertare, quando le autorità nazionali hanno immediatamente applicato le disposizioni della direttiva, se queste autorità, in relazione al grado di chiarezza e di precisione di tali disposizioni, abbiano violato queste ultime in maniera grave e manifesta.
3 Uno Stato membro le cui autorità, nell'interpretare gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva 79/32, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, hanno qualificato erroneamente un prodotto quale i rotoli di tabacco avvolti in un involucro di cellulosa porosa e non hanno sospeso l'esecuzione della decisione adottata non è tenuto, in forza del diritto comunitario, a risarcire il danno causato al produttore da tale decisione erronea.
Poiché le disposizioni pertinenti possono ricevere diverse interpretazioni seriamente sostenibili, le autorità nazionali non hanno violato queste disposizioni in maniera grave e manifesta, in quanto l'interpretazione data a queste ultime non è manifestamente incompatibile con il testo della detta direttiva ed in particolare con l'obiettivo da essa perseguito.
Parti
Nel procedimento C-319/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Brinkmann Tabakfabriken GmbH
e
Skatteministeriet,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/32/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU 1979, L 10, pag. 8) e del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Brinkmann Tabakfabriken GmbH, dagli avv.ti Jeppe Skadhauge, del foro di Copenaghen, e Alexander Böhlke, del foro di Bruxelles;
- per lo Skatteministeriet, dall'avv. Karsten Hagel-Sørensen, del foro di Copenaghen;
- per il governo finlandese, dal signor Holger Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, ed Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Brinkmann Tabakfabriken GmbH, dello Skatteministeriet e della Commissione all'udienza del 13 novembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 settembre 1996, pervenuta alla Corte il 1_ ottobre successivo, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/32/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU 1979, L 10, pag. 8; in prosieguo: la «seconda direttiva»), e del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Brinkmann Tabakfabriken GmbH (in prosieguo: la «Brinkmann»), con sede a Brema (Germania), fabbricante di tabacchi lavorati, e lo Skatteministeriet (il ministero delle Imposte ed Accise danese) circa la riscossione di imposte sui tabacchi lavorati su un certo prodotto del tabacco confezionato dalla Brinkmann e venduto con la denominazione «Westpoint» e, più precisamente, circa la questione se il Westpoint dovesse essere tassato in quanto sigaretta o in quanto tabacco da fumo, il che comportava un'aliquota meno elevata.
Le disposizioni comunitarie
3 La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU L 303, pag. 1), enunciava i principi generali di carattere strutturale necessari ad un'armonizzazione delle imposte sul tabacco. I vari prodotti considerati sono stati definiti solo dalla seconda direttiva, il cui art. 3, n. 1, prevedeva, al tempo dei fatti della causa a qua:
«1. Sono considerati sigarette i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma dell'articolo 2».
L'art. 4, sub 1, della seconda direttiva stabiliva:
«Sono considerati tabacco da fumo:
1. il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale».
4 In applicazione dell'art. 9, n. 1, della seconda direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1_ gennaio 1980.
5 L'art. 2, punto 3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/78/CEE, che modifica le direttive 72/464 e 79/732 (GU L 316, pag. 5), nel sostituire l'art. 3, n. 1, della seconda direttiva, ha esplicitamente definito come sigarette i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.
Le disposizioni di diritto danese
6 La normativa danese vigente al tempo dei fatti della causa a qua era la Lov om tobaksafgifter (legge sulle accise gravanti sul tabacco), legge codificata n. 614 del 1988, come modificata da ultimo dalla legge 19 dicembre 1989, n. 825 (Lovt. 1989, pag. 3184). All'art. 1, la legge fissava le aliquote di accise applicabili in particolare alle sigarette e al tabacco da fumo. Il tabacco da fumo era molto meno tassato rispetto alle sigarette. La carta da sigarette destinata ad avvolgere una sigaretta era assoggettata ad un'accisa particolare.
7 La lov om tobaksafgifter non conteneva direttamente alcuna definizione dei vari prodotti del tabacco, ma l'art. 33 autorizzava il ministro danese delle Imposte e Accise ad emanare le disposizioni necessarie per la sua esecuzione, e in particolare a dare le definizioni dei prodotti del tabacco conformi al diritto comunitario. Al tempo dei fatti della causa a qua, il ministro delle Imposte e Accise non aveva ancora adottato alcuna disposizione sulla base di tale autorizzazione.
I fatti della causa a qua
8 Nel 1988 la Brinkmann ha acquisito la licenza esclusiva per la produzione e la distribuzione di un prodotto del tabacco denominato «Westpoint», che beneficia di un brevetto europeo.
9 Il Westpoint comprende un pacchetto presentato come un pacchetto di sigarette normale contenente 25 g di tabacco da fumo trinciato fino ripartito in trenta rotoli di tabacco di produzione industriale con un involucro di cellulosa porosa. Ogni rotolo di tabacco è lungo 68,6 mm ed è composto di circa 833 mg di tabacco.
10 Per essere fumati, i rotoli di tabacco devono essere innanzi tutto avvolti con carta per sigarette. A tal fine, la Brinkmann vende separatamente tubetti per sigarette nei quali possono essere inseriti i rotoli di tabacco. Questi ultimi possono anche essere avvolti in carta per sigarette ordinaria.
11 Nel fascicolo del brevetto danese i vantaggi derivanti dal Westpoint sono riassunti come segue:
«- Esatto dosaggio previo del tabacco in sede di produzione industriale
- Gusto costantemente immutato
- Condizioni di consumo costantemente uniformi (durata, tiraggio)
- Contenuto predeterminato e uniforme di sostanze nocive in relazione ad un determinato tubo in carta da sigarette
- Produzione estremamente semplice di una sigaretta che può essere direttamente paragonata ad una sigaretta di produzione industriale
- Assenza, fra i cilindri di tabacco, di involucro da gettare
- Imposizione fiscale più favorevole rispetto alle sigarette preparate industrialmente».
12 Dall'aprile 1989 la Brinkmann vende Westpoint in Germania, dove tale prodotto viene tassato come tabacco da fumo.
13 Sul mercato danese la Brinkmann ha lanciato il Westpoint nell'aprile 1990, dopo che un ufficio regionale delle dogane l'aveva informata del fatto che il Westpoint sarebbe stato tassato come tabacco da fumo trinciato fino. Tuttavia, su domanda di una società concorrente della Brinkmann, la Momsnævnet, che è la più elevata autorità amministrativa danese in materia fiscale, con decisione 14 maggio 1990, confermata con decisione 23 ottobre 1990, ha ritenuto che i rotoli di tabacco del Westpoint dovessero essere assoggettati alla stessa aliquota fiscale delle sigarette. In tale contesto, le domande presentate dalla Brinkmann al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione adottata sono state anch'esse respinte.
Le questioni pregiudiziali
14 La Brinkmann ha allora presentato un ricorso dinanzi all'Østre Landsret chiedendo che fosse ingiunto allo Skatteministeriet di riconoscere che il Westpoint doveva essere tassato come tabacco da fumo e di risarcire il danno da essa subìto a causa delle decisioni della Momsnævnet in seguito alle quali il Westpoint era stato estromesso dal mercato danese.
15 Alla luce di quanto sopra, l'Østre Landsret ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se le definizioni di cui alla seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978 relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (79/32/CEE), nella versione del 14 maggio 1990, vadano interpretate nel senso che un prodotto dalle seguenti caratteristiche deve essere classificato come sigarette ovvero come tabacco da fumo:
- un pacchetto contenente 25 g di tabacco da fumo trinciato fine suddiviso in 30 rotoli di tabacco prodotti industrialmente, ciascuno delle stesse dimensioni, consistenza e omogeneità;
- ogni rotolo di tabacco è lungo 68,6 mm e consiste in 833 mg di tabacco da fumo trinciato fine avvolto in un involucro di cellulosa e compresso in una tavoletta sottile.
- l'involucro è così poroso da non consentire che il rotolo di tabacco venga fumato tale e quale senza previo inserimento in un tubetto di carta da sigarette ovvero senza previo avvolgimento in carta da sigarette ordinaria, operazioni che in ambedue i casi possono essere effettuate senza l'ausilio di utensili.
Qualora la questione numero 1 vada risolta nel senso che si tratta di tabacco da fumo, si chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
2. Se in forza della normativa comunitaria un'impresa abbia diritto al risarcimento di qualunque danno subito in conseguenza di una trasgressione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro consistente nel fatto che l'autorità competente in ultima istanza a decidere sulla categoria di imposte cui va ascritto un tabacco manifatturato abbia emanato un provvedimento in contrasto con l'art. 3, n. 1, della direttiva 79/32/CEE, ed in tal caso a quali condizioni sia subordinata la responsabilità.
3(a) Se le definizioni di tabacchi manifatturati contenute nella direttiva 79/32/CEE siano correttamente attuate in uno Stato membro, quando il ministero delle Finanze sia autorizzato per legge ad emanare disposizioni sulle definizioni di tabacchi manifatturati conformemente alla norme emanate dalla Comunità europea, qualora non siano state emanate norme giuridiche in conformità della legge.
In caso di soluzione negativa della questione 3.a., si chiede alla Corte di giustizia di risolvere le seguenti questioni:
3(b) Se per la soluzione della questione 2 sia rilevante che le definizioni contenute nella direttiva sul tabacco non siano state recepite in uno Stato membro qualora nel provvedimento dell'autorità nazionale si faccia rinvio alle dette definizioni e le parti nella causa pendente dinanzi al giudice a quo concordino sul fatto che le definizioni della direttiva sono di immediata applicazione.
4. Se per la soluzione della questione 2 rilevi il fatto che sia stata negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento dell'autorità come richiesto dall'attrice al fine di limitare le proprie perdite».
Sulla prima questione
16 In via preliminare occorre rilevare che la seconda direttiva, nella versione vigente al tempo dei fatti della causa a qua, conteneva già una definizione precisa delle sigarette, i cui tre elementi distintivi erano i seguenti: a) rotoli di tabacco che b) possono essere fumati tali e quali e che c) non sono sigari o sigaretti.
17 E' pacifico che un prodotto quale il Westpoint soddisfa la prima e la terza condizione. Tuttavia esso non soddisfa la seconda condizione poiché il rotolo di tabacco di cui trattasi non può essere fumato tale e quale, ma dev'essere inserito in un tubetto per sigarette ovvero avvolto con carta per sigarette ordinaria.
18 Un prodotto come quello di cui trattasi nella causa a qua rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 4, punto 1, della seconda direttiva, il quale dà la definizione dei tabacchi da fumo. Infatti i rotoli di tabacco controversi sono tabacco trinciato che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.
19 Lo Skatteminesteriet ed il governo finlandese contestano tuttavia il fatto che il Westpoint sia considerato come tabacco da fumo e fanno valere al riguardo la definizione del sigaro contenuta all'art. 2 della seconda direttiva, che prevede anche che deve trattarsi di rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali. Ora, taluni sigari dovrebbero essere trinciati dal consumatore prima di poter essere fumati. Sarebbe quindi indiscutibile che, nonostante ciò, i detti sigari restano sigari ai sensi dell'art. 2 della seconda direttiva. Ne deriverebbe che non si può dare un'interpretazione letterale all'espressione «tali e quali» di cui alla seconda direttiva.
20 Questo argomento non può essere accolto. Infatti l'espressione «rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali» riguarda un prodotto finito. Un sigaro, anche quando dev'essere trinciato prima di essere fumato, è un prodotto finito. Ciò non vale invece per un rotolo di tabacco che, come nella causa a qua, dev'essere assemblato con un altro prodotto, cioè un tubetto per sigarette smerciato separatamente, al fine di ottenere un prodotto che può essere fumato tale e quale.
21 Certo, come hanno sottolineato il governo finlandese e la Commissione, dal fascicolo del brevetto riportato al punto 11 della presente sentenza risulta che il prodotto controverso nella causa a qua cerca di collegare il trattamento fiscale favorevole del tabacco da fumo ai vantaggi che le sigarette presentano per il consumatore. Tuttavia questo non può giustificare il fatto che la portata dell'art. 3, n. 1, della seconda direttiva sia estesa al di là della sua formulazione, e cioè a rotoli di tabacco che non sono prodotti finiti.
22 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva, nella sua versione vigente nel maggio 1990, devono essere interpretati nel senso che rotoli di tabacco avvolti in un involucro di cellulosa porosa che, per essere fumati, devono essere inseriti in tubetti per sigarette devono essere considerati come tabacco da fumo ai sensi dell'art. 4, punto 1, di tale direttiva.
Sulle questioni seconda, terza e quarta
23 Con le questioni seconda, terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, l'Østre Landsret chiede in sostanza se uno Stato membro le cui autorità, nell'interpretare gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva, hanno qualificato per errore un prodotto come quello in esame come sigaretta e non hanno sospeso l'esecuzione della decisione adottata non sia tenuto, in forza del diritto comunitario, a risarcire il danno causato al produttore con tale decisione erronea.
24 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (v., in particolare, sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 31; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 20, e 17 ottobre 1996, cause riunite C-283/94, C-291/94 e C-292/94, Denkavit e a., Racc. pag. I-5063, punto 47).
25 In queste sentenze, la Corte, in considerazione delle circostanze della fattispecie, ha dichiarato che un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione grave e manifesta e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 51; Dillenkofer e a., punti 21 e 23, e Denkavit e a., punto 48).
26 Pur se ai giudici nazionali spetta, in linea di principio, accertare se ricorrono le condizioni della responsabilità degli Stati membri derivante dalla violazione del diritto comunitario, occorre constatare che, nella presente causa, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se i fatti in esame debbano qualificarsi violazione grave e manifesta del diritto comunitario e se, eventualmente, esista un nesso casuale tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto.
27 Nella fattispecie è indiscutibile che gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva, che contengono le definizioni relative alle sigarette e ai tabacchi da fumo, non erano stati correttamente trasposti nel diritto nazionale dato che il ministro competente autorizzato dalla legge a emanare le disposizioni necessarie non ha adottato alcuna norma giuridica in applicazione di tale legge.
28 Vero è che la mancanza di qualsiasi provvedimento di attuazione di una direttiva per raggiungere il risultato prescritto da quest'ultima entro il termine a tal fine stabilito costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario (v. sentenza Dillenkofer e a., citata, punto 29).
29 Occorre tuttavia rilevare che nessun nesso casuale diretto esiste, nella fattispecie, tra la violazione del diritto comunitario ed il preteso danno subìto dalla Brinkmann. Infatti, le autorità danesi hanno immediatamente applicato le disposizioni pertinenti della seconda direttiva contenenti definizioni precise per quanto riguarda i prodotti del tabacco. Pertanto la mancata di attuazione delle definizioni della seconda direttiva mediante disposizioni ministeriali non implica di per sé la responsabilità dello Stato.
30 Occorre ancora accertare se le autorità danesi, in relazione al grado di chiarezza e di precisione delle pertinenti disposizioni della seconda direttiva, abbiano violato queste ultime in maniera grave e manifesta.
31 Ciò non è avvenuto nella causa a qua. Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale al punto 31 delle sue conclusioni, il Westpoint non corrisponde esattamente né all'una né all'altra delle definizioni della direttiva. Si tratta invece di un prodotto non esistente all'atto dell'adozione della seconda direttiva, che cercava di presentare ai consumatori i vantaggi di una sigaretta approfittando al tempo stesso del minor onere fiscale gravante sul tabacco da fumo. Di conseguenza, l'interpretazione che le autorità danesi hanno dato delle definizioni pertinenti non era manifestamente incompatibile col testo della seconda direttiva ed in particolare con l'obiettivo da essa perseguito, tanto più che il governo finlandese e la Commissione hanno sostenuto una simile interpretazione.
32 In questa prospettiva, poco importa che le autorità abbiano rifiutato di sospendere la decisione adottata, dato che il diritto comunitario non richiede, in un caso quale quello della causa a qua, che le autorità nazionali sospendano l'esecuzione di una decisione adottata in applicazione di una disposizione che può ricevere diverse interpretazioni seriamente sostenibili.
33 Occorre quindi risolvere le questioni seconda, terza e quarta nel senso che uno Stato membro le cui autorità, nell'interpretare gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva, hanno qualificato erroneamente un prodotto come quello in esame come sigaretta e non hanno sospeso l'esecuzione della decisione adottata non è tenuto, in forza del diritto comunitario, a risarcire il danno causato al produttore da tale decisione erronea.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Østre Landsret, con ordinanza 4 settembre 1996, dichiara:
35 Gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/32/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, nella sua versione vigente nel maggio 1990, devono essere interpretati nel senso che rotoli di tabacco avvolti in un involucro di cellulosa porosa che, per essere fumati, devono essere inseriti in tubetti per sigarette devono essere considerati come tabacco da fumo ai sensi dell'art. 4, punto 1, di tale direttiva.
36 Uno Stato membro le cui autorità, nell'interpretare gli artt. 3, n. 1, e 4, punto 1, della seconda direttiva 79/32, hanno qualificato erroneamente un prodotto come quello in esame come sigaretta e non hanno sospeso l'esecuzione della decisione adottata non è tenuto, in forza del diritto comunitario, a risarcire il danno causato al produttore da tale decisione erronea.
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