Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Sistema dei quantitativi massimi garantiti - Riduzione generale dei prezzi d'intervento e del premio accordato agli acquirenti in caso di superamento - Compatibilità con gli obiettivi della politica agricola comune - Violazione dei principi di proporzionalità o di non discriminazione - Insussistenza
(Trattato CE, art. 39; regolamento del Consiglio n. 1114/88)
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Sistema dei quantitativi massimi garantiti - Fissazione per talune varietà raccolte nel 1989, successivamente alla messa in coltivazione - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento - Insussistenza - Effetto retroattivo richiesto dallo scopo da raggiungere - Determinazione, per il raccolto di cui trattasi, della produzione effettiva nonché dei prezzi e del premio che ne conseguono - Legittimità
(Regolamenti del Consiglio nn. 1114/88 e 1252/89; regolamento della Commissione n. 2046/90)
3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Sistema dei quantitativi massimi garantiti - Principio di fissazione per varietà ciascun anno per il raccolto dell'anno seguente - Applicazione priva di effetto retroattivo - Entrata in vigore del relativo regolamento successiva a quella del regolamento che ripartisce i quantitativi massimi garantiti per il raccolto in corso - Legittimità
(Regolamenti del Consiglio nn. 1251/89 e 1252/89)
4 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Sistema dei quantitativi massimi garantiti - Superamento - Rimborso delle somme corrispondenti alla riduzione dei prezzi e del premio - Obbligo a carico del trasformatore - Rinegoziazione del prezzo di vendita con i produttori - Facoltà consentita dal contratto tipo di coltivazione
(Regolamento del Consiglio n. 727/70, art. 4, n. 5; regolamento della Commissione n. 4263/88, allegato)
Massima
5 Il regolamento n. 1114/88, che modifica il regolamento n. 727/70 che instaura un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, nella parte in cui fissa quantitativi massimi garantiti complessivi e prevede una riduzione generale dei prezzi d'intervento e del premio accordato agli acquirenti in caso di superamento dei detti quantitativi, indipendentemente dal volume della produzione di ciascun produttore e senza distinguere fra le diverse varietà di tabacco, non è incompatibile con gli obiettivi della politica agricola comune e non viola né il principio di proporzionalità né quello di non discriminazione.
Per quanto riguarda i vari obiettivi della politica agricola comune elencati nell'art. 39 del Trattato, i quali possono rivelarsi contraddittori, le istituzioni comunitarie devono garantire una permanente conciliazione fra questi ultimi e, se del caso, attribuire ad uno di essi la temporanea preminenza richiesta dai fatti o dalle circostanze economiche in relazione ai quali esse adottano le loro decisioni, purché però tale conciliazione non produca l'effetto di rendere impossibile la realizzazione degli altri obiettivi. Orbene, il perseguimento esclusivo dell'obiettivo di garantire un equo tenore di vita ai produttori e trasformatori di tabacco greggio, grazie in particolare al miglioramento del loro reddito individuale, comporterebbe un serio rischio di rendere impossibile la realizzazione dell'obiettivo di stabilizzare il mercato del tabacco greggio, caratterizzato da una sovrapproduzione, perseguito con l'istituzione del regime dei quantitativi massimi garantiti col regolamento n. 1114/88, conformemente ad uno degli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39.
Per quanto attiene al principio di proporzionalità, il Consiglio, adottando il regolamento di cui trattasi, ha agito nel rispetto di detto principio, in quanto non ha scelto un provvedimento manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, e in conformità all'esigenza di operare gradualmente gli opportuni adattamenti, indicata dall'art. 39, n. 2, lett. b), del Trattato. Infatti, quando ha adottato il regolamento, il Consiglio ha potuto ritenere, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, che il sistema dei quantitativi massimi garantiti fosse per i produttori di tabacco meno gravoso di un sistema di quote individuali; il mero fatto che detto regime non sia risultato abbastanza efficace non è sufficiente per dedurne l'invalidità del regolamento.
Per quanto concerne, infine, il principio di non discriminazione, esso non osta ad una normativa comunitaria che ha istituito un sistema di limiti di garanzia per tutto il mercato comunitario che comportano una riduzione dell'aiuto alla produzione di tutti gli operatori economici di cui trattasi, anche se il superamento di tali limiti non era dovuto ad un aumento della loro produzione. In siffatto sistema tutti i produttori comunitari devono sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie per far fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento.
6 Il regolamento n. 1252/89, che ripartisce, per varietà o gruppo di varietà di tabacco, il quantitativo massimo garantito complessivo fissato con il regolamento n. 1114/88 per il raccolto 1989 di tutta la Comunità, non viola il principio della tutela del legittimo affidamento nella parte in cui stabilisce i quantitativi massimi per le varietà Mavra e Tsebelia raccolte nel 1989, pur essendo entrato in vigore soltanto l'11 maggio 1989, e la sua retroattività era necessaria perché potesse raggiungere il suo obiettivo.
Da un lato, infatti, anche se la programmazione degli investimenti da parte degli operatori economici interessati non era più possibile al momento dell'entrata in vigore del regolamento e la sovrapproduzione delle varietà considerate non ha potuto più essere evitata, la determinazione delle varietà considerate non era imprevedibile per detti operatori, i quali dovevano attendersi, tenuto conto del fatto che il regolamento fa parte di un insieme di provvedimenti vigenti a partire dal 1988, destinati a limitare la produzione di tabacco nella Comunità, che il quantitativo delle due varietà di cui trattasi fosse ancora ridotto per il raccolto 1989.
D'altro lato, gli obiettivi perseguiti con il regolamento n. 1114/88, che consistono, per i vari raccolti, nel limitare la produzione di tabacco della Comunità a un determinato quantitativo e nel disincentivare la produzione di varietà che, come le varietà Mavra e Tsebelia, presentavano difficoltà di smaltimento, richiedevano la fissazione, persino retroattiva, di un quantitativo massimo garantito per il raccolto 1989 di dette varietà.
Peraltro, e nella misura in cui il regolamento n. 1252/89 non è invalido, la Commissione poteva validamente determinare, nel regolamento n. 2046/90, l'esatto importo dei prezzi e dei premi percepiti dai produttori in funzione dell'esistenza o meno di un superamento dei quantitativi per varietà fissati col regolamento n. 1252/89 e, pertanto, ridurre i prezzi e il premio per il raccolto 1989 delle varietà considerate.
7 Dal tenore del regolamento n. 1251/89, che stabilisce che i quantitativi massimi garantiti per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco della produzione comunitaria sono fissati ciascun anno per il raccolto dell'anno seguente, emerge che, secondo il legislatore, il principio della fissazione un anno prima del raccolto doveva essere applicato solo per il futuro, e per la prima volta per il raccolto del 1990. Il Consiglio non ha pertanto applicato retroattivamente tale regolamento, di modo che, fissando la sua entrata in vigore a una data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento n. 1252/89, che ripartisce i quantitativi massimi per il raccolto 1989, non ha travalicato i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia di politica agricola comune, e non ha neanche motivato in modo errato tale scelta.
8 Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, instaurata col regolamento n. 727/70, l'impresa di trasformazione è tenuta a rimborsare, nella misura in cui le percepisce, le somme corrispondenti alla riduzione dei prezzi d'intervento e del premio accordato agli acquirenti, riduzione decisa in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento, come modificato coi regolamenti nn. 1114/88 e 1251/89, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito delle varietà di tabacco della produzione comunitaria considerate. Tuttavia, la clausola 8, secondo comma, del contratto tipo di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88 consente, in tal caso, la rinegoziazione fra l'impresa di trasformazione e i produttori di tabacco del prezzo contrattuale in funzione della riduzione dei prezzi e del premio, in quanto siffatta rinegoziazione è conforme al fatto che, in un sistema di quantitativi massimi garantiti, tutti i produttori comunitari devono sopportare in modo solidale ed uguale le conseguenze delle decisioni delle istituzioni comunitarie per far fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio fra la produzione e le possibilità di smaltimento.
Parti
Nel procedimento C-324/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Eirinodikeio di Echinos (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE
e
Athanasia Simou e altri,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 110, pag. 35), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1251, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 (GU L 129, pag. 16), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1252, che fissa, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti, e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1577/86, n. 1975/87 e n. 2268/88 (GU L 129, pag. 17), e del regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1990, n. 2046, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1989, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU L 187, pag. 23), nonché sull'interpretazione della clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4263, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (GU L 376, pag. 34),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE, dagli avv.ti N. Vassilakakis e E. Vassilakakis, del foro di Salonicco, E. Pallioudi, del foro di Kavala, e A. Kronshagen, del foro di Lussemburgo;
- per il governo ellenico, dai signori D. Papageorgopoulos, avvocato dello Stato, e P. Mylonopoulos, collaboratore giuridico di primo grado presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori John Carbery, consigliere giuridico, e M. Vitsentzatos, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE, con gli avv.ti N. Vassilakakis, E. Vassilakakis e E. Pallioudi, del governo ellenico, rappresentato dal signor P. Mylonopoulos e dalla signora F. Dedousi, procuratore ad lites presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente, del Consiglio, rappresentato dai signori J. Carbery e M. Vitsentzatos, nonché della Commissione, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, all'udienza del 17 luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 luglio 1995, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 1996, l'Eirinodikeio (giudice di pace) di Echinos ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 110, pag. 35), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1251, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 (GU L 129, pag. 16), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1252, che fissa, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti, e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1577/86, n. 1975/87 e n. 2268/88 (GU L 129, pag. 17), e del regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1990, n. 2046, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1989, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU L 187, pag. 23), nonché sull'interpretazione della clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4263, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (GU L 376, pag. 34).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra l'Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE (in prosieguo: la «Petridi») e sedici produttori di tabacco, vale a dire la signora Athanasia Simou e altri (in prosieguo: «Simou e a.»), a seguito della riduzione, in base al regolamento n. 2046/90, del premio versato per la varietà Tsebelia in base ai quantitativi massimi garantiti (in prosieguo: il «QMG») fissati con i regolamenti del Consiglio nn. 1114/88, 1251/89 e 1252/89.
Sulla normativa vigente
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1), ha stabilito un regime di sussidio per i produttori fondato su prezzi d'obiettivo e d'intervento, fissati ogni anno dal Consiglio per il tabacco in foglia della Comunità.
4 Al fine d'incentivare gli acquisti presso i produttori ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, l'art. 3, n. 1, di detto regolamento ha stabilito che un premio sarà versato alle persone che acquistino il tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari, a condizione in particolare che l'acquirente abbia concluso un contratto di coltivazione col produttore. Le modalità e gli obblighi relativi al contratto di coltivazione sono stati stabiliti con il regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1726, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (GU L 191, pag. 1).
5 In seguito, al fine di limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco nella Comunità e di disincentivare al tempo stesso la produzione delle varietà che presentino difficoltà di smaltimento, il regolamento n. 1114/88 ha aggiunto all'art. 4 del regolamento n. 727/70 un paragrafo 5, così redatto:
«Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunità è stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.
Fatti salvi gli articoli 12 bis e 13, per ogni volta che una varietà o un gruppo di varietà superi il quantitativo massimo garantito dell'1%, i prezzi d'intervento, nonché i relativi premi, sono ridotti dell'1%. Una correzione corrispondente alla riduzione del premio è applicata al prezzo di obiettivo del raccolto in questione.
La riduzione di cui al secondo comma non può comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti 1989 e 1990.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo la Commissione constata prima del 31 luglio l'eventuale superamento del quantitativo massimo garantito relativamente ad una varietà o a un gruppo di varietà.
(...)».
6 Il regolamento n. 4263/88, che modifica il regolamento n. 1726/70, precisa gli elementi indispensabili che devono essere contenuti nel contratto europeo di coltivazione stipulato fra un produttore e un trasformatore di tabacco a partire dal raccolto 1989, e riproduce, nell'allegato, un contratto di coltivazione europeo tipo che contiene quattordici clausole obbligatorie. Fra queste figura la clausola 8, la quale dispone:
«Il prezzo contrattuale della qualità di riferimento, di cui alla normativa comunitaria, ammonta a... /kg. Conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1726/70, tale prezzo non può comunque essere inferiore al prezzo d'intervento applicabile al rispettivo raccolto, stabilito per la varietà indicata al paragrafo 1 del presente contratto.
Senza pregiudizio della disposizione di cui al comma precedente, qualora con regolamento comunitario fossero modificati i prezzi o i premi relativi alla varietà di tabacco indicata al punto 1 del presente contratto, l'acquirente e il venditore negoziano nuovamente il prezzo contrattuale. Se i prezzi o i premi sono modificati tramite l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70, le parti concordano un riaggiustamento del prezzo contrattuale in funzione alla modifica dei prezzi o dei premi».
7 Allo scopo di consentire la programmazione delle piantagioni, il regolamento n. 1251/89 ha modificato l'art. 4, n. 5, primo comma, del regolamento n. 727/70, come modificato con il regolamento n. 1114/88. Tale disposizione è redatta ormai come segue:
«Il Consiglio stabilisce ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per le quali sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito, in funzione, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il Consiglio stabilisce questi quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1990 e contemporaneamente per il raccolto 1989. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunità è stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia».
8 Ai sensi del suo art. 2, il regolamento n. 1251/89 entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essendo stato pubblicato l'11 maggio 1989, il regolamento n. 1251/89 è entrato in vigore il 14 maggio 1989.
9 Il regolamento n. 1252/89 ripartisce, per varietà o gruppo di varietà, il QMG complessivo fissato a 385 000 tonnellate col regolamento n. 1114/88 per il raccolto 1989 di tabacco di tutta la Comunità.
10 Gli allegati IV e V del regolamento n. 1252/89 stabiliscono i prezzi, i premi e i QMG per le diverse varietà raccolte, in particolare, nel 1989. I QMG per le varietà Tsebelia e Mavra sono stati così fissati a 30 000 tonnellate.
11 Ai sensi del suo art. 5, primo comma, il regolamento n. 1252/89 «entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Pubblicato l'11 marzo 1989, il regolamento n. 1252/89 è entrato in vigore lo stesso giorno.
12 In base all'art. 4, n. 5, quarto comma, del regolamento n. 727/70, come modificato, la Commissione ha adottato il regolamento n. 2046/90, il quale stabilisce, per il tabacco del raccolto 1989, la produzione effettiva nonché i prezzi e i premi da versare in base ai QMG fissati per varietà per lo stesso raccolto dal regolamento n. 1252/89.
13 L'allegato I del regolamento n. 2046/90 constata un superamento complessivo del 44,1% del QMG, fissato a 30 000 tonnellate per le varietà Tsebelia e Mavra, mentre l'allegato II riduce i prezzi d'obiettivo e d'intervento nonché l'importo del premio del 15%, stabilendoli così rispettivamente a 2,806, 2,037, 2,204 ECU/kg e a 2,802, 1,989, 1,802 ECU/kg.
Sulla causa principale
14 Nel luglio 1989 la Petridi stipulava con Simou e a. contratti europei di coltivazione di tabacco greggio conformi al contratto europeo di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88. Con tali contratti, Simou e a. s'impegnavano a coltivare, su determinate superfici, tabacchi della varietà Tsebelia per la campagna 1989 e a vendere alla Petridi il quantitativo prodotto, per un prezzo di 2,410 ECU/kg, che poteva essere oggetto di riduzione.
15 Detti contratti si basavano sul versamento alla Petridi di un premio comunitario che, al momento della stipula dei contratti, ammontava a 2,593 ECU/kg di tabacco. La Petridi era tenuta a trasferire tale premio in gran parte a Simou e a. in quanto doveva versare loro un prezzo almeno pari al prezzo d'intervento di 2,396 ECU/kg di tabacco.
16 Conformemente al modello di contratto europeo di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88, una clausola relativa alla rinegoziazione del prezzo contrattuale fra l'acquirente e il venditore in caso di riduzione dei prezzi o del premio veniva inserita nei contratti di cui trattasi.
17 Nel maggio 1990 la Petridi versava per intero a Simou e a. il prezzo convenuto per i tabacchi della varietà Tsebelia del raccolto 1989 oggetto dei summenzionati contratti e riceveva il premio corrispondente.
18 Come già emerge dal punto 13 della presente sentenza, dopo il raccolto, con il regolamento n. 2046/90 la Commissione constatava un superamento complessivo del 44,1% del QMG, fissato a 30 000 tonnellate per le varietà Tsebelia e Mavra, e riduceva pertanto del 15% il premio inizialmente concesso. La Petridi veniva invitata pertanto dall'Ente nazionale del tabacco a restituire il 15% del premio che aveva percepito.
19 Il 26 novembre 1993 la Petridi esperiva un'azione contro Simou e a. perché questi le versassero varie somme menzionate nella sua domanda, a causa della riduzione del 15% del premio corrisposto per la varietà Tsebelia in base ai QMG fissati dai regolamenti nn. 1114/88, 1251/89, 1252/89 e 2046/90.
20 Simou e a. negano di dover versare detti importi.
21 Il giudice a quo pone quesiti circa la validità, messa in dubbio dalla Petridi, dei regolamenti nn. 1114/88, 1251/89, 1252/89 e 2046/90, nonché sull'applicazione da dare alla clausola contenuta nei contratti di coltivazione che prevedono un adeguamento dei prezzi contrattuali in caso di modifica dei prezzi o del premio.
22 Per quanto riguarda, in particolare, la validità dei regolamenti nn. 1251/89 e 1252/89, il giudice a quo fa riferimento alla sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni I»), nella quale la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 1114/88 e il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87 (GU L 199, pag. 20), in quanto essi stabilivano un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988. La Corte ha infatti affermato che i detti regolamenti pubblicati rispettivamente il 29 aprile e il 26 luglio 1988, vale a dire in date in cui le scelte di produzione erano già state stabilite o realizzate, producevano un effetto retroattivo che non era necessario per il conseguimento del loro obiettivo e che non rispettava il legittimo affidamento degli operatori economici interessati.
23 Nella specie, il giudice a quo osserva che il regolamento n. 1251/89 mira a che il Consiglio fissi i QMG un anno prima del raccolto corrispondente al fine di consentire la programmazione delle piantagioni. Orbene, ciò non si è verificato per il raccolto del 1989, in quanto il regolamento n. 1252/89, che fissa i QMG per varietà o gruppo di varietà per detto raccolto, era stato adottato lo stesso giorno del regolamento n. 1251/89, vale a dire il 3 maggio 1989, e pubblicato l'11 maggio 1989.
24 Poiché non soltanto l'11 maggio 1989, ma persino il 3 maggio 1989, Simou e a. avevano già piantato i tabacchi della varietà Tsebelia del raccolto 1989, il giudice a quo non comprende come potesse essere ottenuto l'obiettivo perseguito con il regolamento n. 1251/89, vale a dire la programmazione delle piantagioni. Esso sottolinea inoltre che in Grecia i contratti europei di coltivazione, applicati per la prima volta per il raccolto 1989, sono stati sottoscritti in ritardo, nel luglio 1989, dopo che i produttori di tabacco avevano già piantato i tabacchi di cui trattasi.
25 Rilevando che la sua pronuncia non può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, l'Eirinodikeio di Echinos si considera tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale. Dalla sentenza di rinvio emerge che l'Eirinodikeio di Echinos sottopone alla Corte cinque questioni, che possono essere formulate come segue:
«1) Se sia valido il regolamento del Consiglio n. 1114/88, che ha modificato il regolamento n. 727/70, nella parte in cui esso prevede che, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito per la produzione di tabacco in foglia in tutta la Comunità, i prezzi di intervento e i premi sono ridotti, in modo generalizzato e indifferenziato, senza tener conto del fatto che un produttore abbia superato o meno il quantitativo previsto.
2) Se siano validi i regolamenti nn. 1251/89 e 1252/89, per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi massimi garantiti per la varietà di tabacco Tsebelia del raccolto 1989, e se la loro applicazione sia o meno in contrasto con i principi generali dell'irretroattività degli atti comunitari, del legittimo affidamento dei produttori e degli acquirenti-trasformatori di tabacco e della certezza del diritto.
3) Qualora la precedente questione sia risolta in senso affermativo, tenuto conto dell'accertamento della Commissione secondo la quale vi è stata una sovrapproduzione e un superamento del 44,1% dei quantitativi massimi garantiti per le varietà Tsebelia e Mavra del raccolto 1989, ragion per cui è stata imposta una riduzione entro il limite massimo del 15% del premio e del prezzo di intervento, se sia valido il regolamento della Commissione n. 2046/90 e se si possa chiedere l'applicazione della clausola 8, secondo comma, e soprattutto terzo comma, dei contratti di coltivazione stipulati in base al regolamento della Commissione n. 4263/88. Nel caso in cui tali prezzi e detti premi siano modificati in base alle disposizioni previste dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 727/70, se il prezzo contrattuale sia adattato in funzione della modifica dei prezzi e dei premi.
4) Se le ragioni che nel 1991 (causa C-368/89) hanno indotto la Corte di giustizia delle Comunità europee ad annullare il regolamento sui quantitativi massimi garantiti per i tabacchi della varietà Bright del raccolto 1988 non ricorrano anche nella fattispecie, considerato che la Commissione è incorsa nello stesso errore ritardando la fissazione dei quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1989.
5) Infine, qualora si stabilisca la validità dei regolamenti di cui trattasi, chi sia in definitiva debitore del rimborso del premio per la parte di cui è stato decurtato».
26 Con le dette cinque questioni il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità dei regolamenti nn. 1114/88, 1251/89, 1252/89 e 2046/90, nonché sull'interpretazione della clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88. In particolare, con le sue questioni terza e quinta esso mira a far stabilire, qualora i regolamenti di cui trattasi siano validi, chi sia tenuto a rimborsare le somme corrispondenti alla riduzione dei prezzi e del premio, stabilita in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, come modificato, e se la clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88 consenta, in tal caso, di rinegoziare il prezzo contrattuale in funzione della riduzione dei prezzi e del premio.
Sulla validità del regolamento n. 1114/88
27 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se il regolamento n. 1114/88 sia valido nella parte in cui fissa QMG complessivi e prevede una riduzione generale dei prezzi e del premio in caso di superamento dei QMG, indipendentemente dal volume della produzione di ciascun produttore e senza distinguere fra le diverse varietà di tabacco.
28 La Petridi adduce che il regolamento comporta così una diminuzione sproporzionata del reddito di tutti i produttori e che, pertanto, compromette il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.
29 Come osservano il Consiglio e la Commissione, nella sentenza 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I-4863, punto 30; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni II»), la Corte ha considerato che siffatti argomenti non erano atti ad inficiare la validità del regolamento n. 1114/88.
30 In primo luogo, al punto 31 della suddetta sentenza, la Corte ha ricordato l'ampio potere discrezionale delle istituzioni comunitarie in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilità loro conferite. Inoltre essa ha affermato, al punto 32, che dette istituzioni devono garantire una permanente conciliazione fra i vari obiettivi della politica agricola comune elencati nell'art. 39 del Trattato, i quali possono rivelarsi contraddittori, e, se del caso, attribuire ad uno di essi la temporanea preminenza richiesta dai fatti o dalle circostanze economiche in relazione ai quali esse adottano le loro decisioni, purché però tale conciliazione non produca l'effetto di rendere impossibile la realizzazione degli altri obiettivi.
31 Orbene, come la Corte ha sottolineato al punto 34 della stessa sentenza, il perseguimento esclusivo dell'obiettivo di garantire un equo tenore di vita ai produttori e trasformatori di tabacco greggio, grazie in particolare al miglioramento del loro reddito individuale, comporterebbe un serio rischio di rendere impossibile la realizzazione dell'obiettivo di stabilizzare il mercato del tabacco greggio, caratterizzato da una sovrapproduzione, perseguito con l'istituzione del regime dei QMG col regolamento n. 1114/88, conformemente ad uno degli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del Trattato.
32 Pertanto, al punto 30 della sentenza Crispoltoni II, la Corte ha concluso che il regolamento n. 1114/88 non era incompatibile con gli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del Trattato.
33 In secondo luogo, al punto 47 della stessa sentenza, la Corte ha considerato che, adottando il regolamento n. 1114/88, il Consiglio aveva agito nel rispetto del principio di proporzionalità, in quanto non aveva scelto un provvedimento manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, e in conformità all'esigenza di operare gradualmente gli opportuni adattamenti, indicata dall'art. 39, n. 2, lett. b), del Trattato.
34 Infatti, come la Corte ha osservato al punto 46, il Consiglio, quando ha adottato il regolamento n. 1114/88, aveva potuto ritenere, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, che il sistema dei QMG fosse per i produttori di tabacco meno gravoso di un sistema di quote individuali, poiché nel primo la produzione degli interessati non era limitata, nel senso che potevano sempre vendere i loro prodotti agli organismi di intervento, anche se con un prezzo o un premio ridotti, al massimo, del 15%, mentre nel secondo i produttori non ricevono alcun sussidio per la parte di produzione che eccede la loro quota individuale. Inoltre, il mero fatto che il regime non fosse risultato abbastanza efficace non era sufficiente per dedurne l'invalidità del regolamento n. 1114/88.
35 In terzo luogo, la Corte ha ricordato, al punto 52 della sentenza Crispoltoni II, che il principio di non discriminazione non osta ad una normativa comunitaria che ha istituito un sistema di limiti di garanzia per tutto il mercato comunitario che comportano una riduzione dell'aiuto alla produzione di tutti gli operatori economici di cui trattasi, anche se il superamento di tali limiti non era dovuto ad un aumento della loro produzione. Essa ha considerato che, in siffatto sistema, tutti i produttori comunitari devono sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie per far fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento.
36 Alla luce delle stesse considerazioni, si deve risolvere la questione formulata dal giudice a quo nel senso che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 1114/88.
Sulla validità dei regolamenti nn. 1251/89 e 1252/89
37 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se i regolamenti nn. 1251/89 e 1252/89 non siano invalidi nella parte in cui fissano i QMG per il raccolto 1989 del tabacco Tsebelia, poiché essi sarebbero in contrasto coi principi di irretroattività, della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
38 A questo proposito, la Petridi e il governo ellenico, riferendosi alla sentenza Crispoltoni I, sottolineano che il regolamento n. 1252/89, che fissa i prezzi, i premi e i QMG per varietà per il raccolto 1989, è stato adottato il 3 maggio 1989 e pubblicato l'11 maggio 1989, mentre la scelta della coltivazione del tabacco da parte dei produttori si effettua nell'ottobre dell'anno precedente e il trapianto di dette varietà di tabacco nei campi avviene al più tardi all'inizio di aprile, a causa delle favorevoli condizioni climatiche esistenti nel Sud della Grecia dove sono coltivate le varietà di cui trattasi. Di conseguenza, quando è stato pubblicato il regolamento n. 1252/89 non sarebbe stata più possibile la programmazione degli investimenti e non si sarebbe più potuta evitare la sovrapproduzione di tabacco.
39 La Petridi e il governo ellenico criticano inoltre la fissazione dell'entrata in vigore del regolamento n. 1251/89, che stabilisce il principio della determinazione dei QMG per varietà un anno in anticipo, il 14 maggio 1989, cioè tre giorni dopo l'entrata in vigore, avvenuta l'11 maggio 1989, del regolamento n. 1252/89, che ripartisce i QMG del raccolto 1989. Fissando in questo modo le date di entrata in vigore dei due regolamenti, il Consiglio avrebbe travalicato i limiti del proprio potere discrezionale. In ogni caso, il Consiglio non avrebbe correttamente motivato la scelta di dette date con il riferimento, nel regolamento n. 1251/89, alla necessità di consentire la programmazione delle piantagioni.
Sul regolamento n. 1252/89
40 Si deve ricordare anzitutto che nella sentenza Crispoltoni I la Corte ha affermato che i regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88 erano invalidi in quanto stabilivano un QMG per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988.
41 Ai punti 14-16 di detta sentenza la Corte ha infatti rilevato che i regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88 avevano un effetto retroattivo, in quanto imponevano la riduzione dei prezzi d'intervento nonché dei premi in caso di superamento dei QMG per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988 ed erano stati pubblicati, rispettivamente, alla fine dei mesi di aprile e di luglio 1988, vale a dire a una data in cui le semine per l'anno in corso erano già state effettuate, nel primo caso, e alla quale il trapianto in campo delle piantine era già stato realizzato, nel secondo caso.
42 Al punto 17 della stessa sentenza la Corte ha anzitutto ricordato che, benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.
43 La Corte ha inoltre rilevato, al punto 18 della sentenza di cui trattasi, che, mediante l'istituzione di un sistema di QMG, il regolamento n. 1114/88 mirava a limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco nella Comunità e a disincentivare nel contempo la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento e che tale scopo non poteva essere conseguito, per quanto riguarda il raccolto di tabacco della varietà Bright del 1988, da regolamenti pubblicati alla fine dei mesi di aprile e di luglio dello stesso anno.
44 La Corte ha pertanto concluso, ai punti 20 e 21 della sentenza Crispoltoni I, che la retroattività dei regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88 non poteva essere ammessa, in quanto non la imponeva lo scopo che si doveva raggiungere mediante detti regolamenti. La Corte ha del pari rilevato che i precitati regolamenti avevano leso il legittimo affidamento degli operatori economici interessati. Infatti, questi ultimi, anche se dovevano ritenere prevedibili provvedimenti diretti a limitare ogni aumento della produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento, potevano tuttavia attendersi che eventuali provvedimenti aventi ripercussioni sui loro investimenti fossero loro resi noti in tempo utile, il che non si era verificato.
45 Così, nella sentenza Crispoltoni I, la Corte si è pronunciata sull'applicazione retroattiva, quanto al raccolto di tabacco del 1988, del sistema dei QMG ignoto agli operatori economici interessati tanto in rapporto alla natura delle nuove misure di organizzazione del mercato del tabacco nella Comunità quanto in rapporto alla data della loro entrata in vigore.
46 L'adozione del regolamento n. 1252/89, relativo al raccolto del 1989, che è all'origine della causa principale, si situa tuttavia in un contesto diverso, in quanto detto regolamento fa parte di un insieme di provvedimenti, vigenti a partire dal 1988, diretti a limitare la produzione di tabacco nella Comunità.
47 Infatti, a partire dalla pubblicazione, avvenuta il 29 aprile 1988, del regolamento n. 1114/88, gli operatori economici interessati sapevano che un QMG complessivo di 385 000 tonnellate di tabacco per la Comunità era stato fissato per ciascuno dei raccolti degli anni 1988, 1989 e 1990 e che QMG per varietà sarebbero stati stabiliti dal Consiglio, ogni anno, nell'ambito di detto QMG complessivo rimasto immutato.
48 Del pari, i detti operatori sapevano, quando hanno programmato il raccolto del 1989, che un QMG di 33 000 tonnellate di tabacco era stato fissato con il regolamento n. 2268/88 per il raccolto 1988 delle varietà Mavra e Tsebelia e che per tali varietà vi erano difficoltà di smaltimento, dato che considerevoli scorte esistevano dal 1987.
49 A partire dalla pubblicazione, effettuata alla fine dei mesi di aprile e di luglio 1988, dei regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88, gli operatori economici interessati conoscevano quindi la politica di progressiva riduzione della produzione di tabacco nella Comunità in generale e della produzione delle varietà Mavra e Tsebelia in particolare.
50 Da tali considerazioni risulta che la determinazione, mediante il regolamento n. 1252/89, del QMG per il raccolto 1989 delle varietà Mavra e Tsebelia non era imprevedibile per gli operatori economici interessati, i quali dovevano attendersi che il QMG delle varietà Mavra e Tsebelia fosse ancora ridotto per il raccolto 1989. Il loro legittimo affidamento è stato quindi rispettato.
51 Peraltro, in quanto operatori prudenti e avveduti, i produttori interessati non potevano, in ogni caso, programmare per il raccolto 1989 una produzione che superasse il QMG del 1988. Orbene, come risulta dal regolamento n. 2046/90, la produzione effettiva di tabacco delle varietà Mavra e Tsebelia è ammontata a 43 236 tonnellate. Superando così, in occasione del raccolto del 1989, del 40,1% il QMG fissato per il raccolto 1988, i produttori di tabacco delle varietà Mavra e Tsebelia non si sono perciò manifestamente comportati come operatori prudenti e avveduti.
52 Come osservano il Consiglio e la Commissione, la sovrapproduzione delle varietà Mavra e Tsebelia in occasione del raccolto del 1989 è stata tale che, anche se il QMG per tali varietà fosse rimasto immutato, si sarebbe dovuta prescrivere la riduzione massima del 15% dei prezzi e dei premi.
53 Inoltre, si deve ricordare che, istituendo il sistema dei QMG, il regolamento n. 1114/88 perseguiva gli obiettivi di limitare la produzione di tabacco della Comunità ad un quantitativo corrispondente a un QMG complessivo di 385 000 tonnellate previsto per ciascuno dei raccolti degli anni 1989, 1990 e 1991 e di disincentivare la produzione delle varietà che, come le varietà Mavra e Tsebelia, presentavano difficoltà di smaltimento. Siffatti obiettivi, e in particolare l'osservanza del QMG complessivo di 385 000 tonnellate previsto per il raccolto del 1989, richiedevano la fissazione persino retroattiva, mediante il regolamento n. 1252/89, di un QMG per il raccolto 1989 delle varietà Mavra e Tsebelia.
54 Si deve pertanto concludere che la retroattività del regolamento n. 1252/89 era necessaria perché tale regolamento potesse raggiungere il suo obiettivo e che il legittimo affidamento degli interessati è stato debitamente rispettato.
Sul regolamento n. 1251/89
55 Occorre ricordare che, mediante il regolamento n. 1251/89, il Consiglio ha modificato il regolamento n. 727/70 e ha stabilito che i QMG sarebbero stati fissati ogni anno per il raccolto dell'anno seguente.
56 Ai sensi del primo `considerando' di detto regolamento, tale modifica mira a «consentire la programmazione degli impianti». Inoltre, a tenore dello stesso `considerando', «occorre pertanto fissare al tempo stesso i quantitativi per i raccolti 1989 e 1990».
57 Peraltro, ai sensi del suo art. 2, il regolamento n. 1251/89 è entrato in vigore il 14 maggio 1989, vale a dire tre giorni dopo il regolamento n. 1252/89, che fissa i QMG per i raccolti del 1989 e del 1990.
58 Di conseguenza, dal primo `considerando' e dall'art. 2 del regolamento n. 1251/89 risulta che, secondo il Consiglio, il principio della fissazione dei QMG per varietà un anno prima del raccolto, introdotto col regolamento n. 1252/89, doveva essere applicato solo per il futuro e, per la prima volta, per il raccolto del 1990.
59 Pertanto, non può essere accolto l'argomento del governo ellenico, secondo il quale il Consiglio avrebbe applicato retroattivamente il regolamento n. 1251/89.
60 Ciò posto, non risulta che, fissando l'entrata in vigore del regolamento n. 1251/89 a una data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento n. 1252/89, in modo tale che il principio della fissazione dei QMG per varietà un anno prima del raccolto si applica per la prima volta solo per il raccolto del 1990, il Consiglio abbia travalicato i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia di politica agricola comune, né che abbia motivato in modo errato tale scelta.
61 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve pertanto rispondere al giudice a quo che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti nn. 1251/89 e 1252/89.
Sulla validità del regolamento n. 2046/90
62 Con la terza questione il giudice a quo chiede se il regolamento n. 2046/90 sia valido nella parte in cui constata un superamento complessivo del 44,1% del QMG, fissato a 30 000 tonnellate per il raccolto del 1989 delle varietà Tsebelia e Mavra, e applica di conseguenza ai prezzi d'obiettivo e d'intervento nonché all'importo del premio la riduzione massima del 15% autorizzata per il 1989 dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, come modificato.
63 Occorre osservare che, poiché l'esame del regolamento n. 1252/89 non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità, la Commissione poteva validamente determinare, nel regolamento n. 2046/90, l'importo esatto dei prezzi e dei premi riscosso dai produttori in funzione dell'esistenza o meno di un superamento dei QMG per varietà fissati col regolamento n. 1252/89 e, pertanto, ridurre del 15% i prezzi e il premio dopo aver constatato un superamento complessivo del 44,1% del QMG fissato per il raccolto 1989 delle varietà Tsebelia e Mavra.
64 Di conseguenza, si deve risolvere la questione formulata dal giudice a quo nel senso che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 2046/90.
Sull'interpretazione del regolamento n. 4263/88
65 Con la quarta questione il giudice a quo mira a stabilire, qualora i regolamenti di cui trattasi siano validi, chi sia tenuto a rimborsare le somme corrispondenti alla riduzione dei prezzi e del premio decisa in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, come modificato, e se la clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88 consenta, in tal caso, la rinegoziazione del prezzo contrattuale in funzione della riduzione dei prezzi e del premio.
66 Anzitutto, occorre ricordare che il regolamento n. 4263/88 precisa gli elementi indispensabili che deve contenere il contratto europeo di coltivazione stipulato fra un produttore e un trasformatore di tabacco a partire dal raccolto 1989 e riproduce, nell'allegato, un contratto di coltivazione europeo tipo contenente quattordici clausole obbligatorie. Fra queste figura la clausola 8, la quale dispone in particolare che, «qualora con regolamento comunitario fossero modificati i prezzi o i premi relativi alla varietà di tabacco indicata al punto 1 del presente contratto, l'acquirente e il venditore negoziano nuovamente il prezzo contrattuale. Se i prezzi o i premi sono modificati tramite l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70, le parti concordano un riaggiustamento del prezzo contrattuale in funzione alla modifica dei prezzi o dei premi».
67 Poiché l'esame dei regolamenti nn. 1114/88, 1251/89, 1252/89 e 2046/90 non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la loro validità, si può chiedere di applicare la clausola 8, secondo comma, del contratto tipo riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88, in modo da adattare il prezzo contrattuale in funzione della modifica dei prezzi e del premio. Siffatto adeguamento è infatti la logica conseguenza della determinazione, in funzione di un eventuale superamento del QMG nell'ambito del regime stabilito dal regolamento n. 1114/88, dell'importo esatto del premio riscosso dall'impresa di trasformazione e trasferito in parte ai produttori di una varietà di tabacco.
68 Il governo ellenico fa valere tuttavia che l'ammettere una rinegoziazione del prezzo versato ai produttori equivarrebbe a conferire alle imprese di trasformazione la facoltà di trasferire sui produttori l'obbligo di rimborsare l'eventuale riduzione del premio che esse hanno contabilizzato e riscosso anticipatamente, il che sarebbe in contrasto con l'obiettivo del premio, che consiste nell'aumentare il reddito dei produttori di tabacco.
69 Occorre sottolineare al riguardo che, come giustamente ha osservato la Commissione, l'impresa di trasformazione è tenuta a rimborsare le somme corrispondenti alla riduzione del premio, in quanto essa riceve il premio, ma che essa può, a sua volta, rinegoziare il prezzo contrattuale con i produttori di tabacco in base alla clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88.
70 Siffatta rinegoziazione del prezzo contrattuale a seguito della riduzione del premio è infatti conforme al fatto che, come si è ricordato al punto 35 della presente sentenza, in un sistema di QMG, tutti i produttori comunitari devono sopportare in modo solidale ed uguale le conseguenze delle decisioni delle istituzioni comunitarie per far fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio fra la produzione e le possibilità di smaltimento.
71 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che l'impresa di trasformazione è tenuta a rimborsare le somme corrispondenti alla riduzione dei prezzi e del premio decisa in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, come modificato, ma la clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88 consente, in tal caso, la rinegoziazione fra l'impresa di trasformazione e i produttori di tabacco del prezzo contrattuale in funzione della riduzione dei prezzi e del premio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
72 Le spese sostenute dal governo ellenico, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Eirinodikeio di Echinos con sentenza 24 luglio 1995, dichiara:
1) L'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
2) L'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1251, che modifica il regolamento n. 727/70, e del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1252, che fissa, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti, e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1577/86, n. 1975/87 e n. 2268/88.
3) L'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1990, n. 2046, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1989, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.
4) L'impresa di trasformazione è tenuta a rimborsare le somme corrispondenti alla riduzione dei prezzi e del premio decisa in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, come modificato, ma la clausola 8, secondo comma, del contratto di coltivazione riprodotto nell'allegato del regolamento n. 4263/88 consente, in tal caso, la rinegoziazione fra l'impresa di trasformazione e i produttori di tabacco del prezzo contrattuale in funzione della riduzione dei prezzi e del premio.
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