Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-329/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora Evi Skandalou, collaboratore giuridico di prima classe presso il servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, assistita dalla signora Nana Daphniou, collaboratore giuridico di seconda classe presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della suddetta direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward e P. Jann, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della suddetta direttiva.
2 A termini dell'art. 23 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica ed informarne immediatamente la Commissione. Dato che la direttiva è stata notificata alle autorità elleniche il 5 giugno 1992, il termine previsto per attuarla è scaduto il 5 giugno 1994.
3 Avendo constatato che tale termine era giunto a scadenza e non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle misure di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico, la Commissione ha promosso il procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con lettera 9 agosto 1994, essa ha ingiunto al governo ellenico di farle conoscere le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Dato che il governo ellenico non ha risposto a tale lettera, la Commissione gli ha inviato, il 21 giugno 1995, un parere motivato in cui lo invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi allo stesso entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Non avendo ricevuto da parte della Repubblica ellenica comunicazione di alcuna misura di trasposizione, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 Nel controricorso il governo ellenico non nega che la direttiva non è stata recepita entro il termine prescritto. Esso si limita a far presente che il ritardo nella trasposizione della direttiva è dovuto a problemi di tecnica legislativa.
7 Dato che la trasposizione della direttiva non è stato effettuato entro il termine stabilito da questa, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
8 Si deve quindi dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 23 di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 23 di detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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