Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedimento - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Competenza della Corte - Portata e limiti
(Trattato CE, art. 181)
Massima
La competenza della Corte fondata su una clausola compromissoria costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e quindi va interpretata in senso restrittivo. La Corte può conoscere solo delle domande che derivano da un contratto stipulato dalla Comunità e contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto.
Trattandosi di un contratto per la cui stipulazione la Comunità è rappresentata dalla Commissione e che verte sulla realizzazione di un dato progetto, non risponde alla suddetta condizione, e deve quindi considerarsi irricevibile, il motivo relativo all'asserito comportamento diffamatorio tenuto da un funzionario della Commissione nei confronti dell'altra parte contraente nel corso di contatti tra la Commissione e i terzi che non hanno alcuna relazione con il contratto di cui trattasi, ma vertono su una domanda di sovvenzione per un progetto diverso.
Parti
Nella causa C-337/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Fergus Randolph, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Industrial Refuse & Coal Energy Ltd, società di diritto inglese con sede in Oxted (Regno Unito), rappresentata inizialmente dallo studio legale Kanaar & Co., solicitors,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, il ricorso diretto al recupero di una somma di danaro anticipata dalla Commissione alla convenuta nell'ambito di un progetto dimostrativo per la conversione di un deposito di trasferimento di rifiuti in un impianto di produzione di energia elettrica attraverso la lavorazione di rifiuti urbani non trattati, e, dall'altro, una domanda riconvenzionale diretta al pagamento del saldo della sovvenzione massima prevista dal contratto nonché una domanda di risarcimento dei danni,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE, un ricorso diretto a far condannare l'Industrial Refuse & Coal Energy Ltd (in prosieguo: l'«Iraco») al pagamento della somma di 242 234 ECU, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo dell'8,15% a decorrere dal 20 ottobre 1993.
2 Nel controricorso l'Iraco ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Commissione al pagamento della somma di 445 174 ECU, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo dell'8,15% a decorrere dal 23 agosto 1989, nonché al pagamento della somma di 1 000 000 ECU a titolo di risarcimento dei danni.
Il contratto controverso
3 Il 9 luglio 1987 la Comunità, rappresentata dalla Commissione, stipulava con l'Iraco un contratto relativo alla realizzazione di un progetto dimostrativo per la conversione di un deposito di trasferimento di rifiuti in impianto di produzione di energia elettrica attraverso la lavorazione di rifiuti urbani non trattati. Nell'ambito di tale contratto l'Iraco si era impegnata a realizzare i lavori necessari affinché l'esecuzione del progetto venisse ultimata nell'agosto 1989.
4 In forza dell'art. 3 del contratto, la Commissione forniva all'Iraco un sostegno finanziario pari al 26,2% del costo effettivo del progetto, IVA esclusa, e comunque contenuto entro un massimale fissato in 636 612 ECU. A termini dell'allegato II, n. 1, lett. a), del contratto, un anticipo di 190 994 ECU doveva essere versato nei 60 giorni successivi alla firma del contratto sul conto bancario aperto a tal fine a nome dell'altra parte contraente e produttivo di interessi. L'anticipo e gli interessi dovevano essere utilizzati solo ai fini del progetto e gli interessi prodotti dall'anticipo dovevano essere detratti dal saldo del sostegno finanziario. Dall'allegato II, n. 1, lett. c), del contratto risulta che gli importi versati a titolo di sostegno finanziario sarebbero stati acquisiti in via definitiva dall'altra parte contraente solo quando fossero stati approvati la relazione finale e lo stato delle spese.
5 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del contratto, l'Iraco si assumeva ogni responsabilità per le perdite o i danni che dovesse subire nell'esecuzione del contratto e in relazione con questo.
6 L'art. 7 prescriveva che ogni modifica o integrazione apportata alle clausole del contratto costituissero oggetto di un accordo scritto tra i contraenti.
7 A termini dell'art. 9, il contratto poteva essere risolto da ciascuno dei contraenti con un preavviso di due mesi nel caso in cui il proseguimento del programma di lavoro stabilito fosse divenuto privo di interesse. Qualora dalla verifica delle somme versate dalla Commissione fosse risultato che l'altra parte contraente aveva percepito un importo in eccesso, questo avrebbe dovuto essere restituito immediatamente alla Commissione, maggiorato degli interessi calcolati dalla data di completamento o di cessazione dei lavori. Il tasso di interesse applicabile era quello della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione di concedere un sostegno finanziario al progetto.
8 Ai sensi dell'art. 11 del contratto, talune informazioni riguardanti il progetto che l'altra parte contraente doveva fornire alla Commissione avevano carattere riservato.
9 Secondo l'art. 13, i contraenti avrebbero dovuto sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi eventuale controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del contratto.
10 L'art. 14 disponeva che il contratto era disciplinato dalle leggi inglesi.
Fatti della causa
11 Dal fascicolo risulta che la Commissione effettuava due pagamenti all'Iraco, e cioè il 18 agosto 1987 per un importo di 190 984 ECU e il 1_ gennaio 1988 per un importo di 11 005 ECU.
12 Con lettera 20 novembre 1987, l'Iraco informava la Commissione che la località inizialmente prevista per l'esecuzione del progetto era stata abbandonata, il che avrebbe avuto l'effetto di ritardare di qualche mese la realizzazione del progetto medesimo.
13 Con lettera 29 novembre 1988, la Commissione acconsentiva a fare slittare dall'agosto 1989 al settembre 1990 la data di completamento del progetto. Essa imponeva tuttavia all'Iraco di individuare una località idonea, approvata dalle competenti autorità locali, entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della lettera.
14 Con lettera 23 agosto 1989, dopo aver constatato che non era stata ancora individuata una località idonea, la Commissione notificava all'Iraco la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9 di questo. L'Iraco veniva invitata a trasmettere una relazione finanziaria comprendente uno stato dettagliato di tutte le spese sostenute nell'ambito del progetto fino al 15 dicembre 1988 e indicante l'importo degli interessi maturati sul conto sul quale era stato versato l'anticipo. La relazione doveva essere inviata alla Commissione entro il 30 settembre 1989.
15 Con lettera 18 ottobre 1989, la Commissione precisava che la risoluzione del contratto non era dovuta all'adozione della direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), che non era stata ancora attuata negli Stati membri.
16 Dopo uno scambio di lettere, l'Iraco inviava alla Commissione, il 23 novembre 1990, una lettera corredata dei documenti finanziari giustificativi delle sue spese e delle somme utilizzate in conformità alle condizioni per la concessione del sostegno finanziario.
17 Ritenendo di non poter accettare la cifra prodotta dall'Iraco, la Commissione decideva di procedere ad una revisione contabile in loco. Secondo tale revisione, il cui risultato veniva comunicato all'Iraco con lettera della Commissione 4 agosto 1993, l'Iraco doveva restituire alla Commissione la somma di 242 234 ECU. Secondo la detta lettera, la somma doveva essere restituita entro due mesi dalla data della ricezione della medesima lettera.
18 Con lettera 18 agosto 1993, l'Iraco chiedeva alla Commissione di versarle la somma di 636 612 ECU, che rappresentava l'importo del costo di lavori addizionali eseguiti, del lucro cessante e del danno emergente.
19 L'Iraco accusava ricevuta, il 20 ottobre 1993, di una nota di addebito inviatale dal contabile della Commissione.
20 Dato che l'Iraco non ha versato la somma richiesta dalla Commissione, questa ha proposto il ricorso in oggetto.
Procedimento dinanzi alla Corte
21 Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 1996.
22 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 1996, l'Iraco, ai sensi dell'art. 76 del regolamento di procedura, ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
23 La domanda è stata respinta con ordinanza della Corte 3 febbraio 1997.
24 Il 10 marzo 1997 l'Iraco ha depositato un atto denominato «Memoria di difesa e domanda riconvenzionale».
25 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1997, la Commissione, ai sensi degli artt. 91, n. 1, e 94, n. 1, del regolamento di procedura, ha chiesto che tale atto fosse dichiarato irricevibile e che la Corte statuisse in contumacia sul ricorso della Commissione, accogliendo le sue conclusioni.
26 Con ordinanza 20 settembre 1997, la Corte ha respinto questa domanda.
Nel merito
27 La Commissione sostiene che ha risolto il contratto in conformità all'art. 9 di questo, che l'Iraco ha ammesso che il contratto è stato risolto ai sensi di tale disposizione e che da una revisione effettuata da periti indipendenti è risultato che l'Iraco era debitrice nei suoi confronti della somma di 242 234 ECU, di cui essa ha formalmente chiesto la restituzione. Essa conclude di aver diritto, secondo il contratto, al pagamento della somma richiesta.
28 Tale somma si compone, secondo la Commissione, di 191 438 ECU, maggiorata degli interessi calcolati al tasso dell'8,15%, ai sensi dell'art. 9 del contratto, di importo pari a 50 796 ECU. La Commissione chiede altresì il pagamento degli interessi di mora a decorrere dal 20 ottobre 1993, data in cui si presume che l'Iraco abbia ricevuto la nota di addebito.
29 L'Iraco deduce, a titolo di difesa e di domanda riconvenzionale, che la Commissione è responsabile dell'invalidità del contratto per aver iniziato, con le competenti autorità del Regno Unito, discussioni ai fini dell'adozione di una direttiva sulla protezione ambientale maggiormente restrittiva e concernente l'incenerimento dei rifiuti urbani solidi e la combustione di carburanti derivati da rifiuti.
30 La direttiva, frutto di tali negoziati, avrebbe stabilito per la protezione ambientale talune specifiche che il progetto così come previsto dal contratto non soddisfaceva. L'Iraco ritiene che la Commissione abbia così reso il contratto «tecnicamente illegale» e violato l'obbligo di tenere l'altra parte contraente informata delle trattative intavolate con le autorità britanniche e che hanno compromesso la completa realizzazione del progetto.
31 L'Iraco precisa che, a causa delle modifiche intervenute nelle disposizioni pertinenti, essa era tenuta a compiere sforzi, che hanno richiesto tempo e investimenti considerevoli, al fine di rendere il progetto compatibile con le nuove condizioni.
32 Inoltre l'Iraco sostiene che la Commissione ha violato i propri obblighi contrattuali, in primo luogo, comunicando alla KTI Energy Inc., estranea al contratto, le misure che essa avrebbe adottato, e violando quindi il suo obbligo di riservatezza, e, in secondo luogo, intrattenendo rapporti, pregiudizievoli per l'Iraco, con la Costain Ventures e il Midland Electricity Board a proposito di un'eventuale sovvenzione che non costituiva oggetto del contratto. In effetti, nel corso di una riunione con esponenti di tali società un funzionario della Commissione avrebbe diffamato il presidente dell'Iraco.
33 L'Iraco chiede quindi, in via riconvenzionale il pagamento da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 7 del contratto, di una compensazione finanziaria e del risarcimento dei danni. Essa ritiene che l'importo idoneo per risarcire le conseguenze delle inadempienze contrattuali che la Commissione ha commesso è il saldo della sovvenzione, e cioè 445 174 ECU. L'importo che l'Iraco chiede come risarcimento dei danni che la Commissione avrebbe provocato ad essa e alla KTI Energy Ltd., il cui capitale è detenuto per un terzo dall'Iraco e per due terzi dalla KTI Energy Inc., ammonta ad un milione di ECU.
34 La Commissione replica anzitutto che la direttiva invocata dall'Iraco non si applica al contratto.
35 Per quanto riguarda, poi, i contatti ch'essa ha avuto con la KTI Energy Inc., la Commissione sostiene che nella lettera inviata in risposta a una domanda della KTI Energy Inc. si diceva semplicemente che quest'ultima non avrebbe potuto partecipare al progetto, dato che nessun sito adeguato era stato trovato e che, di conseguenza, il contratto era stato risolto. La Commissione aggiunge che, se la censura mossa nei suoi confronti attiene a una violazione dell'obbligo di riservatezza, l'art. 11 del suddetto contratto stabilisce che la riservatezza vale solo per talune informazioni fornite alla Commissione dalla convenuta. La Commissione ritiene che non vi sia stata quindi alcuna violazione dell'art. 11.
36 Infine, per quanto riguarda i contratti con la Costain Ventures e il Midland Electricity Board, la Commissione rileva che, come la stessa Iraco ha ammesso, il danno assertivamente subito è connesso ad un progetto privo di ogni rapporto con il contratto controverso. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali questioni non possano, ai sensi dell'art. 13 del contratto, costituire oggetto della presente causa.
37 Dato che l'Iraco deduce gli stessi motivi ed argomenti sia come difesa sia nell'ambito della domanda riconvenzionale, occorre esaminare congiuntamente il ricorso della Commissione e la domanda riconvenzionale dell'Iraco.
38 Si deve rilevare che, dato che non vi era più interesse alla prosecuzione del progetto, la Commissione, ai sensi dell'art. 9 del contratto, poteva risolvere il contratto medesimo con un preavviso di due mesi.
39 In effetti risulta dal fascicolo che due anni dopo la conclusione del contratto, e in un momento in cui l'esecuzione del progetto avrebbe dovuto essere quasi terminata, l'Iraco non aveva ancora trovato una località idonea. Se aveva accettato il differimento della data della completa realizzazione del progetto, la Commissione lo aveva fatto alla condizione espressa che l'Iraco reperisse una località idonea entro tre mesi, condizione che non è stata osservata.
40 L'Iraco non contesta che la Commissione poteva risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 9.
41 Tale risoluzione, comunicata con lettera della Commissione 23 agosto 1989 e divenuta effettiva il 23 ottobre 1989, comporta l'obbligo dell'altra parte contraente di restituire immediatamente alla Commissione eventuali somme percepite in eccesso, maggiorate degli interessi a decorrere dalla data del completamento o della cessazione dei lavori.
42 A tale obbligo di rimborso, l'Iraco non può opporre l'inadempimento, da parte della Commissione, dei propri obblighi contrattuali.
43 Infatti, per quanto riguarda il motivo attinente alla direttiva, si deve osservare che l'Iraco non aveva alcuna ragione di supporre che la direttiva avrebbe compromesso l'esecuzione del progetto.
44 A questo proposito si deve rilevare, anzitutto, che l'Iraco era tenuta a reperire una località idonea per il progetto ancor prima dell'adozione della suddetta direttiva.
45 In secondo luogo, ai sensi dell'art. 2, la direttiva si applica solo ai «nuovi impianti di incenerimento». Questi ultimi sono definiti dal combinato disposto degli artt. 1, punto 5, e 12, della direttiva come gli impianti la cui autorizzazione di esercizio viene rilasciata a partire dal 1_ dicembre 1990. Dato che il progetto sul quale verteva il contratto controverso doveva essere realizzato entro il settembre 1990, esso non sarebbe stato in nessun caso soggetto al regime previsto dalla direttiva.
46 Infine, in quanto l'Iraco ritiene che la direttiva costituisca una modifica del contratto e si richiama in proposito all'art. 7 del medesimo, è sufficiente rilevare che la direttiva, atto giuridico di portata generale emanato dal Consiglio, non può costituire una modifica del contratto oggetto di un accordo fra le parti. Dal fascicolo non risulta nemmeno che le parti abbiano convenuto una modifica del genere alla luce della direttiva.
47 Per quanto riguarda il motivo relativo all'inadempimento dell'obbligo di riservatezza costituito dallo scambio di comunicazioni tra la Commissione e la KTI Energy Inc., occorre osservare che la Commissione aveva semplicemente comunicato a tale società che essa non poteva partecipare al progetto dato che, in mancanza di una località adeguata, questo non sarebbe stato realizzato. Tale affermazione, fatta d'altronde nei confronti di un'impresa che intendeva associarsi al progetto e che la Commissione poteva legittimamente presumere essere al corrente dello stato del progetto medesimo, non può considerarsi violazione dell'obbligo di riservatezza, quand'anche l'informazione riguardante le precise difficoltà che avevano impedito all'Iraco di trovare una località idonea fosse soggetta a tale obbligo.
48 Quanto al motivo dell'Iraco relativo all'asserito comportamento diffamatorio tenuto da un funzionario della Commissione nei confronti dell'Iraco, si deve constatare, come ha fatto l'avvocato generale al punto 24 delle sue conclusioni, che esso è irricevibile.
49 Infatti, la competenza della Corte, fondata su una clausola compromissoria, costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e quindi va interpretata in senso restrittivo. La Corte può conoscere solo delle domande che derivano da un contratto stipulato dalla Comunità e contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto (sentenza 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11).
50 Ora, dalle asserzioni della stessa convenuta risulta che i contatti tra la Commissione e i terzi sopra menzionati non avevano alcuna relazione con il contratto, ma vertevano su una domanda di sovvenzione per un progetto diverso.
51 Ne consegue che il ricorso della Commissione è fondato, mentre la domanda riconvenzionale dell'Iraco è in parte infondata e in parte irricevibile.
52 Per quanto riguarda l'importo di cui la convenuta è debitrice nei confronti della Commissione, si deve rilevare che l'Iraco non contesta l'esattezza del risultato della revisione contabile che è stata effettuata. La somma richiesta in via principale, pari a 191 438 ECU, può quindi essere attribuita alla Commissione.
53 Per quanto riguarda la domanda di interessi nella misura di 50 796 ECU, il cui calcolo è specificato nell'allegato della lettera della Commissione 4 agosto 1993, si deve osservare che essa comprende il periodo dal 18 agosto 1987, giorno del pagamento dell'anticipo, al 23 novembre 1990, data dell'invio, da parte dell'Iraco, della relazione finanziaria. Il tasso di interesse annuo dell'8,15% è stato determinato in conformità all'art. 9 del contratto e corrisponde al tasso della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione di fornire il sostegno finanziario.
54 Tuttavia, tale articolo prevede il pagamento di interessi solo a decorrere dalla data del completamento o della cessazione dei lavori, data che la Commissione non ha precisato.
55 Risulta nondimeno dall'allegato II del contratto che gli interessi prodotti dall'anticipo possono essere utilizzati solo ai fini del progetto e devono essere detratti dal saldo del sostegno finanziario. Ne consegue che le parti avevano convenuto che gli interessi prodotti dalla somma non utilizzata non dovevano appartenere all'altra parte contraente, ma dovevano essere rimborsati alla Commissione.
56 Quindi, la domanda di interessi per il periodo dal 18 agosto 1987 al 23 novembre 1990 è fondata. Dato che la convenuta non contesta il tasso di interesse richiesto dalla Commissione, sembra equo applicare il tasso annuo dell'8,15%, previsto dall'art. 9 del contratto, anche agli interessi che trovano il loro fondamento nell'allegato II del contratto. Ne consegue che si devono attribuire alla Commissione gli interessi per un importo di 50 796 ECU.
57 Inoltre, si deve accogliere la domanda della Commissione di condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora, calcolati al tasso annuo dell'8,15% a partire dal 20 ottobre 1993, data in cui l'Iraco ha ricevuto la nota di addebito.
58 Dato che né i termini del contratto né il diritto inglese, da cui il contratto è disciplinato ai sensi dell'art. 14, prevedono una capitalizzazione degli interessi in circostanze quali quelle del caso di specie, detti interessi sono dovuti sulla somma di 191 438 ECU, ammontare del debito principale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché l'Iraco è rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Industrial Refuse & Coal Energy Ltd è condannata a restituire alla Commissione delle Comunità europee la somma di 191 438 ECU, maggiorata della somma di 50 796 ECU, a titolo di interessi, per il periodo dal 18 agosto 1987 al 23 novembre 1990, e degli interessi annui dell'8,15%, a decorrere dal 20 ottobre 1993, sulla somma di 191 438 ECU.
2) La domanda riconvenzionale dell'Industrial Refuse & Coal Energy Ltd è respinta.
3) L'Industrial Refuse & Coal Energy Ltd è condannata alle spese.
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