Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-341/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, D - 53107 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai fini dell'attuazione della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 34, n. 1, della medesima direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai fini dell'attuazione della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 34, n. 1, della medesima direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 34, n. 1, della direttiva 93/36, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima anteriormente al 14 giugno 1994 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Il 9 agosto 1994, non avendo ricevuto comunicazioni relative alla recezione della direttiva 93/36 nell'ordinamento giuridico tedesco e non disponendo di nessun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica federale di Germania si era conformata ai suoi obblighi, la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento ex art. 169 del Trattato, inviando al detto Stato una lettera di diffida.
4 Con lettera datata 6 ottobre 1994 il governo tedesco ha richiamato all'attenzione della Commissione una comunicazione del 25 luglio 1994, con la quale esso la informava che la direttiva 93/36 doveva essere attuata mediante modifica della Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen, Teil A (capitolato generale per gli appalti pubblici, ad eccezione degli appalti di lavori, parte A; in prosieguo: la «VOL/A»), e che la pubblicazione della modifica era prevista per l'autunno del 1994.
5 Non disponendo di alcuna informazione relativa agli annunciati provvedimenti di attuazione, la Commissione, con lettera in data 16 gennaio 1996, ha inviato alla Repubblica federale di Germania un parere motivato, invitando quest'ultima ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 93/36 entro due mesi dalla notifica del parere stesso.
6 Con comunicazione 10 aprile 1996 il governo tedesco ha informato la Commissione che, nei limiti in cui la direttiva 93/36 costituiva un rimaneggiamento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 1977, L 13, pag. 1), più volte modificata, essa era stata recepita nell'ordinamento tedesco mediante alcune normative entrate in vigore all'inizio del 1994.
7 Per quanto concerne le innovazioni contenute nella direttiva 93/36, nella stessa comunicazione il governo tedesco ha precisato che la loro attuazione era in corso di preparazione. A tal proposito alcuni progetti, già comunicati alla Commissione, dovevano costituire oggetto di una decisione del governo tedesco ed essere approvati dal Bundesrat. Tuttavia, a causa della struttura federale della Repubblica federale di Germania, non era stato possibile concludere l'iter di adozione entro il termine fissato.
8 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa all'adozione dei detti progetti o all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
9 La Repubblica federale di Germania non nega l'inadempimento contestato. Essa fa tuttavia presente che l'importante modifica della direttiva 93/36 concernente la nozione di amministrazione aggiudicatrice è già inserita nell'art. 57 a, n. 1, punto 2, del Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes (seconda legge recante modifica della legge relativa ai principi di bilancio, BGBl. I, pag. 1928).
10 Inoltre, secondo il governo tedesco, sono stati elaborati alcuni progetti per modificare la VOL/A, nonché il regolamento che disciplina l'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. Quest'ultimo progetto prevedrebbe di conferire valore di legge alla VOL/A modificata. Tale normativa potrebbe entrare in vigore durante il primo semestre del 1997.
11 Poiché l'attuazione completa della direttiva 93/36 non è stata realizzata nel termine fissato da quest'ultima, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
12 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva 93/36, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 34, n. 1, della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 34, n. 1, della direttiva stessa.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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