Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
2 Procedura - Spese - Rinuncia motivata dall'atteggiamento della controparte
(Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5)
Parti
Nella causa C-344/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, D-53107 Bonn, in qualità di agente,
convenuta,
">avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/62/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 250, pag. 29),
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/63/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (GU L 250, pag. 31),
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/64/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 250, pag. 33),
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/78/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 256, pag. 19),
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/79/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 256, pag. 25), e
- della Commissione 21 gennaio 1994, 94/3/CE, che stabilisce una procedura per la notificazione dell' intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32, pag. 37),
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger,
cancelliere: R. Grass,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/62/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 250, pag. 29),
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/63/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (GU L 250, pag. 31),
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/64/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 250, pag. 33),
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/78/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 256, pag. 19),
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/79/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 256, pag. 25), e
- della Commissione 21 gennaio 1994, 94/3/CE, che stabilisce una procedura per la notificazione dell' intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32, pag. 37),
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
2 In forza dell'art. 6, n. 1, delle direttive 93/62, 93/63 e 93/64 nonché dell'art. 3, n. 1, delle direttive 93/78 e 93/79, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive entro il 30 giugno 1994. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 94/3, gli Stati membri dovevano mettere in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la sua attuazione. Dato che la direttiva 94/3 era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1994, il termine impartito agli Stati membri è scaduto il 5 maggio 1994.
3 Non avendo ricevuto comunicazioni relative alla trasposizione nell'ordinamento giuridico tedesco delle direttive di cui trattasi, la Commissione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, inviava al governo tedesco in data 9 agosto 1994 una lettera di diffida alla quale le autorità tedesche hanno risposto, con comunicazione 6 ottobre 1994, che il procedimento di trasposizione era in corso.
4 Non avendo ricevuto alcuna successiva comunicazione al riguardo, la Commissione il 25 settembre 1995 inviava alla Repubblica federale di Germania un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro un termine di due mesi.
5 Il 24 maggio 1996, il governo tedesco inviava alla Commissione la copia di una relazione datata 12 aprile 1996, indirizzata alla commissione del Bundestag competente per le questioni dell'Unione europea, relativa alla situazione della trasposizione delle direttive comunitarie. Per quanto riguarda le direttive considerate nel parere motivato, in tale relazione si affermava che non erano stati adottati i provvedimenti di trasposizione nell'ordinamento interno, e si precisava che il procedimento di trasposizione della direttiva 94/3 era in corso, mentre quello delle direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79 incontrava ostacoli attinenti all'interpretazione delle norme concernenti il campo d'applicazione di tali direttive.
6 Non avendo ottenuto dal governo tedesco alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica federale di Germania aveva nel frattempo adempiuto gli obblighi stabiliti dalle direttive, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
7 Il governo tedesco, pur ammettendo di aver omesso di informarne la Commissione, sostiene che la direttiva 94/3 è stata trasposta con decreto 19 gennaio gennaio 1995 del ministro federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della silvicoltura, e fornisce informazioni che consentono alla Commissione di verificare le modalità di tale trasposizione. Quanto alle direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79, il governo tedesco non nega che esse non sono state trasposte. Esso afferma che il procedimento di trasposizione nell'ordinamento interno, che s'impegna a portare avanti, incontra ostacoli attinenti all'interpretazione delle dette direttive, da esso esposti in un memorandum rivolto alla Commissione il 10 ottobre 1994. Aggiunge che l'esistenza di tali ostacoli è stata ammessa nel corso dei lavori relativi alla semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, che hanno costituito oggetto di una relazione, adottata dalla Commissione nel novembre 1996, che dovrebbe portare ad una modifica delle direttive di cui trattasi.
8 L'11 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura della Corte, la Commissione ha comunicato alla Corte che intendeva rinunciare agli atti per quanto riguarda la direttiva 94/3 e, ai sensi dell'art. 69, n. 5, del detto regolamento, ha chiesto che la Repubblica federale di Germania venga condannata alle spese. Essa ha tenuto ferme le sue domande relative alle altre direttive.
9 Per quanto riguarda le direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non nega che la loro trasposizione non è stata effettuata nel termine prescritto. Quanto alle difficoltà d'interpretazione cui fa riferimento al riguardo il governo tedesco, è sufficiente rilevare che, comunicate alla Commissione con memorandum 10 ottobre 1994, esse sono state addotte solo dopo la scadenza del termine stabilito per la trasposizione delle direttive di cui trattasi. Peraltro, l'esistenza di un'iniziativa mirante alla modifica di queste ultime, situazione del resto frequente nell'ambito di un continuo lavoro legislativo, non può esonerare gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dalle disposizioni in vigore.
10 Va pertanto constatato che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali direttive.
11 Poiché la Commissione ha comunicato di rinunciare al ricorso nella parte in cui riguarda la direttiva 94/3, non occorre più statuire sulla mancata trasposizione di tale direttiva entro il termine fissato da quest'ultima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese di causa per la parte del ricorso riguardante le direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79.
13 A norma dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Considerato il comportamento della Repubblica federale di Germania, che ha comunicato solo tardivamente il provvedimento nazionale di trasposizione della direttiva 94/3, quest'ultima va condannata alle spese di causa per la parte del ricorso riguardante detta direttiva.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/62/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/63/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali,
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/64/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti,
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/78/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, e
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/79/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio,
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.
2) Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui riguarda la direttiva della Commissione 21 gennaio 1994, 94/3/CE, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.
3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese, comprese quelle conseguenti alla rinuncia parziale della Commissione agli atti.
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