Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Politica agricola comune - Aiuto alimentare - Attuazione - Aggiudicazione per la mobilitazione e per la fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di «butter oil» - Obblighi dell'aggiudicatario - Consegna entro i termini previsti - Mancata esecuzione - Effetti - Presa a carico, senza tener conto di un incameramento della cauzione, di tutte le spese supplementari - Detrazione dell'importo della cauzione da quello dovuto a titolo di risarcimento - Inammissibilità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1534/83, artt. 25, n. 1, primo comma, e 26, n. 6]
Massima
Il regolamento n. 1354/83, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di «butter oil» a titolo di aiuto alimentare, dev'essere interpretato nel senso che l'aggiudicatario che non abbia consegnato la merce dovuta entro i termini previsti senza esservi impedito da un caso di forza maggiore sopporta tutte le conseguenze finanziarie della mancata esecuzione, in conformità dell'art. 25, n. 1, primo comma, di detto regolamento, anche se le cauzioni di gara sono già state dichiarate incamerate ai sensi dell'art. 26, n. 6, del medesimo regolamento e senza che queste ultime possano essere dettrate dalle somme dovute come risarcimento del danno provocato dalla mancata consegna in base al citato art. 25, n. 1, primo comma.
Parti
Nel procedimento C-346/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
e
Prolacto NV,
"domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 25, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (GU L 142, pag. 1),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, dagli avv.ti M. Fruy e B. De Moor, del foro di Bruxelles;
- per la Prolacto NV, dall'avv. F. Lebacq, del foro di Anversa;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. van Vliet, membro del servizio giuridico, e dalla signora B. Vilà Costa, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, rappresentato dall'avv. B. de Moor, della Prolacto NV, rappresentata dall'avv. M. Buyens, del foro di Anversa, e della Commissione, rappresentata dal signor H. Van Vliet, all'udienza del 2 ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 11 ottobre 1996, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre successivo, il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 25, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (GU L 142, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (in prosieguo: l'«Ufficio») e la società di diritto belga Prolacto NV (in prosieguo: la «Prolacto»), a proposito di una domanda di pagamento di un risarcimento corrispondente a tutte le spese supplementari provocate da una seconda procedura di gara relativa a diverse partite di latte scremato in polvere da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario resa necessaria dall'inadempimento del primo aggiudicatario, quando le cauzioni prestate da quest'ultimo erano già state dichiarate incamerate dall'Ufficio.
Contesto normativo
3 Il regolamento della Commissione n. 1354/83 stabilisce le modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di «butter oil» destinati all'aiuto alimentare.
4 Dall'art. 9, n. 1, risulta che si procede ad una gara, secondo la procedura definita dagli artt. 10-14, per determinare le spese di fornitura del latte scremato in polvere, incluso il prezzo di acquisto e di imballaggio del prodotto, quando questo non sia stato messo a disposizione dell'aggiudicatario da un ente d'intervento, ma debba essere acquistato sul mercato della Comunità.
5 L'art. 11, n. 6, lett. b), dispone che l'offerta è valida solo se corredata della prova che la cauzione di gara di cui all'art. 12 è stata costituita prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6 A tenore dell'art. 12, n. 1, secondo trattino, la cauzione di gara ammonta al 3% del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere applicabile al quantitativo cui l'offerta si riferisce quando si tratta di prodotti acquistati sul mercato della Comunità.
7 A termini dell'art. 11, n. 7, l'offerta non può essere ritirata.
8 Ai sensi dell'art. 14, n. 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente la cui offerta risulta meno elevata.
9 L'art. 16 dispone nel n. 2 che l'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione per la quale è stato dichiarato aggiudicatario e, nel n. 4, che l'aggiudicatario fornisce nei più brevi termini tutte le informazioni utili agli organismi competenti interessati che le trasmettono senza indugio alla Commissione.
10 L'art. 25 del regolamento n. 1354/83 è così formulato:
«1. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la fornitura a tali condizioni.
Se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, l'imbarco non è effettuato nei tre mesi successivi alla data di scadenza del periodo di imbarco qual è fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, l'organismo incaricato del pagamento dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi. In tal caso, la Commissione prende le misure appropriate.
2. Le spese occasionate dalla mancata fornitura della merce per un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo incaricato del pagamento».
11 In base all'art. 26, n. 5, di detto regolamento, l'ente d'intervento interessato deve trattenere per ogni giornata di ritardo, al prorata dei quantitativi non imbarcati, l'1% dell'importo della cauzione di gara se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, non è stato rispettato il periodo di imbarco fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'art. 17, n. 5.
12 L'art. 26, n. 6, del regolamento n. 1354/83 recita:
«Tutte le cauzioni sono incamerate qualora l'aggiudicatario sia dispensato dai suoi obblighi in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma».
13 Con decisione 10 marzo 1987, 87/203/CEE, relativa alla determinazione dei quantitativi globali di aiuto alimentare e alla specificazione dell'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto per il 1987 (GU L 80, pag. 32), la Commissione ha fissato ad un massimo di 94 100 tonnellate il quantitativo di latte in polvere da fornire a titolo di aiuto alimentare per il 1987.
14 In conformità del regolamento n. 1354/83, i regolamenti (CEE) della Commissione 3 febbraio 1987, n. 345 ( GU L 34, pag. 8), e 15 maggio 1987, n. 1358 ( GU L 131, pag. 1), prevedevano la fornitura da parte degli enti d'intervento (per il Belgio si trattava dell'Ufficio) di diverse partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle particolari condizioni precisate nel loro allegato.
La causa principale
15 Il 23 febbraio 1987, ossia l'ultimo giorno utile, la Prolacto presentava, in forza del regolamento n. 345/87, offerte vertenti su due partite di 232 tonnellate al prezzo di 82 070 BFR la tonnellata e, rispettivamente, 270 tonnellate al prezzo di 82 360 BFR la tonnellata. Il latte scremato in polvere di cui trattasi doveva essere acquistato dalla Prolacto sul mercato della Comunità.
16 Il 5 marzo 1987 l'Ufficio avvisava la Prolacto che le sue offerte erano state accettate e le ricordava che la consegna del latte doveva effettuarsi secondo le disposizioni del regolamento n. 1354/83. Il latte doveva essere imbarcato entro il 30 aprile 1987 su navi messe a disposizione dal beneficiario dell'aiuto alimentare.
17 Il 17 giugno 1987 il beneficiario delle partite che la Prolacto si era impegnata a consegnare informava l'Ufficio che il latte non era stato ancora fornito.
18 Il 30 giugno 1987 l'Ufficio scriveva alla Prolacto insistendo sul rilevante ritardo nell'imbarco del latte e invitando l'impresa a comunicargli quando sarebbero state effettuate le forniture. Tale lettera conteneva un riferimento agli artt. 25, n. 1, e 26, n. 6, del regolamento n. 1354/83.
19 Il 6 luglio 1987 la Prolacto chiedeva una proroga del termine di consegna alla fine dell'agosto 1987, proroga che veniva tuttavia negata in quanto non prevista dal regolamento n. 1354/83.
20 Decorsi tre mesi dalla data limite fissata per la consegna, l'Ufficio chiedeva, il 5 agosto 1987, alla Prolacto di confermargli che essa non avrebbe effettuato tali consegne.
21 Il 7 agosto 1987 la Prolacto informava l'Ufficio di non essere in grado di eseguire le forniture.
22 Con raccomandata 20 agosto 1987 l'Ufficio informava la Prolacto che, a causa della mancata consegna, le cauzioni di gara prestate, che ammontavano a 573 330 BFR e, rispettivamente, a 667 238 BFR per le due partite di cui trattavasi, erano state dichiarate incamerate, a meno che la Prolacto non versasse l'importo corrispondente. L'impresa non procedeva a tale versamento. Detta lettera conteneva il testo integrale dell'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1354/83.
23 Il 20 maggio 1987, ossia l'ultimo giorno utile, la Prolacto presentava di nuovo, in forza del regolamento n. 1358/87, offerte vertenti su quattro partite di 425 tonnellate al prezzo di 81 590 BFR la tonnellata, 235 tonnellate al prezzo di 81 340 BFR la tonnellata, 320 tonnellate al prezzo di 81 390 BFR la tonnellata e, rispettivamente, 720 tonnellate al prezzo di 81 690 BFR la tonnellata. Il latte scremato in polvere doveva essere acquistato dalla Prolacto sul mercato della Comunità.
24 Il 22 maggio 1987 l'Ufficio avvisava la Prolacto che le sue offerte erano state accettate e ricordava che la consegna doveva effettuarsi secondo le disposizioni del regolamento n. 1354/83. Il latte doveva essere imbarcato entro il 30 giugno 1987 su navi messe a disposizione dal beneficiario dell'aiuto alimentare.
25 La Prolacto non procedeva alla consegna alla quale si era impegnata.
26 Decorsi tre mesi dalla data limite fissata per la consegna, l'Ufficio chiedeva, il 5 ottobre 1987, alla Prolacto di confermargli se le partite fossero state consegnate. Tale lettera conteneva un riferimento agli artt. 25, n. 1, e 26, n. 6, del regolamento n. 1354/83.
27 Il 13 ottobre 1987 la Prolacto informava l'Ufficio che essa non era in grado di effettuare la consegna.
28 Con lettera 16 ottobre 1987, che si richiamava agli artt. 25, n. 1, e 26, n. 6, del regolamento n. 1354/83 e citava integralmente il primo comma dell'art. 25, n. 1, l'Ufficio informava la Prolacto che era costretto a dichiarare incamerate le cauzioni prestate, ammontanti a 1 150 281 BFR, 580 744 BFR, 790 800 BFR e, rispettivamente, 1 779 300 BFR per le quattro partite di cui trattasi.
29 In conformità dell'art. 25, n. 1, secondo comma, ultimo inciso, del regolamento n. 1354/83, la Commissione decideva di procedere ad una nuova gara per le partite non consegnate dalla Prolacto.
30 Per quanto riguarda le due partite che la Prolacto avrebbe dovuto consegnare in base al regolamento n. 345/87, la Commissione procedeva alla nuova gara con il regolamento (CEE) 30 settembre 1987, n. 2966, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU L 281, pag. 20). La nuova gara relativa alle quattro partite che la Prolacto avrebbe dovuto consegnare in base al regolamento n. 1358/87 aveva luogo in base al regolamento (CEE) della Commissione 23 ottobre 1987, n. 3182, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU L 305, pag. 8). In conformità di questi due regolamenti nn. 2966/87 e 3182/87, la fornitura delle partite di latte scremato in polvere di cui trattasi era soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1).
31 Nell'ambito di questa nuova gara le partite venivano attribuite all'offerente che aveva presentato l'offerta più bassa. Questa, tuttavia, ammontava a 104 100 BFR la tonnellata, 104 034 BFR la tonnellata, 105 013 BFR la tonnellata, 105 000 BFR la tonnellata, 105 000 BFR la tonnellata e, rispettivamente, 104 952 BFR la tonnellata, di guisa che per le sei partite aggiudicate inizialmente alla Prolacto i costi supplementari per l'acquisto di latte nell'ambito dell'aiuto alimentare da parte della Comunità ammontavano in totale a 50 781 099 BFR. Questa somma rappresentava la differenza tra il costo totale per la nuova gara relativa alle sei partite non consegnate dalla Prolacto ed il prezzo che la Prolacto aveva offerto per tali partite, che le erano state inizialmente aggiudicate.
32 Come risulta da una lettera inviata dalla Commissione il 17 luglio 1991 al Regno del Belgio, tale somma di 50 781 099 BFR veniva addebitata allo Stato belga, che era invitato a chiederne il rimborso alla Prolacto. Con decisione 31 marzo 1992, 92/235/CEE, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni Stati membri per le spese di aiuto alimentare sotto forma di prodotti agricoli sostenute durante gli esercizi 1984, 1985, 1986 e 1987 (GU L 121, pag. 29), la Commissione detraeva il suddetto importo da quanto doveva versare al Regno del Belgio per le spese sostenute da questo Stato membro nell'ambito dell'aiuto alimentare.
33 Con raccomandata 3 ottobre 1991 l'Ufficio intimava alla Prolacto di versargli l'importo di 50 781 099 BFR in forza dell'art. 25 del regolamento n. 1354/83 e la informava che sarebbero stati calcolati interessi di mora a decorrere dal 1_ novembre 1991.
34 Non avendo la Prolacto versato tale somma, il 15 aprile 1992 l'Ufficio l'ha citata dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles per il pagamento della somma di 50 781 099 BFR, maggiorata dagli interessi di mora a partire dal 1_ novembre 1991 sino al pagamento del saldo e delle spese.
35 L'Ufficio ha basato la sua azione sugli artt. 11, n. 7, e 25, n. 1, del regolamento n. 1354/83. A suo avviso, l'incameramento della cauzione e il versamento di un indennizzo ex art. 25, n. 1, costituiscono due misure distinte ed indipendenti che devono essere applicate cumulativamente al fine di punire adeguatamente l'inadempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario.
36 A sua difesa la Prolacto ha dedotto cinque motivi, di cui i primi quattro sono stati respinti dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles, che ha in particolare ritenuto che l'aggiudicatario non si era trovato nella fattispecie in un caso di forza maggiore che rendesse la consegna impossibile.
37 Col quinto motivo, la Prolacto ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che l'art. 25 del regolamento n. 1354/83 va letto unitamente con l'art. 26 dello stesso regolamento e che, se l'aggiudicatario non adempie i suoi obblighi, le conseguenze finanziarie che esso deve sopportare non possono superare, in forza del regolamento n. 1354/83, l'importo della cauzione che ha prestato.
38 In proposito, il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha nutrito dubbi sulla portata degli obblighi che incombono all'aggiudicatario inadempiente e più in particolare si è chiesto se il regolamento n. 1354/83 debba interpretarsi nel senso che esso consente, in caso di mancata esecuzione della consegna da parte dell'aggiudicatario, di applicare cumulativamente l'art. 26, n. 6, e l'art. 25, n. 1, primo comma, dello stesso regolamento e se, quindi, l'ente d'intervento possa sia dichiarare incamerate le cauzioni di gara prestate sia chiedere un indennizzo destinato a compensare le conseguenze finanziarie della mancata fornitura della merce.
39 Ritenendo quindi necessaria un'interpretazione del regolamento n. 1354/83 ai fini della sua decisione il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una persona giuridica la quale, nell'ambito di un'offerta mirante alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, basata sui regolamenti (CEE) della Commissione 3 febbraio 1987, n. 345, e 15 maggio 1987, n. 1358, ha costituito le cauzioni di gara a norma dell'art. 12 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354, e successivamente non ha adempiuto i suoi obblighi e non ha effettuato la fornitura, possa essere invitata dal Belgisch Interventie- en Restitutiebureau a versare un risarcimento danni in base all'art. 25, n. 1, del suddetto regolamento (CEE) n. 1354/83, anche dopo che tutte le cauzioni di gara sono state incamerate a favore di detto ente».
40 Dal contesto della causa principale risulta che, con la questione pregiudiziale, il giudice proponente chiede in sostanza se il regolamento n. 1354/83 debba interpretarsi nel senso che l'aggiudicatario che non abbia consegnato la merce dovuta entro i termini previsti senza esservi impedito da un caso di forza maggiore sopporta tutte le conseguenze finanziarie della mancata esecuzione, in conformità dell'art. 25, n. 1, primo comma, di detto regolamento, anche se le cauzioni di gara sono già state dichiarate incamerate ai sensi dell'art. 26, n. 6, del medesimo regolamento.
41 In proposito, la Prolacto osserva che, anche se, in conformità del regolamento n. 1354/83, l'inadempimento del suo obbligo di consegna deve comportare l'incameramento delle cauzioni da essa prestate, il pagamento di queste esclude che l'aggiudicatario inadempiente sia, per di più, tenuto ad assumere a proprio carico le conseguenze dannose della mancata fornitura della merce. Secondo la Prolacto, da una lettura congiunta dell'art. 25, n. 1, e dell'art. 26, n. 6, di tale regolamento risulta che la sanzione dell'inosservanza degli impegni si limita al pagamento della cauzione quando, come nel caso di specie, l'aggiudicatario è stato dispensato dai suoi obblighi ai sensi dell'art. 25, n. 1, secondo comma. Il competente ente d'intervento, quindi, non ha più il diritto di chiedergli successivamente indennizzi supplementari.
42 Questa tesi non può essere accolta.
43 In primo luogo, l'interpretazione prospettata dalla Prolacto non trova alcun sostegno nello stesso testo dell'art. 25 del regolamento n. 1354/83.
44 Infatti, al primo comma del n. 1, tale articolo dispone in termini del tutto generici che «l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite (...)».
45 L'obbligo così posto a carico dell'aggiudicatario inadempiente è subordinato alla sola condizione che il beneficiario della merce a titolo di aiuto alimentare abbia reso possibile la fornitura secondo le modalità stabilite.
46 In una situazione come quella della causa principale è pacifico che ricorre tale condizione.
47 Inoltre, in base all'art. 25, n. 2, solo nel caso in cui la mancata fornitura della merce sia dovuta ad un caso di forza maggiore le spese provocate da tale inadempimento dell'aggiudicatario vengono assunte dall'ente d'intervento.
48 Ora, nella sentenza di rinvio, il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha espressamente dichiarato che nella fattispecie la Prolacto non si era trovata di fronte ad un caso di forza maggiore.
49 Di conseguenza, si deve rilevare, da una parte, che l'art. 25 del regolamento n. 1354/83 stabilisce chiaramente il principio dell'accollo all'aggiudicatario inadempiente di tutte le spese supplementari risultanti dall'inadempimento del suo obbligo di consegna quando la mancata fornitura della merce gli è imputabile. In particolare, questa disposizione non contiene alcuna indicazione nel senso che il pagamento della cauzione escluda l'obbligo dell'aggiudicatario di risarcire integralmente i danni provocati dal suo comportamento.
50 D'altra parte, in un caso come quello di specie ricorrono i presupposti per l'applicazione di detto articolo, in quanto l'operatore interessato non ha adempiuto il suo obbligo di fornire le diverse partite di latte scremato in polvere per le quali era stato dichiarato aggiudicatario, mentre l'inadempimento non è imputabile al beneficiario della merce né è giustificabile dalla sussistenza di un caso fortuito.
51 In secondo luogo, l'argomento della Prolacto non è conforme al sistema del regolamento n. 1354/83, come risulta in particolare dalla lettura congiunta dei suoi artt. 25 e 26.
52 Secondo l'art. 11, n. 7, del regolamento, un'offerta presentata non può essere ritirata e, in base all'art. 16, n. 2, l'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione per la quale è stato dichiarato aggiudicatario.
53 In forza del regolamento n. 1354/83, l'aggiudicatario può essere dispensato dall'assolvere gli impegni assunti solo a seguito di una decisione formale dell'ente d'intervento competente.
54 A tal uopo, l'art. 25, n. 1, secondo comma, di tale regolamento dispone che, «se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, l'imbarco non è effettuato nei tre mesi successivi alla data di scadenza del periodo di imbarco qual è fissato nel bando di gara (...), l'organismo incaricato del pagamento dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi».
55 Così, l'ente d'intervento, quando accerta che l'aggiudicatario è rimasto inadempiente per un periodo di tre mesi senza essersi trovato di fronte ad un caso di forza maggiore, rinuncia a proseguire con lui l'operazione progettata.
56 Questa decisione ha l'effetto, ai sensi dell'art. 26, n. 6, del regolamento n. 1354/83, di far perdere all'aggiudicatario tutte le cauzioni di gara che aveva costituito e, ai sensi dell'art. 25, n. 1, secondo comma, in fine, dello stesso regolamento, di consentire alla Commissione di adottare le misure adeguate, avviando una nuova gara destinata ad ovviare all'inadempienza del primo aggiudicatario.
57 Quindi, gli obblighi dai quali tale aggiudicatario è dispensato, ai sensi dell'art. 25, n. 1, secondo comma, sono quelli che aveva assunto per provvedere alla consegna della merce in questione al beneficiario dell'aiuto alimentare, escluso quello, impostogli dall'art. 25, n. 1, primo comma, di sopportare tutte le conseguenze finanziarie derivanti dall'inadempimento allo scadere del termine previsto per l'imbarco della merce.
58 Occorre d'altronde aggiungere che nella fattispecie le lettere che l'Ufficio ha fatto pervenire alla Prolacto a seguito del decorso del termine di tre mesi e quelle che dichiarano incamerate le cauzioni di gara contenevano, accanto alla menzione dell'art. 26, n. 6, del regolamento n. 1354/83, un espresso riferimento all'art. 25, n. 1, di tale regolamento, e addirittura, in taluni casi, una citazione integrale del primo comma di quest'ultima disposizione. Nella fattispecie l'operatore aggiudicatario non ha potuto quindi fraintendere la portata degli obblighi che gli incombevano a seguito dell'inadempienza e non può, quindi, validamente sostenere che, dopo la decisione che dichiara incamerate le cauzioni, l'ente d'intervento non può più chiedergli il risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento.
59 Da quanto precede deriva che il regolamento n. 1354/83 dev'essere interpretato nel senso che il pagamento delle cauzioni di gara non esclude l'obbligo dell'aggiudicatario inadempiente di sopportare tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura della merce a lui imputabile.
60 In subordine la Prolacto assume che occorre detrarre l'importo delle cauzioni di gara che sono state dichiarate incamerate dall'ente d'intervento da quello dell'indennizzo richiesto da quest'ultimo in base all'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1354/83.
61 In proposito, la Commissione ha rilevato giustamente che la cauzione persegue una finalità diversa dall'obbligo dell'aggiudicatario di risarcire il danno derivante dalla mancata consegna a lui imputabile.
62 Infatti, la prestazione della cauzione ha la funzione di garantire che l'aggiudicatario assolva i suoi impegni, incitandolo ad effettuare la consegna della merce destinata all'aiuto alimentare entro il termine prescritto o, comunque, il più rapidamente possibile dopo la scadenza di tale termine, con la minaccia della trattenuta di una percentuale crescente della garanzia finanziaria depositata in base alla rilevanza del ritardo nell'esecuzione, nonché a penalizzarlo con l'incameramento totale di tale garanzia allorquando, dopo un periodo di tempo considerato ragionevole, l'inadempimento dell'obbligo di fornitura è divenuto manifesto e quindi non vi è più motivo di continuare l'operazione con tale aggiudicatario.
63 Quindi, in conformità dell'art. 26, n. 5, del regolamento n. 1354/83, l'ente d'intervento trattiene per ogni giorno di ritardo nella consegna, al prorata dei quantitativi non imbarcati, l'1% dell'importo della cauzione, quando, per motivi imputabili all'aggiudicatario, non è stato rispettato il periodo di imbarco fissato nel bando di gara.
64 In forza dell'art. 26, n. 6, dello stesso regolamento, nel caso in cui, per motivi imputabili all'aggiudicatario, l'imbarco non sia stato effettuato nei tre mesi successivi alla data di scadenza del suddetto periodo di imbarco, la cauzione viene incamerata dall'ente di intervento.
65 L'incameramento della cauzione assume pertanto il carattere di una sanzione quando, alla scadenza di un periodo che il regolamento n. 1354/83 fissa in tre mesi, è certo che, nonostante la disposizione comminatoria dell'art. 26, n. 5, l'aggiudicatario è definitivamente venuto meno al suo obbligo di fornire la merce senza che tale mancata esecuzione sia giustificata da un caso di forza maggiore o sia imputabile al beneficiario dell'aiuto alimentare.
66 Per contro, l'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1354/83 applica il principio della responsabilità contrattuale dell'aggiudicatario, in forza del quale questo è tenuto a rimborsare all'ente d'intervento tutte le spese supplementari provocate dall'inadempimento del suo obbligo di fornitura.
67 Questa disposizione mira quindi a che l'altra parte contraente sia risarcita dall'aggiudicatario di tutte le perdite da essa subite a seguito dell'inadempimento degli obblighi incombenti a quest'ultimo.
68 Poiché, quindi, l'incameramento forfettario della cauzione in caso di inosservanza del termine di consegna della merce ha una funzione diversa rispetto all'obbligo di risarcire il danno effettivamente provocato dalla violazione degli impegni contrattuali dell'aggiudicatario e le due disposizioni pertinenti del regolamento n. 1354/83 sono pertanto indipendenti l'una dall'altra, non si deve detrarre l'importo della cauzione dichiarata incamerata ai sensi dell'art. 26, n. 6, da quello dell'indennizzo dovuto in forza dell'art. 25, n. 1, primo comma. Così, in mancanza di caso fortuito o di inadempimento imputabile al beneficiario dell'aiuto alimentare, l'aggiudicatario inadempiente deve sopportare l'incameramento della cauzione e nel contempo il risarcimento integrale dell'ente d'intervento.
69 Questa interpretazione, del resto, è la sola conforme al testo dell'art. 25, n. 1, primo comma, secondo il quale l'aggiudicatario sopporta «tutte» le conseguenze finanziarie della mancata fornitura di cui è responsabile. Infatti, in base al regolamento n. 1354/83, solo qualora la mancata consegna della merce sia imputabile al beneficiario dell'aiuto alimentare o a un caso di forza maggiore le spese supplementari che ne risultano non devono essere assunte a carico dall'aggiudicatario.
70 Contrariamente a quanto ha sostenuto la Prolacto, questa ripartizione dell'onere delle spese risultanti dalla mancata fornitura della merce deve considerarsi equa. Sarebbe infatti ingiusto far sopportare all'ente d'intervento anche solo una parte delle spese supplementari provocate da una nuova procedura di appalto resa necessaria dalla mancata consegna imputabile al primo aggiudicatario.
71 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione sollevata dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles va risolta dichiarando che il regolamento n. 1354/83 dev'essere interpretato nel senso che l'aggiudicatario che non abbia consegnato la merce dovuta entro i termini previsti senza esservi impedito da un caso di forza maggiore sopporta tutte le conseguenze finanziarie della mancata esecuzione, in conformità dell'art. 25, n. 1, primo comma, di detto regolamento, anche se le cauzioni di gara sono già state dichiarate incamerate ai sensi dell'art. 26, n. 6, del medesimo regolamento e senza che queste ultime possano essere detratte dalle somme dovute come risarcimento del danno provocato dalla mancata consegna in base all'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
72 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles con sentenza 11 ottobre 1996, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare, dev'essere interpretato nel senso che l'aggiudicatario che non abbia consegnato la merce dovuta entro i termini previsti senza esservi impedito da un caso di forza maggiore sopporta tutte le conseguenze finanziarie della mancata esecuzione, in conformità dell'art. 25, n. 1, primo comma, di detto regolamento, anche se le cauzioni di gara sono già state dichiarate incamerate ai sensi dell'art. 26, n. 6, del medesimo regolamento e senza che queste ultime possano essere detratte dalle somme dovute come risarcimento del danno provocato dalla mancata consegna in base all'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento.
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