Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Contingenti tariffari comunitari - Contingenti d'importazione di riso aperti in compensazione dell'aumento di talune aliquote in seguito all'adesione di nuovi Stati membri - Regolamento n. 1522/96 - Legittimità alla luce delle norme del GATT pertinenti nonché dei principi di proporzionalità e di obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Insussistenza
(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, art. XXIV, paragrafo 6; memorandum d'intesa sull'interpretazione dell'art. XXIV, punti 5 e seguenti; regolamento del Consiglio n. 1522/96, artt. 3, 4 e 9)
Massima
Nell'ambito del regolamento n. 1522/96 relativo a taluni contingenti tariffari di riso e rotture di riso, che è stato adottato in applicazione degli accordi conclusi con l'Australia e la Thailandia in seguito ai negoziati condotti sulla base dell'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, gli artt. 3 e 4 prevedono che i titoli di importazione vengono rilasciati solo agli operatori titolari di un certificato di esportazione ottenuto nel paese di origine, mentre l'art. 9 enuncia i criteri d'intervento in caso di rischio per il settore comunitario del riso, fissando, in particolare, un limite quantitativo per taluni prodotti. Essendo precisato che, adottando questo regolamento, la Comunità ha inteso dare attuazione ad un obbligo specifico assunto nell'ambito del GATT, cioè convenire con i paesi terzi interessati compensazioni reciproche soddisfacenti per tener conto dell'aumento di taluni dazi doganali in seguito all'applicazione da parte di nuovi Stati membri della Tariffa doganale comune, tale obbligo deve essere considerato soddisfatto e non può quindi servire come base per valutare la legittimità del regolamento, dal momento in cui la Comunità e i paesi terzi sono pervenuti agli accordi sopra menzionati.
Non risulta poi che il sistema di gestione previsto dagli artt. 3 e 4 o il regime d'intervento previsto dall'art. 9 del regolamento abbiano violato il principio di proporzionalità e nemmeno che il regime d'intervento sia viziato da un difetto di motivazione o costituisca uno sviamento di potere.
Parti
Nella causa C-352/96,
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Antonio Tanca, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
" avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 1996, n. 1522, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 190, pag. 1), e in particolare degli artt. 3, 4 e 9 di tale regolamento.
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm, R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1996, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, l'annullamento degli artt. 3, 4 e 9 del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 1996, n. 1522, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Dopo l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea, quest'ultima ha condotto negoziati con alcuni paesi terzi sulla base dell'art. XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»), e, in particolare, dei punti 5 e seguenti dell'intesa sull'interpretazione dell'art. XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il «memorandum d'intesa»), al fine di concordare con questi paesi alcuni adeguamenti compensativi resi necessari dall'aumento di alcune aliquote dei dazi doganali derivanti dall'applicazione, da parte dei tre paesi aderenti, della tariffa doganale comune.
3 Il punto 5 del memorandum d'intesa prevede in particolare che
«I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti (...)».
4 In seguito a questi negoziati, la Comunità ha concluso accordi con il Commonwealth d'Australia e il Regno di Thailandia, i quali sono stati approvati con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/592/CE (GU L 334, pag. 38). Il regolamento è stato adottato in applicazione degli accordi sopramenzionati.
5 In forza dell'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento, e conformemente agli accordi sopramenzionati, è aperto per l'importazione nella Comunità un contingente tariffario annuale a dazio zero per 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato. Per quanto riguarda l'Australia e la Thailandia, l'art. 1, n. 3, del regolamento prevede che questo contingente viene ripartito rispettivamente in ragione di 1 019 tonnellate e 21 455 tonnellate.
6 In relazione ai due suddetti paesi, gli artt. 3 e 4 del regolamento stabiliscono un regime di gestione dei contingenti. L'art. 3 prevede che i titoli di importazione relativi a riso e rotture di riso sono rilasciati agli operatori in possesso di un titolo di esportazione ottenuto nel paese d'origine. Il n. 1 di questo articolo stabilisce quanto segue:
«Se la domanda del titolo d'importazione riguarda il riso e le rotture di riso originari della Tailandia nonché il riso originario dell'Australia nell'ambito della quantità di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata da un titolo di esportazione conforme al modello che figura rispettivamente negli allegati I e II rispettivamente e rilasciato dall'organismo competente di tali paesi indicato negli stessi allegati».
7 L'art. 4 prevede le modalità in base alle quali i titoli di importazione vengono concessi dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
8 L'art. 9 stabilisce:
«1. La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:
- in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso la Comunità allargata si sono significativamente modificati; e
- se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.
2. Qualora ricorra una delle circostanze di cui ai trattini del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore del riso comunitario».
9 La Repubblica italiana ritiene che gli artt. 3 e 4 del regolamento siano incompatibili con l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, con l'accordo concluso con il Commonwealth d'Australia e con la decisione 95/592, recante approvazione di quest'ultimo, con l'art. 43 del Trattato CE, nonché col principio generale di proporzionalità. Essa ritiene altresì che l'art. 9 non sia sufficientemente motivato, che sia inoltre incompatibile con l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, con l'art. 43 del Trattato, nonché col principio generale di proporzionalità, e, infine, che costituisca uno sviamento di potere.
Sui motivi dedotti nei confronti degli artt. 3 e 4
10 In forza degli artt. 3 e 4 del regolamento, i titoli d'importazione vengono rilasciati soltanto agli operatori che siano in possesso di un certificato di esportazione ottenuto nel paese d'origine, in quanto costoro devono allegare tale certificato alla domanda del titolo d'importazione.
11 Il governo italiano sostiene che una soluzione reciprocamente soddisfacente, ai sensi dell'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, non possa esistere qualora, come nella fattispecie, i paesi terzi traggano dall'ampliamento dell'unione vantaggi particolari senza che esistano compensazioni adeguate.
12 Del resto, secondo il governo italiano, poiché l'accordo concluso con il Commonwealth d'Australia non prevede, contrariamente all'accordo concluso con il Regno di Thailandia, le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui agli artt. 3 e 4, tali modalità non sono giustificate per quanto riguarda l'Australia, per cui il regolamento risulta incompatibile con la decisione 95/592, recante approvazione dei suddetti accordi.
13 Inoltre, il governo italiano sostiene che un tale sistema di gestione attribuisce ai paesi di cui trattasi un vantaggio che è incompatibile col principio generale di proporzionalità poiché agli esportatori del paese terzo viene riconosciuto il potere di gestire l'esportazione del contingente tariffario convenuto. A suo parere inoltre, tale vantaggio costituisce indice di manifesta, mancata considerazione dell'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze della politica agricola comune.
14 Il Consiglio fa presente innanzi tutto, per quanto riguarda l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, che, in via di principio, le particolarità del GATT ostano a che la Corte ne prenda in considerazione le disposizioni per valutare la legittimità di un regolamento nell'ambito di un ricorso presentato da uno Stato membro ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punti 106-109).
15 Esso sostiene in subordine che l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, disposizione che impone l'obbligo di negoziare in buona fede al fine di pervenire ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, non stabilisce alcun altro criterio in relazione al quale occorrerebbe valutare il risultato dei negoziati.
16 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui le modalità di gestione in esame sarebbero prive di fondamento giuridico per quanto riguarda il Commonwealth d'Australia, in quanto non sono state previste dall'accordo concluso con questo paese, il Consiglio sottolinea che la Comunità esercita un potere discrezionale nella gestione dei contingenti tariffari. Inoltre, le controverse modalità di gestione non potrebbero essere incompatibili né con l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, né con l'accordo concluso con il Commonwealth d'Australia in quanto questi non prevedono alcuna disposizione per il caso in cui una delle parti, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, voglia attribuire all'altra vantaggi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'accordo raggiunto.
17 Con riferimento all'asserita violazione del principio di proporzionalità, il Consiglio fa notare che la concessione agli esportatori australiani di un vantaggio identico a quello riservato agli esportatori tailandesi è motivata dalla necessità di assicurare ai primi un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli esportatori tailandesi, esigenza scaturente dal contesto generale dei rapporti con quel paese. Ne deriverebbe che il provvedimento di cui trattasi appare perfettamente idoneo a conseguire lo scopo per il quale è stato adottato.
18 Infine, in merito all'asserita violazione dell'art. 43 del Trattato CE, il Consiglio ritiene che la ricorrente non fornisca alcuna argomentazione specifica a sostegno della tesi secondo cui il regolamento impugnato contravverrebbe a questa disposizione.
19 In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo specifico assunto nell'ambito del GATT o quando l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni dell'accordo generale, la Corte è tenuta a controllare la legittimità dell'atto comunitario di cui trattasi alla luce delle norme del GATT (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, sopramenzionata, punto 111).
20 Occorre inoltre sottolineare che, adottando il regolamento in applicazione degli accordi conclusi con paesi terzi in seguito ai negoziati condotti sulla base dell'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, la Comunità ha inteso dare attuazione ad un obbligo specifico assunto nell'ambito del GATT.
21 Ne deriva che la Corte è tenuta a controllare la legittimità del regolamento di cui trattasi in relazione alle norme del GATT la cui violazione viene fatta valere dalla ricorrente. Si tratta, nella fattispecie, dell'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT e dei punti 5 e seguenti del memorandum d'intesa.
22 Come risulta dalla formulazione stessa del punto 5 del memorandum d'intesa, le parti sono tenute a trovare «adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti». La nozione di «adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti» non costituisce di per sé un criterio obiettivo e l'obbligo di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente deve essere considerato soddisfatto qualora un accordo contenente una soluzione sia concluso dalle parti interessate.
23 Ne deriva che, dal momento in cui le stesse parti sono pervenute ad un accordo sulla questione degli adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti, l'obbligo di cui all'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT deve essere considerato soddisfatto e non può quindi servire come base per valutare la legittimità del regolamento. Occorre quindi respingere questo argomento.
24 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui, relativamente al Commonwealth d'Australia, le modalità di gestione dei contingenti tariffari considerate dal regolamento sarebbero incompatibili con l'accordo concluso con questo paese e con la decisione 95/592, recante approvazione di tale accordo, occorre rilevare che quest'ultimo, anche se non imponeva al Consiglio di prevedere l'istituzione del sistema dei titoli di esportazione, non lo vietava nemmeno. Inoltre, dal sesto `considerando' del regolamento risulta che il sistema di gestione impugnato è stato instaurato in particolare al fine di garantire un'attuazione efficace di tale accordo per quanto riguarda taluni contingenti tariffari di importazione di riso e di rotture di riso. Pertanto, il sistema di gestione considerato dal regolamento non viola né l'accordo con il Commonwealth d'Australia né la decisione recante approvazione dell'accordo stesso.
25 Per ciò che attiene all'asserita violazione del principio generale di proporzionalità da parte degli artt. 3 e 4 del regolamento di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme a questo principio, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3723, punto 42).
26 Occorre rilevare che, come risulta dal primo, ottavo e nono `considerando', l'obiettivo del regolamento è di assicurare il mantenimento dei tradizionali flussi di scambio verso la Comunità allargata evitando al tempo stesso sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del regolamento impugnato e quelle soggette al dazio ordinario. Inoltre, il fine del sistema di gestione impugnato, in base al terzo e sesto `considerando', è di disciplinare la gestione dei contingenti concessi in seguito agli accordi con i paesi terzi di cui trattasi tenendo conto dei fornitori tradizionali.
27 Occorre quindi esaminare se il sistema di gestione istituito sia conforme all'obiettivo così descritto e se sia necessario per conseguirlo.
28 A tal riguardo non vi è dubbio che le autorità dei paesi di esportazione sono quelle meglio collocate per determinare quali fossero, in questi paesi, i fornitori tradizionali dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e per controllare che questi ricevano i titoli di esportazione necessari per il mantenimento dei tradizionali flussi di scambio.
29 Occorre anche rilevare che tale sistema di gestione si inserisce nell'ambito di un sistema comunitario di sorveglianza e di controllo di cui all'art. 9 del regolamento.
30 Inoltre, come ha rilevato giustamente l'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non si può ritenere che il beneficio concesso avesse un'importanza tale da far considerare gli artt. 3 e 4 del regolamento sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, cioè disciplinare la gestione dei contingenti concessi in seguito agli accordi con i paesi terzi di cui trattasi.
31 Alla luce di queste considerazioni occorre constatare che non si può ritenere che il sistema di gestione previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento abbia violato il principio generale di proporzionalità.
32 Infine, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 43 del Trattato, la ricorrente non fornisce alcuna precisazione a sostegno del motivo secondo cui le disposizioni di cui trattasi costituirebbero indice di manifesta, mancata considerazione, da parte del Consiglio, dell'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze della politica agricola comune.
33 Occorre quindi concludere che dall'esame degli artt. 3 e 4 del regolamento, in relazione ai motivi dedotti dal governo italiano, non è emerso alcun elemento che ne metta in causa la validità.
Sui motivi dedotti nei confronti dell'art. 9
34 Per quanto riguarda l'art. 9 del regolamento di cui è causa, il governo italiano sostiene che esso è privo della motivazione necessaria relativamente ai criteri e ai dati sulla base dei quali il Consiglio ha ritenuto dover fissare a 33 428 tonnellate il limite delle importazioni di riso in confezioni di 5 kg o meno.
35 Il governo italiano ritiene inoltre che la fissazione del limite sopramenzionato sia incompatibile con l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, nonché con il principio generale di proporzionalità. Da un lato, il quantitativo fissato sarebbe superiore a quello che sarebbe stato necessario per mantenere i tradizionali flussi di scambio; dall'altro, supererebbe il livello di quanto sarebbe stato necessario per evitare di conferire un indebito vantaggio concorrenziale agli esportatori abituali di taluni paesi terzi rispetto alle imprese comunitarie. Esso aggiunge che la disposizione è frutto di mancata considerazione dell'adeguatezza del provvedimento rispetto alle esigenze della politica agricola comune.
36 Il governo italiano sostiene poi che la fissazione del sopramenzionato quantitativo delle importazioni persegue fini diversi da quelli connessi all'adozione del regolamento, il che costituisce uno sviamento di potere che vizia il regolamento.
37 In merito all'asserita mancanza di motivazione, il Consiglio ritiene che il ragionamento che sta alla base della formulazione dell'art. 9 risulti chiaramente dai `considerando' del regolamento.
38 Le osservazioni del Consiglio relative alle asserite violazioni dell'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, dell'art. 43 del Trattato CE e del principio generale di proporzionalità, già esposte ai punti 14, 15, 17 e 18 della presente sentenza, a proposito degli artt. 3 e 4 del regolamento, si applicherebbero anche all'art. 9. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il Consiglio aggiunge che il limite di cui all'art. 9 costituisce una garanzia che accresce la protezione degli operatori comunitari. Relativamente alla scelta del limite di 33 428 tonnellate, il Consiglio rileva che esso corrisponde alla somma, maggiorata del 10%, dei quantitativi di riso in confezioni di 5 kg o meno importati annualmente dai tre paesi aderenti negli anni immediatamente precedenti la loro adesione.
39 Infine, il Consiglio non vede in che consista l'asserito sviamento di potere. L'adozione del regolamento avrebbe il chiaro scopo di dare applicazione agli accordi raggiunti con i paesi terzi in questione, mentre l'art. 9 fornisce una garanzia per evitare eventuali perturbamenti nel settore comunitario del riso.
40 Per quanto riguarda l'insufficienza della motivazione, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui è causa. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico dell'istituzione comunitaria autrice dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Da questa giurisprudenza risulta inoltre che non si può richiedere che la motivazione di un atto specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti, la questione se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni stabilite dall'art. 190 va esaminata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e con riguardo al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16, e 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punto 70).
41 Nella fattispecie, dall'ottavo e dal nono `considerando' del regolamento risulta che il Consiglio ha in particolare motivato quest'ultimo con l'intento di mantenere i flussi di scambio tradizionali verso la Comunità allargata, ritenendo al tempo stesso che fosse necessario evitare sovvenzioni incrociate tra le esportazioni che beneficiano direttamente del regolamento impugnato e quelle soggette al dazio ordinario. Inoltre, come l'avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il Consiglio non era tenuto ad illustrare, nei `considerando', il metodo di calcolo utilizzato per ottenere l'ammontare del limite fissato all'art. 9. In effetti, il requisito della motivazione degli atti comunitari non può arrivare al punto di obbligare il Consiglio a precisare le modalità di calcolo di ogni dato numerico che menziona.
42 Alla luce di queste considerazioni, occorre constatare che il Consiglio ha sufficientemente motivato l'art. 9 del regolamento impugnato.
43 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità occorre, al fine di determinare se una disposizione di diritto comunitario sia compatibile con questo principio, verificare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere tale scopo.
44 A questo proposito, occorre rilevare che l'obiettivo del regolamento impugnato è di dare attuazione ad accordi conclusi con i paesi terzi per mantenere i tradizionali flussi di scambio verso la Comunità allargata, evitando al tempo stesso sovvenzioni incrociate tra le esportazioni che beneficiano direttamente del regolamento impugnato e quelle soggette al dazio ordinario (v. punto 26 della presente sentenza).
45 Inoltre, dai documenti versati al fascicolo dal Consiglio, su domanda della Corte, risulta che il dato numerico di cui è causa corrisponde alla media, maggiorata del 10%, delle importazioni effettuate nei tre nuovi Stati membri durante gli anni precedenti la loro adesione.
46 Infine, occorre sottolineare che l'art. 9 non restringe le possibilità di intervento della Commissione al caso in cui il limite previsto viene raggiunto. Esso prevede infatti che la Commissione può esercitare il suo controllo anche qualora i quantitativi importati non superino questo limite e, in particolare, se l'uno o l'altro dei criteri enunciati al n. 1 di tale articolo sia soddisfatto.
47 Ne deriva che il quantitativo di 33 428 tonnellate fissato dal Consiglio non può essere considerato sproporzionato rispetto ai flussi tradizionali che il regolamento mira a salvaguardare.
48 L'argomento relativo all'incompatibilità dell'art. 9 del regolamento con l'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT e con il memorandum d'intesa deve a sua volta essere respinto per i motivi già indicati ai punti 22 e 23 della presente sentenza.
49 Il motivo tratto dall'asserita violazione dell'art. 43 del Trattato va disatteso per la stessa ragione menzionata al punto 31 della presente sentenza.
50 Infine, per quanto attiene all'asserito sviamento di potere, va rilevato che la giurisprudenza della Corte definisce lo sviamento di potere come l'adozione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un atto allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in particolare, sentenza 13 luglio 1995, causa C-156/93, Parlamento/Commissione, Racc. pag. I-2019, punto 31).
51 Ora, occorre sottolineare che, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo consente di affermare che, nell'adottare la disposizione di cui trattasi, il Consiglio abbia perseguito un fine diverso da quello indicato nei `considerando' del regolamento. Inoltre, la ricorrente non ha presentato alcun argomento che consenta di inficiare questa constatazione.
52 Occorre quindi concludere che dall'esame dell'art. 9 del regolamento, in relazione ai motivi dedotti dal governo italiano, non è emerso alcun elemento tale da mettere in dubbio la sua validità.
53 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto, il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
54 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio ha concluso per la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché quest'ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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