Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-357/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso l'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 103, pag. 20), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G. F. Mancini, presidente di sezione, J. L. Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 103, pag. 20), è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.
2 Risulta dall'art. 2, primo comma, della direttiva 94/15 che gli Stati membri dovevano mettere in vigore prima del 30 giugno 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ai provvedimenti di trasposizione della direttiva 94/15 e non disponendo di altre informazioni che le consentissero di concludere che il governo belga aveva adempiuto ai suoi obblighi, la Commissione gli inviava il 9 agosto 1994 una lettera di diffida conformemente all'art. 169, primo comma, del Trattato.
4 Essendo la lettera rimasta senza seguito, la Commissione inviava il 4 marzo 1994 un parere motivato con il quale invitava il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva 94/15 entro due mesi dalla notifica.
5 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva 94/15 nel termine prescritto, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 Il Regno del Belgio non nega l'inadempimento contestato, ma segnala che i provvedimenti per porvi rimedio saranno adottati al più presto.
7 Poiché la direttiva non è stata trasposta nei termini dalla stessa prescritti, il ricorso della Commissione va accolto.
8 Occorre quindi dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 94/15, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 2, primo comma, di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 2, primo comma, della detta direttiva 94/15.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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