Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» - Direttiva 90/314/CEE - Tutela contro il rischio d'insolvenza o di fallimento dell'organizzatore - Portata
(Direttiva del Consiglio 90/314/CEE, art. 7)
Massima
L'art. 7 della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione a titolo di rimborso dei fondi depositati una situazione in cui l'acquirente di un viaggio «tutto compreso», che prima del viaggio ha pagato una somma di denaro per le spese di soggiorno all'organizzatore, sia costretto, a seguito dell'insolvenza di quest'ultimo, a pagare la stessa somma all'albergatore, non potendo altrimenti lasciare l'albergo per effettuare il viaggio di ritorno.
Parti
Nel procedimento C-364/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Verein für Konsumenteninformation
e
sterreichische Kreditversicherungs AG,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Verein für Konsumenteninformation, dall'avv. H. Kosesnik-Wehrle, del foro di Vienna;
- per la Österreichische Kreditversicherungs AG, dall'avv. F. Marschall, del foro di Vienna;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, «Gesandte» presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo ellenico, dal signor F. Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora A. Rokofyllou, consigliere speciale del ministro aggiunto degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalle signore C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Verein für Konsumenteninformation, rappresentato dall'avv. H.S. Langer, del foro di Vienna, della Österreichische Kreditversicherungs AG, rappresentata dall'avv. M. Hasberger, del foro di Vienna, del governo ellenico, rappresentato dal signor F. Georgakopoulos e dalla signora A. Rokofyllou, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dal signor U. Wölker, all'udienza del 13 novembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 ottobre 1996, pervenuta in cancelleria il 14 novembre successivo, il Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il Verein für Konsumenteninformation e l'Österreichische Kreditversicherungs AG a proposito del rimborso agli acquirenti di un viaggio «tutto compreso» delle somme per spese alberghiere da essi versate ad un albergatore a seguito dell'insolvenza dell'organizzatore del viaggio.
3 L'art. 7 della direttiva dispone che l'organizzatore del viaggio deve fornire prove sufficienti di «disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore».
4 Tale articolo è stato trasposto nell'ordinamento austriaco con il regolamento n. 881/94 (BGBl. n. 881 del 15 novembre 1994, pag. 6501) il quale prescrive, all'art. 3, che l'organizzatore, attraverso la stipulazione di un contratto di assicurazione con una compagnia assicurativa autorizzata ad operare in Austria, garantisca che i partecipanti a un viaggio «tutto compreso» otterranno la restituzione delle somme già corrisposte qualora le prestazioni non siano state fornite, in tutto o in parte, a seguito dell'insolvenza dell'organizzatore nonché il rimborso delle spese di rimpatrio sostenute a motivo dell'insolvenza dell'organizzatore.
5 I coniugi Hofbauer avevano prenotato presso la Karthago-Reisen GmbH (in prosieguo: la «Karthago-Reisen»), con sede in Vienna, un viaggio «tutto compreso» a destinazione di Creta per il periodo dal 9 al 16 settembre 1995; il viaggio «tutto compreso» comprendeva i biglietti aerei e il soggiorno in albergo a mezza pensione. Il prezzo del viaggio era stato pagato integralmente prima della partenza.
6 Il 15 settembre 1995, essendo venuto a conoscenza dell'insolvibilità della Karthago-Reisen, il proprietario dell'albergo in cui i coniugi Hofbauer ed altri clienti della Karthago-Reisen erano alloggiati chiedeva a tali viaggiatori il pagamento di tutte le spese di pernottamento, impedendo loro con la forza, a dire dei viaggiatori, di lasciare l'albergo.
7 Per poter intraprendere il volo di ritorno, i coniugi Hofbauer pagavano quindi il prezzo del loro soggiorno nell'albergo, ossia la somma di 157 542 DR.
8 Al loro ritorno i coniugi Hofbauer e gli altri viaggiatori interessati incaricavano il Verein für Konsumenteninformation (associazione dei consumatori), il cui scopo è in particolare di garantire l'osservanza delle norme in materia di tutela dei consumatori, di far valere i loro diritti presso la Österreichische Kreditversicherungs AG, assicuratore della Karthago-Reisen.
9 A seguito del rifiuto di quest'ultima di rimborsare ai viaggiatori le spese di soggiorno versate all'albergatore, il Verein für Konsumenteninformation, con atto 16 gennaio 1996, adiva il Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna.
10 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva, il giudice adito ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", vada interpretato nel senso che anche il pagamento di somme che il consumatore corrisponde in loco al fornitore di prestazioni (nella fattispecie, all'albergatore), in quanto quest'ultimo, in caso di mancato pagamento, gli impedisce il rimpatrio, è ricompreso nell'ambito di tutela della suddetta disposizione, "in quanto garanzia del rimpatrio del consumatore"».
11 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 7 della direttiva debba interpretarsi nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione una situazione in cui l'acquirente di un viaggio «tutto compreso», che prima del viaggio ha pagato una somma di denaro per le spese di soggiorno all'organizzatore, sia costretto, a seguito dell'insolvenza di quest'ultimo, a pagare la stessa somma all'albergatore, non potendo altrimenti lasciare l'albergo per effettuare il viaggio di ritorno.
12 Il Verein für Konsumenteninformation, il governo ellenico e la Commissione sostengono che, tenuto conto della finalità dell'art. 7 della direttiva, ossia la tutela del consumatore contro i rischi economici dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore di viaggi, una situazione come quella descritta nella questione pregiudiziale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, il cui tenore letterale non osta ad un'interpretazione del genere.
13 Il Verein für Konsumenteninformation ed il governo ellenico ritengono infatti che, tenuto conto dell'art. 7 della direttiva, la copertura richiesta possa considerarsi o come «il rimborso dei fondi depositati», dato che il pagamento fatto dal viaggiatore direttamente all'albergatore implica che le spese di soggiorno in albergo non erano state pagate dall'organizzatore del viaggio, o come il rimborso delle spese necessarie per garantire «il rimpatrio del viaggiatore».
14 La Commissione sostiene, dal canto suo, che le spese di cui trattasi nella fattispecie devono considerarsi necessarie per il «il rimpatrio del consumatore».
15 Il governo austriaco precisa che, tenuto conto dell'obbligo del consumatore di limitare il suo danno, un rimborso può essere ammesso unicamente per le spese necessarie e inevitabili.
16 Quanto all'Österreichische Kreditversicherungs AG ed al governo francese, essi ritengono che la questione pregiudiziale richieda una soluzione negativa. In particolare, dai termini «assicurare (...) il rimpatrio del consumatore» risulterebbe che devono essere rimborsate esclusivamente le spese che presentino un nesso di causalità diretto con il rimpatrio del consumatore, come le spese di taxi o di aereo.
17 Essi aggiungono che, dato che la direttiva disciplina esclusivamente il contratto stipulato tra il partecipante ad un viaggio «tutto compreso» e l'organizzatore di tale viaggio, essa non può interpretarsi in modo da far fruire della garanzia prevista dall'art. 7 un prestatore di servizi che otterrebbe così indirettamente, tramite il consumatore che ha «preso in ostaggio» e pur non essendo parte stipulante del contratto principale del viaggio «tutto compreso», la retribuzione delle sue prestazioni. La prospettiva di un possibile risarcimento indiretto tramite il consumatore rischierebbe di incoraggiare i prestatori di servizi a moltiplicare pratiche del genere.
18 In primo luogo, occorre ricordare che lo scopo dell'art. 7 è quello di proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore. Come ha osservato il governo francese, questi rischi, inerenti al contratto stipulato tra il consumatore e l'organizzatore del viaggio «tutto compreso», derivano dal pagamento anticipato del prezzo del forfait e dalla diluizione delle responsabilità tra l'organizzatore e i vari prestatori i cui servizi combinati costituiscono tale forfait. Quindi, il risultato prescritto dall'art. 7 della direttiva comporta l'attribuzione al viaggiatore di diritti che garantiscano il rimborso dei fondi depositati ed il suo rimpatrio in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore (sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a. Racc. pag. I-4845, punto 42).
19 Si deve poi osservare che la garanzia di «rimborso dei fondi depositati» riguarda i casi in cui l'insolvenza o il fallimento dell'organizzatore si manifesta dopo la stipulazione del contratto e prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso o i casi in cui le prestazioni vengono interrotte nel corso dell'esecuzione del contratto e in cui occorre rimborsare al consumatore la quota del versamento che corrisponde alle prestazioni non fornite. Quanto alla garanzia di «rimpatrio del consumatore», essa è destinata ad impedire che quest'ultimo, durante l'esecuzione del contratto, possa essere bloccato nel luogo del soggiorno in quanto, a causa dell'insolvenza dell'organizzatore, il vettore si rifiuta di fornire la prestazione corrispondente al viaggio di ritorno.
20 Tenuto conto delle finalità perseguite dalla direttiva, in particolare dal suo art. 7, questo articolo va interpretato nel senso che comprende pure una situazione in cui un albergatore costringa il viaggiatore a pagare la prestazione alberghiera sostenendo che questa somma non gli sarà versata dall'organizzatore del viaggio divenuto insolvibile. Il rischio di cui trattasi deriva infatti, per il consumatore che ha acquistato il viaggio «tutto compreso», dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore; esso dev'essere quindi compreso nelle garanzie offerte dall'organizzatore al consumatore.
21 Per quanto riguarda l'argomento dell'Österreichische Kreditversicherungs AG e del governo francese secondo cui tale interpretazione dell'art. 7 rischierebbe di incoraggiare gli albergatori a moltiplicare pratiche analoghe a quelle descritte nella causa principale, occorre ricordare, come ha sottolineato il Verein für Konsumenteninformation, che in situazioni del genere gli assicuratori possono, se lo ritengono necessario, rivalersi sugli albergatori e che, comunque, essi sono in grado di agire contro gli albergatori meglio dei viaggiatori.
22 Si deve inoltre precisare che, tenuto conto del fatto che in una situazione come quella di cui alla fattispecie il viaggiatore, in realtà, paga le spese di albergo due volte, dapprima all'organizzatore del viaggio, poi all'albergatore, l'obbligo che incombe all'assicuratore consiste nel «rimborso dei fondi depositati». Dato che il viaggiatore è stato in realtà alloggiato a proprie spese, le somme che egli aveva versato all'organizzatore devono essergli rimborsate giacché, a seguito dell'insolvenza dell'organizzatore, i servizi pattuiti non gli sono stati forniti da quest'ultimo.
23 La questione sollevata va quindi risolta dichiarando che l'art. 7 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione a titolo di rimborso dei fondi depositati una situazione in cui l'acquirente di un viaggio «tutto compreso», che prima del viaggio ha pagato una somma di denaro per le spese di soggiorno all'organizzatore, sia costretto, a seguito dell'insolvenza di quest'ultimo, a pagare la stessa somma all'albergatore, non potendo altrimenti lasciare l'albergo per effettuare il viaggio di ritorno.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dai governi austriaco, ellenico e francese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna con ordinanza 21 ottobre 1996, dichiara:
L'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione a titolo di rimborso dei fondi depositati una situazione in cui l'acquirente di un viaggio «tutto compreso», che prima del viaggio ha pagato una somma di denaro per le spese di soggiorno all'organizzatore, sia costretto, a seguito dell'insolvenza di quest'ultimo, a pagare la stessa somma all'albergatore, non potendo altrimenti lasciare l'albergo per effettuare il viaggio di ritorno.
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