Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Disposizioni nazionali anticumulo - Inopponibilità ai beneficiari di prestazioni della stessa natura liquidate a norma delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 - Prestazioni della stessa natura - Criteri - Pensione di riversibilità e pensione di vecchiaia a titolo personale - Prestazioni di diversa natura
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 2)
Massima
Prestazioni in materia previdenziale debbono essere considerate della stessa natura, ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 2001/83, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Prestazioni calcolate sulla base di periodi di contribuzione maturati da soggetti diversi non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura.
Ne consegue che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma anticumulo di uno Stato membro che preveda, per il calcolo di una prestazione di riversibilità concessa in forza della normativa di detto Stato e calcolata sulla base della carriera del coniuge deceduto, l'inclusione sul computo di prestazioni acquisite a titolo personale in un altro Stato membro che dovrebbero qualificarsi come pensioni di vecchiaia o come benefici sostitutivi ai sensi della normativa del primo Stato membro. Spetta al giudice nazionale procedere alla qualificazione, ai fini dell'applicazione della detta norma anticumulo, delle prestazioni di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-366/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal du travail di Charleroi (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Louisette Cordelle
e
Office national des pensions (ONP),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato ed aggiornato dal regolamento n. 2001/83, successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),$
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Office national des pensions, dal signor Gabriel Perl, amministratore generale;
- per il governo belga, dalla signora Anne-Marie Snyers, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,$
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Office national des pensions, rappresentato dal signor Jean-Paul Lheureux, viceconsigliere, e della Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia, all'udienza del 1_ luglio 1997,$
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 7 novembre 1996, pervenuta in cancelleria il 21 novembre successivo, il Tribunal du travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e dell'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Cordelle e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») a proposito dell'applicazione di alcune norme anticumulo belghe.
3 Dal 1989 la signora Cordelle percepisce una pensione di reversibilità, calcolata sulla base della carriera lavorativa completa del coniuge deceduto, a carico del regime pensionistico belga dei lavoratori dipendenti (in prosieguo: la «pensione belga di reversibilità») e, inoltre, tre pensioni a titolo personale, due delle quali, vale a dire una «pensione di anzianità lavoratore dipendente» e una «pensione di anzianità lavoratore autonomo», sono a carico del regime belga, e la terza, una pensione di vecchiaia, è a carico del regime francese (in prosieguo: la «pensione francese di vecchiaia»).
4 La pensione francese di vecchiaia era calcolata sulla base di una carriera lavorativa di 27 trimestri, cui si aggiungevano 48 trimestri riconosciuti alla signora Cordelle per il fatto di avere allevato sei figli. La prestazione ottenuta è stata peraltro maggiorata del 10% per figli a carico.
5 Il 3 ottobre 1994 l'ONP chiedeva alla signora Cordelle un importo di 42 460 BFR, poiché nel calcolo della pensione belga di reversibilità, effettuato nel 1989, non era stata presa in considerazione la pensione francese di vecchiaia. Essendo venuto a conoscenza dell'importo di quest'ultima prestazione, l'ONP aveva proceduto al calcolo corretto di tale pensione, applicando la norma anticunulo enunciata all'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime pensionistico di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati (in prosieguo: la «norma anticumulo belga»).
6 Detto articolo prevede un limite per la corresponsione della pensione di reversibilità in qualità di lavoratore dipendente in caso di concorso con una o più pensioni di anzianità o con qualsiasi altro beneficio sostitutivo, concessi in base a una normativa belga o estera. Tale limite è fissato nella misura del 110% dell'importo della pensione di reversibilità accordata al coniuge superstite, moltiplicata per la frazione inversa a quella - limitata, se del caso, all'unità - utilizzata per il calcolo della pensione di anzianità che serve da base quanto al calcolo della pensione di reversibilità.
7 La signora Cordelle ha contestato il provvedimento dell'ONP, facendo valere che, nel caso di specie, l'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967 non era applicabile, in quanto la maggiorazione di 48 trimestri relativa al periodo considerato per il calcolo della sua pensione francese di vecchiaia non costituiva una «pensione di anzianità o un altro beneficio sostitutivo» ai sensi della norma anticumulo belga, bensì un beneficio che non trova equivalente in Belgio.
8 Il Tribunal du travail di Charleroi si è quindi chiesto se la pensione francese di vecchiaia liquidata sulla base di una carriera lavorativa valorizzata a motivo delle maternità della ricorrente debba essere considerata, nel suo complesso, alla stregua di una pensione di anzianità o di beneficio sostitutivo e, quindi, se fosse applicabile la norma anticumulo belga tenuto conto dei regolamenti comunitari. Il Tribunal du travail di Charleroi ha quindi sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, considerando, da una parte, le prestazioni di diritto francese pagate dalla Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie e, dall'altra, la pensione di anzianità di diritto belga, sia applicabile, tenuto conto della normativa comunitaria, la norma anticumulo di cui all'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967».
9 Innanzi tutto, è bene rammentare che in un procedimento ex art. 177 del Trattato CE la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni (v., in particolare, sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen, Racc. pag. 3589, punto 8).
10 Tenuto conto degli elementi figuranti negli atti della causa principale, si deve intendere quindi la questione pregiudiziale nel senso che con essa si chiede, sostanzialmente, in primo luogo, se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di una norma anticumulo di uno Stato membro che prevede, per il calcolo di una prestazione di reversibilità accordata in forza della normativa di detto Stato e calcolata sulla base della carriera del coniuge deceduto, la presa in considerazione di prestazioni acquisite a titolo personale in un altro Stato membro e che dovrebbero qualificarsi pensioni di anzianità o benefici sostitutivi ai sensi della normativa del primo Stato membro. In caso di soluzione negativa, la questione pregiudiziale è diretta, in secondo luogo, ad accertare se una pensione di vecchiaia liquidata, in conformità alla normativa del secondo Stato membro, in base a una carriera valorizzata a motivo delle maternità della ricorrente debba essere considerata, nel suo complesso, alla stregua di una pensione di anzianità o di beneficio sostitutivo ai sensi della normativa del primo Stato membro.
11 Ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, applicabile al momento in cui la prestazione di reversibilità di cui trattasi nella causa principale è stata calcolata per la prima volta dall'ente belga, «le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».
12 Il regolamento n. 1248/92 ha apportato modifiche a detta disposizione, che non incidono sul principio in esso sancito, ma fissano con precisione i limiti di applicazione delle norme nazionali anticumulo all'atto del calcolo delle pensioni.
13 Così, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, non prevede più la deroga relativa alle prestazioni della stessa natura, e contiene ormai una sola frase, così redatta:
«Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro».
14 E' stato inoltre aggiunto un art. 46 bis al regolamento n. 1408/71, che al n. 3, lett. d), prevede in particolare che, nel caso in cui norme nazionali anticumulo di un solo Stato membro siano applicabili, poiché l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione degli altri Stati membri.
15 In applicazione di questa norma, la pensione belga di reversibilità potrebbe essere ridotta soltanto entro il limite dell'importo della pensione francese di vecchiaia.
16 A questo proposito, occorre tuttavia rilevare che, qualora le prestazioni siano già state liquidate prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo, avvenuta il 1_ giugno 1992, l'art. 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71, introdotto dal regolamento n. 1248/92, prevede che le spettanze degli interessati possano essere modificate a loro richiesta. Per contro, dalla sentenza 25 settembre 1997, causa C-307/96, Baldone (Racc. pag. I-5123), risulta che questa stessa disposizione osta a che l'ente competente di uno Stato membro proceda d'ufficio all'applicazione delle modalità di calcolo figuranti nel regolamento n. 1248/92, in senso sfavorevole all'interessato, qualora questi abbia ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore del medesimo regolamento in data 1_ giugno 1992, la liquidazione di una pensione.$
17 In un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, l'interessata, che ha ottenuto la liquidazione di una pensione belga di reversibilità prima del 1_ giugno 1992, potrebbe quindi chiedere che i suoi diritti siano nuovamente calcolati in conformità alle nuove disposizioni inserite nel regolamento n. 1408/71 dal regolamento di modifica, in particolare l'art. 46 bis, n. 3, lett. d). Tuttavia, dagli atti non risulta che una domanda del genere sia stata presentata.
18 Ciò considerato, occorre pertanto esaminare se una pensione di reversibilità acquisita a norma della legislazione di uno Stato membro e calcolata sulla base della carriera del coniuge deceduto e una pensione personale di vecchiaia acquisita a norma della legislazione di un altro Stato membro costituiscano «prestazioni della stessa natura» ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
19 Per giurisprudenza costante, prestazioni in materia previdenziale debbono essere considerate della stessa natura, ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (sentenza 11 agosto 1995, causa C-98/94, Schmidt, Racc. pag. I-2559, punto 24).
20 Così, nella sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti (Racc. pag. 3855, punto 13), la Corte ha affermato che non erano della stessa natura una pensione di invalidità personale, basata sulla carriera lavorativa che il lavoratore ha compiuto in uno Stato membro, e una pensione di reversibilità basata sulla carriera lavorativa che il coniuge defunto del titolare aveva effettuato in un altro Stato membro.
21 Si deve concludere che prestazioni calcolate sulla base di periodi di assicurazione maturati da soggetti diversi non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, e che, di conseguenza, questo regolamento non osta all'applicazione di una disposizione nazionale anticumulo quale quella considerata dal giudice a quo.
22 Rimane quindi la questione se, ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato membro, una pensione di vecchiaia liquidata, in conformità alla legislazione di un altro Stato membro, sulla base di una carriera valorizzata a motivo delle maternità debba essere considerata, nella sua interezza, alla stregua di una pensione di anzianità o di un altro beneficio sostitutivo ai sensi della legislazione del primo Stato membro.
23 A questo proposito si deve sottolineare che, qualunque sia la soluzione, affermativa o negativa, che si voglia fornire per tale questione ai fini dell'applicazione della normativa belga, sarebbe pur vero che la prestazione francese di vecchiaia dovrebbe, in ogni caso, qualificarsi come «prestazione di natura diversa» ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71.
24 Ne consegue che spetta al giudice nazionale procedere alla qualificazione, ai fini dell'applicazione della norma anticumulo prevista dalla sua legislazione nazionale sulle pensioni di anzianità o sui benefici sostitutivi, di una prestazione di vecchiaia accordata in forza della normativa di un altro Stato membro sulla base di una carriera valorizzata in ragione delle maternità.
25 Si deve quindi risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma anticumulo di uno Stato membro che prevede, per il calcolo di una prestazione di reversibilità accordata in forza della normativa di detto Stato e calcolata sulla base della carriera del coniuge deceduto, la presa in considerazione di prestazioni acquisite a titolo personale in un altro Stato membro che dovrebbero qualificarsi come pensioni di anzianità o come benefici sostitutivi ai sensi della normativa del primo Stato membro. Spetta al giudice nazionale procedere alla qualificazione, ai fini dell'applicazione della detta norma anticumulo, delle prestazioni di cui trattasi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Charleroi, con sentenza 7 novembre 1996, dichiara:
L'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non osta all'applicazione di una norma anticumulo di uno Stato membro che prevede, per il calcolo di una prestazione di reversibilità accordata in forza della normativa di detto Stato e calcolata sulla base della carriera del coniuge deceduto, la presa in considerazione di prestazioni acquisite a titolo personale in un altro Stato membro che dovrebbero qualificarsi come pensioni di anzianità o come benefici sostitutivi ai sensi della normativa del primo Stato membro. Spetta al giudice nazionale procedere alla qualificazione, ai fini dell'applicazione della detta norma anticumulo, delle prestazioni di cui trattasi.
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