Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Frutta e verdura - Importazione dai paesi terzi - Tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria - Ambito di applicazione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1591/92]
2 Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti - Errore dell'amministrazione rilevabile dall'operatore economico - Nozione - Errore rilevabile mediante la consultazione della Gazzetta ufficiale - Esclusione - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti - Assenza di dolo o manifesta negligenza da parte dell'interessato - Criteri
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13, e n. 1679/79, art. 5, n. 2]
3 Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Termine per il recupero
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1679/79, art. 2, n. 1, e n. 1854/89, artt. 3 e 5]
Massima
1 La tassa di compensazione istituita dal regolamento n. 1591/92, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria, non colpisce unicamente le ciliegie da tavola destinate al consumo allo stato fresco, ma si applica altresì alle ciliegie destinate alla trasformazione industriale.
2 Un operatore economico, che abbia acquisito esperienza nel settore delle operazioni di importazione e di esportazione e che abbia in particolare conoscenza del rischio imminente dell'istituzione di una tassa di compensazione, non può, ove la detta tassa venga effettivamente istituita, avvalersi delle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, né di quelle dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, se esso aveva la possibilità di informarsi sull'istituzione effettiva della tassa consultando la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed ha omesso di farlo.
Infatti, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, che subordina la non effettuazione del recupero a posteriori da parte delle autorità alla condizione che l'errore commesso dalle autorità competenti sia di natura tale da non poter ragionevolmente essere rilevato dal debitore del tributo in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova, va interpretato nel senso che, allorché un operatore di professione che proceda ad importazioni di merci ha conoscenza del rischio imminente dell'istituzione di una tassa di compensazione su determinate merci, esso deve sincerarsi, dalla lettura delle relative Gazzette ufficiali, delle norme comunitarie applicabili alle operazioni che effettua. L'imposizione di un tale obbligo di informazione all'operatore economico non costituisce una prescrizione sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dall'istituzione di una tassa di compensazione, consistente nell'evitare perturbazioni sul mercato comunitario, e tenuto conto inoltre della necessità di un'uniforme applicazione del diritto comunitario.
Peraltro, un operatore economico il quale, avendo conoscenza del rischio imminente dell'istituzione di una tassa di compensazione, non si sia sincerato, dalla lettura delle relative Gazzette ufficiali, delle norme comunitarie applicabili alle operazioni che esso effettuava, ha commesso una negligenza manifesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e non soddisfa pertanto una delle condizioni alle quali questa disposizione subordina il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione.
3 L'inosservanza, da parte delle autorità doganali, all'atto del recupero a posteriori della tassa di compensazione, dei termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale, non pregiudica la facoltà delle stesse autorità di procedere a tale recupero qualora quest'ultimo venga effettuato rispettando il termine previsto all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79.
Parti
Nel procedimento C-370/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Dioikitiko Efeteio di Salonicco (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Covita AVE
e
Elliniko Dimosio (Stato ellenico),
" domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), degli artt. 3 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1992, n. 1591, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria (GU L 168, pag. 18),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Covita AVE, dall'avv. D. Savvopoulos, del foro di Giannitsa;
- per il governo ellenico, dal signor Georgios Kanellopoulos, viceconsigliere giuridico presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Pascal, addetto di amministrazione centrale presso il medesimo servizio, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistent Treasury Solicitor, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Condou-Durande, e dal signor N. Nolin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Covita AVE, rappresentata dall'avv. D. Savvopoulos, del governo ellenico, rappresentato dai signori G. Kanellopoulos e G. Karipsiadis, collaboratore scientifico specializzato presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla signora C. Vasak, segretaria aggiunta degli Affari esteri, presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins e dalla signora S. Moore, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, all'udienza del 2 aprile 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 ottobre 1996, pervenuta nella cancelleria il 25 novembre seguente, il Dioikitiko Efeteio di Salonicco ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), degli artt. 3 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1992, n. 1591, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria (GU L 168, pag. 18).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la società per azioni di diritto ellenico Covita AVE (in prosieguo: la «Covita»), operante dall'inizio del 1991 nell'attività di trasformazione industriale di ciliegie e uva, e la Repubblica ellenica in ordine al recupero a posteriori delle tasse di compensazione riscosse all'importazione di ciliegie dalla Bulgaria.
Normativa comunitaria
3 All'epoca dei fatti controversi, il regolamento (CEE) Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1), prevedeva la seguente classificazione doganale delle ciliegie:
«0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
(...)
0809 20 - Ciliegie: 0809 20 10 - - dal 1_ maggio al 15 luglio 0809 20 90 - - dal 16 luglio al 30 aprile».
4 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), più volte modificato, prevede la fissazione di norme di qualità per determinati prodotti, tra i quali figurano le ciliegie, da consegnare freschi al consumatore. L'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 30 marzo 1987, n. 899, che stabilisce norme di qualità per ciliegie e fragole (GU L 088, pag. 17), fissa una norma di qualità per le ciliegie «delle varietà derivate dal Prunus avium L., dal Prunus cerasus L., o loro ibridi, da fornire fresche al consumatore, escluse le ciliegie destinate alla trasformazione industriale». Sono previste quattro categorie di qualità: la categoria «Extra» e le categorie I, II e III.
5 Ai sensi dell'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1035/72, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato da un paese terzo rimane di almeno 0,6 ECU al di sotto del prezzo di riferimento per due giorni di mercato consecutivi, è istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi.
6 Il regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1992, n. 956, che fissa, per la campagna commerciale 1992, i prezzi di riferimento delle ciliegie (GU L 102, pag. 27), fissava per i detti prodotti della categoria I e per il mese di giugno del 1992 un prezzo di riferimento di 125,70 ECU per 100 kg netti di prodotto.
7 Il 22 giugno 1992 la Commissione ha adottato il regolamento n. 1591/92, il cui art. 1 così dispone:
«E' percepita all'importazione di ciliegie (codice NC ex 0809 20), originarie della Bulgaria, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 37,86 ECU per 100 kg netti».
Questo regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 giugno 1992. In forza del suo art. 2, esso è entrato in vigore il 24 giugno successivo.
8 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 recita quanto segue:
«Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente».
9 L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1), così dispone:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».
10 L'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d'applicazione degli artt 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento n. 1430/79 (GU L 352, pag. 19), enumera alcune situazioni particolari che risultano da circostanze che non implicano né simulazione né negligenza manifesta da parte dell'interessato.
11 L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1854/89 prevede che:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
(...)
c) contabilizzazione: l'iscrizione da parte dell'autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che lo sostituisca, dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione corrispondente ad una obbligazione doganale;
(...)».
12 L'art. 5 del medesimo regolamento a sua volta recita:
«Se l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non è stato contabilizzato conformemente agli articoli 3 e 4 o è stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dell'importo dei dazi da ricuperare o che deve ancora essere ricuperato deve aver luogo entro un termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale, resasi conto della situazione, è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo. Questo termine può essere aumentato conformemente all'articolo 4».
Controversia nella causa a qua
13 Il 28 maggio 1992 la Covita intraprendeva l'importazione in Grecia di ciliegie fresche originarie della Bulgaria e destinate alla trasformazione industriale.
14 Per evitare il rischio dell'imposizione di una tassa di compensazione, la Covita intratteneva un contatto quotidiano con l'ufficio doganale di Skydras, presso il quale le ciliegie erano state dichiarate. Il 3 luglio 1992 quest'ultimo informava la Covita dell'esistenza del regolamento n. 1591/92 e la società interessata cessava di conseguenza le sue importazioni. Tale regolamento era stato notificato dalla Commissione al ministero ellenico dell'Agricoltura con telex del 29 giugno 1992. La Commissione sostiene, tuttavia, di aver inviato un primo fax il 23 giugno 1992 al ministero ellenico per informarlo dell'adozione del detto regolamento.
15 Il 21 dicembre 1992 l'ufficio doganale di Skydras, applicando il regolamento n. 1591/92, ingiungeva ex post alla Covita una tassa di compensazione per un importo globale di 83 580 760 DR (dracme greche) per le importazioni di ciliegie originarie della Bulgaria effettuate durante il periodo compreso fra il 24 giugno e il 1_ luglio 1992.
16 Avverso queste ingiunzioni la Covita proponeva ricorso di annullamento, facendo valere che la tassa di compensazione istituita dal regolamento n. 1591/92 riguardava unicamente le ciliegie da tavola destinate ad essere consumate fresche, le uniche ad essere oggetto di norme di qualità, e che l'imposizione a posteriori costituiva una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. La causa a qua è pendente in grado d'appello dinanzi al Dioikitiko Efeteio di Salonicco, il quale ha disposto la sospensione del giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le espressioni "circostanze particolari" e "errore delle autorità competenti", utilizzate, rispettivamente, agli artt. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79 e 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, possano essere interpretate nel senso che comprendono, ciascuna separatamente o in combinato disposto tanto tra loro quanto anche con altre eventuali disposizioni o principi propri della materia in esame, anche il caso in cui l'importatore in buona fede abbia preso in consegna, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, e abbia messo in commercio i prodotti importati da un paese terzo, senza pagare la tassa di compensazione imposta dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1591/92, quando ciò sia dovuto al fatto che l'autorità doganale competente non era a conoscenza dell'esistenza di quest'ultimo regolamento, vuoi a causa dell'inesistenza di un meccanismo di tempestiva informazione nei suoi confronti in ordine all'adozione di una norma giuridica comunitaria di applicazione diretta, vuoi a causa della carente coordinazione tra gli organi comunitari e nazionali implicati, vuoi per qualunque altro motivo che non sia comunque in relazione con un atto dell'importatore, o se per l'imposizione a posteriori della tassa di compensazione basti la semplice emanazione del regolamento.
2) Se i termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1854/89 per la contabilizzazione di un'obbligazione doganale siano perentori, nel senso che il loro decorso senza che siano state prese iniziative inficia il diritto dell'autorità doganale di procedere alla contabilizzazione e alla riscossione della tassa di compensazione. Inoltre, qualora non si verifichi una circostanza eccezionale o un caso di forza maggiore, se il decorso di un lasso di tempo di cinque mesi e più dal momento in cui l'autorità doganale è venuta a conoscenza della situazione ed era in condizioni di calcolare l'importo dovuto possa ritenersi eccedente il periodo ragionevole entro il quale essa doveva agire.
3) Se l'imposizione della tassa di compensazione controversa riguardi solo le ciliegie fresche per uso da tavola ovvero anche quelle destinate alla trasformazione industriale».
Sulla terza questione
17 Poiché le prime due questioni conservano un interesse soltanto nel caso in cui il regolamento n. 1591/92 si applichi del pari alle ciliegie importate per la trasformazione industriale, occorre esaminare in primo luogo la terza questione.
18 La Covita sottolinea come alla varietà di ciliegie da essa importata, destinata per sua natura ad un uso industriale, non si applichino norme di qualità. Orbene, il regolamento n. 1591/92 terrebbe conto, nel suo preambolo, delle ciliegie della categoria di qualità I. Conseguentemente, la tassa di compensazione sarebbe stata istituita da questo regolamento esclusivamente per i prodotti che costituiscono oggetto di norme di qualità rientranti nella categoria I. Al riguardo, la Covita ricorda come l'art. 1 del regolamento n. 1591/92 faccia riferimento alla sottovoce 0809 20 della nomenclatura combinata con la denominazione «Ciliegie», facendo precedere il codice della sottovoce dall'indicazione «ex». Tale indicazione significherebbe che la tassa di compensazione grava solo su un gruppo di merci rientranti in questa voce, ossia quello della categoria I.
19 Questa argomentazione non può essere accolta. E' bensì vero che il regolamento n. 956/92 fissa il prezzo di riferimento delle ciliegie per la campagna 1992 per prodotti della categoria I e che il terzo `considerando' di questo regolamento fa riferimento al prezzo di riferimento per le ciliegie di questa categoria di qualità.
20 Tuttavia, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata sono fissati per prodotti rientranti in un'unica categoria di qualità per garantire la loro comparabilità. Questo criterio di fissazione non può quindi avere come effetto che la tassa di compensazione, la quale in forza dell'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1035/72 è calcolata in base alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata medio, colpisca unicamente i prodotti della categoria di cui trattasi.
21 Siffatta interpretazione sarebbe piuttosto in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'istituzione di una tassa di compensazione, mirante ad evitare il verificarsi di perturbazioni sul mercato comunitario imputabili a vendite di merci provenienti da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi (v. ordinanza 5 febbraio 1997, causa C-51/95 P, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 21). Infatti, questo obiettivo può di regola essere conseguito solo se tutte le categorie della merce in questione vengano colpite dalla tassa di compensazione. Occorre conseguentemente muovere dal presupposto che la tassa di compensazione fissata ai sensi dell'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1035/72 ricomprende, allo scopo di conseguire il predetto obiettivo, tutti i prodotti menzionati salva eccezione espressamente prevista da una norma.
22 Orbene, si deve prendere atto che il tenore dell'art. 1 del regolamento n. 1591/92 riguarda le ciliegie originarie della Bulgaria, senza distinguere tra le categorie di qualità. Ciò posto, la menzione del termine «ex» davanti al codice nell'art. 1 del regolamento n. 1591/92 non può essere interpretata nel senso che essa costituisca un'eccezione di questo tipo, che limiti l'ambito d'applicazione della tassa di compensazione alle ciliegie della categoria I.
23 Si deve pertanto risolvere la terza questione nel senso che la tassa di compensazione istituita dal regolamento n. 1591/92 si applica altresì alle ciliegie destinate alla trasformazione industriale.
Sulla prima questione
24 Quanto all'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, va preliminarmente ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, questa disposizione subordina la non effettuazione del recupero a posteriori da parte delle autorità a tre condizioni cumulative (v., in particolare, sentenze 1_ aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punti 12 e 13, e 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. I-6579, punto 32).
25 Anzitutto, occorre che i dazi non fossero stati riscossi in seguito ad errore commesso dalle stesse autorità competenti. A tal riguardo, occorre ricordare che il legittimo affidamento del debitore del tributo è meritevole della tutela apprestata dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 solo nel caso in cui siano le stesse autorità ad aver creato le premesse su cui si fondava tale affidamento (v. sentenza 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punti 22 e 23). Inoltre, sussiste errore imputabile alle autorità competenti allorché queste ultime hanno, come asserisce la Covita nel caso di specie, fornito informazioni errate e fatto sorgere un affidamento legittimo in capo al debitore del tributo.
26 Inoltre, l'errore commesso dalle autorità competenti dev'essere di natura tale da non poter ragionevolmente essere rilevato dal debitore del tributo in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova. A questo proposito si deve ricordare che le norme comunitarie che istituiscono una tassa di compensazione devono obbligatoriamente essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A far data da questa pubblicazione, si presume che nessuno possa ignorare l'esistenza di tale tassa (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder, Racc. pag. 2415, punto 19). Tale ipotesi ricorre, in ogni caso, allorché un operatore di professione che proceda ad importazioni di merci ha conoscenza del rischio imminente dell'istituzione di una tassa di compensazione su tali merci. Un operatore del genere non può aspettarsi che ogni ufficio doganale sia immediatamente informato dell'istituzione della tassa, ma deve sincerarsi, dalla lettura delle relative Gazzette ufficiali, delle norme comunitarie applicabili alle operazioni che effettua. L'imposizione di un tale obbligo di informazione all'operatore economico non costituisce una prescrizione sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dall'istituzione di una tassa di compensazione, consistente nell'evitare perturbazioni sul mercato comunitario, e tenuto conto inoltre della necessità di un'uniforme applicazione del diritto comunitario.
27 Tuttavia, si deve rilevare che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, non si potrebbe presumere che un operatore economico come la Covita avesse conoscenza dell'adozione del regolamento n. 1591/92 qualora l'interessato fornisse la prova che la Gazzetta ufficiale del 23 giugno 1992 non era disponibile in tale data, nella versione in lingua greca, presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, con sede in Lussemburgo. Ove la prova di un tale ritardo nella pubblicazione effettiva della Gazzetta ufficiale fosse addotta, si dovrebbe tener conto della data nella quale il numero si è reso effettivamente disponibile (v. sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 15).
28 Infine, il debitore del tributo deve aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Va peraltro rilevato che spetta al giudice nazionale accertare se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, le tre condizioni enunciate dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 siano soddisfatte (v. sentenza Olasagasti e a., citata, punto 36).
29 In ordine all'interpretazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, si deve constatare che emerge dal testo di questa disposizione che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione è subordinato a due condizioni cumulative, vale a dire l'esistenza di una situazione particolare e l'assenza di simulazioni o di negligenza manifesta da parte dell'operatore economico.
30 Peraltro, si deve sottolineare come l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 perseguano lo stesso scopo, ossia limitare il pagamento «a posteriori» dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato o è compatibile con un principio fondamentale quale il principio del legittimo affidamento (v. sentenza Hewlett Packard France, citata, punto 46).
31 Sotto questo profilo, è pur vero che la circostanza che un operatore economico faccia assegnamento su un'informazione errata fornita dall'autorità competente potrebbe, in determinate condizioni, essere considerata come una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, nonostante il fatto che questa situazione non sia prevista nel regolamento n. 3799/86. Infatti, l'enumerazione fatta dall'art. 4 di questo regolamento delle situazioni particolari ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non ha carattere esaustivo (v., in tal senso, sentenza Hewlett Packard France, citata, punti 39 e 43).
32 Tuttavia, per quanto attiene alla seconda condizione di cui all'art. 13 del regolamento n. 1430/79, occorre ricordare che la rilevabilità dell'errore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (v. sentenza Hewlett Packard France, citata, punto 46).
33 Conseguentemente emerge già dai precedenti punti 25 e 26 che un operatore economico il quale, in una situazione come quella in cui si trovava la Covita, non si sia sincerato, dalla lettura delle relative Gazzette ufficiali, delle norme comunitarie applicabili alle operazioni che esso effettuava si è comportato in modo negligente, a meno che non sia dimostrato che il testo in lingua greca del regolamento n. 1591/92 non era disponibile nel corso del periodo di cui trattasi.
34 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che un operatore economico, che abbia acquisito esperienza nel settore delle operazioni di importazione e di esportazione e che abbia in particolare conoscenza del rischio imminente dell'istituzione di una tassa di compensazione, non può, ove la detta tassa venga effettivamente istituita, avvalersi delle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 né di quelle dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, se esso aveva la possibilità di informarsi sull'istituzione effettiva della tassa consultando la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed ha omesso di farlo.
Sulla seconda questione
35 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se un operatore economico possa far valere la circostanza che le autorità doganali che procedono al recupero a posteriori dei dazi doganali non abbiano rispettato i termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 e se il decorso di un termine di oltre cinque mesi dal momento in cui l'autorità doganale era in grado di liquidare l'importo della tassa dovuta privi la stessa della facoltà di procedere al recupero a posteriori dei dazi doganali.
36 I termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 hanno come unico obiettivo quello di garantire un'applicazione rapida e uniforme, da parte delle autorità amministrative competenti, delle modalità tecniche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione. L'inosservanza di questi termini ad opera delle autorità doganali può dar luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato alle Comunità, nell'ambito della messa a disposizione delle risorse proprie, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1). Ne consegue che questi termini non pregiudicano la facoltà delle autorità doganali di procedere al recupero a posteriori in forza delle disposizioni del regolamento n. 1697/79, posto che l'art. 2, n. 1, di quest'ultimo regolamento prevede, per il recupero dei dazi non riscossi, un termine di tre anni decorrente vuoi dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente ingiunto al debitore, vuoi dalla data del sorgere del debito doganale nel caso in cui non vi sia stata contabilizzazione.
37 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l'inosservanza da parte delle autorità doganali, all'atto del recupero a posteriori della tassa di compensazione, dei termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 non pregiudica la facoltà delle stesse autorità di procedere a tale recupero qualora quest'ultimo venga effettuato rispettando il termine previsto all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dai governi ellenico, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Dioikitiko Efeteio di Salonicco con ordinanza 24 ottobre 1996, dichiara:
1) La tassa di compensazione istituita dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1992, n. 1591, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria, si applica altresì alle ciliegie destinate alla trasformazione industriale.
2) Un operatore economico, che abbia acquisito esperienza nel settore delle operazioni di importazione e di esportazione e che abbia in particolare conoscenza del rischio imminente dell'istituzione di una tassa di compensazione, non può, ove la detta tassa venga effettivamente istituita, avvalersi delle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, né di quelle dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, se esso aveva la possibilità di informarsi sull'istituzione effettiva della tassa consultando la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed ha omesso di farlo.
3) L'inosservanza da parte delle autorità doganali, all'atto del recupero a posteriori della tassa di compensazione, dei termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale, non pregiudica la facoltà delle stesse autorità di procedere a tale recupero qualora quest'ultimo venga effettuato rispettando il termine previsto all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79.
Full & Egal Universal Law Academy