Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Modifica della normativa relativa a un'organizzazione comune dei mercati - Potere discrezionale delle istituzioni
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Regime dei prezzi e dei premi - Fissazione per una determinata varietà dei prezzi e del premio per il raccolto 1991 successivamente alla messa a coltivazione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione - Assenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 727/70, 1114/88, 1329/90 e 1738/91]
3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Fissazione dei prezzi e dei premi nel settore del tabacco greggio - Disparità di trattamento in funzione delle diverse varietà di tabacco - Assenza di discriminazione
(Trattato CE, art. 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 1738/91)
Massima
1 Anche se il rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, specialmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento.
2 Il fatto che, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio, i prezzi e il premio di trasformazione della varietà Burley I per il raccolto 1991 siano stati ridotti rispetto all'anno precedente dal regolamento n. 1738/91, pubblicato in una data in cui i coltivatori di questa varietà avevano già adottato le loro decisioni circa il raccolto 1991, non costituisce una violazione del principio del legittimo affidamento. Infatti, gli operatori economici interessati non potevano legittimamente confidare nel mantenimento di un certo livello dei prezzi e del premio di cui trattasi, dato che il regolamento n. 727/70, che obbligava il Consiglio a determinare ogni anno, in funzione in particolare dell'evoluzione dei mercati e della nocività delle differenti varietà di tabacco, i prezzi e i premi per queste ultime, prevedeva esplicitamente l'eventualità di una riduzione di tali prezzi e premi. Questi stessi operatori dovevano poi attendersi, dopo la pubblicazione dei regolamenti nn. 1114/88 e 1329/90, che i prezzi e i premi così determinati potessero subire una seconda riduzione, proporzionale all'eventuale superamento del quantitativo massimo garantito.
3 Il divieto di discriminazione non si oppone ad una normativa comunitaria che, nell'ambito della fissazione dei prezzi e dei premi nel settore del tabacco greggio, riserva ai produttori di tabacco della varietà Burley I un trattamento diverso e, eventualmente, meno favorevole rispetto ai produttori di altre varietà di tabacco. Infatti la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regime dei prezzi e dei premi in tale settore, in particolare l'orientamento della produzione di tabacco verso le varietà più richieste, più competitive e meno nocive per la salute, comporta necessariamente l'emanazione di provvedimenti diversi a seconda delle varietà di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-372/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Caserta nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Antonio Pontillo
e
Donatab Srl,
"domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1738, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1331/90 (GU L 163, pag. 13),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Pontillo, dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, e dall'avv. Giuseppe Pasquariello, del foro di Santa Maria Capua Vetere;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
- per il governo ellenico, dai signori Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del Ministero degli Affari esteri, e Ioannis Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori John Carbery e Tito Gallas, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Paolo Ziotti e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,$
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Pontillo, del governo italiano, del governo ellenico, del Consiglio e della Commissione all'udienza del 12 febbraio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 ottobre 1996, pervenuta in cancelleria il 25 novembre seguente, la Pretura circondariale di Caserta ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1738, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1331/90 (GU L 163, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Pontillo, produttore di tabacco, e l'impresa trasformatrice di tabacco Donatab Srl, con sede a Caserta (in prosieguo: la «Donatab»), circa le ripercussioni sul signor Pontillo della restituzione da parte della Donatab - in seguito all'accertamento, da parte della Commissione, del superamento, per il raccolto 1991, del quantitativo massimo garantito (in prosieguo: il «QMG») per il tabacco in foglia della varietà Burley I - di una parte del premio di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1).
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 727/70 ha previsto un regime di sostegno basato su prezzi d'obiettivo e d'intervento, fissati ogni anno dal Consiglio per il tabacco in foglia della Comunità per il raccolto dell'anno civile successivo. In base a questo regime, i produttori potevano vendere la loro produzione agli enti d'intervento obbligati ad acquistarla al prezzo d'intervento oppure venderla sul mercato.
4 Allo scopo di promuovere l'acquisto presso i produttori ad un prezzo il più possibile vicino a quello d'obiettivo, l'art. 3, n. 1, del detto regolamento prevedeva, a talune condizioni, il pagamento di un premio ai soggetti che acquistavano tabacco in foglia direttamente dai produttori della Comunità e provvedevano a svolgere le operazioni di prima trasformazione e di confezione del prodotto acquistato. L'art. 3, n. 2, estendeva il beneficio del premio ai produttori che sottoponevano i loro tabacchi in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di confezione.
5 Al fine di limitare l'aumento della produzione comunitaria di tabacco e disincentivare al tempo stesso la produzione di varietà difficili da smaltire, il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento n. 727/70 (GU L 110, pag. 35), ha aggiunto all'art. 4 di quest'ultimo regolamento un paragrafo 5 così formulato:
«5. Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunità è stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.
Fatti salvi gli articoli 12 bis e 13, per ogni volta che una varietà o un gruppo di varietà superi il quantitativo massimo garantito dell'1%, i prezzi d'intervento, nonché i relativi premi, sono ridotti dell'1%. Una correzione corrispondente alla riduzione del premio è applicata al prezzo di obiettivo del raccolto in questione.
La riduzione di cui al secondo comma non può comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti 1989 e 1990.
(...)».
6 Il primo e quarto comma del citato paragrafo 5, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1251 (GU L 129, pag. 16), sono stati modificati dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1329 (GU L 132, pag. 25), nei termini seguenti:
«5. Il Consiglio stabilisce ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il Consiglio stabilisce questi quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1990 e contemporaneamente per il raccolto 1989. Il quantitativo massimo garantito complessivo per la Comunità è stabilito, per i raccolti dal 1988 al 1993, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.
(...)
Le riduzioni di cui al terzo comma non possono comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti dal 1989 al 1993».
7 I prezzi e i premi per la varietà Burley I del raccolto 1991 sono stati fissati con il regolamento controverso, adottato il 13 giugno 1991 e pubblicato il 26 giugno seguente. Il prezzo d'intervento, che ammontava a 2 421 ECU/kg per il raccolto 1990, è passato a 2 102 ECU/kg, mentre il premio di trasformazione, fissato a 2 103 ECU/kg per il raccolto 1990, è passato a 1 748 ECU/kg.
8 Dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 30 luglio 1992, n. 2178, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1991, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU L 217, pag. 75), risulta che il quantitativo di tabacco della varietà Burley I effettivamente prodotto nel corso del raccolto 1991 ha superato del 19,45% il QMG fissato per questa varietà di tabacco. Come risulta dall'allegato II dello stesso regolamento, in conformità all'art. 4, n. 5, del regolamento n. 727/70, modificato, il prezzo d'intervento e l'importo del premio, fissati dal regolamento controverso, hanno subito una riduzione del 15%, collocandosi rispettivamente a 1 787 ECU/kg e 1 486 ECU/kg.
La causa a qua
9 Il signor Pontillo gestisce un'impresa agricola nella provincia di Caserta. Egli ha venduto il suo raccolto 1991 di tabacco della varietà Burley I alla Donatab, la quale ha chiesto ed ottenuto dall'ente d'intervento competente, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Settore tabacco (in prosieguo: l'«AIMA»), il versamento anticipato, previa costituzione di una cauzione, del premio previsto dall'art. 3 del regolamento n. 727/70.
10 In seguito al superamento del QMG di tabacco della varietà Burley I fissato per il raccolto 1991, rilevato nel regolamento n. 2178/92, la Donatab ha dovuto restituire le somme corrispondenti alla riduzione dell'aliquota del premio. A sua volta ha chiesto al signor Pontillo di restituirle una somma corrispondente alla percentuale di riduzione del premio.
11 Ritenendo illegittima la riduzione del premio per invalidità dei regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi, dei premi e dei QMG per la campagna 1991, il signor Pontillo ha convenuto la Donatab dinanzi alla Pretura circondariale di Caserta per far dichiarare che la riduzione di cui trattasi non doveva ripercuotersi sui suoi rapporti commerciali con tale società.
12 Con ordinanza 22 luglio 1993 la Pretura circondariale di Caserta ha quindi sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento controverso, in quanto avrebbe fissato retroattivamente il QMG di tabacco della varietà Burley I per il raccolto 1991.
13 Nella sentenza 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I-4863; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni II»), la Corte ha dichiarato che l'esame della questione che le era stata allora sottoposta non aveva rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento controverso, il quale non aveva modificato il QMG per il raccolto 1991 di tabacco della varietà Burley I poiché tale quantitativo era già stato fissato nell'allegato V del regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1331, che fissa, per il raccolto 1990, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché, per il raccolto 1991, i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1252/89 (GU L 132, pag. 28), e quindi prima che i produttori interessati avessero dovuto prendere le loro decisioni sul raccolto 1991.
14 Il giudice a quo osserva che l'attuale rinvio pregiudiziale riguarda di nuovo la validità del regolamento controverso in quanto concerne il raccolto 1991 di tabacco della varietà Burley I, ma questa volta si riferisce non alla fissazione del QMG, ma alla riduzione del prezzo d'intervento e del premio di trasformazione della detta varietà di tabacco.
15 Secondo il giudice a quo, il regolamento controverso, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 26 giugno 1991, lede il principio della tutela del legittimo affidamento poiché realizza un effetto retroattivo su una produzione di tabacco ormai avviata in base a scelte irreversibili. Infatti la riduzione, mediante il detto regolamento, del prezzo d'intervento e del premio di trasformazione per il raccolto 1991 di tabacco della varietà Burley I non sarebbe stata prevedibile né al momento in cui i produttori dovevano varare i loro programmi per il raccolto 1991, cioè nel novembre 1990, né al momento in cui il tabacco doveva essere trapiantato, cioè nel febbraio 1991.
16 La Pretura circondariale di Caserta ritiene che questa riduzione non possa ricomprendersi nel normale rischio commerciale che ogni produttore accorto ed informato deve essere normalmente in grado di prevedere; il quadro di riferimento del mercato del tabacco Burley, sul quale i produttori hanno ragionevolmente basato le scelte produttive all'inizio della campagna 1991, avrebbe addirittura incoraggiato una politica di investimenti colturali. Infatti, in particolare, i premi che dovevano corrispondersi per il raccolto 1990 sarebbero stati superiori a quelli stabiliti per il raccolto 1989 e non sarebbe stato registrato alcun superamento del QMG del tabacco di cui trattasi.
17 Inoltre, se è vero che nel sistema di aiuti caratterizzato dalla fissazione di un QMG l'ammontare esatto dei prezzi e dei premi spettanti ai produttori per determinate varietà dipende in definitiva da un eventuale superamento del QMG e dall'entità del superamento stesso, le conseguenze economiche derivanti dalla riduzione intempestiva dei prezzi e dei premi operata dal regolamento controverso sarebbero andate oltre il livello d'incertezza insito nel sistema di aiuti instaurato dal regolamento n. 1114/88. Infatti, la riduzione del 13% operata dal regolamento controverso avrebbe avuto un pesante effetto moltiplicatore sulla riduzione del 15% prevista dalla Commissione nel regolamento n. 2178/92, a seguito della constatazione ufficiale del superamento del QMG previsto per il tabacco Burley I del raccolto 1991.
18 Il giudice a quo aggiunge che la fissazione in anticipo dei prezzi e dei premi, così come dei QMG, è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal sistema di contingentamento istituito dal regolamento n. 1114/88; in realtà, la riduzione tardiva dei prezzi e dei premi di cui trattasi, pur lasciando formalmente invariato il volume del QMG, ha comportato però una variazione sostanziale del valore dello stesso QMG già fissato.
19 Alla luce di queste considerazioni, il Pretore di Caserta ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla stregua del principio del legittimo affidamento e della stessa "ratio" del regime di contingentamento, possa considerarsi valido il regolamento (CEE) n. 1738/91 del Consiglio, nella parte in cui procede ad una inattesa ed imprevista riduzione dei prezzi e del premio di trasformazione della varietà di tabacco denominata Burley italiano in una fase così avanzata della campagna tabacchicola da non lasciare alcun margine di manovra anche ai produttori più prudenti ed avveduti.
2) Se possa costituire motivo di censura, sotto il profilo della violazione delle forme sostanziali, la mancanza di qualsiasi motivazione esplicita o implicita dei provvedimenti adottati dal regolamento in questione nei confronti del Burley e in maniera più pesante rispetto alle altre varietà di tabacco che pure avevano fatto registrare eccedenze produttive anche più sensibili».
Sulla prima questione
20 L'attore nella causa a qua rileva anzitutto che né il raccolto 1988 né il raccolto 1989 di tabacco della varietà Burley I avevano dato luogo ad un superamento del QMG e che sia i prezzi d'intervento sia il premio di trasformazione erano rimasti inalterati nel corso di questi due anni. Successivamente, per il raccolto 1990, pur non modificando il prezzo d'intervento, il Consiglio avrebbe deciso di maggiorare sia il QMG sia il premio di trasformazione. Infine, il regolamento n. 1331/90 avrebbe previsto un nuovo aumento del QMG per il raccolto 1991.
21 Secondo l'attore nella causa a qua, tali dati, disponibili al momento della programmazione della stagione 1991, hanno incentivato i produttori interessati a continuare la coltura di questa varietà di tabacco. Egli aggiunge che il superamento del QMG del tabacco Burley I fissato per il raccolto 1990 ha potuto essere conosciuto solo con il regolamento (CEE) della Commissione 29 luglio 1991, n. 2267, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1990, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU L 208, pag. 26). Di conseguenza, la doppia riduzione dei prezzi e dei premi, prima del 13%, ad opera del regolamento controverso, poi del 15%, per effetto del regolamento n. 2178/92, non sarebbe stata ragionevolmente prevedibile.
22 Occorre ricordare anzitutto che, anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, specialmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v., in particolare, sentenza Crispoltoni II, citata, punto 57).
23 Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento (sentenza Crispoltoni II, citata, punto 58).
24 Come hanno giustamente rilevato il Consiglio e la Commissione, questo vale a maggior ragione in un caso come quello della fattispecie della causa a qua, in cui la normativa comunitaria pertinente, cioè il regolamento n. 727/70, che obbligava il Consiglio a determinare ogni anno, in funzione, in particolare, dell'evoluzione dei mercati e della nocività delle differenti varietà di tabacco, i prezzi e i premi per queste ultime, prevedeva esplicitamente l'eventualità di una riduzione di tali prezzi e premi, seguita eventualmente, in conformità al regolamento n. 727/70, modificato, da una seconda riduzione, con un limite massimo del 15%, in caso di superamento del QMG.
25 Certo, nella sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni I», punto 21), la Corte ha dichiarato che il regolamento del Consiglio n. 1114/88 e il regolamento del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87 (GU L 199, pag. 20), erano invalidi in quanto stabilivano un QMG per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988 poiché gli operatori economici interessati, pur dovendo ritenere prevedibili provvedimenti diretti a limitare ogni aumento della produzione di tabacco della Comunità e a disincentivare la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento, potevano tuttavia attendersi che eventuali provvedimenti aventi ripercussioni sui loro investimenti fossero loro resi noti in tempo utile.
26 Nella fattispecie il regolamento controverso, che fissa i prezzi e i premi delle varietà di tabacco per il raccolto 1991, è stato pubblicato il 26 giugno 1991, cioè in una data successiva a quella in cui i coltivatori di tabacco della varietà Burley I dovevano adottare le loro decisioni circa il raccolto 1991.
27 Tuttavia, come la Corte ha precisato nella sentenza 26 marzo 1998, causa C-324/96, Petridi (Racc. pag. I-1333, punto 45), la sentenza Crispoltoni I riguardava il sistema dei QMG, che però era ignoto agli operatori economici interessati sia quanto alla natura delle nuove misure di organizzazione del mercato del tabacco nella Comunità sia quanto alla data della loro entrata in vigore.
28 Per contro, l'adozione del regolamento controverso si colloca in un contesto diverso. Infatti, sin dalla pubblicazione, il 28 aprile 1970, del regolamento n. 727/70, gli operatori economici interessati erano informati della fissazione annuale dei prezzi e dei premi e, quindi, dell'eventualità di una loro riduzione da un anno all'altro. Gli stessi operatori dovevano poi attendersi, dopo la pubblicazione, il 29 aprile 1988, del regolamento n. 1114/88 e, per quanto riguarda in particolare il raccolto 1991, dopo la pubblicazione, il 23 maggio 1990, del regolamento n. 1329/90, che i prezzi e i premi così determinati potessero subire una seconda riduzione, proporzionale all'eventuale superamento del QMG e contenuta entro un limite massimo del 15% rispetto agli importi inizialmente fissati.
29 Alla luce di queste considerazioni, l'attore nella causa a qua non può utilmente far valere la sentenza Crispoltoni I per sostenere che il suo legittimo affidamento è stato leso.
30 Al fine di dimostrare che i provvedimenti controversi hanno leso il legittimo affidamento degli operatori interessati, l'attore nella causa a qua sostiene inoltre, basandosi su dati statistici, che la fissazione dei prezzi e dei premi ad opera del regolamento controverso trascura gli obiettivi del contingentamento della produzione, che consistono nell'orientare quest'ultima e nel migliorare la sua qualità al fine di garantire il collocamento del tabacco, tenuto conto dello stato di approvvigionamento della Comunità. Ora, secondo l'attore nella causa a qua, nel sistema di contingentamento istituito il Consiglio avrebbe potuto orientare la produzione nel senso opportuno per raggiungere gli obiettivi perseguiti, proprio intervenendo sui prezzi e sui premi.
31 Questo argomento, in quanto si risolve nel rimproverare al Consiglio di aver fissato i prezzi e i premi del tabacco Burley I in un momento in cui le scelte produttive per il raccolto 1991 erano già state effettuate, dev'essere respinto per i motivi sopra esposti.
32 Poiché, con questo argomento, il signor Pontillo fa carico al legislatore comunitario di non aver preso in considerazione gli obiettivi del contingentamento della produzione nel fissare i prezzi e i premi, occorre rilevare che l'attore nella causa a qua non ha comprovato la manifesta inadeguatezza delle riduzioni di prezzo e di premio decise dal Consiglio rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria, mentre la detta istituzione dispone di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune.
33 Da quanto precede risulta che il principio del legittimo affidamento non è stato violato, poiché gli operatori interessati non potevano legittimamente confidare nel mantenimento di un certo livello dei prezzi e dei premi di cui trattasi.
34 Occorre quindi risolvere la prima questione proposta dichiarando che il suo esame non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento controverso.
Sulla seconda questione
35 Secondo il governo ellenico, il preambolo del regolamento controverso non espone i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare i provvedimenti di cui è causa. Pertanto, il regolamento dovrebbe essere dichiarato invalido per violazione delle forme sostanziali.
36 A tale riguardo si deve rilevare che, anche se la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione che ha emanato l'atto controverso per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento e per permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo, non occorre tuttavia che siano specificati tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (v., in particolare, sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 74). In particolare, non si può pretendere che la motivazione specifichi i vari fatti, talora molto numerosi e complessi, in considerazione dei quali un regolamento è stato emanato né, a fortiori, che essa ne fornisca una valutazione più o meno completa (v., in particolare, sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, Beus, Racc. pag. 113).
37 Nella fattispecie, dal preambolo del regolamento controverso risultano chiaramente i criteri applicati all'atto della fissazione dei prezzi e dei premi nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1991.
38 Infatti, ai sensi del primo `considerando', nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune, che consistono nel procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e nell'assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Nel secondo `considerando' si precisa che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento devono essere fissati secondo i criteri di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive e meno nocive per la salute.
39 Per quanto riguarda i premi corrisposti agli acquirenti del tabacco comunitario, dal settimo `considerando' risulta che essi devono consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario.
40 Di conseguenza, si deve considerare che la motivazione del regolamento controverso è sufficientemente precisa per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento e per permettere alla Corte di esercitare il suo controllo; essa è quindi conforme ai requisiti dell'art. 190 del Trattato.
41 Per quanto riguarda l'argomento dell'attore nella causa a qua secondo cui il giudice nazionale intende accertare, con la seconda questione, se i produttori di tabacco della varietà Burley I non abbiano costituito oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai produttori di altre varietà di tabacco, occorre ricordare che il principio generale di parità di trattamento in diritto comunitario, del quale il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CE costituisce espressione specifica, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
42 Ora, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regime dei prezzi e dei premi, che sono stati ricordati nei punti 38 e 39 della presente sentenza, in particolare l'orientamento della produzione di tabacco verso le varietà più richieste, più competitive e meno nocive per la salute, comporta necessariamente l'emanazione di provvedimenti diversi a seconda delle varietà di cui trattasi. D'altro canto, come il Consiglio e la Commissione hanno giustamente rilevato, nel caso di varietà diverse dal tabacco Burley I, come le varietà Mavra e Tsebelia, la cui produzione aveva superato il QMG fissato in una proporzione simile a quella rilevata per quanto riguarda la varietà di tabacco di cui trattasi, i prezzi e i premi sono stati ridotti, per il raccolto 1991, in misura analoga a quella relativa al tabacco Burley I.
43 Occorre quindi risolvere la seconda questione proposta dal giudice nazionale dichiarando che il suo esame non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento controverso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Le spese sostenute dai governi italiano ed ellenico, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Caserta con ordinanza 14 ottobre 1996, dichiara:
L'esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1738, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1331/90.
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