Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Deroga concessa ai veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali - Ambito di applicazione - Veicolo appartenente ad un'impresa che opera nell'ambito di un contratto che le conferisce un diritto di esclusività per una durata determinata - Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 3820/85, art. 13, n. 1, lett. b)]
2 Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Trasporti regolari di viaggiatori - Obbligo per i conducenti di essere muniti di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio - Portata - Esibizione di un estratto del registro di servizio limitato alla sola giornata in cui avviene il controllo - Obbligo non ottemperato
(Regolamento del Consiglio n. 3820/85, art. 14, n. 5)
Massima
3 La deroga alle prescrizioni del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che può essere accordata, in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento, ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.
Infatti, poiché detta impresa è tenuta ad adottare un comportamento concorrenziale che le permetta di ottenere, alla scadenza, il rinnovo del contratto, essa non soddisfa la condizione relativa all'insussistenza di concorrenza con i trasportatori professionali.
4 L'obbligo, che l'art. 14, n. 5, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, impone a ciascun conducente adibito ad un servizio di trasporto regolare di viaggiatori, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.
Infatti, l'estratto e la copia summenzionati devono consentire di verificare efficacemente se il conducente abbia rispettato le disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo. Ciò implica quindi che quest'ultimo debba essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durante il quale ha guidato.
Parti
Nel procedimento C-387/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hovrätt dello Svea (Svezia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Anders Sjöberg,
">domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13 e 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate
- per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti,$
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Karin Oldfelt, consigliere giuridico principale, e Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Sjöberg, rappresentato dall'avv. Olle Jansson, del foro di Stoccolma, del governo svedese, rappresentato dalle signore Lotty Nordling, rättschef presso il dipartimento del commercio estero del ministero degli Affari esteri, e Kristina Svahn-Starrsjö, hovrättsassessor presso il medesimo dipartimento, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dalla signora Anne de Bourgoing, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, assistito dall'avv. Sara Masters, barrister, e della Commissione, rappresentata dalle signore Karin Oldfelt e Laura Pignataro, all'udienza del 23 ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 novembre 1996, pervenuta in cancelleria il 27 novembre seguente, lo Hovrätt dello Svea ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 13 e 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso contro il signor Sjöberg per violazione dell'art. 27, n. 1, secondo comma, e n. 2, del förordningen (1993:184) om kör - och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter (regolamento svedese sulle ore di guida e di riposo, nonché sui tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in prosieguo: il «regolamento svedese») e dell'art. 14 del regolamento n. 3820/85.
3 L'art. 13 del regolamento n. 3820/85 stabilisce, in particolare, quanto segue:
«1. Ogni Stato membro può concedere per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
(...)
b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali;
(...)
Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo»
4 L'art. 14 dispone:
«1. Per i trasporti regolari di viaggiatori
- nazionali,
(...)
a cui si applica il presente regolamento l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.
2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.
4. (...)
5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio».
5 Le disposizioni del regolamento n. 3820/85 sono state in sostanza riprodotte dal regolamento svedese.
6 In ciascuna provincia della Svezia il «landsting» (consiglio provinciale) ha la responsabilità di gestire i trasporti di linea su strada a livello locale e regionale. Lo Stockholm läns landsting gestisce questo servizio in via esclusiva mediante una società per azioni, la Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (in prosieguo: la «SL»), della quale detiene la totalità del capitale. Tale società controlla nove società per l'esercizio della rete locale, tra le quali la SL Buss AB.
7 Dal 1993 i servizi di trasporto sono oggetto di gare d'appalto. In questo modo la SL Buss AB ha ottenuto il diritto esclusivo di servire talune linee in diverse zone in base ad un contratto della durata dai tre ai cinque anni, con possibilità di proroga fino a dieci anni.
8 Con sentenza 8 marzo 1996 il Norrtälje tingsrätt ha condannato il signor Sjöberg, amministratore della SL Buss AB, ad un'ammenda di 1500 SKR, per infrazione dell'art. 14 del regolamento n. 3820/85 e della corrispondente disposizione del regolamento svedese.
9 Il signor Sjöberg ha interposto appello contro questa sentenza dinanzi allo Hovrätt dello Svea. In particolare egli ha fatto rilevare che i veicoli della SL Buss AB devono essere considerati alla stregua dei veicoli contemplati dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3820/85, che, per questo, beneficiano di una deroga. Ha pure sostenuto che i conducenti di due dei veicoli in esame erano muniti di un estratto del registro di servizio soddisfacente tutti i requisiti dell'art. 14, n. 5, di detto regolamento.
10 Per contro, il pubblico ministero ha sostenuto che la SL Buss AB è una impresa privata, e non una pubblica autorità, e quindi è sottoposta alle norme sulla concorrenza. Egli ha, inoltre, considerato che un estratto del registro di servizio limitato ad una sola giornata non è sufficiente a soddisfare le condizioni enunciate all'art. 14 del regolamento n. 3820/85.
11 In tale situazione, lo Hovrätt dello Svea ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la deroga di cui all'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 3820/85 si applichi ai trasporti gestiti dal consiglio provinciale (landsting) di Stoccolma mediante la SL Buss AB.
2) Ai sensi dell'art. 14, n. 5, di detto regolamento i conducenti addetti ai trasporti di cui al n. 1 debbono essere muniti di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio. Se sia sufficiente che l'estratto del registro di servizio riguardi unicamente l'attività di guida del giorno in questione».
Sulla prima questione
12 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente, nell'ambito di un procedimento promosso a norma dell'art. 177 del Trattato, ad applicare la norma comunitaria a una determinata fattispecie (v., in particolare, sentenze 4 aprile 1968, causa 20/67, Tivoli, Racc. pag. 265, e 20 aprile 1988, causa 204/87, Bekaert, Racc. pag. 2029, punto 5).
13 Alla luce degli elementi del fascicolo della causa principale, la prima questione va dunque intesa come diretta a far accertare se la deroga accordata ai veicoli usati dalle pubbliche autorità per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3820/85, si applichi ai veicoli appartenenti ad un'impresa privata il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, per una durata determinata, un diritto di esclusiva.
14 E' necessario, in primo luogo, ricordare che l'art. 13 del regolamento n. 3820/85 enumera talune categorie di trasporti per le quali gli Stati membri possono accordare, all'interno del loro territorio, deroghe alle disposizioni di detto regolamento. Dal momento che stabilisce, così, una deroga al regime generale, l'art. 13 non può essere interpretato estensivamente. Inoltre, la portata delle deroghe previste dev'essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento (v. sentenze 21 giugno 1996, causa C-335/94, Mrozek et Jäger, Racc. pag. I-1573, punto 9, e causa C-39/95, Goupil, Racc. pag. I-1601, punto 8).
15 Va osservato che l'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3820/85 ha lo scopo di permettere alle pubbliche autorità degli Stati membri di non assoggettarsi al rigoroso sistema imposto da tale regolamento quando effettuano trasporti inerenti a servizi pubblici.
16 La concessione di questa esenzione non deve compromettere, tuttavia, gli obiettivi del regolamento n. 3820/85, che consistono, come si evince dal primo `considerando', nell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza nonché nel miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. Inoltre, secondo il ventiduesimo `considerando', gli Stati membri devono accertarsi che, in caso di deroga, non venga compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale.
17 Alla luce di queste considerazioni vanno interpretate le condizioni previste dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3820/85, secondo le quali i veicoli devono essere utilizzati dalle autorità pubbliche, per servizi pubblici, e non devono fare concorrenza ai trasportatori professionali. Occorre esaminare in primo luogo quest'ultima condizione.
18 Al riguardo la Commissione sostiene che l'elemento essenziale risiede nell'assenza di concorrenza durante l'esecuzione del contratto. Una società quale la SL Buss AB, che ha ottenuto un diritto esclusivo per un periodo da tre a cinque anni, non farebbe dunque concorrenza, durante tale periodo, ai trasportatori professionali.
19 Va tuttavia rilevato che il requisito dell'insussistenza di concorrenza con i trasportatori professionali, da un lato, consente di garantire meglio la sicurezza stradale e, dall'altro, tende ad evitare che la concorrenza sia perturbata per il fatto che un solo trasportatore è dispensato dall'osservanza delle disposizioni del regolamento n. 3820/85.
20 Tenuto conto di questo duplice obiettivo, l'insussistenza di concorrenza con i trasportatori professionali dev'essere valutata tanto al momento in cui è conferito il diritto esclusivo di provvedere a un servizio pubblico quanto durante l'esecuzione del contratto. Infatti è pacifico che, fino alla stipulazione del contratto, l'impresa che intenda ottenere la gestione di un servizio pubblico deve adottare un comportamento concorrenziale. Dopo la firma del contratto, essa non è nemmeno esclusa dal gioco della concorrenza poiché gestirà detta attività in modo tale da vedersi rinnovare il contratto alla scadenza.
21 Nella fattispecie è pacifico che il servizio in esame è stato oggetto di una gara d'appalto. Esisteva pertanto una situazione di concorrenza tra diversi trasportatori professionali tutti intenzionati a vincere la gara. Tale situazione di concorrenza è naturalmente destinata a persistere in quanto al termine del contratto, concluso solo per un periodo limitato, si terrà una nuova gara d'appalto.
22 Si deve quindi considerare che i veicoli usati da un'impresa che ha ottenuto il diritto di esercizio esclusivo di un servizio di trasporto attraverso una gara di appalto e per un periodo limitato fanno concorrenza ai trasportatori professionali, poiché detta impresa è tenuta ad adottare un comportamento concorrenziale che le permetta di ottenere, alla scadenza, il rinnovo del contratto.
23 Visto che la condizione relativa all'insussistenza di concorrenza con i trasportatori professionali non è soddisfatta, non è necessario esaminare se lo siano le altre condizioni.
24 Occorre dunque risolvere la prima questione nel senso che la deroga accordata ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3820/85, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.
Sulla seconda questione
25 In via preliminare, va ricordato che la finalità dell'obbligo di essere muniti di un estratto del registro di servizio consiste nel garantire un controllo efficace delle disposizioni del regolamento n. 3820/85.
26 Dal venticinquesimo `considerando' di detto regolamento risulta in effetti che, per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi regolari di viaggiatori, una copia dell'orario e un estratto del registro dell'impresa possono sostituire l'apparecchio di controllo. L'installazione di tale apparecchio è prescritta dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8).
27 L'art. 15, n. 7, del regolamento n. 3821/85 dispone che il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato. Esaminando tale disposizione, la Corte ha affermato, nella sentenza 13 dicembre 1991, causa C-158/90, Nijs e Transport Vanschoonbeek-Matterne (Racc. pag. I-6035, punto 13), che essa mira a permettere che sia controllato il rispetto del riposo settimanale obbligatorio.
28 Dato che, nel caso dei trasporti regolari di viaggiatori, l'estratto del registro di servizio e la copia dell'orario di servizio sostituiscono l'apparecchio di controllo, tale estratto e tale copia devono consentire di verificare con la stessa efficacia se il conducente abbia rispettato le disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo.
29 La seconda questione va dunque risolta nel senso che l'obbligo - stabilito dall'art. 14, n. 5, del regolamento n. 3820/85 - per ciascun conducente adibito ad un servizio di cui all'art. 14, n. 1, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dai governi svedese, francese e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hovrätt dello Svea con ordinanza 22 novembre 1996, dichiara:
1) La deroga accordata ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.
2) L'obbligo - stabilito dall'art. 14, n. 5 del regolamento n. 3820/85 - per ciascun conducente adibito ad un servizio di cui all'art. 14, n. 1, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.
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