Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Ininfluenza
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Incidenza diretta - Criteri - Esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche - Decisione della Commissione indirizzata al mutuatario con la quale si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, di modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'agente incaricato dal mutuatario e un'impresa assegnataria dell'appalto - Incidenza diretta sull'impresa
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
Massima
3 Qualora un ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale indichi in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
4 L'incidenza diretta sul ricorrente, come condizione della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione diretta ad un'altra persona, presuppone che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio.
Per quanto riguarda l'esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche al fine di consentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche, un'impresa assegnataria di un appalto di fornitura di frumento è direttamente interessata, nel senso soprammenzionato, da una decisione della Commissione, diretta all'agente finanziario della repubblica mutuataria e con cui si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, delle modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'impresa assegnataria e l'agente incaricato a tal fine dalla repubblica mutuataria, in quanto la facoltà che avrebbe avuto l'agente incaricato di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità delle condizioni contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era puramente teorica, di modo che la detta decisione, adottata dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze specifiche, ha privato l'impresa assegnataria di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto o di ottenere il pagamento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.
Parti
Nel procedimento C-391/96 P,
Compagnie Continentale (France) SA, società di diritto francese, con sede in Levallois-Perret (Francia), con l'avv. Patrick Chabrier, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 24 settembre 1996, nella causa T-494/93, Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. II-1157), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalla Compagnie Continentale (France) SA e dalla Commissione all'udienza dell'8 ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 novembre 1996, la Compagnie Continentale (France) SA (in prosieguo: la «Compagnie Continentale» o la «ricorrente») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 24 settembre 1996, causa T-494/93, Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. II-1157; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 1_ aprile 1993 diretta alla Vnesheconombank.
Ambito normativo
2 Il 16 dicembre 1991, il Consiglio ha emanato la decisione 91/658/CEE relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU L 362, pag. 89).
3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione:
«La Comunità concede all'URSS e alle sue Repubbliche un prestito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di 1 250 milioni di ecu in tre quote successive, di una durata di 3 anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche (...)».
4 L'art. 2 della decisione 91/658 stabilisce che, a tal fine,
«la Commissione è autorizzata ad assumere un prestito, a nome della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi necessari, che saranno messi a disposizione dell'URSS e delle sue Repubbliche sotto forma di prestito».
5 Ai sensi dell'art. 3,
«Il prestito di cui all'articolo 2 è gestito dalla Commissione».
6 Inoltre dall'art. 4 risulta che:
«1. La Commissione è autorizzata a mettere a punto, di concerto con le autorità dell'URSS e delle sue Repubbliche (...) le condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito.
(...)
3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicurato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mondiale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme di qualità internazionalmente riconosciute».
7 Il 9 luglio 1992 la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 1897/92, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione 91/658 (GU L 191, pag. 22).
8 A norma dell'art. 2 di tale regolamento,
«I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra le Repubbliche e la Commissione, contenenti le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti».
9 L'art. 4 del regolamento n. 1897/92 precisa:
«1. I prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli acquisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la Commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposizioni della decisione 91/658/CEE e con le clausole degli accordi di cui all'articolo 2.
2. Le Repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati sottopongono tutti i contratti alla Commissione per riconoscimento».
10 L'art. 5 enuncia le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di cui all'art. 4. Tra queste condizioni figurano i due punti seguenti:
«1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza (...)
2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati internazionali».
11 Il 9 dicembre 1992, la Comunità economica europea, la Federazione di Russia e il suo agente finanziario, la Vnesheconombank (in prosieguo: la «VEB»), hanno sottoscritto, conformemente al regolamento n. 1897/92, un «Memorandum of Understanding» (in prosieguo: l'«accordo quadro»), in base al quale la Comunità avrebbe concesso alla Federazione di Russia il prestito istituito dalla decisione 91/658. Si conveniva così che la Comunità, in quanto mutuante, avrebbe concesso alla VEB, in quanto mutuataria, un prestito a medio termine, garantito dalla Federazione di Russia, di 349 milioni di ECU in capitale per una durata massima di tre anni.
12 Il punto 6 dell'accordo quadro prevede che:
«L'importo del mutuo, diminuito delle commissioni e delle spese sostenute dalla CEE, verrà versato al mutuatario e destinato, conformemente alle clausole e alle condizioni del contratto di mutuo, esclusivamente alla copertura di crediti documentari irrevocabili aperti dal mutuatario, secondo i modelli standard internazionali, in applicazione di contratti di fornitura, a condizione che questi contratti e questi crediti documentari siano stati riconosciuti dalla Commissione delle Comunità europee conformi alla decisione del Consiglio 16 dicembre 1991 e al presente accordo».
13 Il punto 7 indica le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di conformità del contratto. Vi si precisa in particolare che i fornitori vengono scelti dagli organismi russi appositamente designati dal governo della Federazione di Russia.
14 Il 9 dicembre 1992, la Commissione e la VEB hanno firmato il contratto di mutuo previsto dal regolamento n. 1897/92 e dall'accordo quadro (in prosieguo: il «contratto di mutuo»). Tale contratto regola precisamente il meccanismo di erogazione del mutuo. Esso prevede una facilitazione cui è possibile ricorrere durante il periodo di prelievo (15 gennaio 1993 - 15 luglio 1993) e che ha lo scopo di anticipare le somme autorizzate per il pagamento delle forniture.
15 Conformemente all'art. 2 della decisione 91/658, la Commissione, in quanto mutuante, ha concluso il 15 gennaio 1993 un accordo di prestito a nome della Comunità con un gruppo di banche guidate dal Crédit Lyonnais.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
16 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha accertato quanto segue:
«8 La ricorrente, società specializzata nel commercio internazionale delle materie prime agricole, venne contattata, con altre società, nell'ambito di una gara informale organizzata dalla società Exportkhleb, società di Stato incaricata dalla Federazione russa di negoziare gli acquisti di frumento.
9 Il 27 novembre 1992 la ricorrente sottoscrisse con la Exportkhleb due contratti di vendita di frumento. Con il primo, essa si impegnava a consegnare 500 000 tonnellate di frumento destinato alla macinazione, 50 000 delle quali vennero in seguito annullate, al prezzo di 140,40 USD la tonnellata, alle condizioni CIF Free Out, in un porto del Baltico. Con il secondo, essa si impegnava a consegnare 20 000 tonnellate di grano duro, al prezzo di 145 USD la tonnellata, alle condizioni CIF Free Out, in un porto del Mar Nero. Il secondo contratto venne modificato il 2 dicembre 1992 per inserirvi la consegna di altre 15 000 tonnellate di grano duro al prezzo di 148 USD la tonnellata, alle condizioni CIF Free Out, in un porto del Mar Nero. Tutte queste forniture dovevano essere caricate prima del 28 febbraio 1993.
10 Dopo la firma del contratto di mutuo (...), la VEB chiese alla Commissione di approvare i contratti conclusi dalla Exportkhleb con le società esportatrici di cereali, tra cui quelli firmati dalla ricorrente.
11 La Commissione, dopo avere ricevuto dalla ricorrente talune necessarie informazioni complementari, relative in particolare al tasso di cambio ECU/USD, che non era stato stabilito nel contratto, diede infine il proprio assenso il 27 gennaio 1993, in forma di una nota di conferma alla VEB.
12 Secondo la ricorrente, le lettere di credito divennero efficaci solo il 16 febbraio 1993 per il grano duro e il 25 febbraio 1993 per il frumento destinato alla macinazione, ossia pochi giorni prima della scadenza del termine del 28 febbraio 1993 previsto per il carico dai contratti.
13 I contratti avevano però ricevuto esecuzione solo parzialmente. Benché gran parte della merce fosse stata consegnata o fosse in corso di caricazione, era evidente, secondo la ricorrente, che tutta la merce non poteva essere consegnata prima del 28 febbraio 1993.
14 Il 19 febbraio 1993 la società Exportkhleb convocò tutti gli esportatori a una riunione a Bruxelles tenutasi il 22 e il 23 febbraio 1993. In tale riunione, la Exportkhleb chiese agli esportatori di formulare nuove offerte di prezzo per la consegna di quello che essa chiamava "saldo prevedibile", ossia i quantitativi per i quali non si poteva ragionevolmente prevedere la consegna prima del 28 febbraio 1993. Secondo la ricorrente, il prezzo del frumento sul mercato mondiale era notevolmente salito tra il novembre 1992, data in cui aveva concluso la compravendita, e il febbraio 1993, data della nuova trattativa.
15 L'importatore e gli altri contraenti si accordarono sulla ripartizione dei nuovi quantitativi che ciascuna società avrebbe consegnato, al termine di una trattativa nel corso della quale le società dovettero allinearsi all'offerta più bassa, ossia 155 USD la tonnellata. La Compagnie Continentale fu incaricata di fornire 300 000 tonnellate di frumento destinato alla macinazione, delle quali 120 000 tonnellate al prezzo inizialmente convenuto e 180 000 tonnellate al prezzo di 150 USD, nonché 20 000 tonnellate di grano duro o di frumento destinato alla macinazione al prezzo di 155 USD. Il medesimo accordo informale prevedeva che il periodo di caricazione terminasse il 30 aprile 1993.
16 Secondo la ricorrente, data l'urgenza provocata dalla gravità della situazione alimentare in Russia e allo scopo di evitare le pastoie della procedura di approvazione e della liberazione dei crediti, si decise, su richiesta della Exportkhleb, di formalizzare le modifiche attraverso semplici postille ai contratti originari datate, per comodità, 23 febbraio 1993, data della riunione di Bruxelles. All'atto della redazione delle postille, venne convenuto di ridurre il quantitativo di frumento da fornire, allo scopo, secondo la ricorrente, di evitare che il nuovo prezzo globale superasse quello previsto all'inizio.
17 Il 9 marzo 1993 la Exportkhleb informò la Commissione del fatto che i contratti sottoscritti con cinque dei fornitori erano stati modificati e che le consegne successive sarebbero state effettuate al prezzo di 155 USD la tonnellata, da convertirsi in ECU al tasso di 1,17418 (ossia 132 ECU la tonnellata).
18 Il 12 marzo 1993 il signor Legras, direttore generale della Direzione generale "Agricoltura" (DG VI), rispose alla Exportkhleb che, dato che il valore massimo dei contratti era già stato fissato dalla nota di conferma della Commissione e che tutti i crediti disponibili per il frumento erano già stati impegnati, la Commissione avrebbe potuto accettare una simile domanda solo se fosse stato mantenuto il valore complessivo dei contratti, cosa che poteva essere ottenuta attraverso una riduzione corrispondente dei quantitativi da consegnare. Egli aggiungeva che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la domanda di approvazione delle modifiche solo se presentata ufficialmente dalla VEB.
19 Secondo la ricorrente, questa lettera venne interpretata nel senso di una conferma dell'accordo di principio della Commissione, con riserva di esame per l'approvazione formale, una volta che la pratica fosse stata trasmessa dalla VEB. Per questo motivo, la ricorrente riprese il suo programma di carichi di frumento per la Russia.
20 Secondo la ricorrente, il 22 marzo 1993 la VEB trasmise ufficialmente alla Commissione le pratiche contenenti le nuove offerte e le modifiche ai contratti. Il 1º aprile 1993, con lettera del membro della Commissione incaricato delle questioni agricole alla VEB, la Commissione negò l'approvazione delle modifiche ai contratti.
21 Il contenuto della lettera 1º aprile 1993 può riassumersi come segue. Il membro della Commissione, signor R. Steichen, comunicava che la Commissione, esaminate le modifiche apportate ai contratti conclusi tra la Exportkhleb e taluni fornitori, poteva accettare quelle relative alla proroga delle scadenze di consegna e di pagamento. Egli affermava, però, che "l'entità degli aumenti di prezzo è tale che non possiamo ritenerli un adattamento necessario, ma una modifica sostanziale dei contratti originari". Egli continuava: "L'attuale livello dei prezzi sul mercato mondiale (fine marzo 1993) non è infatti differente in misura significativa da quello prevalente alla data in cui i prezzi furono concordati inizialmente (fine novembre 1992)". Il membro della Commissione ricordava che uno dei principali fattori per l'approvazione dei contratti da parte della Commissione era la necessità di garantire, da una parte, una libera concorrenza tra potenziali fornitori e, dall'altra, le migliori condizioni di acquisto. Constatando che nel caso di specie le modifiche erano state concordate direttamente con le imprese interessate, senza metterle in concorrenza con altri fornitori, egli concludeva: "La Commissione non può approvare innovazioni di tale rilievo attraverso semplici modifiche ai contratti esistenti". Il membro della Commissione si diceva pronto ad autorizzare le modifiche relative alla proroga delle scadenze di consegna e di pagamento, salvo il rispetto della procedura ordinaria. Egli indicava, d'altro canto, che "se si fosse ritenuto necessario modificare i prezzi o i quantitativi, si sarebbero dovuti negoziare nuovi contratti da sottoporre alla Commissione per approvazione, nel rispetto della procedura completa abituale (compresa la presentazione di almeno tre offerte)".
22 Il 5 aprile 1993 la ricorrente ricevette un telex dalla Exportkhleb che la informava del rifiuto della Commissione e citava brani della lettera 1º aprile 1993, attribuendola al signor Legras. La ricorrente ricevette il testo completo della lettera in questione il 20 aprile.
(...)
23 In tale situazione, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 giugno 1993, la ricorrente ha presentato il presente ricorso (...).
24 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, a norma della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350, Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).
25 (...) Con atto depositato in cancelleria il 7 dicembre 1993, la Commissione ha sollevato una eccezione di irricevibilità».
17 Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di
«- annullare la decisione della Commissione 1º aprile 1993 che nega il riconoscimento agli accordi conclusi il 23 febbraio 1993 e le relative modifiche alle lettere di credito;
- dichiarare il diritto della società a ricevere dalla banca, il Crédit Lyonnais, il saldo del pagamento risultante dalla differenza tra il prezzo inizialmente pattuito e quelli convenuti in seguito per i quantitativi di frumento consegnati dal 28 febbraio 1993 in poi, diversamente la società si riserva espressamente il diritto di agire, se necessario, per la responsabilità extracontrattuale, per ottenere il risarcimento del danno che subirebbe;
- condannare la Commissione alle spese» (punto 28 della sentenza impugnata).
18 La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità con la quale ha chiesto al Tribunale di
«- dichiarare il ricorso irricevibile, perché non presentato nei termini;
- dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile in quanto l'atto non riguarda direttamente la ricorrente;
- dichiarare irricevibile la domanda incidente;
- condannare la ricorrente alle spese». La sentenza impugnata
19 Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento presentato contro la decisione della Commissione 1_ aprile 1993 (in prosieguo: la «decisione controversa») per i seguenti motivi:
«47 A norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
48 Occorre quindi stabilire se la lettera che la Commissione ha inviato alla VEB il 1º aprile 1993 riguarda direttamente e individualmente la ricorrente.
49 Il Tribunale rileva, in limine, che la Commissione non ha contestato che l'atto riguarda individualmente la ricorrente. Date le circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che occorra verificare solo se la decisione litigiosa riguardi direttamente la ricorrente.
50 Va rilevato al riguardo che gli atti regolamentari comunitari e gli accordi tra la Comunità e la Federazione russa creano una ripartizione di competenze tra la Commissione e l'agente incaricato dalla Federazione russa per l'acquisto del frumento. Tocca infatti a tale agente, nel caso la Exportkhleb, scegliere il contraente attraverso una gara, condurre la trattativa sul contratto e concluderlo. Il ruolo della Commissione consiste solo nel verificare l'esistenza delle condizioni per il finanziamento comunitario e, eventualmente, nel dichiarare i contratti conformi alle disposizioni della decisione 91/658 e degli accordi conclusi con la Federazione russa, per l'erogazione del prestito. Non compete quindi alla Commissione valutare il contratto commerciale alla luce di criteri diversi da questi.
51 Ne discende che l'impresa appaltatrice ha rapporti giuridici solo con la sua controparte contrattuale, la Exportkhleb, incaricata dalla Federazione russa della conclusione dei contratti di acquisto del frumento. La Commissione, per parte sua, ha rapporti giuridici solo con il mutuatario, ossia l'agente finanziario della Federazione russa, la VEB, che le notifica i contratti commerciali ai fini del riconoscimento della conformità ed è destinataria della decisione della Commissione in merito.
52 Conseguentemente, occorre sottolineare che l'intervento della Commissione non incide sulla validità in senso tecnico giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e la Exportkhleb, né ne modifica i termini, in particolare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti. Quindi la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dalle parti il 23 febbraio 1993, resta validamente sottoscritta nei termini da esse convenuti, a prescindere dalla decisione della Commissione di non riconoscere le pattuizioni come conformi alle disposizioni applicabili.
53 Il fatto che la Commissione abbia avuto contatti con la ricorrente o con la Exportkhleb non può modificare tale giudizio in merito ai diritti e agli obblighi che per ciascuna delle parti coinvolte derivano dagli atti regolamentari e convenzionali applicabili. In merito alla ricevibilità del ricorso di annullamento, il Tribunale rileva, per di più, che i contatti di cui parla la ricorrente non dimostrano che la Commissione abbia travalicato il proprio ruolo. Infatti, i dedotti contatti tra la Commissione e la ricorrente nel gennaio 1993 avevano il solo scopo di far sì che le parti inserissero nel contratto una condizione necessaria per il riconoscimento di conformità, ma lasciavano alle parti il compito di modificare i loro contratti se desideravano godere del finanziamento previsto. Inoltre, il valore giuridico della nota di conferma inviata alla VEB non è modificato dal fatto che la Commissione ne abbia inviato alla ricorrente una copia.
54 Il Tribunale ritiene inoltre che, anche se, ricevendo dalla Commissione una decisione che dichiara il contratto non conforme alle disposizioni applicabili, la VEB non può emettere un credito documentario atto a fruire della garanzia comunitaria, cionondimeno, la decisione non incide, come precisato sopra, né sulla validità né sui termini del contratto tra la ricorrente e la Exportkhleb. Al riguardo, occorre sottolineare che la decisione della Commissione non si sostituisce a una decisione delle autorità nazionali russe, giacché la Commissione è la sola competente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento comunitario.
55 Va aggiunto che, per dimostrare che la decisione litigiosa la riguarda, la ricorrente non può fondarsi sul fatto che i contratti commerciali contengono una clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la Commissione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario. Infatti, una tale clausola è un nesso che i contraenti decidono di stabilire tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vincolante. Il Tribunale ritiene però che la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato non può dipendere dalla volontà delle parti. L'argomento della ricorrente va quindi respinto.
56 Infine, il Tribunale ritiene che il legittimo affidamento invocato dalla ricorrente, secondo cui ci si poteva attendere che la Commissione avrebbe convalidato la modifica ai contratti, attiene al merito della causa, e non incide quindi sul giudizio in punto di ricevibilità del ricorso.
57 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che la decisione della Commissione 1º aprile 1993, rivolta alla VEB, non riguarda direttamente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Il ricorso di annullamento contro tale decisione deve quindi essere dichiarato irricevibile».
20 Per quanto riguarda la domanda di dichiarare i diritti della ricorrente verso un terzo, il Tribunale ha affermato che, in un ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato il giudice comunitario si limita a verificare la legittimità dell'atto impugnato e tale domanda doveva pertanto essere dichiarata irricevibile (punto 59 della sentenza impugnata).
21 Il Tribunale ha ritenuto infine che non occorresse esaminare il motivo attinente al superamento dei termini per la presentazione del ricorso (punto 60 della sentenza impugnata).
22 In considerazione di quanto precede il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.
L'impugnazione
23 A sostegno del suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale la Compagnie Continentale deduce due motivi relativi, da un lato, alla violazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato e, dall'altro, alla contraddizione che vizia la motivazione della sentenza impugnata.
Sul primo motivo
24 Il primo motivo si suddivide in due parti.
25 Da un lato la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver affermato che essa non era direttamente interessata dalla decisione poiché «l'impresa appaltatrice ha rapporti giuridici solo con la sua controparte contrattuale, la Exportkhleb» e «la Commissione, per parte sua, ha rapporti giuridici solo con il mutuatario, ossia l'agente finanziario della Federazione russa, la VEB» (punto 51 della sentenza impugnata).
26 Ora, l'esistenza di un nesso individuale e diretto non sarebbe pregiudicata, secondo la giurisprudenza, dall'interposizione di uno Stato (o di suoi agenti) (v. sentenze 1_ luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/Commissione, Racc. pag. 497, e 13 maggio 1971, cause riunite da 41/70 a 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411) né dall'assenza di rapporti giuridici tra un ricorrente e l'istituzione comunitaria, la cui decisione è impugnata (v. sentenze 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag 391; 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169; 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-121, e 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323)
27 Nella fattispecie la situazione sarebbe del tutto simile a quella della sentenza International Fruit Company e a./Commissione, soprammenzionata, in cui la Corte ha dichiarato che, quando «le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale» e «la Commissione ha una competenza esclusiva a valutare la situazione economica che deve costituire il fondamento della suddetta decisione (concernente il rilascio delle licenze di importazione), quest'ultima riguarda direttamente gli interessati»; «stando così le cose, il rilascio della licenza, o il rifiuto della stessa costituiscono, nei confronti degli interessati, un effetto della decisione della Commissione».
28 D'altra parte, la sentenza impugnata violerebbe l'art. 173, quarto comma, del Trattato, in quanto vi si dichiara che la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione controversa poiché quest'ultima «non incide sulla validità in senso tecnico giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e la Exportkhleb, né ne modifica i termini, in particolare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti» (punto 52).
29 Secondo la Compagnie Continentale, il Tribunale, limitando ingiustamente la portata della condizione di cui all'art. 173, quarto comma, all'incidenza sulla situazione giuridica della ricorrente, non ha esaminato, così come gli era stato chiesto, se gli effetti giuridici prodotti dalla decisione controversa non avessero riguardato la situazione e gli interessi economici della ricorrente, e ciò indipendentemente dall'eventuale mantenimento dei suoi rapporti contrattuali.
30 Nella sentenza Zunis Holding e a./Commissione, soprammenzionata, il Tribunale avrebbe tuttavia dichiarato che, perché una decisione «riguardi direttamente e individualmente» il ricorrente, essa deve incidere sulla sua «situazione giuridica o materiale» (punti 34 e 35).
31 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso in esame in quanto la quasi totalità degli argomenti addotti sarebbe la mera riproduzione degli argomenti svolti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.
32 Sul merito, la Commissione osserva in via preliminare che le clausole contrattuali sulle quali si basa la ricorrente sono lungi dall'essere chiare e contesta l'argomento secondo cui, in mancanza di approvazione da parte della Commissione, l'obbligo contrattuale di pagamento veniva meno. Il contratto di cui trattasi potrebbe essere interpretato solo dall'organismo competente, cioè quello scelto dai contraenti nel contratto stesso, ossia la camera di commercio e dell'industria di Mosca. Ora, la Compagnie Continentale non avrebbe mai presentato un reclamo a questo organismo.
33 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo ed in particolare il riferimento alla sentenza International Fruit Company e a./Commissione, la Commissione osserva che, in quest'ultima causa, il suo rifiuto di rilasciare le licenze per l'importazione di mele da tavola provenienti da paesi terzi era stato notificato alle ricorrenti per il tramite della Produktschap voor Groenten en Fruit dell'Aia. In tal senso, l'effetto giuridico della decisione della Commissione sulle ricorrenti derivava direttamente da tale decisione, anche se essa era stata formalmente diretta all'ente olandese.
34 Nella fattispecie e a differenza della causa International Fruit Company e a./Commissione, soprammenzionata, la domanda di anticipi sulla base del mutuo concesso alla Federazione di Russia sarebbe stata indirizzata alla Commissione dalla VEB a nome della Russia (e non della Compagnie Continentale) e l'effetto asserito deriverebbe solo da una combinazione della decisione controversa e dei termini del contratto, del quale la Commissione non è parte.
35 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, la Commissione ritiene che sia necessario, perché un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione sia ricevibile, che quest'ultima produca effetti di diritto comunitario nei confronti della ricorrente, altrimenti quest'ultima non sarebbe direttamente interessata dalla decisione. A tal riguardo essa osserva che l'effetto fatto valere dalla ricorrente proviene dalle sole clausole del contratto sulle quali essa si basa.
36 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre constatare che il ricorso in esame indica in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento (v., in particolare, ordinanza della Corte 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. I-2041, punto 9). Di conseguenza, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
37 L'eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta.
38 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, ogni persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni di cui è destinataria e contro quelle che, benché adottate sotto forma di una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardano direttamente e individualmente.
39 Nella fattispecie, la decisione controversa è stata formalmente adottata nei confronti della VEB.
40 Il Tribunale ha affrontato solo la questione se la ricorrente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa, in quanto la Commissione non ha contestato che la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione stessa.
41 Dalla giurisprudenza della Corte deriva che perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze International Fruit Company e a./Commissione, già citata, punti 23-29; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punti 25 e 26; 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, punti 11 e 12; causa 118/77, ISO/Consiglio, Racc. pag. 1277, punto 26; causa 119/77, Nippon Seiko e a./Consiglio, Racc. pag. 1303, punto 14; causa 120/77, Koyo Seiko e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1337, punto 25; causa 121/77, Nachi Fujikoshi e a./Consiglio, Racc. pag. 1363, punto 11; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 23/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 31; 17 marzo 1987, causa 333/85, Mannesmann-Röhrenwerke e Benteler/Consiglio, Racc. pag. 1381, punto 14; 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio, Racc. pag. 13, punti 11-13; 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 12, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 9).
42 Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (v., in tal senso, sentenze 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punti 6-8; 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 51).
43 In considerazione di quanto precede spettava nella fattispecie al Tribunale verificare se la decisione controversa avesse avuto di per sé sola effetti sulla situazione giuridica della Compagnie Continentale, e ciò a causa della mancanza di potere discrezionale da parte delle autorità competenti russe circa la possibilità di dare esecuzione al contratto in conformità alle condizioni convenute tra le parti nella clausola addizionale, ma contestate dalla Commissione, rinunciando al finanziamento comunitario.
44 Al riguardo, il Tribunale si è limitato a constatare che la decisione della Commissione, la quale era «la sola competente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento comunitario», non aveva inciso «sulla validità in senso tecnico giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e la Exportkhleb» né ne aveva modificato «i termini, in particolare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti» e che «la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dalle parti il 23 febbraio 1993, [resterebbe pertanto] validamente sottoscritta nei termini da esse convenuti» (punti 52 e 54). Esso ha aggiunto che la presenza nel contratto di una «clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la Commissione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario» derivava dalla volontà delle parti stesse da cui non poteva dipendere la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 173, quarto comma (punto 55).
45 Ora, diversi elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, constatati dal Tribunale, rivelano che la ricorrente era direttamente interessata dalla decisione controversa.
46 Infatti risulta dalla sentenza impugnata che la VEB, in qualità di agente finanziario della Federazione di Russia, ha partecipato, in conformità all'accordo quadro e al contratto di mutuo che la vincola alla Commissione, all'attuazione del finanziamento comunitario delle importazioni nella Federazione di Russia di prodotti agricoli ed alimentari e di forniture mediche, quale previsto dalla decisione 91/658.
47 Inoltre è chiaro che l'efficacia del contratto di fornitura di cui trattasi era subordinata alla condizione sospensiva del riconoscimento da parte della Commissione della conformità del contratto alle condizioni di erogazione del mutuo comunitario e che nessun pagamento poteva essere eseguito ove la banca indicata nel contratto non ricevesse un impegno regolare di rimborso emesso dalla Commissione.
48 Un tale elemento trova conferma nel contesto socio economico in cui si inserisce la conclusione del contratto di fornitura, caratterizzato, come risulta dal terzo e dal quarto `considerando' della decisione del Consiglio 91/658, dalla grave situazione economica e finanziaria alla quale doveva far fronte la repubblica beneficiaria nonché dall'aggravarsi della sua situazione alimentare e sanitaria. Era pertanto legittimo ritenere che il contratto di fornitura fosse stato concluso solo in funzione degli obblighi assunti dalla Comunità, nella sua qualità di mutuante, nei confronti della VEB, non appena i contratti commerciali fossero stati riconosciuti conformi alla normativa comunitaria.
49 In tale contesto, l'inserimento della condizione sospensiva nel contratto, certo voluta dalle parti, non ha fatto altro che riflettere, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, la subordinazione economica obiettiva del contratto di fornitura all'accordo di mutuo concluso tra la Comunità e la repubblica interessata, dato che il pagamento della fornitura di cereali poteva essere effettuato solo mediante risorse finanziarie messe a disposizione degli acquirenti dalla Comunità attraverso il meccanismo dell'apertura di crediti documentari irrevocabili.
50 La facoltà che avrebbe avuto la Exportkhleb di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità alle condizioni di prezzo contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era puramente teorica e non poteva quindi essere sufficiente, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale, ad escludere che la ricorrente fosse stata direttamente interessata dalla decisione controversa.
51 Risulta quindi che la decisione controversa, con la quale la Commissione ha rifiutato di approvare la clausola addizionale del contratto di fornitura concluso tra la Exportkhleb e la Compagnie Continentale, esercitando così le proprie competenze specifiche, ha privato quest'ultima di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto che le era stato assegnato o di ottenere il pagamento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.
52 Di conseguenza, la decisione controversa, benché diretta alla VEB in qualità di agente finanziario della Federazione di Russia, ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente.
53 Da quanto precede deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, alla luce delle circostanze di fatto da esso accertate, che la ricorrente non fosse direttamente interessata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla decisione controversa.
54 L'impugnazione, in quanto riguarda la declaratoria di irricevibilità del ricorso di annullamento contenuta nella sentenza impugnata, è pertanto fondata.
Sul secondo motivo
55 Tenuto conto di quanto precede non occorre statuire sul secondo motivo.
Decisione relativa alle spese
Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale
56 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».
57 Nella fattispecie, la Corte ritiene di non essere in grado di pronunciarsi sulla controversia allo stato e che occorra quindi rinviare quest'ultima al Tribunale affinché esso statuisca sul merito.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
58 La sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 1996, nella causa T-494/93, Compagnie Continentale/Commissione, è annullata in quanto dichiara irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla società Compagnie Continentale (France ) SA.
59 La causa è rinviata al Tribunale di primo grado affinché esso statuisca sul merito.
60 Le spese sono riservate.
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