Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione insufficiente o contraddittoria - Ricevibilità
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Snaturamento degli elementi di prova - Ricevibilità
4 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Danno - Nesso di causalità - Onere della prova
(Trattato CE, artt. 178 e 215)
Massima
5 Dal combinato disposto degli artt. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi della sentenza censurati di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tale precetto il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi.
6 La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
7 Sebbene spetti unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, un motivo relativo allo snaturamento dei detti elementi è ricevibile nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
8 Spetta direttamente alla parte che invoca la responsabilità della Comunità fornire prove concludenti in ordine all'esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare il nesso di causalità fra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni comunitarie.
Parti
Nel procedimento C-401/96 P,
Somaco SARL, con sede in Fort-de-France (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 18 settembre 1996 nella causa T-387/94, Asia Motor France/Commissione (Racc. pag. II-961), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1996 la Somaco SARL (in prosieguo: la «Somaco») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-961; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla Somaco il 5 giugno 1990 diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 ottobre 1994 (in prosieguo: la «decisione controversa») ed è stata dichiarata irricevibile la domanda di risarcimento dei danni.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 Dalla sentenza impugnata emerge che, ritenendosi vittime di un'intesa illecita conclusa tra cinque importatori di automobili giapponesi in Francia (Sidat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto e Richard Nissan SA), l'Asia Motor France e altre tre società svolgenti attività di importazione e commercio nella Francia metropolitana di autoveicoli giapponesi che sono stati immessi in libera pratica in altri Stati membri della Comunità presentavano alla Commissione, il 18 novembre 1985 e il 29 novembre 1988, denunce per violazione dell'art. 85 del Trattato CEE.
3 Tali imprese facevano sostanzialmente valere che i cinque importatori citati avevano assunto nei confronti dell'amministrazione francese l'impegno di non vendere, sul mercato interno francese, un numero di veicoli superiore al 3% del numero di immatricolazioni di automobili registrate in tutto il territorio francese nel corso dell'anno civile precedente. Gli stessi importatori si sarebbero accordati al fine di ripartire tra loro tale quota secondo criteri prestabiliti che avrebbero escluso le imprese intenzionate a distribuire in Francia autoveicoli di origine giapponese di marche differenti da quelle distribuite dalle partecipanti all'intesa denunciata.
4 A seguito di tale denuncia, con lettera 9 giugno 1989 la Commissione richiedeva informazioni agli importatori denunciati. Costoro ricevevano dalla direzione generale «Industria» del ministero dell'Industria e dell'Assetto territoriale, mediante lettera 20 luglio 1989, istruzioni di non rispondere a uno dei quesiti posti loro dalla Commissione, constatando che «la Commissione [chiedeva loro] di comunicarle informazioni relative alla politica attuata dalle pubbliche autorità francesi riguardo alle importazioni di autoveicoli giapponesi» e che «non [spettava loro] risponderle in loro nome e per loro conto».
5 Pertanto la Commissione sollecitava informazioni da parte delle autorità francesi. Il 28 novembre 1989 le autorità francesi rispondevano a tale richiesta affermando in sostanza che le imprese interessate non disponevano di alcuna autonomia nella gestione di detta disciplina.
6 Dopo che, il 20 marzo 1990, le quattro ricorrenti avevano presentato ricorso per carenza e risarcimento danni, la Commissione, con lettera 8 maggio 1990 le informava, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), della propria intenzione di non dare seguito alle loro denunce, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo. Il 29 giugno 1990 tali parti facevano pervenire alla Commissione le loro osservazioni, nelle quali ribadivano la fondatezza delle loro denunce.
7 Nel frattempo, il 5 giugno 1990 la Somaco presentava analoga denuncia alla Commissione basata sull'art. 85 del Trattato e relativa in particolare alle intese tra le società CCIE, SIGAM, SAVA, SIDA e Auto GM, tutte con sede a Lamentin (Martinica), rispettivamente concessionarie delle marche Toyota, Nissan, Mazda, Honda e Mitsubishi e importatrici di queste marche in tale isola.
8 Con lettera 9 agosto 1990 la Commissione, riferendosi alla sua lettera 8 maggio 1990 inviata alle altre quattro ricorrenti, informava la società Somaco che non intendeva dare seguito alla sua denuncia e la invitava a presentare le sue osservazioni, ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Con lettera 28 settembre 1990 la Somaco riaffermava la fondatezza della sua denuncia.
9 Con lettera 5 dicembre 1991 la Commissione comunicava alle cinque ricorrenti (in prosieguo: le «ricorrenti») una decisione recante rigetto delle loro denunce. Detto rigetto si fondava su due motivi. Secondo il primo, il comportamento dei cinque importatori coinvolti rientrava nella politica delle pubbliche autorità francesi in materia di importazioni in Francia di automobili giapponesi. Nell'ambito di questa politica, le pubbliche autorità fissavano non solo i quantitativi di autoveicoli da importare annualmente in Francia, ma stabilivano anche le modalità di suddivisione di detti quantitativi. In base al secondo motivo di rigetto non vi era alcun nesso tra l'interesse delle ricorrenti e l'infrazione denunciata, in quanto l'eventuale applicazione dell'art. 85 non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione che le ricorrenti giudicavano lesiva nei loro confronti.
10 La decisione della Commissione 5 dicembre 1991 è stata oggetto di un ricorso d'annullamento presentato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 1992. Con sentenza 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-669; in prosieguo: la «sentenza Asia Motor France II»), il Tribunale la annullava nella parte riguardante l'art. 85 del Trattato. Nell'esaminare in particolare il resoconto di una riunione ministeriale del 19 ottobre 1987, alla quale avevano partecipato i concessionari della Martinica coinvolti nella denuncia, e il protocollo d'accordo ad esso allegato, il Tribunale accertava che il primo motivo si basava su un'erronea valutazione di fatto e di diritto degli elementi sottoposti all'attenzione della Commissione. Riguardo al secondo motivo il Tribunale lo riteneva viziato da un errore di diritto.
11 In esito a questa sentenza, il 25 agosto 1993 la Commissione trasmetteva alle autorità francesi e ai concessionari della Martinica coinvolti nella denuncia della società Somaco del 5 giugno 1990 nuove richieste di informazioni.
12 Il 10 gennaio 1994 la Commissione inviava alle ricorrenti una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Essa forniva loro una copia delle risposte alle richieste di informazioni e dava loro la possibilità di esaminare le prove documentali che le erano state fornite. Con lettera 9 marzo 1994 le ricorrenti presentavano le loro osservazioni su tale nota.
13 Con lettera 13 ottobre 1994 la Commissione rendeva nota alle ricorrenti la decisione controversa. In tale decisione la Commissione ricordava anzitutto il contenuto della sua decisione del 5 dicembre 1991. Successivamente constatava che il Tribunale, nella sentenza Asia Motor France II, aveva messo in dubbio le conclusioni alle quali era giunta la Commissione, fondandosi soprattutto su documenti provenienti dal dipartimento della Martinica. Era dunque su tali documenti che vertevano le nuove richieste di informazioni rivolte alle autorità francesi e agli importatori della Martinica.
14 In seguito, la Commissione accertava, in particolare, che l'esame delle risposte alle nuove richieste d'informazioni confermava il fatto che le autorità francesi avevano instaurato, a partire dal 1977, un regime statale d'importazione per i veicoli provenienti dai paesi terzi. Il ministero dell'Industria aveva così accreditato cinque importatori come rappresentanti esclusivi rispettivamente delle cinque marche Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi e Nissan e ciascuno di essi ogni anno riceveva a tale titolo comunicazione, da parte del ministero, del numero massimo complessivo di veicoli della sua marca la cui importazione era autorizzata (3% del mercato per la Francia metropolitana e 15% per il dipartimento della Martinica).
15 La Commissione aveva chiarito che è in tale contesto che il 19 ottobre si era tenuta alla Martinica una riunione in esito alla quale era stato redatto un resoconto accompagnato da un protocollo d'accordo, ambedue prodotti dinanzi al Tribunale nella causa Asia Motor France II. La Commissione tuttavia faceva presente che, in realtà, tale riunione era stata tenuta su convocazione del prefetto e aveva come solo oggetto la correlata questione delle modalità di «restituzione» da parte della società CCIE, rappresentante locale della Toyota, di 487 veicoli da essa venduti in eccesso dal 1982 rispetto al numero d'importazioni che le erano state assegnate, restituzione richiesta dall'amministrazione. La Commissione ha quindi accertato che, inseriti nel loro contesto, tali documenti non alteravano il carattere esclusivamente statale del regime d'importazione e delle sue modalità.
16 La Commissione aggiungeva che ciò valeva anche per gli altri documenti citati nella sentenza Asia Motor France II, di modo che risultava sufficientemente confermato il fatto che gli importatori coinvolti, in particolare quelli della Martinica, non disponevano di alcuna autonomia nella messa in atto del regime d'importazione in esame. In tali condizioni la Commissione confermava il rigetto delle denunce nella parte in cui erano dirette a far accertare un'intesa ai sensi dell'art. 85.
17 Alla luce di tali circostanze le ricorrenti proponevano dinanzi al Tribunale un nuovo ricorso d'annullamento e di risarcimento danni. Esse chiedevano al Tribunale in particolare l'annullamento della decisione controversa e la condanna della Comunità al risarcimento del danno causato. Esse deducevano due motivi, l'uno riguardante un manifesto errore di valutazione, l'altro relativo a un difetto di motivazione.
La sentenza impugnata
18 Per quanto riguarda il motivo delle ricorrenti relativo al manifesto errore di valutazione, il Tribunale decideva, al punto 58, di esaminare separatamente il comportamento censurato nelle denunce relative alle importazioni nella Francia metropolitana e il comportamento criticato nella denuncia relativa alle importazioni in Martinica.
19 Per quanto concerne le denunce relative agli importatori nella Francia metropolitana, il Tribunale ricordava, al punto 60, la giurisprudenza relativa alla possibilità per un'impresa di sottrarsi all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato allorché l'impresa è priva di autonomia. Al punto 61 veniva accertato in particolare che, quando una disposizione regolamentare vincolante che può incidere sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e falsare gli scambi tra Stati membri non presenta alcun nesso con il comportamento di imprese contemplato dall'art. 85, n. 1, del Trattato, la semplice osservanza da parte delle imprese di una disposizione del genere esula dall'applicazione dell'art. 85, n. 1. Infatti, in tal caso, il margine di autonomia degli operatori economici presupposto dall'art. 85, n. 1, del Trattato non sussiste.
20 Il Tribunale constatava poi, al punto 62, che nel caso di specie le autorità francesi, nella loro risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, avevano confermato di aver deciso, nel 1977, di adottare provvedimenti per limitare al 3% la penetrazione degli autoveicoli giapponesi sul mercato metropolitano e che, in questo contesto, avevano deciso di ripartire il volume delle importazioni autorizzate tra i cinque importatori ufficiali allora operanti sul mercato, tenendo conto delle quote di mercato rispettivamente detenute da ciascuno in quel momento. Le autorità francesi avevano pure affermato che, per mettere in atto questa politica, esse informavano ciascun importatore, ogni anno, del quantitativo esatto di autoveicoli corrispondente alla sua quota, invitandolo a non superare detto limite.
21 Pertanto, il Tribunale esaminava, al punto 63, se la decisione contestata corroborasse la conclusione secondo la quale le autorità francesi avevano imposto questo regime di importazione alle imprese denunciate di modo che queste si erano trovate totalmente prive di autonomia. A questo proposito rilevava anzitutto, al punto 64, che le stesse autorità francesi avevano confermato che nessuna disposizione di diritto francese prescriveva agli importatori di autoveicoli giapponesi nella Francia metropolitana di comportarsi come descritto nelle denunce. Non essendovi alcuna disposizione regolamentare vincolante che prescrivesse il comportamento denunciato, il Tribunale ha ritenuto, al punto 65, che la Commissione non potesse respingere le denunce per carenza d'autonomia da parte delle imprese denunciate, salvo il caso che fosse emerso, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che detto comportamento era stato loro unilateralmente imposto dalle autorità nazionali mediante pressioni insostenibili come la minaccia di adottare misure statali che potevano pregiudicarle seriamente.
22 A tal proposito il Tribunale rilevava, al punto 66, che la Commissione aveva fondato la sua decisione controversa, per quanto riguarda le denunce relative alle importazioni di autoveicoli giapponesi nella Francia metropolitana, sugli stessi elementi su cui si era fondata la conclusione della precedente decisione del 5 dicembre 1991 secondo la quale gli operatori economici in questione non disponevano di alcuna autonomia o «margine di manovra». Quindi gli elementi che la Commissione definisce «nuovi» riguardavano unicamente la situazione in Martinica. Inoltre le risposte delle autorità francesi alla nuova richiesta di informazioni non avevano fornito alcun elemento tale da corroborare o chiarire l'affermazione secondo la quale non si potevano muovere addebiti agli importatori in questione, che si erano limitati ad applicare provvedimenti conseguenti alle decisioni delle pubbliche autorità, senza disporre di alcun margine di manovra.
23 Date tali circostanze, il Tribunale rilevava, al punto 68, che nessun elemento del fascicolo consentiva di concludere che siffatte pressioni fossero state effettivamente esercitate sugli importatori e che detta questione non avesse costituito oggetto di alcuna verifica durante il procedimento amministrativo presso le autorità francesi o presso gli importatori nella Francia metropolitana.
24 Il Tribunale concludeva pertanto, al punto 70, che, alla luce di quanto osservato nella sentenza Asia Motor France II, la decisione impugnata non si fondava, in mancanza di elementi nuovi relativi al regime di importazione vigente nella Francia metropolitana, su indizi oggettivi, pertinenti e concordanti atti a dimostrare che le autorità francesi avevano esercitato unilateralmente pressioni insostenibili sulle imprese interessate perché si comportassero nel modo descritto nelle denunce. Alla luce di quanto sopra, rilevava, al punto 71, che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti e quindi, al punto 72, annullava la decisione controversa nella parte in cui respingeva le denunce riguardanti la Francia metropolitana.
25 Riguardo alla denuncia della Somaco del 5 giugno 1990 nei confronti dei concessionari della Martinica, il Tribunale ricordava, al punto 73, che, ai termini della denuncia, la Somaco era stata fondata nel giugno 1988 per importare in Martinica autoveicoli giapponesi e coreani delle marche Daihatsu, Izusu, Hyundai, Suzuki e Subaru. Nella sua denuncia la Somaco sosteneva di essere vittima di un'intesa illegittima tra i concessionari delle marche giapponesi Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi e Nissan e che gli stessi concessionari «si [suddividevano] il mercato, stabilito dall'amministrazione al 15% delle immatricolazioni, a scapito della società Somaco, esclusa dal mercato». A sostegno della denuncia produceva due documenti, cioè il resoconto della riunione interministeriale del 19 ottobre 1987 e il protocollo di accordo allegato a detto resoconto.
26 Riguardo all'importazione di autoveicoli giapponesi in Francia, compreso il dipartimento della Martinica, il Tribunale faceva osservare, al punto 75, che le autorità francesi avevano dichiarato, nella loro risposta dell'11 novembre 1993 alla richiesta di informazioni della Commissione del 25 agosto 1993, che solo cinque importatori, rappresentanti le marche Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda e Nissan erano stati riconosciuti in Francia. D'altro canto, il Tribunale aveva indicato, al punto 76, che era incontestato che detti importatori ufficiali avessero competenza esclusiva a rilasciare i certificati di conformità ai concessionari della Martinica e che l'ottenimento di un certificato di conformità era condizione necessaria per l'immatricolazione in Martinica di un veicolo importato.
27 Il Tribunale rilevava, al punto 77, che questo sistema - indipendentemente dal fatto che fosse stato imposto unilateralmente dalle autorità francesi o che fosse frutto di un accordo tra i cinque importatori ufficiali e le autorità francesi - impediva che accedessero al mercato le società che intendessero importare in Francia (metropolitana e Martinica) autoveicoli giapponesi diversi dai prodotti di queste marche. Di conseguenza, e in ogni caso, l'impossibilità per la società Somaco di vendere in Martinica autovetture delle marche Daihatsu, Isuzu, Suzuki e Subaru non derivava da un'eventuale intesa tra i concessionari della Martinica menzionati nella denuncia.
28 Il Tribunale accertava inoltre, al punto 78, che nella decisione contestata la Commissione aveva esaminato le accuse formulate nella denuncia, mentre avrebbe potuto chiedersi quale fosse l'interesse della Somaco a far accertare l'infrazione denunciata. Così, dopo l'annullamento della decisione del 5 dicembre 1991, la Commissione aveva iniziato una nuova pratica e, dopo aver esaminato le risposte alle nuove richieste di informazioni, aveva respinto questa denuncia richiamandosi del pari alla mancanza di autonomia dei concessionari che operavano nel regime d'importazione in questione.
29 A questo proposito il Tribunale ricordava, al punto 79, che, al punto 55 della sentenza Asia Motor France II, esso aveva accertato che questo motivo di reiezione era fondato su un palese errore di valutazione dei fatti. Decideva allora di esaminare se i nuovi elementi raccolti nel corso del procedimento avviato a seguito di questa sentenza fossero tali da gettare nuova luce sui documenti ai quali, dopo un primo esame, il Tribunale aveva attribuito grande valore probatorio circa la verosimile esistenza di un concorso di volontà.
30 Ora, il Tribunale constatava, al punto 80, che nessuna disposizione regolamentare aveva prescritto ai concessionari di autoveicoli giapponesi in Martinica il comportamento censurato nella denuncia e indicava, al punto 81, che si doveva conseguentemente ricercare se risultasse, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che le autorità nazionali avevano esercitato unilateralmente pressioni insostenibili sui concessionari interessati perché adottassero il comportamento censurato nella denuncia.
31 Il Tribunale esaminava quindi, al punto 84, i documenti qualificati dalla Commissione come «elementi nuovi» e rilevava che dalla documentazione del fascicolo, specialmente dalla lettera del 19 agosto 1982 del segretario di Stato presso il ministro incaricato dei Dipartimenti e Territori d'oltremare, emergeva che la quota complessiva del 15% degli autoveicoli immatricolati in Martinica era stata unilateralmente imposta dalle autorità francesi agli importatori locali, che la mancanza di autonomia per i concessionari era ulteriormente confermata dal fatto che la limitazione delle importazioni di autoveicoli giapponesi al 15% del mercato martinicano riduceva del 50% la quota già detenuta dai concessionari e che non era stato contestato che la quota di mercato raggiunta dagli autoveicoli giapponesi in Martinica prima dell'introduzione del regime di importazione denunciato sfiorava il 30%.
32 Il Tribunale rilevava inoltre, al punto 85, che dai documenti prodotti dalla Commissione emergeva che le pubbliche autorità durante lo stesso periodo avevano ripartito la quota totale del 15% tra le marche rappresentate dai cinque concessionari menzionati nella denuncia e che la fissazione delle quote singole per ogni concessionario da parte delle pubbliche autorità era inoltre corroborata dalla lettera del 3 settembre 1986 del concessionario Nissan inviata al prefetto della Martinica, in cui il detto concessionario si doleva del fatto che «la quota [a lui] assegnata [era] troppo esigua e non [consentiva] alla [sua] impresa di espandersi normalmente, tanto più che [veniva] ridotta di continuo».
33 Il Tribunale rilevava inoltre, al punto 86, che l'impermeabilità del sistema così creato dalle pubbliche autorità era stata garantita dal fatto che i cinque importatori ufficiali di autoveicoli giapponesi nella Francia metropolitana, attenendosi alle istruzioni impartite dalle autorità nazionali, avevano inviato ai concessionari della «loro» marca in Martinica un numero di certificati di conformità rigorosamente calcolato in base alla quota stabilita per ogni concessionario. Il Tribunale accertava, al punto 87, che, considerato che gli importatori ufficiali delle cinque marche giapponesi avevano competenza esclusiva a rilasciare certificati di conformità ai concessionari in Martinica, da un lato, e che il conseguimento di un certificato di conformità era il presupposto necessario per immatricolare in Martinica un autoveicolo importato, dall'altro, i concessionari della Martinica avevano dovuto piegarsi ad accettare le conseguenze dell'accordo al quale erano giunti gli importatori ufficiali e le autorità francesi.
34 Il Tribunale rilevava quindi, al punto 88, che le conclusioni della Commissione secondo cui i concessionari della Martinica denunciati dalla Somaco «non disponevano di alcuna autonomia nella messa in atto del regime d'importazione di cui trattasi» si fondavano, a prima vista, su indizi oggettivi, pertinenti e concordanti.
35 Il Tribunale indicava, al punto 89, che occorreva esaminare se le ricorrenti avessero prodotto elementi «discordanti» tali da dimostrare l'esistenza di un margine di autonomia dei concessionari di autoveicoli giapponesi per la ripartizione della quota complessiva stabilita dalle autorità francesi al 15% per le importazioni degli autoveicoli giapponesi in Martinica.
36 A tal proposito il Tribunale prendeva in esame, anzitutto, il resoconto della riunione interministeriale del 19 ottobre 1987 e il «protocollo di accordo» allegato a detto resoconto. Ricordava, al punto 91, che la stessa terminologia usata in questi documenti induceva a ritenere che i concessionari di autoveicoli giapponesi denunciati si fossero accordati per suddividersi la quota del 15% fissata dall'amministrazione francese e che, fondandosi sul tenore di detti documenti, il Tribunale aveva arguito nella sentenza Asia Motor France II che questi elementi del fascicolo «[costituivano], a prima vista, un serio indizio dell'esistenza della reale autonomia di comportamento» di cui disponevano i cinque importatori considerati.
37 Il Tribunale faceva tuttavia notare, al punto 92, come, nella decisione impugnata, la Commissione osservasse che, alla luce dei nuovi elementi comunicati durante l'istruttoria conseguente alla pronuncia della sentenza Asia Motor France II, il resoconto della riunione interministeriale del 19 ottobre 1987 e il protocollo di accordo allegato, ricollocati nel loro contesto, non modificavano l'indole prettamente statale del regime di importazione.
38 Orbene, il Tribunale constatava, al punto 93, che, tra il 1982 e il 1986, il concessionario in Martinica della Toyota aveva, immatricolando gli autoveicoli fuori quota con targhe temporanee (targhe «WW»), notevolmente superato la quota annua assegnatagli. Il Tribunale rilevava anche, al punto 94, come dai documenti del fascicolo emergesse pure che le autorità francesi, dopo aver constatato gli abusi compiuti con immatricolazioni temporanee da parte di questo concessionario, avevano deciso che dal marzo 1987 i certificati relativi alle immatricolazioni temporanee (WW) sarebbero stati conteggiati nella normale quota assegnata a ciascuna marca.
39 Pertanto il Tribunale osservava, al punto 95, come la Commissione avesse buone ragioni per concludere che la riunione del 19 ottobre 1987, su iniziativa del prefetto della Regione Martinica, costituiva nel contempo una manifestazione di volontà della pubblica autorità di far rispettare il sistema di importazione che aveva imposto unilateralmente. Sebbene il protocollo d'accordo menzionasse un massimo del 15% e un sistema di suddivisione di detto 15%, non ne conseguiva necessariamente che i concessionari avessero stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti la documentazione emersa nella nuova istruttoria era idonea a suffragare l'idea che i concessionari avessero giudicato necessario «codificare» la politica non scritta di importazione imposta unilateralmente dalle pubbliche autorità dal 1982, onde evitare in futuro problemi analoghi a quelli provocati dal comportamento del concessionario Toyota.
40 Conseguentemente, il Tribunale osservava, al punto 96, che le ricorrenti non avevano provato che la Commissione avesse commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti. Il Tribunale aveva anche preso in esame, al punto 97, taluni altri documenti richiamati dalle ricorrenti e aveva accertato che nessuno di essi era tale da scalzare il punto di vista della Commissione secondo il quale i concessionari in Martinica «non disponevano di alcuna autonomia nella messa in atto del regime d'importazione in questione». Il Tribunale concludeva quindi, al punto 100, che il motivo relativo a un errore manifesto di valutazione dei fatti non era fondato in quanto detto motivo si riferiva alla decisione della Commissione di disattendere la denuncia della Somaco del 5 giugno 1990.
41 Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il Tribunale rilevava in particolare, al punto 107, come dalla giurisprudenza emergesse che, per essere ricevibile, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno.
42 Il Tribunale a questo riguardo rilevava, al punto 109, che, nella fattispecie, l'argomento svolto dalle ricorrenti nell'atto introduttivo a sostegno della loro domanda di risarcimento in complesso si legge così:
«Le imprese ricorrenti distinguono il pregiudizio imputabile al comportamento delle imprese aderenti all'intesa e del governo francese e quello che coinvolge direttamente la responsabilità della Commissione.
Il danno complessivo subito dalle imprese per effetto dell'intesa può esser così valutato alla data odierna:
Asia Motor France: 259 552 000 ECU
Signor Cesbron: 244 292 000 ECU
Monin Automobiles: 82 231 000 ECU
EAS: 76 177 000 ECU
Somaco: 2 153 500 ECU
Il danno, maggiorato degli interessi legali, imputabile alla Commissione, dati i ritardi e l'adozione di decisioni illegittime, può esser ragionevolmente valutato in base all'interesse normale per questi importi riconosciuto dalla Comunità (9,75%) per il periodo intercorrente tra la decisione di archiviazione del 5 dicembre 1991 e l'emananda sentenza».
43 Il Tribunale concludeva, al punto 110, che né l'argomento così esposto dalle ricorrenti né il ricorso considerato nel suo complesso consentivano di identificare con la necessaria chiarezza e precisione il comportamento illecito di cui si fa carico alla Commissione o l'indole del danno assertivamente patito. Di conseguenza il Tribunale, al punto 111, dichiarava irricevibile la domanda di risarcimento danni.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
44 Nel suo ricorso, la Somaco chiede che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda di annullamento e quella di risarcimento.
2) Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto CE della Corte di giustizia:
- annullare la decisione controversa nella parte in cui respinge la denuncia della Somaco, e
- condannare la Commissione, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, al risarcimento del danno causato da questa istituzione e, conseguentemente, fissare il risarcimento ad un tasso d'interesse del 9,75% della somma cui è stimato il danno principale a partire dalla decisione di archiviazione del 5 dicembre 1991 fino alla pronuncia della sentenza e
3) condannare la Commissione alla totalità delle spese, tanto di questo procedimento quanto di quello relativo alla sentenza impugnata.
45 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e tutte le domande della Somaco e di condannarla alle spese. Essa solleva inoltre, relativamente alla domanda di annullamento presentata dalla Somaco, un'eccezione d'irricevibilità.
Il giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
46 Nel controricorso la Commissione afferma che la domanda d'annullamento presentata dalla Somaco nel ricorso è irricevibile in quanto non soddisfa i requisiti richiesti a questo proposito dalla giurisprudenza della Corte.
47 Essa sostiene, in primo luogo, che questa parte del ricorso non contiene un'esposizione precisa dei motivi sollevati, rinviando ai motivi sviluppati nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale. In secondo luogo, essa osserva che l'argomentazione presentata dalla Somaco è diretta a contestare la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale. Essa sottolinea in particolare che, secondo il ricorso della Somaco, il Tribunale non avrebbe indicato, nella motivazione della sentenza impugnata, circostanze relative ad irresistibili pressioni che potessero giustificare un trattamento differente delle imprese operanti sul mercato della Martinica rispetto a quelle operanti sul mercato metropolitano. Secondo la Commissione, la Somaco, sostenendo che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso presentati, chiede di fatto alla Corte di pronunciarsi su di essi.
48 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondato su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale (v., in particolare, ordinanza 5 dicembre 1997, causa C-218/97 P, Consiglio/Leite Mateus, Racc. pag. I-6945, punto 20). Inoltre, ai sensi dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto invocati.
49 Secondo costante giurisprudenza risulta da tali disposizioni che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi della sentenza censurati di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/CES, Racc. pag. I-2041, punti 9 e 10; sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, punti 25 e 26, e ordinanza 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag. I-4809, punto 52).
50 Occorre anzitutto constatare che le domande di annullamento presentate dalla Somaco nella presente causa non si limitano a ripetere i motivi e gli argomenti già esposti davanti al Tribunale, bensì fanno emergere in maniera sufficientemente chiara gli elementi censurati della sentenza impugnata così come gli argomenti giuridici avanzati a sostegno della domanda di annullamento. In effetti, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, il ricorso consente d'identificare due motivi distinti anche se non specificamente evidenziati.
51 Infatti, il primo motivo riguarda la motivazione della sentenza impugnata che sarebbe contraddittoria o insufficiente nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che le irresistibili pressioni esercitate sugli importatori ufficiali della Francia metropolitana erano inesistenti e che la motivazione della decisione controversa era corretta nei limiti in cui riconosceva esistenti tali pressioni nei confronti dei concessionari della Martinica che dipendevano da questi stessi importatori. Il secondo motivo riguarda lo snaturamento degli elementi di prova che sarebbe stato operato dal Tribunale con l'affermare l'esistenza di pressioni irresistibili nei confronti dei concessionari della Martinica.
52 Pertanto si deve rilevare che la prima censura della Commissione, secondo cui il ricorso della Somaco non illustra in modo sufficientemente preciso i motivi dedotti, deve essere respinta.
53 Riguardo alla questione se i due motivi dedotti dalla Somaco siano diretti a sindacare le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale, occorre constatare anzitutto che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (v., in particolare, le sentenze 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 29, e 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24).
54 Infine, riguardo al motivo di snaturamento degli elementi di prova, occorre rilevare che, sebbene spetti unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti (v., in particolare, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66), la Corte ha tuttavia dichiarato che il motivo di snaturamento degli elementi di prova è ricevibile (v. sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42; 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punto 29, così come le ordinanze 6 ottobre 1997, causa C-55/97 P, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. I-5383, punto 25, e 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti, Racc. pag. I-5635, punto 35).
55 Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.
Nel merito
Sulla domanda d'annullamento
56 Con il primo motivo la Somaco lamenta che il Tribunale ha separato la situazione metropolitana da quella della Martinica. Il Tribunale non potrebbe, da un lato, considerare accertata un'intesa rilevante ai sensi dell'art. 85 del Trattato tra gli importatori ufficiali relativamente al territorio della Francia metropolitana e, dall'altro, concludere nel senso dell'esistenza di pressioni statali irresistibili sui concessionari della Martinica che dipendono da questi importatori. Orbene, il Tribunale non avrebbe fatto riferimento nella motivazione a circostanze relative a pressioni irresistibili giustificanti un differente trattamento del comportamento delle imprese sul mercato della Martinica rispetto a quello delle imprese metropolitane da cui esse dipendono. Se vi fossero pressioni, esse si spiegherebbero nei rapporti tra imprese, cioè tra i concessionari e gli importatori metropolitani.
57 A questo riguardo, occorre ricordare che, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato che la decisione controversa, nella parte relativa alle denunce riguardanti gli importatori della Francia metropolitana, non si fondava, in mancanza di elementi relativi al regime di importazione vigente ulteriori rispetto a quelli che erano alla base della prima decisione di rigetto della Commissione, su indizi oggettivi, pertinenti e concordanti atti a dimostrare che le autorità francesi avevano esercitato unilateralmente pressioni insostenibili sulle imprese interessate perché si comportassero nel modo descritto nelle denunce. Alla luce dell'insussistenza di elementi che dimostrino l'esistenza di tali pressioni il Tribunale ha concluso, al punto 71, che il comportamento degli importatori che si sono piegati alla volontà dell'amministrazione francese, facendo un equo bilancio tra rischi e vantaggi connessi, andava considerato rientrare nell'esercizio di un'opzione commerciale e, al punto 72, che la decisione controversa doveva essere annullata.
58 Per contro, riguardo alla denuncia della Somaco contro i concessionari in Martinica, il Tribunale ha considerato, al punto 88, che, sulla base dei nuovi elementi accertati nella pratica evasa dalla Commissione dopo l'annullamento da parte del Tribunale della sua prima decisione, la conclusione della Commissione secondo cui i concessionari della Martinica non disponevano di alcuna autonomia nella messa in atto del regime d'importazione di cui trattasi si fondava su indizi oggettivi, pertinenti e concordanti e, al punto 97, che nessun altro documento richiamato dalle ricorrenti poteva scalzare tale punto di vista.
59 Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria o insufficiente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Somaco, il Tribunale non ha provato l'esistenza di un'intesa vietata dall'art. 85 tra gli importatori ufficiali della Francia metropolitana, ma si è limitato ad accertare che il motivo addotto dalla Commissione per respingere le denunce, cioè che gli importatori chiamati in causa non disponevano di alcuna autonomia o «margine di manovra», non era sostenuto da sufficienti elementi di prova. In effetti il Tribunale ha accertato che gli elementi qualificati dalla Commissione come «elementi nuovi» rispetto al fascicolo presentatogli nella causa Asia Motor France II riguardavano solamente la situazione in Martinica, e proprio l'esame di questi elementi ha portato il Tribunale a concludere in maniera differente riguardo alla situazione esistente in Martinica rispetto a quanto deciso nei confronti della Francia metropolitana, cioè che i concessionari della Martinica non disponevano di alcuna autonomia nella messa in atto del regime d'importazione in oggetto.
60 In tale contesto, la situazione di dipendenza dei concessionari della Martinica rispetto agli importatori ufficiali della Francia metropolitana, accertata in particolare al punto 87 della sentenza impugnata, non è tale da mettere in discussione l'accertamento compiuto dal Tribunale secondo cui, sulla base degli elementi di prova prodotti di fronte ad esso, il regime d'importazione in vigore alla Martinica era esclusivamente statale.
61 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.
62 Con il secondo motivo la Somaco sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova prodotti di fronte ad esso, in particolare il resoconto della riunione tenutasi il 19 ottobre 1987 e il protocollo d'accordo firmato dalle imprese in pari data.
63 Quindi, secondo la Somaco la riunione del 19 ottobre 1987 non aveva come unico obiettivo la restituzione da parte della Toyota di un'eccedenza della quota. Altre questioni sarebbero infatti state affrontate. La Somaco a questo proposito rinvia, in particolare, alle seguenti frasi contenute nel resoconto: «A seguito di una discussione tra tutti i partecipanti, è stato deciso tra i concessionari presenti (...) di accettare un'autolimitazione, per tutte le marche, al 15% del mercato globale, e di rispettare imperativamente detta autolimitazione, all'occorrenza autocontrollandosi (...)».
64 La Somaco sottolinea anche che dal resoconto emerge che i partecipanti «regoleranno personalmente i litigi tra loro esistenti» e che era prevista anche la stesura di un protocollo d'accordo. Questo protocollo doveva essere, anch'esso, chiaro e senza ambiguità, disponendo che «i firmatari vincolando la loro concessione (...) convengono (...)» e che «il presente protocollo diventerà caduco qualora una o l'altra delle parti violino una delle clausole di cui sopra». Pertanto, il testo stesso del resoconto e del protocollo d'accordo sarebbe incompatibile con l'interpretazione del Tribunale secondo cui la riunione avrebbe avuto come unico oggetto la restituzione da parte della Toyota di un'eccedenza della quota.
65 A questo proposito occorre ricordare che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha esaminato i due documenti cui aveva fatto riferimento la Somaco al fine di stabilire se questa avesse prodotto degli elementi «discordanti» tali da dimostrare l'esistenza di un margine di autonomia dei concessionari di vetture giapponesi riguardo alla ripartizione della quota complessiva fissata dalle autorità francesi al 15% per le importazioni delle vetture giapponesi in Martinica.
66 Il Tribunale ha rilevato a questo proposito che i termini stessi utilizzati nel resoconto della riunione interministeriale del 19 ottobre 1987 e il protocollo d'accordo ad essa allegato tendevano a far credere che i concessionari avessero concluso un'intesa e che proprio in base ai termini del documento il Tribunale aveva deciso, nella sua sentenza Asia Motor France II, che c'era, a prima vista, un serio indizio dell'esistenza di una reale autonomia di comportamento in capo agli operatori.
67 Il Tribunale tuttavia ha constatato, nella sentenza impugnata, che i documenti emersi durante la nuova istruzione della Commissione erano tali da chiarire le frasi utilizzate nel resoconto e nel protocollo d'accordo senza che ciò comportasse necessariamente l'esistenza di un'intesa.
68 Ne risulta che il Tribunale non ha proceduto ad uno snaturamento dei due documenti invocati dalla Somaco. In effetti, ha espressamente riconosciuto che i termini utilizzati nei due documenti deponevano a favore dell'esistenza di un'intesa, come è stato fatto valere nella denuncia, ma ha tuttavia ritenuto che questi due documenti, inseriti in un contesto più ampio, potevano essere spiegati altrimenti e, alla luce degli altri elementi di prova prodotti dalla Commissione, non potevano inficiare la tesi dell'esistenza di una determinazione delle quote d'importazione da parte dell'amministrazione senza la partecipazione attiva dei concessionari.
69 Ne consegue che il Tribunale non ha alterato il senso dei due documenti fatti valere dalla Somaco e che il motivo dedotto a tal proposito deve essere respinto.
Sulla domanda di risarcimento danni
70 Riguardo alla domanda di risarcimento danni, la Somaco sostiene che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di diritto nel ritenere che il ricorso non permettesse d'identificare il comportamento censurato oppure che tale comportamento colpevole non potesse essere identificato in maniera chiara e precisa. Queste due affermazioni sarebbero contraddittorie e, in ogni caso, sarebbe necessario sapere se il comportamento della Commissione, che aveva provocato molteplici successivi ricorsi al Tribunale e bloccato il procedimento per undici anni, non possa essere costitutivo di una colpa che ne faccia sorgere la responsabilità, obbligandola a risarcire il danno sopra illustrato e la cui origine risulta chiaramente dallo stesso comportamento incriminato.
71 Occorre ricordare a questo proposito che, secondo costante giurisprudenza, spetta direttamente alla parte che invoca la responsabilità della Comunità fornire prove concludenti in ordine all'esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenze 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti 22 e 23, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, sopra citata, punto 31).
72 Orbene, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che né l'argomento sviluppato dalle attrici né l'atto introduttivo considerato nel suo complesso consentivano d'identificare, con la necessaria chiarezza e precisione, il comportamento illecito addebitato alla Commissione o l'indole del danno lamentato.
73 Si deve quindi dichiarare che il Tribunale ha correttamente accertato che il ricorso non rispondeva ai requisiti posti. In effetti, dal punto 109 della sentenza impugnata emerge che l'argomentazione sviluppata dalle attrici si limitava a fornire le cifre che si riteneva rappresentassero il «danno complessivo subito dalle imprese per effetto dell'intesa» e ad affermare che «il danno, maggiorato degli interessi legali, imputabile alla Commissione, dati i ritardi e l'adozione di decisioni illegittime, può esser ragionevolmente valutato in base all'interesse normale per questi importi riconosciuto dalla Comunità (9,75%) per il periodo intercorrente tra la decisione di archiviazione del 5 dicembre 1991 e l'emananda sentenza». Quindi, la Somaco non ha illustrato il comportamento illecito imputabile alla Commissione e neppure documentato il danno lamentato.
74 Ne consegue che questo motivo deve essere respinto.
75 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che, essendo infondati tutti i motivi dedotti dalla Somaco, il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
76 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Somaco è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto
2) La Somaco SARL è condannata alle spese.
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