Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-402/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (Germania), nel procedimento dinanzi ad esso pendente e vertente sull'iscrizione nel registro del commercio dell'impresa in via di costituzione
European Information Technology Observatory, Europaïsche Wirtschaftliche Interessenvereinigung,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la European Information Technology Observatory, Europaïsche Wirtschaftliche Interessenvereinigung, dall'avv. D. Ehle, del foro di Colonia;
- per il governo tedesco, dai signori A. Dittrich, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, e B. Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Götz zur Hausen e A. Caerio, consigliere giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 dicembre 1996, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre successivo, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento nel corso del quale l'Amtsgericht di Francoforte sul Meno ha rifiutato di iscrivere nel registro di commercio, sezione A, l'impresa in via di costituzione «European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung» (in prosieguo: l'«EITO»), con sede in Francoforte sul Meno, con la motivazione che, secondo il diritto tedesco, la denominazione di una Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, cioè un gruppo europeo di interesse economico (in prosieguo: un «GEIE» o un «gruppo») può essere corredata soltanto della menzione del nome di taluni partecipanti, eventualmente combinata con menzioni complementari, mentre l'iscrizione non è consentita se tale denominazione è composta da elementi meramente descrittivi dell'oggetto dell'impresa.
3 Poiché il Landgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 21 giugno 1995 confermava il rifiuto dell'Amtsgericht di procedere a tale iscrizione, l'EITO proponeva un ricorso dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno.
4 Dinanzi a tali giudici l'EITO ha dedotto che il rifiuto opposto alla sua domanda di iscrizione nel registro di commercio era in contrasto con l'art. 5, lett. a), del regolamento, secondo cui nel contratto di gruppo deve figurare almeno la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione «gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», a meno che tale denominazione o sigla figuri già nella denominazione.
5 L'Oberlandesgericht ha ritenuto infondato il ricorso dell'EITO. Ha ricordato di aver affermato, con pronuncia 18 maggio 1993, che la denominazione di un GEIE non può figurare nel registro di commercio qualora essa sia composta da elementi meramente descrittivi dell'oggetto dell'impresa, poiché la legge in vigore per le denominazioni delle società in nome collettivo di diritto tedesco («offene Handelsgesellschaften»), alla quale sono assoggettati i GEIE, prevede unicamente l'uso di denominazioni meramente personali o di denominazioni personali combinate con menzioni complementari. In detta pronuncia l'Oberlandesgericht ha espressamente respinto la tesi secondo cui l'art. 5, lett. a), del regolamento imporrebbe una denominazione meramente descrittiva dell'oggetto dell'impresa. A suo parere, tale disposizione indica soltanto che l'espressione «gruppo europeo di interesse economico» o la sigla «GEIE» non debbono necessariamente precedere o seguire la denominazione e, di conseguenza, che la questione della denominazione, salvo per quanto concerne la menzione complementare della forma giuridica, dipende esclusivamente dal diritto nazionale.
6 Tuttavia, l'Oberlandesgericht ha ritenuto necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), debba essere interpretato nel senso che il nome/la ditta di un GEIE possa essere composto, accanto all'aggiunta 'gruppo europeo di interesse economico' o 'GEIE', da denominazioni di carattere oggettivo anche nel caso in cui una siffatta ditta sia in realtà esclusa, in base alla normativa nazionale, per la costituzione di un gruppo europeo di interesse economico».
7 Si deve ricordare, in limine, che il regolamento crea un contesto giuridico che consente alle persone fisiche, società e altri enti giuridici di cooperare oltre le frontiere, mettendo loro a disposizione un nuovo strumento giuridico.
8 A tenore dell'art. 1, n. 1, i GEIE sono costituiti alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dal regolamento.
9 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, «Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo».
10 L'art. 5 del regolamento dispone che «Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:
a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione "gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE", a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;
(...)».
11 L'EITO considera che alla questione posta dal giudice nazionale debba essere data una soluzione affermativa. Essa fa dapprima riferimento al testo stesso dell'art. 5, lett. a), e, in particolare, alla parte di frase «a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione». Sostiene che, in caso di denominazione personale, i termini «gruppo europeo di interesse economico» o la sigla «GEIE» possono assumere solo la forma di una menzione complementare e non possono già figurare nella ragione sociale. La parte di frase sopra menzionata, che in caso contrario sarebbe priva di utilità, dimostrerebbe che è possibile adottare una denominazione descrittiva dell'oggetto dell'impresa.
12 L'EITO adduce inoltre gli obiettivi menzionati nei `considerando' del regolamento. L'intento del legislatore sarebbe stato quello di favorire la cooperazione economica oltrefrontiera concedendo ai membri del gruppo una grande libertà nell'organizzare i loro rapporti contrattuali. Ciò richiederebbe necessariamente l'ammissione delle denominazioni descrittive dell'oggetto dell'impresa. Sussisterebbe un rapporto diretto tra, da un lato, la denominazione di un GEIE e, dall'altro lato, l'organizzazione dei suoi rapporti contrattuali e del suo funzionamento interno.
13 Inoltre, la parità di trattamento tra i membri del GEIE dovrebbe, secondo l'EITO, ritrovarsi pure nella denominazione. Essa potrebbe concretizzarsi nella menzione del nome di tutti i membri nella denominazione. Ciò solleverebbe però due problemi: da un lato, il numero dei membri potrebbe rendere impraticabile siffatta denominazione, e, dall'altro, ciò non consentirebbe di garantire che la denominazione implichi una appropriata indicazione del campo di attività del GEIE. La conseguenza del rifiuto delle denominazioni descrittive dell'oggetto dell'impresa sarebbe pertanto che i GEIE non potrebbero conseguire il loro obiettivo, che è quello di favorire la cooperazione in seno alla Comunità.
14 L'EITO rileva infine che l'importanza che assumono le denominazioni descrittive dell'oggetto dell'impresa per la cooperazione oltre le frontiere è attestata dal fatto che più dell'80% dei GEIE costituiti recano una siffatta denominazione. Se si rifiutassero tali denominazioni descrittive, il mercato comune rischierebbe di essere diviso sul piano giuridico, divisione che dovrebbe appunto essere rimossa mediante una struttura giuridica uniforme. L'interpretazione e l'applicazione del regolamento non dovrebbero pertanto mai basarsi unicamente sul diritto tedesco.
15 Il governo tedesco e la Commissione considerano che alla questione sollevata deve darsi una soluzione negativa. Il governo tedesco rileva, in particolare, che l'art. 5, lett. a), del regolamento determina unicamente il modo secondo cui la forma giuridica del GEIE deve essere menzionata nella denominazione e nulla prevede per quanto riguarda il contenuto della denominazione del gruppo. La normativa applicabile al contenuto della denominazione di un gruppo rientrerebbe quindi soltanto nel campo d'applicazione del diritto nazionale. Ciò risulterebbe direttamente dall'art. 2, n. 1, del regolamento.
16 La Commissione ricorda che, fatte salve le disposizioni del regolamento, conformemente all'art. 2, n. 1, è applicabile il diritto nazionale dello Stato membro dove il gruppo ha la sua sede. A suo avviso, la denominazione di un gruppo rientra nel campo d'applicazione del diritto nazionale.
17 Osserva che non è convincente la tesi secondo cui l'inciso «a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione» significherebbe che il regolamento offre necessariamente la possibilità di una denominazione meramente descrittiva dell'oggetto dell'impresa. Tale tesi rinvierebbe a norme di diritto nazionale per interpretare una disposizione di diritto comunitario, mentre questo deve essere interpretato in modo indipendente e non può essere influenzato dalle normative necessariamente divergenti dei vari Stati membri.
18 La Commissione aggiunge che la libertà consentita dal regolamento per quanto riguarda la denominazione dei GEIE è confermata dal suo art. 1, n. 3, secondo cui gli Stati membri stabiliscono se i gruppi iscritti nei loro registri posseggano o meno la personalità giuridica.
19 Si deve constatare che, come hanno rilevato il governo tedesco e la Commissione, non può essere accolta l'interpretazione dell'art. 5, lett. a), suggerita dall'EITO.
20 Infatti, dall'art. 2, n. 1, del regolamento risulta che, fatte salve le disposizioni dello stesso regolamento, la legge applicabile è la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.
21 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 5 delle sue conclusioni, l'art. 5, lett. a), del regolamento richiede soltanto che nella denominazione di un GEIE sia inserita l'espressione «gruppo europeo di interesse economico», oppure la sigla «GEIE». Tale disposizione ha come obiettivo che il gruppo possa essere individuato e distinto nei suoi rapporti con i terzi mediante il riferimento al tipo associativo istituito dal regolamento. Tale disposizione, per contro, non pone alcun altro requisito per quanto riguarda il contenuto della denominazione del gruppo. In particolare, la parte della frase «a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione» è unicamente intesa ad evitare, se del caso, inutili ripetizioni.
22 Il regolamento prevede così che la denominazione di un GEIE deve contenere le parole «gruppo europeo di interesse economico» o la sigla «GEIE», ma non riguarda, per contro, il contenuto di tale denominazione. Ne consegue che esigenze al riguardo, conformemente all'art. 2, n. 1, del regolamento, possono essere imposte dalle norme di diritto nazionale vigenti nello Stato membro dove il gruppo ha la sua sede.
23 La questione sollevata va pertanto risolta come segue: l'art. 5, lett. a), del regolamento va interpretato nel senso che la denominazione di un GEIE deve necessariamente contenere i termini «gruppo europeo d'interesse economico» o la sigla «GEIE», mentre gli altri elementi che debbono figurare nella sua denominazione possono essere prescritti dalle disposizioni di diritto nazionale vigenti nello Stato membro dove il detto gruppo ha la sua sede.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 9 dicembre 1996, dichiara:
L'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), va interpretato nel senso che la denominazione di un gruppo europeo di interesse economico deve necessariamente contenere i termini «gruppo europeo d'interesse economico» o la sigla «GEIE», mentre gli altri elementi che debbono figurare
nella sua denominazione possono essere prescritti dalle disposizioni di diritto nazionale vigenti nello Stato membro dove il detto gruppo ha la sua sede.
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