Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Ininfluenza
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Incidenza diretta - Criteri - Esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche - Decisione della Commissione indirizzata al mutuatario con la quale si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, di modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'agente incaricato del mutuatario e un'impresa assegnataria dell'appalto - Incidenza diretta sull'impresa
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
Massima
3 Qualora un ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale indichi in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
4 L'incidenza diretta sul ricorrente, come condizione della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione diretta ad un'altra persona, presuppone che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio.
Per quanto riguarda l'esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche al fine di consentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche, un'impresa assegnataria di un appalto di fornitura di frumento è direttamente interessata, nel senso soprammenzionato, da una decisione della Commissione, diretta all'agente finanziario della repubblica mutuataria e con cui si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, delle modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'impresa assegnataria e l'agente incaricato a tal fine dalla repubblica mutuataria, in quanto la facoltà che avrebbe avuto l'agente incaricato di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità delle condizioni contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era puramente teorica, di modo che la detta decisione, adottata dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze specifiche, ha privato l'impresa assegnataria di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto o di ottenere il pagamento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.
Parti
Nel procedimento C-404/96 P,
Glencore Grain Ltd, già Richco Commodities Ltd, società costituita secondo il diritto vigente nelle Bermuda, con sede in Hamilton (Bermuda), con gli avv.ti M.M. Slotboom, P.V.F. Bos e J.G.A. Van Zuuren, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 24 settembre 1996, nella causa T-509/93, Richco/Commissione (Racc. pag. II-1181), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori B.J. Drijber e N. Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'8 ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1996, la Glencore Grain Ltd, già Richco Commodities Ltd (in prosieguo: la «Glencore» o la «ricorrente») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 24 settembre 1996, causa T-509/93, Richco/Commissione, (Racc. pag. II-1181; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 12 luglio 1993 diretta alla State Export-Import Bank of Ukraine.
Ambito normativo
2 Il 16 dicembre 1991, il Consiglio ha emanato la decisione 91/658/CEE relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU L 362, pag. 89).
3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione:
«La Comunità concede all'URSS e alle sue Repubbliche un prestito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di 1 250 milioni di ecu in tre quote successive, di una durata di 3 anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche (...)».
4 L'art. 2 della decisione 91/658 stabilisce che, a tal fine,
«la Commissione è autorizzata ad assumere un prestito, a nome della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi necessari, che saranno messi a disposizione dell'URSS e delle sue Repubbliche sotto forma di prestito».
5 Ai sensi dell'art. 3,
«Il prestito di cui all'articolo 2 è gestito dalla Commissione».
6 Inoltre dall'art. 4 risulta che:
«1. La Commissione è autorizzata a mettere a punto, di concerto con le autorità dell'URSS e delle sue Repubbliche (...) le condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito.
(...)
3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicurato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mondiale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme di qualità internazionalmente riconosciute».
7 Il 9 luglio 1992 la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 1897/92, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione 91/658 (GU L 191, pag. 22).
8 A norma dell'art. 2 di tale regolamento,
«I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra le Repubbliche e la Commissione, contenenti le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti».
9 L'art. 4 del regolamento n. 1897/92 precisa:
«1. I prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli acquisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la Commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposizioni della decisione 91/658/CEE e con le clausole degli accordi di cui all'articolo 2.
2. Le Repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati sottopongono tutti i contratti alla Commissione per riconoscimento».
10 L'art. 5 enuncia le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di cui all'art. 4. Tra queste condizioni figurano i due punti seguenti:
«1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza (...)
2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati internazionali».
11 Il 13 luglio 1992 la Comunità economica europea e l'Ucraina, come successore dell'URSS, hanno sottoscritto, conformemente al regolamento n. 1897/92, un «Memorandum of Understanding» (in prosieguo: l'«accordo quadro»), mirante a fissare l'accordo in base al quale la Comunità europea avrebbe concesso all'Ucraina il prestito istituito dalla decisione 91/658. Così, era previsto che la Comunità, in quanto mutuante, avrebbe concesso all'Ucraina, in quanto mutuataria, attraverso il suo agente finanziario, la State Export-Import Bank of Ukraine (in prosieguo: la «SEIB»), un prestito a medio termine di 130 milioni di ECU in capitale per una durata massima di tre anni.
12 Il punto 6 dell'accordo quadro prevede che:
«L'importo del mutuo, diminuito delle commissioni e delle spese sostenute dalla CEE, verrà versato al mutuatario e destinato, conformemente alle clausole e alle condizioni del contratto di mutuo, esclusivamente alla copertura di crediti documentari irrevocabili aperti dall'agente del mutuatario, secondo i modelli standard internazionali, in applicazione di contratti di fornitura, a condizione che questi contratti e questi crediti documentari siano stati riconosciuti dalla Commissione delle Comunità europee conformi alla decisione del Consiglio 16 dicembre 1991 e al presente accordo».
13 Il punto 7 indica le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di conformità del contratto. In particolare si precisa che le organizzazioni ucraine, all'atto della selezione di fornitori residenti nella Comunità, dovrebbero richiedere almeno tre offerte di imprese indipendenti l'una dall'altra.
14 Il 13 luglio 1992, la Commissione e la SEIB hanno inoltre stipulato il contratto di mutuo previsto dal regolamento n. 1897/92 e dall'accordo quadro (in prosieguo: il «contratto di mutuo»). Tale contratto regola precisamente il meccanismo di erogazione del mutuo. Esso prevede una facilitazione cui è possibile far ricorso durante il periodo di prelievo (20 agosto 1992 - 20 aprile 1993) e che ha lo scopo di anticipare le somme autorizzate per il pagamento delle forniture.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
15 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha accertato quanto segue:
«7 A seguito di un bando di gara informale pubblicato nel maggio 1993 per l'acquisto di frumento, l'Ukrimpex, ente che agisce per conto dell'Ucraina, riceveva sette proposte, tra cui quella della ricorrente. L'Ukrimpex accoglieva quest'offerta, essendo la sola che garantiva la consegna di frumento entro il 15 giugno 1993, anche se non era la più bassa in termini di prezzo. Con il contratto stipulato il 26 maggio 1993 la ricorrente s'impegnava a consegnare 40 424 tonnellate di frumento al prezzo di 137,47 ECU/tonnellata, alle condizioni CIF Free Out, in un porto ucraino nel Mar Nero, con imbarco garantito entro e non oltre il 15 giugno 1993.
8 Dopo la notifica alla Commissione, da parte della SEIB, per approvazione del contratto e l'intervento personale del signor Demianov, vice-primo ministro dell'Ucraina, il quale insisteva affinché il contratto fosse approvato entro il più breve termine, con la lettera inviata al signor Demianov il 10 giugno 1993 la Commissione comunicava di non poter approvare il contratto sottopostole dalla SEIB. La Commissione riteneva che questo contratto non offrisse le condizioni migliori di acquisto, in ispecie per quel che riguarda il prezzo, che era superiore a quello considerato accettabile. Nella stessa lettera la Commissione si dichiarava disposta, tenuto conto dell'urgenza della situazione alimentare, a rendere disponibili le riserve comunitarie per consegnare immediatamente 50 000 tonnellate di frumento all'Ucraina ad un prezzo che poteva essere inferiore di 30 USD/tonnellata a quello proposto dalla ricorrente. Questa consegna era oggetto di una nuova gara d'appalto, vinta dalla ricorrente.
9 L'11 giugno 1993 l'Ukrimpex comunicava alla ricorrente la decisione di diniego della Commissione e le chiedeva di rinviare il trasporto della merce. In risposta la ricorrente rendeva noto di aver già noleggiato una nave. Per questo venivano effettivamente consegnate quasi 40 000 tonnellate di cereali.
10 Con la lettera inviata alla SEIB il 12 luglio 1993, firmata dal membro della Commissione signor R. Steichen, la Commissione comunicava ufficialmente alla stessa SEIB il suo rifiuto di approvare il contratto sottopostole. Al riguardo il signor Steichen faceva valere quanto segue: "La Commissione può riconoscere i contratti di fornitura solo se soddisfano tutti i criteri elencati nella decisione del Consiglio 91/658, nel regolamento della Commissione n. 1897/92 e nell'accordo quadro. Inoltre, l'art. 5, n. 1, lett. b), del contratto di mutuo stipulato con l'Ucraina il 13 luglio 1992 prevede che la Commissione emetta le note di conferma a sua `assoluta discrezione'". Egli così proseguiva: "La Commissione ha concluso che il contratto sottoposto con la vostra domanda di approvazione del 31 maggio non soddisfaceva tutti i criteri elencati e che essa doveva dunque rifiutarsi di esercitare il potere discrezionale per emettere una nota di conferma". Egli precisava che il motivo di tale rifiuto riguardava il fatto che il prezzo concordato nel contratto era superiore a quello che la Commissione poteva accettare e che questa era una delle condizioni dell'operazione di mutuo che figurava nella decisione 91/658 (art. 4, n. 3) e nel regolamento n. 1897/92 (art. 5, n. 2). Egli ne desumeva la seguente conclusione: "Stando così le cose, benché io sia consapevole dell'urgenza dei bisogni dell'Ucraina, la Commissione, tenuto conto di tutti gli elementi, non può ammettere che il contratto sottoposto offra le condizioni di acquisto più favorevoli (...)".
(...)
11 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 settembre 1993 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
12 Con atto depositato in cancelleria il 30 novembre 1993 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità».
16 Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di
«- annullare la decisione, o quanto meno l'atto, indirizzata dalla Commissione alla SEIB il 12 luglio 1993;
- condannare la Commissione alle spese» (punto 15 della sentenza impugnata).
17 La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità con la quale ha chiesto
«- di dichiarare il ricorso irricevibile;
- di condannare la ricorrente alle spese» (punto 16 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata
Sull'eccezione relativa all'assenza di un atto impugnabile
18 Il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità, in quanto essa era basata sull'assenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato, per i seguenti motivi:
«25 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso d'annullamento è esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla natura o dalla forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263).
26 Nella fattispecie il Tribunale rileva che, come risulta dal contratto di mutuo, del quale è parte la SEIB, quando la Commissione emette una nota di conferma, la SEIB, che ne è la destinataria, è legittimata a presentare una domanda di erogazione del mutuo. La SEIB risulta invece privata di questo diritto, qualora la Commissione neghi il rilascio di una nota di conferma.
27 Occorre pertanto considerare che l'atto con il quale la Commissione si rifiuta di riconoscere che un contratto è conforme alle condizioni del finanziamento comunitario, produce effetti giuridici nei confronti della SEIB. Di conseguenza, esso costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato».
Sull'eccezione relativa al fatto che la ricorrente non è direttamente interessata dall'atto di cui chiede l'annullamento
19 Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse direttamente interessata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla decisione inviata il 12 luglio 1993 dalla Commissione alla SEIB (in prosieguo: la «decisione controversa») e che occorresse quindi dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro tale decisione per i seguenti motivi:
«39 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
40 Nella fattispecie, in quanto l'atto impugnato assume la forma della lettera inviata dalla Commissione alla SEIB il 12 luglio 1993, occorre stabilire se esso riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.
41 In limine il Tribunale rileva che la Commissione non ha contestato che la ricorrente è individualmente interessata. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che deve essere esaminata soltanto la questione se la decisione controversa riguardi direttamente la ricorrente.
42 Al riguardo si deve rilevare che gli atti normativi comunitari e gli accordi stipulati fra la Comunità, l'Ucraina e la SEIB sanciscono una ripartizione delle competenze fra la Commissione e l'agente incaricato dall'Ucraina di acquistare frumento. Infatti, è compito di questo agente, nella fattispecie l'Ukrimpex, scegliere, mediante gara d'appalto, la controparte, negoziare le clausole del contratto e stipulare lo stesso. Il compito assegnato alla Commissione consiste soltanto nel verificare che siano soddisfatte le condizioni per il finanziamento comunitario e, eventualmente, nel riconoscere la conformità di questi contratti alle disposizioni della decisione 91/658 ed agli accordi stipulati con l'Ucraina e la SEIB per l'erogazione del mutuo. Non compete dunque alla Commissione valutare il contratto commerciale con riguardo a criteri diversi da questi ultimi.
43 Ne consegue che l'impresa cui viene attribuito un contratto d'appalto mantiene rapporti giuridici solo con la propria controparte, l'Ukrimpex, incaricata dall'Ucraina di stipulare contratti d'acquisto di frumento. La Commissione, dal canto suo, mantiene rapporti giuridici solo con il mutuatario e con il suo agente finanziario, la SEIB, che le notifica, per il riconoscimento di conformità, i contratti commerciali e che è destinataria della decisione della Commissione al riguardo.
44 Di conseguenza, l'intervento della Commissione non incide sulla validità giuridica del contratto commerciale stipulato fra la ricorrente e l'Ukrimpex e non modifica i termini del contratto, né i prezzi concordati fra le parti. Così, a prescindere dalla decisione della Commissione di non riconoscere la conformità degli accordi con riguardo alle disposizioni vigenti, il contratto sottoscritto il 26 maggio 1993 rimane validamente stipulato nei termini concordati fra le parti.
45 Il fatto che la Commissione abbia avuto contatti con la ricorrente o con l'Ukrimpex non può modificare questa valutazione dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti, per ciascuna delle parti interessate, dagli atti normativi e convenzionali in vigore. Per di più, con riguardo alla ricevibilità del ricorso di annullamento, il Tribunale rileva che gli scambi di corrispondenza asseriti dalla ricorrente non dimostrano che la Commissione sia uscita dal ruolo che le compete, consistente nel riconoscere o meno la conformità del contratto. A fortiori lo stesso dicasi per asseriti contatti fra la Commissione e le consociate della ricorrente, per contratti diversi da quelli di cui trattasi nel caso di specie.
46 Inoltre, il Tribunale considera che, se è esatto che la SEIB, allorché riceve dalla Commissione una decisione declaratoria della non conformità del contratto alle disposizioni vigenti, non può emettere un credito documentario in grado di beneficiare della garanzia comunitaria, ciò non toglie, come è stato detto in precedenza, che né la validità del contratto stipulato fra la ricorrente e l'Ukrimpex né i termini di tale contratto risultino pregiudicati dalla decisione. Al riguardo occorre sottolineare che la decisione della Commissione non si sostituisce ad una decisione delle autorità nazionali ucraine, poiché la Commissione è competente soltanto ad esaminare la conformità dei contratti per il finanziamento comunitario.
47 Peraltro, per quanto riguarda l'applicabilità diretta del regolamento n. 1897/92, che fa valere la ricorrente, il Tribunale rileva che nell'art. 5 questo regolamento elenca in modo non esauriente, come risulta dall'uso dell'avverbio "in particolare", le condizioni che devono soddisfare i contratti per godere del finanziamento comunitario; inoltre, l'art. 4, n. 1, del regolamento si richiama espressamente alle disposizioni degli accordi stipulati fra l'Ucraina e la Commissione. Per quel che riguarda il contratto di mutuo, il quale indica precisamente le modalità in base alle quali viene erogato il finanziamento comunitario, nell'art. 5.1 esso menziona il potere discrezionale assoluto della Commissione. Pertanto, l'argomento della ricorrente non appare fondato.
48 Infine, si deve aggiungere che la ricorrente, onde dimostrare che la decisione controversa la riguarda direttamente, non può far valere la presenza nel contratto di vendita di una clausola sospensiva, che subordina l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che le condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario sono soddisfatte. Infatti, tale clausola è un vincolo che le parti dell'accordo decidono di introdurre fra il contratto da esse stipulato ed un avvenimento futuro ed incerto, solo il verificarsi del quale darà forza vincolante al loro accordo. Orbene, il Tribunale considera che non si può far dipendere la ricevibilità di un ricorso, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla volontà delle parti. L'argomento della ricorrente deve pertanto essere respinto».
20 In considerazione di quanto precede il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha condannato la ricorrente alle spese.
L'impugnazione
21 A sostegno del suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale la Glencore deduce due motivi relativi, da un lato, alla violazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, e, dall'altro, alla contraddizione che vizia la motivazione della sentenza impugnata.
Sul primo motivo
22 Il primo motivo si suddivide in due parti.
23 Da un lato, la ricorrente addebita al Tribunale di essersi discostato dalla giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale stesso affermando che essa non era direttamente interessata dalla decisione controversa.
24 Innanzi tutto, essa sostiene che il Tribunale ha ingiustamente ritenuto che la decisione controversa non si sostituisse ad una decisione delle autorità ucraine (punto 46 della sentenza impugnata). Essa fa riferimento al riguardo all'art. 4 del regolamento n. 1897/92 nonché ai termini del contratto di fornitura da essa concluso con la Ukrimpex, che prevederebbero un sistema di pagamento fondato sul prestito comunitario, il quale poteva essere ottenuto solo qualora la Commissione approvasse il contratto e che si giustificherebbero con la situazione finanziaria disastrosa delle autorità ucraine la quale non avrebbe consentito loro di rispettare i propri obblighi di pagamento senza finanziamento comunitario.
25 Così, secondo tale contratto spetta alla Ukrimpex «sollecitare tutti i consensi necessari e in particolare il riconoscimento del contratto da parte della Commissione o da parte delle Comunità europee» e «il pagamento relativo ad ogni carico di merci avverrà in conformità alle clausole di un contratto di mutuo CEE (...)».
26 Per rispettare i loro impegni nei confronti della Glencore, le autorità ucraine sarebbero state quindi completamente dipendenti, in fatto e in diritto dal riconoscimento della Commissione ai fini del finanziamento comunitario. Pertanto, quando, con lettera 10 giugno 1993, la Commissione ha rifiutato di riconoscere il contratto concluso il 26 maggio 1993, la sua decisione si sarebbe sostituita a quella delle autorità ucraine di pagare il prezzo convenuto.
27 In secondo luogo la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di non aver tenuto conto della circostanza che le autorità ucraine, in mancanza del finanziamento comunitario, non avevano alcun margine discrezionale circa il rispetto dei loro obblighi di pagamento nei confronti della Glencore (v. sentenze 13 maggio 1971, cause riunite da 41/70 a 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411; 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, e 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207).
28 In terzo luogo la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di non aver seguito la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di ricevibilità di ricorsi rivolti contro decisioni della Commissione relative ad aiuti di Stato da parte di un «eventuale beneficiario dell'aiuto».
29 Esso osserva al riguardo che, così come lo Stato membro che intende concedere un aiuto potrebbe convenire con un eventuale beneficiario di concederlo solo se la Commissione approva l'aiuto notificato, le autorità ucraine si sarebbero contrattualmente impegnate a pagare alla Glencore il nuovo prezzo ove la Commissione approvasse questo prezzo ai fini di un finanziamento comunitario. Allo stesso modo, la posizione della Glencore che, nel corso del procedimento di riconoscimento da parte della Commissione, è stata in continuo contatto con quest'ultima, presenterebbe analogie con quella del beneficiario di un progetto di aiuto. Ingiustamente, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe accordato importanza a tale fatto.
30 D'altra parte, secondo la ricorrente, il Tribunale ha deciso ingiustamente che l'esistenza della condizione sospensiva da cui dipendono l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo non ha avuto come conseguenza che la Glencore sia stata direttamente interessata dalla decisione controversa (punto 48 della sentenza impugnata). Per contro, il fatto che il contratto tra la Glencore e Ukrimpex dovesse essere riconosciuto dalla Commissione per beneficiare del finanziamento comunitario e che la sua esecuzione dipendesse pertanto, in fatto e in diritto, da tale riconoscimento presupporrebbe direttamente la condizione sospensiva.
31 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso in esame in quanto la quasi totalità degli argomenti addotti sarebbe la mera riproduzione degli argomenti svolti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.
32 Nel merito, la Commissione constata che la ricorrente si avvale del fatto che il contratto di vendita concluso con la Exportkhleb contiene una condizione sospensiva. A tal riguardo essa osserva che, prescindendo dalle interpretazioni divergenti alle quali darebbe luogo tale clausola, un rifiuto da parte sua di approvare il finanziamento comunitario non potrebbe avere come conseguenza che gli obblighi finanziari derivanti dal contratto di vendita non debbano essere rispettati.
33 Inoltre, la Commissione ritiene che non si possa far dipendere la legittimazione ad agire da parte di un privato contro un atto di un'istituzione comunitaria da accordi di diritto privato conclusi da tale privato con terzi, o ancora da atti posti da una o da entrambe le parti in relazione con l'applicazione del contratto.
34 La Commissione osserva poi che le autorità ucraine non erano investite di una funzione di diritto pubblico nell'ambito dell'esecuzione di una politica comunitaria. Lungi dal tendere a dare attuazione ad un atto comunitario, la loro decisione di concludere il contratto di vendita, e successivamente quella di rifiutare di versare la differenza di prezzo convenuta in un secondo momento hanno prodotto solo effetti di diritto privato sul rapporto instaurato tra la Ukrimpex e la ricorrente. Ciò costituirebbe una differenza rilevante rispetto alla situazione che rientra nella sentenza International Fruit Company e a./Commissione, soprammenzionata. In quest'ultima causa, l'organo nazionale di esecuzione, al quale era stata diretta l'impugnata decisione della Commissione, svolgeva solo un ruolo di intermediario tra quest'ultima e il richiedente, e non disponeva di alcun margine di manovra.
35 Infine, a proposito della giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato, fatta valere dalla ricorrente, la Commissione osserva che, quando essa dichiara incompatibile con il mercato comune un aiuto concesso ad un'impresa, quest'ultima è sempre direttamente interessata da una tale decisione, indipendentemente da quanto lo Stato membro abbia potuto aver convenuto nel contratto con essa concluso.
36 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre constatare che il ricorso in esame indica in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento (v., in particolare, ordinanza della Corte 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. I-2041, punto 9). Di conseguenza, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
37 L'eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta.
38 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, ogni persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni di cui è destinataria e contro quelle che, benché adottate sotto forma di una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardano direttamente e individualmente.
39 Nella fattispecie, la decisione controversa è stata formalmente adottata nei confronti della SEIB.
40 Il Tribunale ha affrontato solo la questione se la ricorrente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa, in quanto la Commissione non ha contestato che la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione stessa.
41 Dalla giurisprudenza della Corte deriva che perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze International Fruit Company e a./Commissione, già citata, punti 23-29; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punti 25 e 26; 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, punti 11 e 12; causa 118/77, ISO/Consiglio, Racc. pag. 1277, punto 26; causa 119/77, Nippon Seiko e a./Consiglio, Racc. pag. 1303, punto 14; causa 120/77, Koyo Seiko e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1337, punto 25; causa 121/77, Nachi Fujikoshi e a./Consiglio, Racc. pag. 1363, punto 11; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 23/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 31; 17 marzo 1987, causa 333/85, Mannesmann-Röhrenwerke e Benteler/Consiglio, Racc. pag. 1381, punto 14; 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio, Racc. pag. 13, punti 11-13; 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 12, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 9).
42 Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (v., in tal senso, le citate sentenze Bock/Commissione, punti 6-8; Piraiki-Patraiki e a./Commissione, punti 8-10, e la sentenza 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 51).
43 In considerazione di quanto precede spettava nella fattispecie al Tribunale verificare se la decisione controversa avesse avuto di per sé sola effetti sulla situazione giuridica della Glencore, e ciò a causa della mancanza di potere discrezionale da parte delle autorità competenti ucraine circa la possibilità di dare esecuzione al contratto in conformità alle condizioni convenute tra le parti nella clausola addizionale, ma contestate dalla Commissione, rinunciando al finanziamento comunitario.
44 Al riguardo, il Tribunale si è limitato a constatare che la decisione della Commissione, la quale era «competente soltanto ad esaminare la conformità dei contratti per il finanziamento comunitario», non aveva inciso «sulla validità giuridica del contratto commerciale stipulato fra la ricorrente e l'Ukrimpex» né aveva modificato «i termini del contratto, né i prezzi concordati dalle parti» e che «il contratto sottoscritto il 26 maggio 1993, [resterebbe pertanto] validamente stipulato nei termini concordati fra le parti» (punti 44 e 46). Esso ha aggiunto che la presenza nel contratto di una «clausola sospensiva, che subordina l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al riconoscimento da parte della Commissione, del fatto che le condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario siano soddisfatte» derivava dalla volontà delle parti stesse da cui non poteva dipendere la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 173, quarto comma (punto 48).
45 Ora, diversi elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, constatati dal Tribunale, rivelano che la ricorrente era direttamente interessata dalla decisione controversa.
46 Infatti risulta dalla sentenza impugnata che la SEIB, in qualità di agente finanziario dell'Ucraina, ha partecipato, in conformità al contratto di mutuo che la vincola alla Commissione, all'attuazione del finanziamento comunitario delle importazioni in Ucraina di prodotti agricoli ed alimentari e di forniture mediche, quale previsto dalla decisione 91/658.
47 Inoltre è chiaro che l'efficacia del contratto di fornitura di cui trattasi era subordinata alla condizione sospensiva del riconoscimento da parte della Commissione della conformità del contratto alle condizioni di erogazione del mutuo comunitario e che nessun pagamento poteva essere eseguito ove la banca indicata nel contratto non ricevesse un impegno regolare di rimborso emesso dalla Commissione.
48 Un tale elemento trova conferma nel contesto socio economico in cui si inserisce la conclusione del contratto di fornitura, caratterizzato, come risulta dal terzo e dal quarto `considerando' della decisione del Consiglio 91/658, dalla grave situazione economica e finanziaria alla quale doveva far fronte la repubblica beneficiaria nonché dall'aggravarsi della sua situazione alimentare e sanitaria. Era pertanto legittimo ritenere che il contratto di fornitura fosse stato concluso solo in funzione degli obblighi assunti dalla Comunità, nella sua qualità di mutuante, nei confronti della SEIB, non appena i contratti commerciali fossero stati riconosciuti conformi alla normativa comunitaria.
49 In tale contesto, l'inserimento della condizione sospensiva nel contratto, certo voluta dalle parti, non ha fatto altro che riflettere, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, la subordinazione economica obiettiva del contratto di fornitura all'accordo di mutuo concluso tra la Comunità e la repubblica interessata, dato che il pagamento della fornitura di cereali poteva essere effettuato solo mediante risorse finanziarie messe a disposizione degli acquirenti dalla Comunità attraverso il meccanismo dell'apertura di crediti documentari irrevocabili.
50 La facoltà che avrebbe avuto l'Ukrimpex di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità alle condizioni di prezzo contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario non poteva essere sufficiente, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale, ad escludere che la ricorrente fosse stata direttamente interessata dalla decisione controversa.
51 Risulta quindi che la decisione controversa, con la quale la Commissione ha rifiutato di approvare il contratto di fornitura concluso tra l'Ukrimpex e la Glencore, esercitando così le proprie competenze specifiche, ha privato quest'ultima di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto che le era stato assegnato secondo le condizioni convenute.
52 Di conseguenza, la decisione controversa, benché diretta alla SEIB in qualità di agente finanziario dell'Ucraina, ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente.
53 Da quanto precede deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, alla luce delle circostanze di fatto da esso accertate, che la ricorrente non fosse direttamente interessata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla decisione controversa.
54 L'impugnazione, in quanto riguarda la declaratoria di irricevibilità del ricorso di annullamento contenuta nella sentenza impugnata, è pertanto fondata.
Sul secondo motivo
55 Tenuto conto di quanto precede non occorre statuire sul secondo motivo.
Decisione relativa alle spese
Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale
56 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».
57 Nella fattispecie, la Corte ritiene di non essere in grado di pronunciarsi sulla controversia allo stato e che occorra quindi rinviare quest'ultima al Tribunale affinché esso statuisca sul merito.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
58 La sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 1996, nella causa T-509/93, Richco/Commissione, è annullata in quanto dichiara irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla società Glencore Grain Ltd, già Richco Commodities Ltd.
59 La causa è rinviata al Tribunale di primo grado affinché esso statuisca sul merito.
60 Le spese sono riservate.
Full & Egal Universal Law Academy