Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Errore di classificazione doganale nella dichiarazione di immissione in libera pratica - Riscossione dei dazi doganali sospesa nell'ambito dei massimali tariffari applicabili alla data di accettazione di tale dichiarazione e ripristinata al momento della scoperta dell'errore - Calcolo dell'importo dei dazi doganali senza tener conto di tale sospensione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 2, n. 1]
2 Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione - Decisione della Commissione - Portata
[Trattato CE, art. 177; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1430/79 e 1697/79]
Massima
1 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, dev'essere interpretato nel senso che, qualora da un controllo a posteriori sia emerso un errore nella classificazione doganale di una merce indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica e qualora la riscossione dei dazi doganali per i prodotti rientranti nella voce nella quale avrebbe dovuto essere classificata la merce di cui trattasi, sospesa alla data di accettazione di tale dichiarazione, sia stata ripristinata al momento della scoperta dell'errore, le autorità doganali non devono tener conto di detta sospensione al fine di ricalcolare l'importo dei dazi doganali legalmente dovuti alla data di accettazione della dichiarazione.
Poiché la sospensione tariffaria è stata accordata, alla data dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, solo nell'ambito di massimali tariffari, la struttura di un tale sistema dipende dal rispetto più scrupoloso possibile dei massimali stabiliti. Se si dovesse ammettere un superamento a posteriori dei massimali in caso di riclassificazione delle merci in seguito alla scoperta di un errore commesso dall'importatore nella classificazione doganale di una merce, sarebbe necessario ammetterlo indipendentemente dalla quantità e dal valore delle merci di cui trattasi. Una tale interpretazione priverebbe del suo effetto utile sia il regolamento che fissa i massimali tariffari sia quello che ripristina la riscossione di dazi doganali. Inoltre, la possibilità di chiedere il superamento a posteriori dei massimali potrebbe dar luogo ad abusi.
2 Qualora la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, abbia adottato una decisione diretta ad uno Stato membro, nella quale si dichiara che lo sgravio dai dazi doganali all'importazione, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, non è giustificato in un caso particolare e nella quale non è contenuto alcun elemento, di diritto o di fatto, relativo alla base giuridica per procedere, in forza del regolamento n. 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, al recupero dei dazi all'importazione di cui trattasi, un giudice nazionale può pronunciarsi su quest'ultima questione avvalendosi, eventualmente, del procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato.
Parti
Nel procedimento C-413/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Højesteret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Skatteministeriet
e
Sportgoods A/S,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), e sugli effetti giuridici di una decisione adottata dalla Commissione previa consultazione del comitato del codice doganale,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per lo Skatteministeriet, dal Kammeradvokat, in persona dell'avv. Karsten Hagel Sørensen, del foro di Copenaghen;
- per la società Sportgoods A/S, dagli avv.ti Jan Martens e Robert Mikelsons, del foro di Copenaghen;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hans Christian Støvlbæk e Fernando Castillo de la Torre, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 20 dicembre 1996, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre seguente, lo Højesteret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), e sugli effetti giuridici di una decisione adottata dalla Commissione previa consultazione del comitato del codice doganale.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (ministero danese delle Finanze) e la Sportgoods A/S (in prosieguo: la «Sportgoods»), società di diritto danese, circa il recupero di dazi doganali sull'importazione di cinque partite di scarpe da calcio provenienti dalla Tailandia.
Il diritto comunitario
3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, dei regolamenti (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3896, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU L 383, pag. 1), e 20 dicembre 1990, n. 3831, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU L 370, pag. 1), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1991, n. 3587 (GU L 341, pag. 1), una sospensione tariffaria è accordata per i prodotti menzionati nell'allegato I nell'ambito di importi fissi a dazio nullo e di massimali tariffari.
4 Tra i prodotti menzionati figurano quelli originari della Tailandia che rientrano nelle voci 6402 («Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica») e 6403 («Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale») della Tariffa doganale comune.
5 In conformità all'art. 7 dei regolamenti nn. 3896/89 e 3831/90, che fa parte della sezione II, riguardante la gestione dei massimali tariffari comunitari, non appena i massimali individuali sono stati raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in ogni momento sull'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati.
6 L'art. 9 del regolamento n. 3896/89 e del regolamento n. 3831/90, come prorogato dal regolamento n. 3587/91, che fa parte della stessa sezione, stabilisce:
«1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 7 e 8.
Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.
2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre [1990 per il regolamento n. 3896/89 e 1992 per il regolamento n. 3831/90, come prorogato dal regolamento n. 3587/91], misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali limiti siano superati.
Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative cifre d'imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri».
7 Così, la riscossione dei dazi doganali è stata ripristinata per l'importazione dei prodotti originari della Tailandia che rientrano nelle voci 6402 e 6403, a decorrere, rispettivamente, dal 3 e dal 27 marzo 1992, con il regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1992, n. 513, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401, 6402, 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 (GU L 55, pag. 88), e con il regolamento (CEE) della Commissione 23 marzo 1992, n. 719, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari della Tailandia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 (GU L 78, pag. 9).
8 Per quanto riguarda il recupero dei dazi doganali, l'art. 2, n. 1, del regolamento controverso, che era in vigore al tempo in cui le importazioni sono avvenute, stabiliva:
«Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di recupero dei dazi non riscossi.
(...)».
La causa a qua
9 Tra il 1_ marzo 1990 e il 20 gennaio 1992 la Sportgoods ha importato cinque partite di scarpe per sport con tomaia in cuoio sintetico che avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 6402 19 00 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune in vigore in tale periodo, quale risultava dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «nomenclatura combinata»), modificata dai regolamenti (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), e 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1), come «Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica; Calzature per sport; altre».
10 In seguito ad un errore commesso dallo spedizioniere che agiva per conto della Sportgoods, le cinque partite sono state tuttavia classificate, nelle dichiarazioni d'immissione in libera pratica, nella sottovoce 6403 19 00 della nomenclatura combinata come «Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: Calzature per sport: altre».
11 Poiché quest'ultima sottovoce, alla data di accettazione, da parte delle autorità competenti, della dichiarazione d'immissione in libera pratica della merce, beneficiava di preferenze tariffarie nell'ambito dei massimali tariffari previsti dai regolamenti nn. 3896/89 e 3831/90, nessun dazio doganale è stato chiesto né versato all'atto dell'importazione delle scarpe di cui trattasi.
12 Alla fine del 1992 la Told- og Skatteregion Horsens (Ufficio regionale delle dogane e dei tributi di Horsens) nel corso di un'ispezione ha scoperto l'errore di classificazione doganale nelle cinque dichiarazioni. Poiché le franchigie doganali a quell'epoca avevano cessato di trovare applicazione per la sottovoce nella quale avrebbero dovuto essere dichiarate le merci di cui trattasi, l'amministrazione danese ha richiesto il pagamento a posteriori dei dazi doganali calcolati sulle cinque partite, cioè in totale 271 249,40 DKR.
13 Poiché questa decisione è stata confermata in data 27 maggio 1993 dalla Told- og Skattestyrelse (Direzione nazionale delle dogane e dei tributi), la Sportgoods ha convenuto lo Skatteministeriet dinanzi all'Østre Landsret.
14 L'Østre Landsret ha sospeso la fase scritta del procedimento affinché potesse essere sottoposta alla Commissione una domanda con cui la si invitava a pronunciarsi sulla questione se lo sgravio dai dazi all'importazione, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), che era allora in vigore, fosse giustificato in circostanze quali quelle del caso di specie.
15 Con decisione 18 luglio 1994, C(94) 1854 def., secondo cui lo sgravio dai dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare, la Commissione ha risposto negativamente.
16 Con sentenza 22 settembre 1995, l'Østre Landsret ha tuttavia rilevato che il recupero di cui trattasi era privo di fondamento giuridico per il fatto che l'art. 2, n. 1, del regolamento controverso non si applicava a indicazioni errate di voci doganali, che fossero prive di effetti pecuniari.
17 Lo Skatteministeriet ha interposto appello contro questa sentenza dinanzi allo Højesteret, il quale, ritenendo che la controversia sollevasse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU 1979, L 197, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che la facoltà di effettuare il recupero si riferisce unicamente ai casi nei quali è sorta una differenza relativa all'importo dei dazi, ma non a errate dichiarazioni di voci doganali, le quali non hanno avuto alcuna influenza sul detto importo.
2) Se i termini "(...) legalmente dovuti (...)" di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79 debbano interpretarsi nel senso che
- le circostanze di fatto e di diritto decisive per stabilire se sussista un importo dovuto sono quelle esistenti al momento in cui le autorità competenti ricevono una dichiarazione contenente una voce doganale errata,
o nel senso che
- le circostanze di fatto e di diritto decisive per stabilire se sussista un importo dovuto sono quelle esistenti al momento in cui le autorità competenti accertano che una dichiarazione contiene una voce doganale errata.
3) a) Quale sia l'efficacia giuridica di una decisione della Commissione europea emessa previa consultazione del comitato del codice doganale e diretta ad uno Stato membro a seguito di una domanda da questo presentata al detto comitato per far stabilire in quale misura, in determinate circostanze, sia giustificato concedere uno sgravio dai dazi all'importazione, e nella quale la Commissione e il comitato dichiarino che non è giustificato concedere lo sgravio dai dazi all'importazione cui faceva riferimento la domanda dello Stato membro diretta al comitato.
b) Se sia compatibile con gli effetti giuridici descritti nella soluzione della questione 3 a) il fatto che un organo giurisdizionale dello Stato membro considerato dichiari con sentenza che non sussisteva il necessario fondamento giuridico per il recupero dei dazi all'importazione».
Sulla prima e sulla seconda questione
18 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 2, n. 1, del regolamento controverso, applicabile al tempo dei fatti della causa a qua, debba essere interpretato nel senso che, qualora da un controllo a posteriori sia risultato un errore nella classificazione doganale di una merce indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica e qualora la riscossione dei dazi doganali per i prodotti rientranti nella voce nella quale avrebbe dovuto essere classificata la merce di cui trattasi, sospesa alla data di accettazione di tale dichiarazione, sia stata ripristinata al momento della scoperta dell'errore, le autorità doganali, al fine di ricalcolare l'importo dei dazi doganali legalmente dovuti, devono tener conto delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell'accettazione di tale dichiarazione o se esse debbano tener conto di quelle esistenti al momento della scoperta dell'errore di classificazione doganale.
19 Lo Skatteministeriet ritiene che le circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento in cui le autorità competenti accertano che una dichiarazione conteneva una voce doganale erronea siano decisive in relazione all'esistenza di un debito doganale ed al recupero dei dazi doganali.
20 La Sportgoods sostiene, per contro, che, se una franchigia doganale esisteva alla data dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica per i prodotti originari della Tailandia che rientrano nella sottovoce 6402 19 00 della nomenclatura combinata, nessun debito doganale è potuto sorgere, di modo che il recupero dei dazi doganali sarebbe privo di fondamento giuridico.
21 Secondo la Commissione, la data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica è determinante per la nascita del debito doganale. Quando, come nella fattispecie della causa a qua, la nascita del debito è accertata, l'amministrazione è tenuta in via di principio, in forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento controverso, a procedere al recupero del dazio doganale che avrebbe dovuto essere riscosso, tenendo conto eventualmente del ripristino del dazio normale.
22 Tenuto conto di questi punti di vista, occorre esaminare, nell'ordine, il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo del debito doganale, l'applicazione delle norme in materia di preferenze tariffarie generalizzate e, eventualmente, l'obbligo di promuovere un'azione per il recupero dei dazi doganali non riscossi.
Sul momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo del debito doganale
23 Occorre rilevare anzitutto che, ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. a), e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), che era in vigore al tempo dei fatti di cui alla causa a qua, un debito doganale all'importazione sorge al momento, in particolare, dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione d'immissione in libera pratica della merce.
24 In secondo luogo, dall'art. 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (GU L 205, pag. 19), che era in vigore alla data in cui sono avvenute le importazioni delle merci di cui trattasi, risulta che, fatte salve le norme particolari applicabili nell'ambito di normative comunitarie generali o specifiche, da un lato i dazi all'importazione sono riscossi secondo le aliquote e gli importi in vigore alla data di accettazione della dichiarazione e, dall'altro, la medesima data deve essere presa in considerazione per la determinazione degli altri elementi di tassazione delle merci e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci.
25 Ne deriva che, in via di principio, quando le autorità doganali scoprono, nel corso di un controllo, un errore nella classificazione doganale di una merce indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica, devono adottare i provvedimenti necessari per ricalcolare, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono, l'importo dei dazi doganali che è legalmente dovuto alla data di accettazione di detta dichiarazione.
Sull'applicazione delle norme in materia di preferenza tariffaria generalizzata
26 Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, dei regolamenti nn. 3896/89 e 3831/90, una sospensione tariffaria era accordata, alla data dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, solo nell'ambito di importi fissi a dazio nullo o di massimali tariffari.
27 Secondo le disposizioni della sezione II degli stessi regolamenti, anche se il debito doganale sorgeva alla data dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, la sua riscossione era sospesa nei limiti dei massimali tariffari fissati da questi regolamenti. Una volta che tali massimali tariffari erano raggiunti per le merci considerate, la riscossione dei dazi doganali poteva essere ripristinata.
28 Nella fattispecie è pacifico che, poiché i massimali tariffari sono stati raggiunti, i regolamenti nn. 513/92 e 719/92 hanno ripristinato la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Tailandia rientranti nelle voci 6402 e 6403, a decorrere, rispettivamente, dal 3 e dal 27 marzo 1992, e quindi prima che l'errore di classificazione doganale di cui trattasi fosse stato scoperto.
29 E' vero che, come risulta dai preamboli del regolamento n. 3896/89 (dal ventiquattresimo al ventisettesimo `considerando') e del regolamento n. 3831/90 (dal trentesimo al trentaseiesimo `considerando'), un certo superamento dei massimali non poteva essere evitato nella gestione dei massimali tariffari prevista da questi regolamenti perché diverse autorità ne erano contemporaneamente responsabili.
30 E' anche vero che un caso quale quello della causa a qua riguarda la semplice riclassificazione di un certo numero di scarpe da calcio che beneficiavano, sia nella sottovoce che era stata indicata per errore nella dichiarazione d'immissione in libera pratica sia in quella in cui esse avrebbero dovuto essere classificate, di una sospensione tariffaria al momento dell'accettazione della detta dichiarazione.
31 Tuttavia, il problema va inquadrato nell'ambito della struttura del sistema di sospensioni tariffarie di cui trattasi, che dipende dal rispetto più scrupoloso possibile dei massimali stabiliti.
32 Se si dovesse ammettere un superamento a posteriori dei massimali in caso di riclassificazione delle merci in seguito alla scoperta di un errore commesso dall'importatore nella classificazione doganale di una merce, dopo che il massimale previsto dalla sottovoce nella quale la merce avrebbe dovuto essere classificata è stato raggiunto e dopo che la riscossione dei dazi doganali all'importazione delle merci di cui trattasi è stata ripristinata, sarebbe necessario ammetterlo indipendentemente dalla quantità e dal valore delle merci di cui trattasi e indipendentemente dalla questione se, al momento dell'accettazione della dichiarazione, una sospensione tariffaria fosse applicabile ad entrambe le sottovoci di cui trattasi o unicamente a una di esse.
33 Tale interpretazione priverebbe del suo effetto utile sia il regolamento che fissa i massimali tariffari sia quello che ripristina la riscossione dei dazi doganali. Inoltre, la possibilità di chiedere il superamento a posteriori dei massimali potrebbe dar luogo ad abusi.
34 Ne deriva che se, al momento del ricalcolo dell'importo dei dazi doganali, il massimale tariffario è stato raggiunto e la riscossione dei dazi doganali è stata ripristinata, l'importazione non può più beneficiare della sospensione tariffaria.
35 Occorre aggiungere che, poiché una sospensione tariffaria non ha effetto retroattivo, un importatore non può beneficiarne qualora essa sia stata introdotta dopo l'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.
Sull'obbligo di promuovere un'azione per il recupero dei dazi doganali non riscossi
36 Qualora, dopo aver ricalcolato l'importo del debito doganale sulla base delle aliquote vigenti alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, le autorità doganali accertino che l'importazione di cui trattasi non può più beneficiare di una sospensione tariffaria, i dazi doganali così ricalcolati sono legalmente dovuti.
37 Se tali dazi doganali non sono stati richiesti al debitore, le autorità doganali devono promuovere, in conformità alle disposizioni del regolamento controverso, un'azione per il recupero dei dazi doganali non riscossi.
38 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l'art. 2, n. 1, del regolamento controverso, applicabile al tempo dei fatti della causa a qua, dev'essere interpretato nel senso che, qualora da un controllo a posteriori sia emerso un errore nella classificazione doganale di una merce indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica e qualora la riscossione dei dazi doganali per i prodotti rientranti nella voce nella quale avrebbe dovuto essere classificata la merce di cui trattasi, sospesa alla data di accettazione di tale dichiarazione, sia stata ripristinata al momento della scoperta dell'errore, le autorità doganali, al fine di ricalcolare l'importo dei dazi doganali legalmente dovuti alla data dell'accettazione della dichiarazione, non devono tener conto di detta sospensione.
Sulla terza questione
39 Secondo lo Skatteministeriet, la Commissione, nella decisione 18 luglio 1994, ha implicitamente stabilito che esisteva un fondamento giuridico per il recupero dei dazi doganali di cui trattasi; questa decisione vincolerebbe i giudici nazionali, che non potrebbero quindi constatare la mancanza di tale fondamento giuridico.
40 La Commissione, così come la Sportgoods, sostiene di non aver preso posizione, nella decisione 18 luglio 1994, sull'esistenza di una base giuridica per procedere al recupero dei dazi all'importazione, la quale costituisce tuttavia una condizione preliminare e distinta per chiedere, ai sensi del regolamento n. 1430/79, il rimborso del dazio doganale o lo sgravio dal medesimo. Pertanto, nulla impedirebbe ai giudici nazionali di interpretare il regolamento controverso e, eventualmente, di accertare che tale base giuridica non esiste. Questo accertamento non equivarrebbe ad una dichiarazione d'invalidità della decisione della Commissione.
41 E' sufficiente rilevare, da un lato, che la Commissione, come da essa sottolineato, non si è pronunciata, nella decisione 18 luglio 1994, sull'esistenza di una base giuridica per procedere, in forza del regolamento controverso, al recupero dei dazi doganali di cui trattasi. Infatti, la decisione non contiene alcun elemento, di diritto o di fatto, su tale punto, che vincoli tutti gli organi dello Stato destinatario, compresi i suoi giudici.
42 D'altra parte, l'obbligo, per le autorità doganali, di promuovere un'azione per il recupero dei dazi doganali non riscossi deriva dal regolamento controverso. Nella fattispecie, non era necessario che la Commissione si pronunciasse, con decisione, sull'esistenza di una base giuridica per procedere, in forza di tale regolamento, ad un tale recupero.
43 Occorre quindi risolvere la terza questione nel senso che, qualora la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, abbia adottato una decisione diretta ad uno Stato membro, nella quale si dichiara che lo sgravio dai dazi all'importazione, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1430/79, non è giustificato in un caso particolare e che essa non contiene alcun elemento, di diritto o di fatto, relativo alla base giuridica per procedere, in forza del regolamento controverso, al recupero dei dazi all'importazione di cui trattasi, un giudice nazionale può pronunciarsi su quest'ultima questione avvalendosi, eventualmente, del procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Højesteret con decisione 20 dicembre 1996, dichiara:
1) L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, dev'essere interpretato nel senso che, qualora da un controllo a posteriori sia emerso un errore nella classificazione doganale di una merce indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica e qualora la riscossione dei dazi doganali per i prodotti rientranti nella voce nella quale avrebbe dovuto essere classificata la merce di cui trattasi, sospesa alla data di accettazione di tale dichiarazione, sia stata ripristinata al momento della scoperta dell'errore, le autorità doganali, al fine di ricalcolare l'importo dei dazi doganali legalmente dovuti alla data dell'accettazione della dichiarazione, non devono tener conto di detta sospensione.
2) Qualora la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, abbia adottato una decisione diretta ad uno Stato membro, nella quale si dichiara che lo sgravio dai dazi all'importazione, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, non è giustificato in un caso particolare e che non contiene alcun elemento, di diritto o di fatto, relativo alla base giuridica per procedere, in forza del regolamento controverso, al recupero dei dazi all'importazione di cui trattasi, un giudice nazionale può pronunciarsi su quest'ultima questione avvalendosi, eventualmente, del procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato CE.
Full & Egal Universal Law Academy