Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Domanda che non contiene sufficienti indicazioni in ordine al contesto di fatto e di diritto né le ragioni che giustificano il rinvio alla Corte
(Trattato CE, art. 177; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 20)
Massima
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte. Incombe alla Corte di vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
E' pertanto manifestamente irricevibile, in quanto non consente alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario, la domanda di un giudice nazionale il quale, nell' ordinanza di rinvio, si limita a menzionare alcune violazioni sanzionate penalmente della normativa nazionale sul collocamento e sul lavoro temporaneo, senza fornire alcuna indicazione sul contenuto delle norme nazionali cui fa riferimento né sulle ragioni precise che lo hanno indotto a mettere in dubbio la loro compatibilità con il diritto comunitario e a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte.
Parti
Nel procedimento C-2/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
Carlo Sunino
e
Giancarlo Data,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato CE in relazione ad una norma nazionale che esclude le imprese private dall' attività di mediazione nell' ambito del mercato del lavoro interinale,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 dicembre 1995, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 1996, la Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del medesimo Trattato.
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico dei signori Sunino e Data in ordine ad alcuni fatti che non vengono tuttavia specificati nell' ordinanza di rinvio.
3 Ritenendo che la controversia di cui era investito richiedesse l' interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato, il giudice nazionale ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se le norme nazionali sul collocamento e sul lavoro interinale, atteso il loro carattere pubblicistico in quanto poste a tutela dei lavoratori e dell' economia nazionale, possono ritenersi rientranti nell' esercizio di pubblici poteri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 55 del Trattato CE.
2) Se le norme comunitarie invocate dai difensori, in mancanza di precise disposizioni attuative della specifica materia, possono ritenersi di immediata applicazione e consentono ad ogni soggetto, pubblico o privato, di svolgere al di fuori di ogni specifico controllo e autorizzazione, qualsiasi attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e/o di fornitura temporanea di manodopera a terzi nel caso lo Stato membro non sia in grado di soddisfare completamente con il proprio apparato amministrativo la domanda di servizi espressa dal mercato del lavoro".
4 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. in particolare sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4; 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12; 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 8, e 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara, Racc. pag. I-5083, punto 6).
5 A tale riguardo, si deve sottolineare che le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto CE della Corte (ordinanza Max Mara, citata, punto 7). Incombe alla Corte di vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6; ordinanze Saddik, punto 13, Grau Gomis e a., punto 10, e Max Mara, punto 8, citate).
6 E' giocoforza constatare che l' ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti a soddisfare le esigenze sopra richiamate. Il giudice a quo si limita, infatti, a menzionare i reati previsti dalle norme italiane sul collocamento e sull' attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e/o di fornitura temporanea di manodopera a terzi, senza fornire alcuna indicazione sul contenuto delle norme nazionali cui fa riferimento né sulle ragioni precise che lo hanno indotto a mettere in dubbio la loro compatibilità con il diritto comunitario e a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte.
7 Pertanto, le indicazioni contenute nell' ordinanza di rinvio, troppo imprecise nel riferimento alle circostanze di fatto e di diritto considerate dal giudice a quo, non consentono alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario.
8 Alla luce di quanto sopra, si deve già in questa fase del procedimento constatare, ai sensi degli artt. 92 e 103 del regolamento di procedura, che la domanda del giudice nazionale è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino, con ordinanza 14 dicembre 1995, è irricevibile.
Lussemburgo, 20 marzo 1996
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