Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Obbligo della Commissione di statuire mediante decisione sull'esistenza di un'infrazione - Insussistenza - Decisione di archiviazione - Motivazione - Incidenza sulla valutazione da parte dei giudici nazionali dell'accordo litigioso
(Trattato CE, artt. 85, 86 e 189; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
4 Ricorso per inadempimento - Diritto di azione della Commissione - Esercizio discrezionale
(Trattato CE, art. 169)
Massima
5 Ai sensi degli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione può essere fondata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.
6 L'art. 3 del regolamento n. 17 non attribuisce all'autore di una domanda presentata ai sensi del detto articolo il diritto di ottenere una decisione definitiva della Commissione, ai sensi dell'art. 189 del Trattato, in merito all'esistenza o meno dell'asserita infrazione. Spetta invece alla Commissione, qualora le sia presentata una denuncia, esaminare attentamente gli elementi sottoposti alla sua attenzione, al fine di accertare se non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, e indicare al denunciante i motivi per i quali essa decide di archiviare la pratica. Il fatto che un accordo o una pratica concordata, anche ammettendo che un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato sia provata al riguardo, avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, se tale possibilità si fosse presentata alla Commissione, motiva sufficientemente il rigetto di una denuncia nei suoi confronti in cui non ci si pronuncia definitivamente sull'esistenza o sull'inesistenza di un'infrazione all'art. 85, n. 1.
D'altro canto, è sempre consentito ad un'impresa che si ritenga lesa da un comportamento anticoncorrenziale far valere dinanzi ai giudici nazionali, specialmente quando la Commissione decide di non dare seguito favorevole alla sua denuncia, i diritti che essa trae dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli.
Al riguardo, le «lettere a conforto», nei limiti in cui sono fondate sui soli elementi di cui la Commissione è a conoscenza, riflettono una valutazione di quest'ultima e concludono un procedimento d'esame da parte dei suoi uffici, non hanno l'effetto di impedire ai giudici nazionali, dinanzi ai quali si deduca l'incompatibilità degli accordi di cui trattasi con l'art. 85, di valutare diversamente, in funzione degli elementi di cui essi dispongono, tali accordi. Pur non vincolando i giudici nazionali, l'opinione comunicata con tali lettere costituisce nondimeno un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto nell'esaminare la conformità all'art. 85 degli accordi o dei comportamenti di cui trattasi.
7 Non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, ed è pertanto manifestamente irricevibile, il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa.
8 La Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, ma dispone di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un senso determinato.
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