Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questioni formulate senza sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto ° Questioni poste in un contesto che non consente una risposta utile
(Trattato CE, art. 177; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 20)
Massima
L' esigenza di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
A tale riguardo, le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte.
Incombe alla Corte di vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
Di conseguenza è manifestamente irricevibile, non consentendo alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario, la domanda di un giudice nazionale che si limiti a menzionare, in primo luogo, i reati previsti dalle norme nazionali in materia di diritti d' autore commessi dal responsabile di un' emittente radiofonica privata e, in secondo luogo, la questione, sollevata in tale cornice, vertente sulla compatibilità con il diritto comunitario del monopolio di una società titolare del diritto di gestire in esclusiva diritti di tal genere, che è autorizzata a imporre il versamento di canoni e a tutela della quale sono anche predisposte sanzioni penali, mentre nell' ordinanza di rinvio non sono fornite indicazioni sufficienti né sull' ambito attuale della controversia, né sul quadro normativo nazionale, né sulle ragioni precise che hanno indotto tale giudice a interrogarsi sull' interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte.
Parti
Nel procedimento C-101/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
Italia Testa,
domanda vertente sulla compatibilità con l' art. 30 del Trattato CE di una normativa nazionale relativa alla gestione di diritti d' autore,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 26 marzo seguente, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti su diversi articoli del medesimo Trattato al fine di poter giudicare in merito alla compatibilità con tali disposizioni di una normativa nazionale relativa alla gestione di diritti d' autore.
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico della signora Italia Testa, responsabile di un' emittente radiofonica privata e accusata di avere trasmesso composizioni musicali senza averne il diritto e di avere duplicato abusivamente nastri e dischi.
3 Ritenendo che la controversia di cui era investito richiedesse l' interpretazione di disposizioni del Trattato CE, il giudice nazionale ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la legislazione nazionale che conferisce alla SIAE il diritto di esclusiva per la gestione dei diritti d' autore possa impedire o limitare l' importazione o l' esportazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato estero.
2) Se nell' ambito del mercato unico caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla libera prestazione dei servizi la SIAE possa esigere sempre e comunque il pagamento di compensi in nome degli autori, avvalendosi per il soddisfacimento di questo potere dell' apprestamento della tutela penale per il soddisfacimento della sua pretesa.
3) Se la normativa e la giurisprudenza nazionali alle quali si richiama la SIAE nel proprio atto di costituzione di parte civile siano tali da concretarsi in una discriminazione arbitraria o in una restrizione dissimulata delle correnti commerciali connesse allo sfruttamento commerciale dei diritti d' autore, da e verso l' Italia, nei confronti degli altri Stati membri dell' Unione europea".
4 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4; 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12; 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 8; 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara, Racc. pag. I-5083, punto 6, e 20 marzo 1996, causa C-2/96, Sunino e Data, Racc. pag. I-1543, punto 4).
5 A tale riguardo, si deve sottolineare che le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto CE della Corte (ordinanza Sunino e Data, già citata, punto 5). Incombe alla Corte di vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6; ordinanze Saddik, punto 13; Grau Gomis e a., punto 10; Max Mara, punto 8, e Sunino e Data, punto 5, già citate).
6 E' giocoforza constatare che, nella presente fattispecie, l' ordinanza di rinvio non contiene, per quanto concerne l' ambito di fatto e di diritto, indicazioni sufficienti a soddisfare i requisiti sopra richiamati. Il giudice a quo si limita, infatti, a menzionare, in primo luogo, i reati previsti dalle norme italiane in materia di diritti d' autore commessi dalla responsabile di un' emittente radiofonica privata e, in secondo luogo, la questione, sollevata in tale cornice, vertente sulla compatibilità con il diritto comunitario del monopolio di una società titolare del diritto di gestire in esclusiva diritti di tal genere, che è autorizzata a imporre il versamento di canoni e a tutela della quale sono anche predisposte sanzioni penali. Esso non fornisce inoltre indicazioni sufficienti né sulla cornice fattuale della controversia, né sul quadro normativo italiano, né sulle ragioni precise che lo hanno indotto a interrogarsi sull' interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte.
7 Pertanto, le indicazioni contenute nell' ordinanza di rinvio, troppo imprecise nel riferimento alle circostanze di fatto e di diritto considerate dal giudice a quo, non consentono alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario.
8 Alla luce di quanto sopra, si deve già in questa fase del procedimento constatare, ai sensi degli artt. 92 e 103 del regolamento di procedura, che la domanda del giudice nazionale è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanza 21 febbraio 1996, è irricevibile.
Lussemburgo, 25 giugno 1996.
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