Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° "Fumus boni juris" ° Danno grave e irreparabile ° Carattere cumulativo ° Conseguenze nell' ambito di un ricorso
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Valutazione errata dei fatti ° Irricevibilità ° Applicazione ai ricorsi diretti contro un' ordinanza emessa in un procedimento sommario
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 50, secondo comma, e 51, primo comma)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivazione insufficiente ° Applicazione alle ordinanze emesse in un procedimento sommario
Massima
1. La sospensione dell' esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dell' urgenza se è provato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti.
Di conseguenza, nell' ambito di un' impugnazione proposta contro un' ordinanza con la quale è stata respinta una domanda di provvedimenti provvisori in ragione dell' insussistenza dell' urgenza dei provvedimenti richiesti, i motivi relativi all' esistenza di un "fumus boni juris", i quali non mettono però in discussione la mancanza d' urgenza, non possono determinare l' annullamento, anche parziale, dell' ordinanza e devono essere respinti.
2. Gli artt. 168 A del Trattato CE e 51 dello Statuto della Corte, secondo i quali il ricorso si limita alle questioni di diritto e deve essere basato su motivi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi delle parti ricorrenti o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest' ultimo, si applicano del pari ai ricorsi proposti in base all' art. 50, secondo comma, del detto Statuto contro le pronunce del Tribunale che statuisca in quanto giudice dell' urgenza.
3. Non si può esigere che il giudice dell' urgenza si pronunci espressamente su tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente dibattuti durante il procedimento sommario. E' sufficiente che i motivi da lui considerati giustifichino validamente, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte adita in secondo grado di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
Parti
Nel procedimento C-268/96 P(R),
Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf, fondazione di diritto olandese, con sede in Culemborg (Paesi Bassi),
Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, associazione di diritto olandese, con sede in Culemborg (Paesi Bassi),
con gli avv.ti Martijn van Empel, del foro di Amsterdam, e Thomas Janssens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso l' ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 4 giugno 1996 nel procedimento T-18/96 R, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven/Commissione (Racc. pag. II-407), e diretto:
° all' annullamento di detta ordinanza, alla sospensione del pagamento delle ammende irrogate con la decisione impugnata nel procedimento principale, alla sospensione della costituzione di una garanzia per un importo equivalente e alla concessione alle ricorrenti dell' accesso ai fascicoli della Commissione,
o, in subordine,
° all' annullamento dell' ordinanza e al rinvio della causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l' avvocato generale G. Tesauro,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 agosto 1996, la Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (fondazione per la certificazione delle imprese di di noleggio di gru; in prosieguo: la "SCK") e la Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (federazione olandese delle imprese di noleggio di gru; in prosieguo: la "FNK") hanno proposto, ai sensi dell' art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l' ordinanza del Tribunale di primo grado 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven/Commissione (Racc. pag. II-407; in prosieguo: l' "ordinanza impugnata"), con la quale la loro domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta.
2 Con atto depositato in cancelleria il 26 agosto 1996, la Commissione ha presentato osservazioni scritte alla Corte.
3 Risulta dall' ordinanza impugnata che, in seguito alla presentazione di denunce da parte di imprese concorrenti, la Commissione procedeva all' esame delle attività della SCK e della FNK per valutare se esse avessero violato le norme del Trattato in materia di concorrenza sul mercato del noleggio di gru mobili (punto 3).
4 Il 29 novembre 1995 la Commissione ha adottato la decisione 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202,216 ° Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, GU L 312, pag. 79; in prosieguo la "decisione controversa"), e rivolta alle ricorrenti. Secondo questa decisione, sia la FNK sia la SCK avevano violato l' art. 85, n. 1, del Trattato (artt. 1 e 3), la prima poiché aveva utilizzato un sistema di tariffe raccomandate applicabili alle operazioni di noleggio di gru ad imprese non aderenti alla FNK ed un sistema di tariffe di compensazione applicabili alle operazioni di noleggio effettuate tra i membri dell' associazione e la seconda poiché aveva vietato ai propri aderenti di prendere a noleggio gru da imprese non aderenti alla SCK. Le ricorrenti avrebbero dovuto porre fine immediatamente a tale infrazione, qualora non lo avessero già fatto (artt. 2 e 4). Inoltre veniva loro inflitta un' ammenda rispettivamente di 11 500 000 ECU e di 300 000 ECU (art. 5).
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 1996, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in via principale, a far dichiarare l' inesistenza della decisione controversa, in subordine, a farla annullare e, in ulteriore subordine, a farla annullare parzialmente in modo che non venga loro irrogata alcuna ammenda (punto 9).
6 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, modificato con lettera 4 aprile 1996, le ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell' art. 185 del Trattato, una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 5 della decisione che ha irrogato ad entrambe un' ammenda, affinché venissero dispensate non solo dall' obbligo di pagamento immediato di tali ammende, ma anche da quello di costituire una garanzia per un importo equivalente. Con lo stesso atto le ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori affinché venisse ordinato alla Commissione di consentire loro di prendere conoscenza dei fascicoli aperti nelle pratiche IV/34.179, 34.202 e 34.216, nonché degli altri fascicoli su cui è fondata la decisione controversa (punto 10).
7 Con l' ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.
8 Per motivare tale decisione egli ha anzitutto dichiarato che l' urgenza del provvedimento richiesto doveva essere valutata esaminando se la semplice costituzione di una garanzia bancaria potesse comportare, per la SCK e la FNK, danni gravi e irreversibili (punto 31). Le ricorrenti avevano sostenuto che l' ottenimento di una garanzia, con le relative spese, avrebbe inevitabilmente determinato la loro estinzione, considerati i loro rispettivi patrimoni (punto 32).
9 Al riguardo, egli ha ricordato che, qualora le norme sulla concorrenza vengano violate mediante la decisione di un' associazione di imprese, il massimale dell' ammenda va calcolato tenendo conto del fatturato realizzato dall' insieme delle imprese aderenti all' associazione, quanto meno quando le norme interne consentono alla stessa di vincolare i propri aderenti (punto 33). In base a ciò ha esaminato le disposizioni degli statuti e dei regolamenti della SCK e della FNK ed ha concluso che "gli interessi oggettivi delle richiedenti non possono dunque, prima facie, essere considerati avere carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese aderenti alla FNK e/o che usufruiscono dei servizi della SCK" (punto 34).
10 Conseguentemente il presidente del Tribunale ha ritenuto che il rischio di danno grave e irreparabile dovesse essere valutato prendendo in considerazione le dimensioni e la potenza economica delle imprese aderenti all' associazione o che usufruivano dei servizi della fondazione (punto 35). Egli ha poi osservato che esse disponevano di sufficienti risorse finanziarie per fornire la cauzione bancaria richiesta, anche nel caso della SCK. Quanto a quest' ultima, egli ha effettuato un esame dettagliato del fascicolo per dimostrare che, anche se è una fondazione che avrebbe dovuto, in quanto tale, agire autonomamente, la SCK agiva di fatto nell' ambito della FNK, svolgeva le sue stesse attività e perseguiva i suoi stessi scopi (punti 36-39).
11 La domanda di provvedimenti provvisori è stata quindi respinta vista l' insussistenza del rischio di danno grave e irreparabile.
12 Infine, per quanto riguarda la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere l' accesso al fascicolo, risulta dall' ordinanza impugnata che essa fa parte, in via di principio, delle misure di organizzazione del procedimento o dei mezzi istruttori, che rientrano nella competenza del Tribunale, e non dei provvedimenti provvisori adottati nell' ambito di un procedimento sommario (punto 41).
13 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione del ricorso in esame, non occorre ascoltare i loro chiarimenti orali.
Argomenti delle parti
14 Nel ricorso le ricorrenti deducono dieci motivi contro l' ordinanza impugnata.
15 In primo luogo, esse sostengono che il loro motivo relativo all' inesistenza della decisione controversa aveva un' importanza tale da non poter essere respinto nell' ordinanza impugnata senza motivazione.
16 In secondo luogo, per quanto riguarda la FNK, l' ordinanza impugnata confonderebbe due questioni distinte, vale a dire, da un lato, la motivazione dell' importo dell' ammenda irrogata alla FNK e, dall' altro, il verificarsi per essa di un danno grave e irreparabile in caso di esecuzione immediata della decisione controversa. Infatti, se l' importo dell' ammenda fosse motivato, resterebbe il fatto che la FNK ne sarebbe la sola debitrice e rischierebbe di estinguersi se fosse costretta a costituire una garanzia bancaria per un importo equivalente. L' ordinanza impugnata sarebbe quindi contraria al diritto comunitario e insufficientemente motivata.
17 In terzo luogo, le ricorrenti ricordano che il procedimento svolto dalla Commissione riguardava due ordini di fatti, vale a dire, da un lato, un sistema di tariffe raccomandate applicabili alle operazioni di noleggio ad imprese non aderenti e, dall' altro, un sistema di tariffe di compensazione applicabili alle operazioni di noleggio effettuate tra gli aderenti della FNK, tariffe che non erano obbligatorie per questi ultimi. Orbene, nell' ordinanza impugnata, la possibilità per la FNK di costituire una garanzia bancaria sarebbe stata valutata in funzione dell' esistenza di un obbligo incombente a tutte le imprese aderenti, mentre queste ultime non sarebbero mai state tenute ad applicare le tariffe di compensazione. Il ragionamento contenuto nell' ordinanza impugnata sarebbe quindi privo di fondamento e insufficientemente motivato.
18 In quarto luogo, per quanto riguarda la FNK, l' ordinanza impugnata non opererebbe una distinzione sufficientemente chiara tra le tariffe di compensazione e le tariffe raccomandate. In tal modo essa violerebbe il diritto comunitario e sarebbe motivata in modo non corretto, poiché sarebbe fondata su una valutazione dei fatti erronea e, in ogni caso, confusa.
19 In quinto luogo, per la SCK, l' ordinanza impugnata, come per la FNK, confonderebbe la motivazione dell' importo dell' ammenda e l' esistenza di un danno irreparabile.
20 In sesto luogo, il fatto che una fondazione come la SCK non è un' associazione d' imprese ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato sarebbe stato ignorato, cosicché l' ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con tale disposizione e insufficientemente motivata su tale punto.
21 In settimo luogo, contrariamente a quanto risulta dall' ordinanza impugnata, l' interesse della SCK sarebbe distinto da quello delle imprese alle quali essa è collegata nell' ambito della sua attività di certificazione delle gru. L' ordinanza impugnata non potrebbe quindi essere motivata con i fatti sui quali si fonda e sarebbe, al riguardo, insufficientemente motivata.
22 In ottavo luogo, la valutazione dei legami tra la SCK e la FNK e gli aderenti a quest' ultima non sarebbe corretta, poiché sarebbe fondata, in gran parte, su dati di fatto che non si verificavano più durante il periodo in esame e poiché non avrebbe tenuto conto dei presupposti sui quali si basava l' autorizzazione della SCK da parte del Consiglio per la certificazione olandese. Inoltre, l' ordinanza impugnata sarebbe insufficientemente motivata su tale punto.
23 In nono luogo, l' ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione del diritto comunitario e non sarebbe sufficientemente motivata nella parte in cui conclude che devono essere prese in considerazione le risorse finanziarie degli aderenti della FNK per valutare la situazione finanziaria della SCK, mentre detti aderenti non potrebbero essere considerati responsabili degli atti della SCK.
24 In decimo luogo, per quanto riguarda la domanda d' accesso ai fascicoli, la decisione di rigetto contenuta nell' ordinanza impugnata si baserebbe su una interpretazione eccessivamente formalistica del regolamento di procedura del Tribunale e sarebbe contraria al principio dell' economia del procedimento.
25 Da parte sua, la Commissione sostiene anzitutto che il primo e il sesto motivo non rimettono in discussione l' insussistenza dell' urgenza sulla quale è fondato il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.
26 Per quanto riguarda il secondo e il quinto motivo, la Commissione ritiene che, nell' ordinanza impugnata, non risulta essere stata fatta alcuna confusione tra la motivazione dell' importo delle ammende e l' esistenza di un danno irreparabile.
27 In quanto rimettono in discussione una valutazione dei fatti da parte del presidente del Tribunale, la Commissione considera che il terzo, il quarto, il settimo e l' ottavo motivo devono essere dichiarati irricevibili.
28 Quanto al nono motivo, relativo ad un' asserita responsabilità degli aderenti della FNK per i comportamenti della SCK, la Commissione osserva che esso si basa su una interpretazione errata dell' ordinanza impugnata.
29 Infine, per quanto riguarda la domanda d' accesso al fascicolo, la Commissione sottolinea che, da un lato, le ricorrenti non spiegano perché il regolamento di procedura sarebbe stato interpretato in modo non corretto nell' ordinanza impugnata e che, dall' altro, tale domanda non soddisfa nessuna delle condizioni per la concessione dei provvedimenti provvisori.
Giudizio
Sul primo e sul sesto motivo
30 Occorre ricordare anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, la sospensione dell' esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti.
31 Nella fattispecie, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta poiché non vi era urgenza di adottare i provvedimenti richiesti. Ne deriva che, nell' ambito del presente procedimento, non possono determinare l' annullamento, anche solo parziale, dell' ordinanza impugnata motivi relativi all' esistenza del fumus boni juris, ma che non contestino l' insussistenza dell' urgenza dei provvedimenti richiesti.
32 Di conseguenza, il primo e il sesto motivo dedotti dalle ricorrenti, che riguardano il giudizio sul fumus boni juris della domanda di provvedimenti provvisori, compreso quello relativo all' inesistenza della decisione controversa, devono essere respinti poiché non possono rimettere in discussione il rigetto, da parte del presidente del Tribunale, della domanda di provvedimenti provvisori per l' insussistenza dell' urgenza di questi ultimi.
Sul secondo e sul quinto motivo
33 Con questi due motivi le ricorrenti sostengono che, nell' ordinanza impugnata, sono state confuse tra loro due questioni distinte, vale a dire, da un lato, la motivazione dell' importo delle ammende irrogate e, dall' altro, l' esistenza di un rischio di danno irreparabile.
34 Al riguardo, emerge dall' ordinanza impugnata che, per valutare il rischio di danno grave e irreparabile per le ricorrenti, il presidente del Tribunale ha esaminato se soltanto la situazione finanziaria della SCK e della FNK dovesse essere presa in considerazione o se occorresse altresì tener conto delle dimensioni e della potenza economica delle imprese aderenti all' associazione o che usufruiscono dei servizi della fondazione.
35 Nell' ambito di tale esame, egli ha anzitutto ricordato che, nel caso in cui l' art. 85, n. 1, del Trattato venga violato mediante la decisione di un' associazione di imprese, il massimale dell' ammenda va calcolato tenendo conto del fatturato realizzato da tutte le imprese aderenti all' associazione, quanto meno quando le norme interne consentono all' associazione di vincolare i propri aderenti (punto 33). Tale presupposto è stato quindi verificato per quanto riguarda la FNK e la SCK (punto 34). Il presidente ha altresì rilevato che "gli interessi oggettivi delle richiedenti non possono dunque, prima facie, essere considerati avere un carattere autonomo rispetto a quello delle imprese aderenti alla FNK e/o che usufruiscono dei servizi della SCK" (punto 34).
36 Tale confusione tra gli interessi delle ricorrenti e quelli delle imprese aderenti o beneficiarie è stata inoltre il presupposto della conclusione formulata nel punto 35 dell' ordinanza impugnata, secondo la quale il rischio del danno deve essere valutato prendendo in considerazione le dimensioni e la potenza economica delle imprese aderenti all' associazione o che usufruiscono dei servizi della fondazione.
37 Pertanto la confusione tra la motivazione dell' importo delle ammende irrogate e l' esistenza del rischio di danno irreparabile, asserita dalle ricorrenti, non esiste. Se l' ordinanza impugnata, nel punto 35, fa in effetti riferimento a una giurisprudenza del Tribunale relativa al calcolo dell' importo delle ammende per le associazioni d' imprese, ciò ha il solo scopo di valutare il grado d' autonomia che presentavano gli interessi oggettivi delle ricorrenti rispetto a quelli dei loro membri o dei beneficiari dei loro servizi.
38 Il ragionamento che porta alla conclusione secondo la quale l' importo delle ammende va calcolato con riguardo al fatturato delle imprese di cui trattasi, e non soltanto di quello della SCK e della FNK, è quindi idoneo anche a motivare il fatto che il rischio di danno grave e irreparabile sia valutato allo stesso modo.
39 Risulta da quanto precede che l' ordinanza impugnata non è viziata da errore di diritto su questo punto.
Sul terzo, quarto, settimo e ottavo motivo
40 Quanto alla FNK, le ricorrenti sostengono, nell' ambito del quarto motivo, che una distinzione o, almeno, una distinzione sufficiente avrebbe dovuto essere fatta tra le tariffe raccomandate e le tariffe di compensazione e, nell' ambito del terzo motivo, che, in particolare, la possibilità di pagare l' ammenda o di costituire la garanzia bancaria non poteva essere valutata in base all' esistenza di un obbligo per tutte le imprese aderenti alla FNK di applicare le tariffe di compensazione stabilite di comune accordo.
41 Basandosi su una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema di certificazione applicato dalla SCK, le ricorrenti sostengono altresì, nell' ambito del settimo motivo, che il grado di autonomia di cui dispone la SCK rispetto alle imprese che fruiscono della sua certificazione è stato valutato erroneamente.
42 Infine, con l' ottavo motivo, esse criticano l' ordinanza impugnata poiché si baserebbe su fatti che non si verificavano o non si verificavano più al momento in cui gli atti controversi sono stati emanati, poiché conterrebbe un errore circa la composizione della SCK e, infine, poiché essa non avrebbe tenuto debito conto del fatto che quest' ultima sarebbe stata autorizzata dal Consiglio per la certificazione olandese con riguardo alle sue caratteristiche di neutralità e d' indipendenza, garantite dalla composizione dei suoi organi di gestione.
43 Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato e dell' art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso contro le pronunce del Tribunale di primo grado deve limitarsi alle questioni di diritto e deve essere basato su motivi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi delle parti ricorrenti o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest' ultimo.
44 Come risulta dall' ordinanza 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a. (Racc. pag. I-2165, punto 18), tali disposizioni si applicano del pari ai ricorsi proposti in base all' art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
45 Poiché il terzo, il quarto, il settimo e l' ottavo motivo del ricorso rimettono direttamente in discussione il giudizio dei fatti da parte del presidente del Tribunale, essi vanno dichiarati irricevibili.
46 Peraltro, il terzo motivo potrebbe essere interpretato nel senso che l' ordinanza impugnata sarebbe fondata su fatti materialmente inesatti in modo evidente, vale a dire l' esistenza di un obbligo per tutte le imprese aderenti alla FNK di applicare tariffe di compensazione stabilite di comune accordo.
47 Al riguardo, le ricorrenti non contestano che l' applicazione dell' altro sistema tariffario stabilito dalla FNK, che riguarda le tariffe raccomandate applicabili alle operazioni di noleggio alle imprese non aderenti, costituiva un obbligo per tutte le imprese aderenti alla FNK. Tale constatazione basta per concludere che gli interessi della FNK non potevano, prima facie, essere considerati avere carattere autonomo rispetto a quelli di tutte le imprese ad essa aderenti.
Sul nono motivo
48 Le ricorrenti sostengono che l' esame dei legami che le univano non consentiva di concludere che gli aderenti alla FNK dovevano essere considerati responsabili degli atti della SCK.
49 Come ha giustamente sottolineato la Commissione, tale motivo si basa su un' errata interpretazione del punto 38 dell' ordinanza impugnata. Infatti, da tale punto non risulta che gli aderenti della FNK fossero responsabili dei comportamenti della SCK. Il presidente del Tribunale non si è pronunciato su siffatta questione di responsabilità civile, ma ha soltanto deciso che, nell' ambito della valutazione del rischio di danno grave e irreparabile, occorreva tener conto del fatturato delle imprese che usufruivano dei servizi di certificazione forniti dalla SCK.
Sul decimo motivo
50 Il decimo motivo riguarda l' errata interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale che sarebbe formulata nell' ordinanza impugnata.
51 In mancanza di ulteriori precisazioni a sostegno di tali deduzioni, non risulta tuttavia che l' ordinanza impugnata sia viziata da un errore di diritto, poiché statuisce che la domanda di accesso ai fascicoli rientrava, in via di principio, fra le misure di organizzazione del procedimento o dei mezzi istruttori e che spettava al Tribunale pronunciarsi su di essa nell' ambito del procedimento principale.
Sulla motivazione dell' ordinanza impugnata
52 Per quanto riguarda le censure relative alla motivazione dell' ordinanza impugnata, esposte nell' ambito di ciascuno dei dieci motivi di ricorso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l' obbligo di motivazione di un' ordinanza emessa a seguito di un procedimento sommario, non si può esigere che il giudice del procedimento sommario si pronunci espressamente su tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante tale procedimento. E' sufficiente che i motivi da lui esposti giustifichino validamente, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., citata, punto 58).
53 Nella fattispecie, emerge dalle considerazioni sopra svolte, in particolare dai punti 33-38, che l' ordinanza impugnata contiene una motivazione sufficiente a giustificare il giudizio emesso e che consente così alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
54 Le censure relative all' insufficienza o all' erroneità della motivazione dell' ordinanza impugnata vanno pertanto respinte.
55 Poiché tutti i motivi sono irricevibili o infondati il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché sono rimaste soccombenti, le ricorrenti devono sopportare le spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 14 ottobre 1996.
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